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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7647/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Allegato al verbale di udienza del 3/6/2026
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 03/06/2025, all'esito della camera di consiglio, la causa iscritta al n. 7647/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Piscopo unitamente al quale elettivamente domicilia in Acerra (NA), alla via Colombo n. 8;
Ricorrente
E
(c.f.: , rappresentata e difesa in virtù di giu- CP_1 C.F._2 sta procura in atti, dall'Avv. Caterina De Simone unitamente alla quale elettivamente domicilia in Acerra (NA) alla Piazza Maria Montessori;
Convenuta
NONCHE'
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_2 C.F._3
di giusta procura in atti dagli Avv.ti Alice Fausti e Roberta Malabaila unitamente alle quali elettivamente domicilia in Torino, Via Manara n. 6;
Convenuto
E
; ; ; Controparte_3 Controparte_4 CP_1
Convenuti Contumaci
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 13/12/2022, la ricorrente ha esposto di aver concesso in locazione l'immobile de quo al defunto con rego- Persona_1
lare contratto registrato il 22 aprile 2016, successivamente prorogato per legge sino al
31 marzo 2020. Alla morte del conduttore, avvenuta il 26 dicembre 2021, nessuno degli eredi ha formalmente acquisito la qualità di nuovo conduttore. Tuttavia, il sig. CP_3
ha occupato e continua a occupare l'immobile senza titolo, rifiutando di resti-
[...]
tuirlo nonostante le ripetute richieste in tal senso.
In data 22 luglio 2022 è stato esperito un tentativo obbligatorio di mediazione, con esito negativo per mancata adesione degli eredi CP_1
La ricorrente ha quindi chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare la detenzione senza titolo dell'immobile, ordinare il suo rilascio immediato e condannare i resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione e spese di lite.
Si sono costituiti e , i quali hanno eccepito la loro CP_1 Controparte_2 estraneità ai fatti di causa, non occupando l'immobile in questione.
A seguito di tali difese parte attrice ha pertanto rinunciato agli atti del giudizio nei con- fronti di e , con accettazione delle controparti anche in CP_1 Controparte_2
merito alle spese di lite (vedi verbale del 12/3/2024).
Non si sono costituiti, e sono rimasti contumaci, e Controparte_3 Controparte_5
[..
.
Nei confronti di quest'ultimo non può essere accolta la domanda di accertamento nega- tivo del contratto di locazione e conseguente restituzione dell'immobile, in quanto que- sti, già dalla prospettazione di parte attrice, non risulta occupante dello stesso.
Diversamente, la domanda va accolta nei confronti di . Controparte_3
Ed invero è dimostrata l'occupazione dell'immobile in questione per il tramite delle te- stimonianze rese in data 11/3/2025; tali dichiarazioni trovano riscontro anche nei docu- menti in atti, in particolare nella notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udien- za, che si è perfezionata nei confronti di proprio in via Colombo n. Controparte_3
10 in Acerra.
Del pari è dimostrata l'insussistenza dei requisiti per la successione nel contratto di lo- cazione intestato al titolare del contratto di locazione sig. . Persona_1
Ed infatti, dalla testimonianza resa dal sig. è emerso che il sig. Testimone_1 [...]
non conviveva con al momento del suo decesso, es- Parte_2 Persona_1 sendosi il primo recato solo temporaneamente nell'abitazione del secondo per accudirlo negli ultimi tempi dalla sua vita, che stava volgendo al termine a causa della sua malat-
2
tia.
È evidente, quindi, che non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 6 della Legge n. 392/1978, il quale stabilisce che “in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”.
In altri termini, la presenza di all'interno dell'appartamento era solo Controparte_3 temporanea e legata all'assistenza al padre malato, quindi non rientrante nella tutela dell'art. 6 della L. 392/1978, poichè dall'istruttoria è emerso che il sig. Parte_3
non aveva residenza stabile presso l'immobile locato, ma vi si era recato per ragioni
[...]
meramente assistenziali e transitorie, circostanza che esclude la configurabilità di una convivenza abituale rilevante ai fini della successione nel contratto.
Può essere quindi accolta la domanda di accertamento negativo del contratto di locazio- ne e conseguente restituzione avanzata nei confronti di . Controparte_3
Nulla sulla domanda risarcitoria, la quale è stata oggetto di rinuncia da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza (art 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di e , regolarmen- Controparte_3 Controparte_4
te evocati in giudizio e non costituiti;
• Dichiara estinto il giudizio nei confronti di e CP_1 Controparte_2
• Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_4
• Accerta l'insussistenza del rapporto di locazione tra e Parte_1 [...]
in relazione all'immobile in Acerra alla via C. Colombo 10; Parte_4
• Per l'effetto ordina a l'immediata restituzione, in favore di Controparte_3
, dell'immobile in Acerra alla via C. Colombo 10 (in atti meglio indi- Parte_1
viduato);
• Condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_3 Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 2552,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge oltre ad euro 200,00 per esborsi.
Così decisi in in Nola, 3/6/2025
3
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Allegato al verbale di udienza del 3/6/2026
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 03/06/2025, all'esito della camera di consiglio, la causa iscritta al n. 7647/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Piscopo unitamente al quale elettivamente domicilia in Acerra (NA), alla via Colombo n. 8;
Ricorrente
E
(c.f.: , rappresentata e difesa in virtù di giu- CP_1 C.F._2 sta procura in atti, dall'Avv. Caterina De Simone unitamente alla quale elettivamente domicilia in Acerra (NA) alla Piazza Maria Montessori;
Convenuta
NONCHE'
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_2 C.F._3
di giusta procura in atti dagli Avv.ti Alice Fausti e Roberta Malabaila unitamente alle quali elettivamente domicilia in Torino, Via Manara n. 6;
Convenuto
E
; ; ; Controparte_3 Controparte_4 CP_1
Convenuti Contumaci
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 13/12/2022, la ricorrente ha esposto di aver concesso in locazione l'immobile de quo al defunto con rego- Persona_1
lare contratto registrato il 22 aprile 2016, successivamente prorogato per legge sino al
31 marzo 2020. Alla morte del conduttore, avvenuta il 26 dicembre 2021, nessuno degli eredi ha formalmente acquisito la qualità di nuovo conduttore. Tuttavia, il sig. CP_3
ha occupato e continua a occupare l'immobile senza titolo, rifiutando di resti-
[...]
tuirlo nonostante le ripetute richieste in tal senso.
In data 22 luglio 2022 è stato esperito un tentativo obbligatorio di mediazione, con esito negativo per mancata adesione degli eredi CP_1
La ricorrente ha quindi chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare la detenzione senza titolo dell'immobile, ordinare il suo rilascio immediato e condannare i resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione e spese di lite.
Si sono costituiti e , i quali hanno eccepito la loro CP_1 Controparte_2 estraneità ai fatti di causa, non occupando l'immobile in questione.
A seguito di tali difese parte attrice ha pertanto rinunciato agli atti del giudizio nei con- fronti di e , con accettazione delle controparti anche in CP_1 Controparte_2
merito alle spese di lite (vedi verbale del 12/3/2024).
Non si sono costituiti, e sono rimasti contumaci, e Controparte_3 Controparte_5
[..
.
Nei confronti di quest'ultimo non può essere accolta la domanda di accertamento nega- tivo del contratto di locazione e conseguente restituzione dell'immobile, in quanto que- sti, già dalla prospettazione di parte attrice, non risulta occupante dello stesso.
Diversamente, la domanda va accolta nei confronti di . Controparte_3
Ed invero è dimostrata l'occupazione dell'immobile in questione per il tramite delle te- stimonianze rese in data 11/3/2025; tali dichiarazioni trovano riscontro anche nei docu- menti in atti, in particolare nella notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udien- za, che si è perfezionata nei confronti di proprio in via Colombo n. Controparte_3
10 in Acerra.
Del pari è dimostrata l'insussistenza dei requisiti per la successione nel contratto di lo- cazione intestato al titolare del contratto di locazione sig. . Persona_1
Ed infatti, dalla testimonianza resa dal sig. è emerso che il sig. Testimone_1 [...]
non conviveva con al momento del suo decesso, es- Parte_2 Persona_1 sendosi il primo recato solo temporaneamente nell'abitazione del secondo per accudirlo negli ultimi tempi dalla sua vita, che stava volgendo al termine a causa della sua malat-
2
tia.
È evidente, quindi, che non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 6 della Legge n. 392/1978, il quale stabilisce che “in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”.
In altri termini, la presenza di all'interno dell'appartamento era solo Controparte_3 temporanea e legata all'assistenza al padre malato, quindi non rientrante nella tutela dell'art. 6 della L. 392/1978, poichè dall'istruttoria è emerso che il sig. Parte_3
non aveva residenza stabile presso l'immobile locato, ma vi si era recato per ragioni
[...]
meramente assistenziali e transitorie, circostanza che esclude la configurabilità di una convivenza abituale rilevante ai fini della successione nel contratto.
Può essere quindi accolta la domanda di accertamento negativo del contratto di locazio- ne e conseguente restituzione avanzata nei confronti di . Controparte_3
Nulla sulla domanda risarcitoria, la quale è stata oggetto di rinuncia da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza (art 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di e , regolarmen- Controparte_3 Controparte_4
te evocati in giudizio e non costituiti;
• Dichiara estinto il giudizio nei confronti di e CP_1 Controparte_2
• Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_4
• Accerta l'insussistenza del rapporto di locazione tra e Parte_1 [...]
in relazione all'immobile in Acerra alla via C. Colombo 10; Parte_4
• Per l'effetto ordina a l'immediata restituzione, in favore di Controparte_3
, dell'immobile in Acerra alla via C. Colombo 10 (in atti meglio indi- Parte_1
viduato);
• Condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_3 Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 2552,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge oltre ad euro 200,00 per esborsi.
Così decisi in in Nola, 3/6/2025
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Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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