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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2861/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5751/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 05/08/2025
Atti impositivi: - SENTENZA n. 5751/2025 SPESE GIUDIZIO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5751/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso da Resistente_1 nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a tasse di possesso automobilistico, rilevando che il contribuente aveva provveduto, in corso di causa, a rinunciare al ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione, dolendosi della disposta compensazione delle spese, operata, ad avviso dell'appellante, in violazione dell'art. 44 D.lgs. 546/92, che avrebbe imposto di porre le spese di lite a carico del rinunciante, in assenza di un accordo sulla compensazione.
L'ADER si è costituita, assumendo una posizione adesiva rispetto alle richieste dell'appellante.
Il contribuente si è costituito, contestando la carenza di jus postulandi in capo ai sottoscrittori dell'atto e, in generale, la carenza di legittimazione dei funzionari a proporre appello, potendo essi soltanto “costituirsi”, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 546/92, nei giudizi promossi dal contribuente, nonché la carenza di sottoscrizione dell'atto. Ha chiesto, in ogni caso, confermarsi la disposta compensazione delle spese.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il giudizio è stato introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e fondato.
Contrariamente a quanto dedotto dal contribuente appellato, non si profila, in relazione all'atto di appello, alcun difetto di jus postulandi, di legittimazione o di sottoscrizione. Nell'intestazione dell'atto di appello si evidenzia che la Regione è “rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_1 (C.F. CF_1), giusto Decreto Dirigenziale n. 9249 del 29/06/2023 che conferisce l'incarico di Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, avvalendosi all'uopo del funzionario Avv. Nominativo_2 (C.F. CF_2) con incarico di EQ, alla quale, in forza delle specifiche competenze possedute, è stata assegnata la mansione di costituirsi nei giudizi tributari, giusto decreto n. 13511 del 26/09/2024”. Gli anzidetti decreti, ivi richiamati, sono stati regolarmente versati in atti e l'appello risulta sottoscritto digitalmente dal predetto avv. Nominativo_2 , a ciò legittimato proprio in forza dei suddetti provvedimenti organizzativi generali. È, d'altro canto, pacifico che la Regione, ai sensi dell'art. 11 co. 3 ter D.lgs. 546/92, possa proporre appello tramite propri funzionari, essendo tale potere processuale insito in quello di “stare in giudizio”: né tale legittimazione può intendersi limitata al solo primo grado ovvero alla sola resistenza nei giudizi promossi da altri.
La statuizione del primo decidente, circa la compensazione delle spese del giudizio di primo grado non risulta giustificata, alla luce del disposto di cui all'art. 44 co. II D.lgs. 546/92, a mente del quale il rinunciante deve rimborsare le spese di lite sostenute dalle altre parti. Nella specie, in assenza di un accordo delle parti in ordine alla compensazione, si imponeva una condanna alle spese del rinunciante.
Va tuttavia rilevato che il capo della sentenza riguardante la compensazione delle spese è stato impugnato soltanto dalla Regione e non dall'ADER: pertanto, la statuizione circa tale compensazione, nei rapporti tra i contribuente e l'ADER, risulta coperta da giudicato parziale, atteso che soltanto la parte interessata avrebbe potuto ottenere una diversa statuizione del regime delle spese, nei rapporti tra esse parti. Né è sufficiente la mera adesione dell'ADER alle richieste dell'appellante, non potendo tale adesione essere assimilata ad un appello, sia pure incidentale.
La sentenza impugnata va quindi riformata limitatamente al regime delle spese di lite, nei rapporti tra Regione
e contribuente, che vanno poste a carico di quest'ultimo, come da dispositivo.
Anche le spese sostenute in appello dalla Regione vanno poste a carico del contribuente, mentre vanno compensate nei rapporti tra parte privata ed ADER, priva di un interesse proprio, inerente il thema decidendum introdotto dall'atto di gravame.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata limitatamente al regime delle spese sostenute dalla Regione Calabria, ponendole a carico del contribuente, liquidandole in euro 278,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Condanna altresì il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Regione Calabria nel giudizio di appello, liquidate in euro 332,00, per onorari, oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei rapporti tra il contribuente ed ADER.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente relatore
RE AG
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2861/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5751/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 05/08/2025
Atti impositivi: - SENTENZA n. 5751/2025 SPESE GIUDIZIO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5751/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso da Resistente_1 nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a tasse di possesso automobilistico, rilevando che il contribuente aveva provveduto, in corso di causa, a rinunciare al ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione, dolendosi della disposta compensazione delle spese, operata, ad avviso dell'appellante, in violazione dell'art. 44 D.lgs. 546/92, che avrebbe imposto di porre le spese di lite a carico del rinunciante, in assenza di un accordo sulla compensazione.
L'ADER si è costituita, assumendo una posizione adesiva rispetto alle richieste dell'appellante.
Il contribuente si è costituito, contestando la carenza di jus postulandi in capo ai sottoscrittori dell'atto e, in generale, la carenza di legittimazione dei funzionari a proporre appello, potendo essi soltanto “costituirsi”, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 546/92, nei giudizi promossi dal contribuente, nonché la carenza di sottoscrizione dell'atto. Ha chiesto, in ogni caso, confermarsi la disposta compensazione delle spese.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il giudizio è stato introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e fondato.
Contrariamente a quanto dedotto dal contribuente appellato, non si profila, in relazione all'atto di appello, alcun difetto di jus postulandi, di legittimazione o di sottoscrizione. Nell'intestazione dell'atto di appello si evidenzia che la Regione è “rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_1 (C.F. CF_1), giusto Decreto Dirigenziale n. 9249 del 29/06/2023 che conferisce l'incarico di Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, avvalendosi all'uopo del funzionario Avv. Nominativo_2 (C.F. CF_2) con incarico di EQ, alla quale, in forza delle specifiche competenze possedute, è stata assegnata la mansione di costituirsi nei giudizi tributari, giusto decreto n. 13511 del 26/09/2024”. Gli anzidetti decreti, ivi richiamati, sono stati regolarmente versati in atti e l'appello risulta sottoscritto digitalmente dal predetto avv. Nominativo_2 , a ciò legittimato proprio in forza dei suddetti provvedimenti organizzativi generali. È, d'altro canto, pacifico che la Regione, ai sensi dell'art. 11 co. 3 ter D.lgs. 546/92, possa proporre appello tramite propri funzionari, essendo tale potere processuale insito in quello di “stare in giudizio”: né tale legittimazione può intendersi limitata al solo primo grado ovvero alla sola resistenza nei giudizi promossi da altri.
La statuizione del primo decidente, circa la compensazione delle spese del giudizio di primo grado non risulta giustificata, alla luce del disposto di cui all'art. 44 co. II D.lgs. 546/92, a mente del quale il rinunciante deve rimborsare le spese di lite sostenute dalle altre parti. Nella specie, in assenza di un accordo delle parti in ordine alla compensazione, si imponeva una condanna alle spese del rinunciante.
Va tuttavia rilevato che il capo della sentenza riguardante la compensazione delle spese è stato impugnato soltanto dalla Regione e non dall'ADER: pertanto, la statuizione circa tale compensazione, nei rapporti tra i contribuente e l'ADER, risulta coperta da giudicato parziale, atteso che soltanto la parte interessata avrebbe potuto ottenere una diversa statuizione del regime delle spese, nei rapporti tra esse parti. Né è sufficiente la mera adesione dell'ADER alle richieste dell'appellante, non potendo tale adesione essere assimilata ad un appello, sia pure incidentale.
La sentenza impugnata va quindi riformata limitatamente al regime delle spese di lite, nei rapporti tra Regione
e contribuente, che vanno poste a carico di quest'ultimo, come da dispositivo.
Anche le spese sostenute in appello dalla Regione vanno poste a carico del contribuente, mentre vanno compensate nei rapporti tra parte privata ed ADER, priva di un interesse proprio, inerente il thema decidendum introdotto dall'atto di gravame.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata limitatamente al regime delle spese sostenute dalla Regione Calabria, ponendole a carico del contribuente, liquidandole in euro 278,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Condanna altresì il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Regione Calabria nel giudizio di appello, liquidate in euro 332,00, per onorari, oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei rapporti tra il contribuente ed ADER.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente relatore
RE AG