Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 275
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Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 44 D.lgs. 546/92

    La Corte ha ritenuto che la statuizione del primo giudice circa la compensazione delle spese non fosse giustificata alla luce dell'art. 44 co. II D.lgs. 546/92, che imponeva la condanna alle spese del rinunciante in assenza di accordo. Tuttavia, tale statuizione è coperta da giudicato parziale nei rapporti tra contribuente e ADER, poiché solo la Regione ha impugnato tale capo della sentenza.

  • Rigettato
    Legittimazione dei funzionari a proporre appello

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun difetto di jus postulandi, legittimazione o sottoscrizione, poiché i decreti richiamati conferivano ai funzionari il potere di stare in giudizio e di proporre appello.

  • Accolto
    Rifusione delle spese di primo grado

    La Corte ha riformato la sentenza appellata limitatamente al regime delle spese di lite, nei rapporti tra Regione e contribuente, ponendole a carico di quest'ultimo.

  • Accolto
    Rifusione delle spese di appello

    La Corte ha condannato il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Regione nel giudizio di appello.

  • Accolto
    Compensazione delle spese di appello tra contribuente e ADER

    La Corte ha compensato le spese nei rapporti tra contribuente e ADER, dato che quest'ultima era priva di un interesse proprio inerente al thema decidendum introdotto dall'atto di gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 275
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 275
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo