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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17397/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE FABIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo copresso il difensore avv. IANNACCONE FABIO CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il giorno 25.03.1958 e residente in [...]
n. 184, il giorno 25.09.2012 si è unito in matrimonio in Hokandara – con la sig.ra CP_3
nata il giorno 21.05.1983 in con atto debitamente registrato nel Controparte_2 CP_3 registro dello Stato Civile del Comune di Bologna (atto n. 12 P. 2 S. C/01 anno 2013 del Comune di
Bologna); i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
il rapporto coniugale è ormai cessato di fatto da diversi anni (più di 11), come spiegato dal ricorrente all'udienza di comparizione personale delle parti, allorchè ha dichiarato, in particolare:
Ho conosciuto la signora nel 2012 mi ero fermato in 3-4 mesi, ero lì in vacanza, CP_2 CP_3 mi piaceva così tanto che le ho chiesto di sposarla e lei ha detto di sì, sono tornato in Italia perché dovevo sistemare delle cose, poi non avevo più soldi per tornare in , ho provato a contattarla CP_3 ma non ci sono più riuscito, non la sento e non la vedo dal 2013.
Constatata la regolare notifica ex art. 143 c.p.c. del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la convenuta è stata dichiarata contumace. Ella non ha mai fatto ingresso sul territorio italiano, secondo quanto dichiarato dal ricorrente;
nemmeno per la registrazione in Italia del matrimonio contratto all'estero non è stata necessaria la sua presenza fisica.
La domanda ha ad oggetto esclusivamente il vincolo matrimoniale. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di esperire alcun tentativo di conciliazione, constatato che i coniugi non si vedono e non si sentono da oltre dieci anni. La causa va rimessa in istruttoria avanti al Giudice Relatore dopo il decorso del termine di 12 mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lettera b) legge 898/1970 e succ. mod. a decorrere dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 25/03/1958 a Parte_1
FINALE IA (MO) e , nato/a il 21/05/1983 a Controparte_2 [...]
, unitisi in matrimonio il giorno 25.09.2012 in Hokandara – con atto CP_3 CP_3 debitamente registrato nel registro dello Stato Civile del Comune di Bologna (atto n. 12 P. 2
S. C/01 anno 2013 del Comune di Bologna); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 2 - Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria davanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio.
3 - Spese alla definizione del merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17397/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE FABIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo copresso il difensore avv. IANNACCONE FABIO CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il giorno 25.03.1958 e residente in [...]
n. 184, il giorno 25.09.2012 si è unito in matrimonio in Hokandara – con la sig.ra CP_3
nata il giorno 21.05.1983 in con atto debitamente registrato nel Controparte_2 CP_3 registro dello Stato Civile del Comune di Bologna (atto n. 12 P. 2 S. C/01 anno 2013 del Comune di
Bologna); i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
il rapporto coniugale è ormai cessato di fatto da diversi anni (più di 11), come spiegato dal ricorrente all'udienza di comparizione personale delle parti, allorchè ha dichiarato, in particolare:
Ho conosciuto la signora nel 2012 mi ero fermato in 3-4 mesi, ero lì in vacanza, CP_2 CP_3 mi piaceva così tanto che le ho chiesto di sposarla e lei ha detto di sì, sono tornato in Italia perché dovevo sistemare delle cose, poi non avevo più soldi per tornare in , ho provato a contattarla CP_3 ma non ci sono più riuscito, non la sento e non la vedo dal 2013.
Constatata la regolare notifica ex art. 143 c.p.c. del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la convenuta è stata dichiarata contumace. Ella non ha mai fatto ingresso sul territorio italiano, secondo quanto dichiarato dal ricorrente;
nemmeno per la registrazione in Italia del matrimonio contratto all'estero non è stata necessaria la sua presenza fisica.
La domanda ha ad oggetto esclusivamente il vincolo matrimoniale. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di esperire alcun tentativo di conciliazione, constatato che i coniugi non si vedono e non si sentono da oltre dieci anni. La causa va rimessa in istruttoria avanti al Giudice Relatore dopo il decorso del termine di 12 mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lettera b) legge 898/1970 e succ. mod. a decorrere dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 25/03/1958 a Parte_1
FINALE IA (MO) e , nato/a il 21/05/1983 a Controparte_2 [...]
, unitisi in matrimonio il giorno 25.09.2012 in Hokandara – con atto CP_3 CP_3 debitamente registrato nel registro dello Stato Civile del Comune di Bologna (atto n. 12 P. 2
S. C/01 anno 2013 del Comune di Bologna); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 2 - Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria davanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio.
3 - Spese alla definizione del merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3