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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/12/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice IA OS ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1079 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Valentini, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla via Marconi n. 17, presso lo studio del difensore,
- Attore opponente
e
C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Domenico Fazzi, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla via Garibaldi n. 16, presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 27 novembre 2025 parte opponente e parte opposta hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (odierna convenuta opposta), in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., otteneva il decreto ingiuntivo n. 174/2024 (emesso in data 20 marzo 2024) nei confronti di pagina 1 di 4 (odierno attore opponente), avente ad oggetto il pagamento della somma di Parte_1
40.000,00 euro (oltre interessi e spese della procedura).
La società ricorrente esponeva che l'importo integrava il corrispettivo dovuto dall'ingiunto in forza del contratto, stipulato in data 30 giugno 2014, con cui la aveva ceduto la Controparte_1 propria quota, del valore nominale di 3.334,00 euro, della società Blerana Infissi s.r.l. a Parte_1 per il prezzo di 40.000,00 euro, tuttavia mai corrisposto.
[...]
2. ha proposto opposizione avverso il sopra indicato decreto ingiuntivo, Parte_1 deducendo, tra l'altro, l'avvenuta estinzione del diritto di credito azionato in via monitoria, tanto risultando dal contratto di cessione in discorso, in cui è riportato che “le parti dichiarano che è stato pagato il corrispettivo a mezzo assegno di conto corrente tratto su Unicredit n. 7015593222-00 di euro
40.000,00. La parte cedente rilasciava al cessionario ampia e finale quietanza di saldo”.
3. Si è costituita in giudizio la (odierna convenuta opposta), in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della proposta opposizione, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, avvenuta soltanto in data 6 giugno 2024, dunque oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c., tenuto conto della data di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, risalente al 20 maggio 2024. Nel merito, l'opposta ha contrastato le deduzioni di controparte circa l'avvenuta estinzione del credito azionato in via monitoria, chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. In occasione della prima udienza di comparizione ex art. 171bis, comma 3, c.p.c., parte opponente ha chiesto il rigetto della preliminare eccezione di improcedibilità, sollevata dall'opposta in sede di comparsa di costituzione, adducendo che la tardiva iscrizione a ruolo della causa era dipesa “da una causa di forza maggiore”, integrata da problemi di salute del difensore, che gli avevano precluso l'ottemperanza dell'incombente dell'iscrizione a ruolo, se non al momento del superamento degli stessi, sì da integrare gli estremi della forza maggiore, “determinando la possibilità di applicazione dell'art. 650 c.p.c. e la sua consequenziale remissione in termini”.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice precedente assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 7 novembre 2024, da intendersi integralmente richiamata in questa sede, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, invocata dall'opponente, e fissato udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c., dovendo essere decisa l'eccezione in rito sollevata dall'opposto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 All'udienza di discussione, svoltasi in data 27 novembre 2025, l'opponente e l'opposta si sono riportati alle rispettive conclusioni nei termini sopra indicati.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
5. L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile.
Invero, posto quanto previsto dall'art. 647, comma 1, c.p.c., in forza del quale il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l'opponente non si è costituito, è opportuno osservare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (cfr. Cass., sez. II, 26 gennaio 2000, n. 849; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. III, 14 luglio 2006, n. 16117), improcedibilità da dichiararsi anche d'ufficio, assumendo carattere pregiudiziale.
Nel caso di specie, parte opponente ha atteso alla notifica dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, nei confronti dell'odierna opposta, in data 20 maggio 2024, salvo poi provvedere all'iscrizione a ruolo della causa, e quindi alla propria costituzione in giudizio, soltanto in data 6 giugno
2024, dunque oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 165 c.p.c. Al riguardo, si condividono, altresì, le valutazioni già espresse dal giudice precedente assegnatario del fascicolo a mezzo dell'ordinanza del 7 novembre 2024, circa l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini invocata dall'opponente, peraltro soltanto in sede di prima udienza di comparizione delle parti.
Segnatamente, si reputa condivisibile la ritenuta inidoneità della “certificazione in atti (quella riferibile al tempo antecedente alla scadenza del termine di costituzione dell'opponente)” prodotta dall'opponente (cfr. produzioni documentali in atti del 7 novembre 2024), stante il relativo tenore, a documentare il carattere di impedimento assoluto dell'evento dedotto (ovvero lo stato di salute del difensore), necessario per assurgere a causa non imputabile integrante il presupposto per la rimessione in termini.
Sicché, conclusivamente, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 174/2024, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, della pagina 3 di 4 contenuta complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, elementi, questi ultimi, che giustificano l'applicazione dei valori minimi e l'esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1079 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- dichiara l'opposizione improcedibile e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
174/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in 2.906,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, 23 dicembre 2025
Il giudice
IA OS ON
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice IA OS ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1079 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Valentini, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla via Marconi n. 17, presso lo studio del difensore,
- Attore opponente
e
C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Domenico Fazzi, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla via Garibaldi n. 16, presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 27 novembre 2025 parte opponente e parte opposta hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (odierna convenuta opposta), in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., otteneva il decreto ingiuntivo n. 174/2024 (emesso in data 20 marzo 2024) nei confronti di pagina 1 di 4 (odierno attore opponente), avente ad oggetto il pagamento della somma di Parte_1
40.000,00 euro (oltre interessi e spese della procedura).
La società ricorrente esponeva che l'importo integrava il corrispettivo dovuto dall'ingiunto in forza del contratto, stipulato in data 30 giugno 2014, con cui la aveva ceduto la Controparte_1 propria quota, del valore nominale di 3.334,00 euro, della società Blerana Infissi s.r.l. a Parte_1 per il prezzo di 40.000,00 euro, tuttavia mai corrisposto.
[...]
2. ha proposto opposizione avverso il sopra indicato decreto ingiuntivo, Parte_1 deducendo, tra l'altro, l'avvenuta estinzione del diritto di credito azionato in via monitoria, tanto risultando dal contratto di cessione in discorso, in cui è riportato che “le parti dichiarano che è stato pagato il corrispettivo a mezzo assegno di conto corrente tratto su Unicredit n. 7015593222-00 di euro
40.000,00. La parte cedente rilasciava al cessionario ampia e finale quietanza di saldo”.
3. Si è costituita in giudizio la (odierna convenuta opposta), in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della proposta opposizione, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, avvenuta soltanto in data 6 giugno 2024, dunque oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c., tenuto conto della data di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, risalente al 20 maggio 2024. Nel merito, l'opposta ha contrastato le deduzioni di controparte circa l'avvenuta estinzione del credito azionato in via monitoria, chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. In occasione della prima udienza di comparizione ex art. 171bis, comma 3, c.p.c., parte opponente ha chiesto il rigetto della preliminare eccezione di improcedibilità, sollevata dall'opposta in sede di comparsa di costituzione, adducendo che la tardiva iscrizione a ruolo della causa era dipesa “da una causa di forza maggiore”, integrata da problemi di salute del difensore, che gli avevano precluso l'ottemperanza dell'incombente dell'iscrizione a ruolo, se non al momento del superamento degli stessi, sì da integrare gli estremi della forza maggiore, “determinando la possibilità di applicazione dell'art. 650 c.p.c. e la sua consequenziale remissione in termini”.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice precedente assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 7 novembre 2024, da intendersi integralmente richiamata in questa sede, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, invocata dall'opponente, e fissato udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c., dovendo essere decisa l'eccezione in rito sollevata dall'opposto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 All'udienza di discussione, svoltasi in data 27 novembre 2025, l'opponente e l'opposta si sono riportati alle rispettive conclusioni nei termini sopra indicati.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
5. L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile.
Invero, posto quanto previsto dall'art. 647, comma 1, c.p.c., in forza del quale il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l'opponente non si è costituito, è opportuno osservare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (cfr. Cass., sez. II, 26 gennaio 2000, n. 849; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. III, 14 luglio 2006, n. 16117), improcedibilità da dichiararsi anche d'ufficio, assumendo carattere pregiudiziale.
Nel caso di specie, parte opponente ha atteso alla notifica dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, nei confronti dell'odierna opposta, in data 20 maggio 2024, salvo poi provvedere all'iscrizione a ruolo della causa, e quindi alla propria costituzione in giudizio, soltanto in data 6 giugno
2024, dunque oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 165 c.p.c. Al riguardo, si condividono, altresì, le valutazioni già espresse dal giudice precedente assegnatario del fascicolo a mezzo dell'ordinanza del 7 novembre 2024, circa l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini invocata dall'opponente, peraltro soltanto in sede di prima udienza di comparizione delle parti.
Segnatamente, si reputa condivisibile la ritenuta inidoneità della “certificazione in atti (quella riferibile al tempo antecedente alla scadenza del termine di costituzione dell'opponente)” prodotta dall'opponente (cfr. produzioni documentali in atti del 7 novembre 2024), stante il relativo tenore, a documentare il carattere di impedimento assoluto dell'evento dedotto (ovvero lo stato di salute del difensore), necessario per assurgere a causa non imputabile integrante il presupposto per la rimessione in termini.
Sicché, conclusivamente, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 174/2024, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, della pagina 3 di 4 contenuta complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, elementi, questi ultimi, che giustificano l'applicazione dei valori minimi e l'esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1079 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- dichiara l'opposizione improcedibile e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
174/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in 2.906,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, 23 dicembre 2025
Il giudice
IA OS ON
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