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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA MORO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' chiedendo che fosse accertato il diritto al pagamento Parte_1 CP_1 da parte di quest'ultimo – quale Fondo di Garanzia - della somma pari ad € 1.028,57 a titolo di TFR ed
€ 2.571,43 per crediti di lavoro dalla Cooperativa Sociale Sardegna Servizi Soc. coop. sociale e per l'effetto la condanna dell' al pagamento della somma complessiva di € 3.600,00, oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex CP_1 art. 47 c. 3 DPR 639/1970 per non aver presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego del 28 febbraio 2019 e per avere presentato in data 4.3.2021, integrando la documentazione, altra domanda identica alla precedente.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc per lo scambio di note scritte.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per le argomentazioni che seguono.
Sono circostanze documentalmente provate e pacifiche in causa che: il ricorrente ha presentato domanda amministrativa per l'accesso al fondo di garanzia in relazione CP_1 al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, in data 8 marzo 2018;
i titoli originali (titolo esecutivo, precetto, pignoramento mobiliare) venivano ritirati in data 14 gennaio pagina 1 di 3 2019 al fine di presentare istanza di fallimento e perfezionare, dunque, i presupposti per ottenere la prestazione del Fondo di Garanzia;
CP_ in data 27.02.2019 il ricorrente ha ricevuto da parte dell' comunicazione di rigetto della domanda al Fondo presentata in data 4 marzo 2018 per essere “stati ritirati i documenti per prosieguo dell'attività esecutiva”.
Ottenuto, in seguito a presentazione di istanza di dichiarazione di fallimento contro la Cooperativa Sociale Sardegna Servizi Soc. Coop. Sociale, il decreto di rigetto del 16 settembre 2019, il ricorrente, a mezzo dell'Inas CISL di Sassari, ha inoltrato, in data 4 marzo 2021, una seconda istanza al Fondo di Garanzia. CP_ Con provvedimento del 21 dicembre 2022, ricevuto il 9 gennaio 2023, l' di Sassari ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda al Fondo di Garanzia presentata il 4 marzo 2021 per essere “una richiesta irrituale di riesame tardivo, presentato oltre il termine di decadenza (prima istanza di accesso al fondo di garanzia del 8 marzo 2018, respinta il 28 febbraio 2019)”.
Così ricostruito il procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento di rigetto dell' CP_1 del 21.12.2022, si osserva che la prima domanda del ricorrente di accesso al fondo di garanzia si presentava incompleta, difettando i documenti relativi alla istanza di fallimento (che ancora non era stata presentata), in seguito respinta.
Non risulta che vi sia un termine riservato alla parte istante per poter integrare la documentazione richiesta dall' né risulta che decorra un termine assegnato all' per la liquidazione del CP_1 CP_1 trattamento a carico del fondo di garanzia.
Deve, quindi, affermarsi, anche avuto riguardo al canone della buona fede, che nel caso in esame l' abbia ritenuto, con il provvedimento di rigetto del 27.02.2019, che l'incompletezza della CP_1 documentazione presentata dal ricorrente a corredo della pratica potesse essere integrata, senza che vi fosse un termine perentorio a tal fine e senza che vi fosse un termine perentorio entro il quale l'Istituto avrebbe dovuto evadere la pratica di accesso al Fondo di Garanzia, in ipotesi di richiesta di integrazione documentale ed in attesa del suo completamento.
Rilevato che successivamente al rigetto della domanda amministrativa del 27.02.2019 la documentazione, con istanza del 4.3.2021 (che appare istanza integrativa della documentazione mancante, non già istanza identica a quella presentata in data 9.3.2018), è stata integralmente depositata e che risulta il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti di legge (incontestati) per poter accedere alle prestazioni del fondo di garanzia per gli importi di cui alla domanda amministrativa, deve affermarsi il diritto del ricorrente ad accedere alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia in ragione dei crediti di cui alla domanda amministrativa e specificamente € 1.028,57 a titolo di TFR ed € 2.571,43 per crediti di lavoro, oltre accessori con le decorrenze di legge.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara il diritto del ricorrente di accedere alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia in ragione dei crediti di cui alla domanda amministrativa e specificamente € 1.028,57 a titolo di TFR ed € 2.571,43 per crediti di lavoro, oltre interessi legali e per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo CP_1 favore di € 3.600,00, oltre interessi legali;
condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.100,00 per compensi CP_1 pagina 2 di 3 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 28/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA MORO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' chiedendo che fosse accertato il diritto al pagamento Parte_1 CP_1 da parte di quest'ultimo – quale Fondo di Garanzia - della somma pari ad € 1.028,57 a titolo di TFR ed
€ 2.571,43 per crediti di lavoro dalla Cooperativa Sociale Sardegna Servizi Soc. coop. sociale e per l'effetto la condanna dell' al pagamento della somma complessiva di € 3.600,00, oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex CP_1 art. 47 c. 3 DPR 639/1970 per non aver presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego del 28 febbraio 2019 e per avere presentato in data 4.3.2021, integrando la documentazione, altra domanda identica alla precedente.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc per lo scambio di note scritte.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per le argomentazioni che seguono.
Sono circostanze documentalmente provate e pacifiche in causa che: il ricorrente ha presentato domanda amministrativa per l'accesso al fondo di garanzia in relazione CP_1 al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, in data 8 marzo 2018;
i titoli originali (titolo esecutivo, precetto, pignoramento mobiliare) venivano ritirati in data 14 gennaio pagina 1 di 3 2019 al fine di presentare istanza di fallimento e perfezionare, dunque, i presupposti per ottenere la prestazione del Fondo di Garanzia;
CP_ in data 27.02.2019 il ricorrente ha ricevuto da parte dell' comunicazione di rigetto della domanda al Fondo presentata in data 4 marzo 2018 per essere “stati ritirati i documenti per prosieguo dell'attività esecutiva”.
Ottenuto, in seguito a presentazione di istanza di dichiarazione di fallimento contro la Cooperativa Sociale Sardegna Servizi Soc. Coop. Sociale, il decreto di rigetto del 16 settembre 2019, il ricorrente, a mezzo dell'Inas CISL di Sassari, ha inoltrato, in data 4 marzo 2021, una seconda istanza al Fondo di Garanzia. CP_ Con provvedimento del 21 dicembre 2022, ricevuto il 9 gennaio 2023, l' di Sassari ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda al Fondo di Garanzia presentata il 4 marzo 2021 per essere “una richiesta irrituale di riesame tardivo, presentato oltre il termine di decadenza (prima istanza di accesso al fondo di garanzia del 8 marzo 2018, respinta il 28 febbraio 2019)”.
Così ricostruito il procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento di rigetto dell' CP_1 del 21.12.2022, si osserva che la prima domanda del ricorrente di accesso al fondo di garanzia si presentava incompleta, difettando i documenti relativi alla istanza di fallimento (che ancora non era stata presentata), in seguito respinta.
Non risulta che vi sia un termine riservato alla parte istante per poter integrare la documentazione richiesta dall' né risulta che decorra un termine assegnato all' per la liquidazione del CP_1 CP_1 trattamento a carico del fondo di garanzia.
Deve, quindi, affermarsi, anche avuto riguardo al canone della buona fede, che nel caso in esame l' abbia ritenuto, con il provvedimento di rigetto del 27.02.2019, che l'incompletezza della CP_1 documentazione presentata dal ricorrente a corredo della pratica potesse essere integrata, senza che vi fosse un termine perentorio a tal fine e senza che vi fosse un termine perentorio entro il quale l'Istituto avrebbe dovuto evadere la pratica di accesso al Fondo di Garanzia, in ipotesi di richiesta di integrazione documentale ed in attesa del suo completamento.
Rilevato che successivamente al rigetto della domanda amministrativa del 27.02.2019 la documentazione, con istanza del 4.3.2021 (che appare istanza integrativa della documentazione mancante, non già istanza identica a quella presentata in data 9.3.2018), è stata integralmente depositata e che risulta il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti di legge (incontestati) per poter accedere alle prestazioni del fondo di garanzia per gli importi di cui alla domanda amministrativa, deve affermarsi il diritto del ricorrente ad accedere alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia in ragione dei crediti di cui alla domanda amministrativa e specificamente € 1.028,57 a titolo di TFR ed € 2.571,43 per crediti di lavoro, oltre accessori con le decorrenze di legge.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara il diritto del ricorrente di accedere alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia in ragione dei crediti di cui alla domanda amministrativa e specificamente € 1.028,57 a titolo di TFR ed € 2.571,43 per crediti di lavoro, oltre interessi legali e per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo CP_1 favore di € 3.600,00, oltre interessi legali;
condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.100,00 per compensi CP_1 pagina 2 di 3 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 28/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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