Art. 16. Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni 1. E' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.
2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall' articolo 5, commi 1 e 2 , e dall' articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 .
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti normativi della legge 24 dicembre 2003, n. 363 , si veda nelle note alle premesse.
2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall' articolo 5, commi 1 e 2 , e dall' articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 .
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti normativi della legge 24 dicembre 2003, n. 363 , si veda nelle note alle premesse.