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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1555/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
AB ANTONINA, Presidente
CO IO, AT
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 988/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2719/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 22/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00249/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00249/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00249/2018 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice ha accolto il ricorso del contribuente “Società_1
srl - Unipersonale” avverso l'avviso di accertamento n. TY7053R00249/2018, per IRPEF ed altro, anno d'imposta 2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione redditi imponibili non dichiarati.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'atto impositivo prende le mosse dall'ipotesi investigativa della Guardia di Finanza - Nucleo
Polizia Tributaria di Ragusa – secondo la quale la società contribuente era dedita al rilascio fraudolento di attestati scolastici paritetici a quelli statali.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza appellata per falsa applicazione dell'art. 42 del dpr n. 600/73.
La deduzione è fondata.
Va premesso che ai sensi dell'art. 58 dpr. d.lgs n. 546 del 1992 l'appellante ha depositato il pvc della Guardia di Finanza del 27.10.2016 che, invero, era già stato consegnato dai militari operanti a mani di Resistente_1 nella qualità di rappresentante del “Società_1 srl - Unipersonale”.
Consegue da ciò che il contribuente era a conoscenza di tutti gli elementi posti a fondamento del provvedimento impositivo impugnato che riporta in sintesi le indagini della Guardia di Finanza.
Sul punto, la Suprema Corte ha, peraltro, precisato che non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attinendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs.
n. 546 del 1992, ratione temporis vigente (v. Cass. civ. sez. trib., n. 16625 del 21.6.2025).
D'altra parte, nell'avviso di accertamento vengono indicate chiaramente tutte le motivazioni alla base della pretesa tributaria ai fini della piena comprensione delle contestazioni rivolte dall'ente impositore e la carenza di motivazione è anche smentita dallo stesso tenore delle articolate argomentazioni svolte dal contribuente nel corso del giudizio che inducono a ritenere la più che esaustiva comprensione del provvedimento impugnato con conseguente pieno esercizio del diritto alla difesa.
Nel merito osserva, inoltre, il collegio che, come nel caso in esame, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi (v. Cass. civ. n. 16913 dell' 11.8.2020, rv. 658657 - 01).
Infondati sono tutti i motivi esposti dall'appellato nelle controdeduzioni.
In particolare, l'appellato deduce l'inammissibilità dell'appello per l'omessa indicazione dei motivi.
La deduzione non coglie nel segno. Sul punto è sufficiente rammentare che la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto
(v. Cass. civ. n. 15519 del 21.7.2020, rv. 658400 – 01).
Con altro motivo l'appellante deduce l'errata ricostruzione dei redditi e l'inesistenza di presunzioni gravi precise e concordanti.
Il motivo è infondato.
Va, infatti osservato che nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione
Finanziaria, i cui poteri trovano fondamento nell'art. 41 del dpr n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. “supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (v. Cass. civ. n. 2581 del 4.2.2021).
Ora, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito la sua prova, anche indiziaria, posta a fondamento dell'atto impositivo e l'appellante, pur a conoscenza degli elementi acquisiti nei suoi confronti, non ha assolto al suo onere probatorio o, comunque, lo ha assolto con elementi che sono carenti di significativa valenza probatoria.
L'appellante lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 109, comma, 4 TUIR.
La doglianza è infondata in quanto la deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 109 del dpr del 22 dicembre 1986,
n. 917 presuppone la correttezza della dichiarazione originaria presentata dal contribuente in conformità alle disposizioni della normativa sopracitata.
Infondato è, infine, il motivo relativo all'irrogazione delle sanzioni in quanto sono state applicate in conformità all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 per infedele dichiarazione.
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi del gravame.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata con rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello, riforma la sentenza appellata,
e rigetta l'originario ricorso del contribuente che condanna alle spese del giudizio liquidate in euro 2.000,00 per il primo grado ed euro 3.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Palermo 26.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Sabatino
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
AB ANTONINA, Presidente
CO IO, AT
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 988/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2719/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 22/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00249/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00249/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7053R00249/2018 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice ha accolto il ricorso del contribuente “Società_1
srl - Unipersonale” avverso l'avviso di accertamento n. TY7053R00249/2018, per IRPEF ed altro, anno d'imposta 2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione redditi imponibili non dichiarati.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'atto impositivo prende le mosse dall'ipotesi investigativa della Guardia di Finanza - Nucleo
Polizia Tributaria di Ragusa – secondo la quale la società contribuente era dedita al rilascio fraudolento di attestati scolastici paritetici a quelli statali.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza appellata per falsa applicazione dell'art. 42 del dpr n. 600/73.
La deduzione è fondata.
Va premesso che ai sensi dell'art. 58 dpr. d.lgs n. 546 del 1992 l'appellante ha depositato il pvc della Guardia di Finanza del 27.10.2016 che, invero, era già stato consegnato dai militari operanti a mani di Resistente_1 nella qualità di rappresentante del “Società_1 srl - Unipersonale”.
Consegue da ciò che il contribuente era a conoscenza di tutti gli elementi posti a fondamento del provvedimento impositivo impugnato che riporta in sintesi le indagini della Guardia di Finanza.
Sul punto, la Suprema Corte ha, peraltro, precisato che non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attinendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs.
n. 546 del 1992, ratione temporis vigente (v. Cass. civ. sez. trib., n. 16625 del 21.6.2025).
D'altra parte, nell'avviso di accertamento vengono indicate chiaramente tutte le motivazioni alla base della pretesa tributaria ai fini della piena comprensione delle contestazioni rivolte dall'ente impositore e la carenza di motivazione è anche smentita dallo stesso tenore delle articolate argomentazioni svolte dal contribuente nel corso del giudizio che inducono a ritenere la più che esaustiva comprensione del provvedimento impugnato con conseguente pieno esercizio del diritto alla difesa.
Nel merito osserva, inoltre, il collegio che, come nel caso in esame, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi (v. Cass. civ. n. 16913 dell' 11.8.2020, rv. 658657 - 01).
Infondati sono tutti i motivi esposti dall'appellato nelle controdeduzioni.
In particolare, l'appellato deduce l'inammissibilità dell'appello per l'omessa indicazione dei motivi.
La deduzione non coglie nel segno. Sul punto è sufficiente rammentare che la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto
(v. Cass. civ. n. 15519 del 21.7.2020, rv. 658400 – 01).
Con altro motivo l'appellante deduce l'errata ricostruzione dei redditi e l'inesistenza di presunzioni gravi precise e concordanti.
Il motivo è infondato.
Va, infatti osservato che nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione
Finanziaria, i cui poteri trovano fondamento nell'art. 41 del dpr n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. “supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (v. Cass. civ. n. 2581 del 4.2.2021).
Ora, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito la sua prova, anche indiziaria, posta a fondamento dell'atto impositivo e l'appellante, pur a conoscenza degli elementi acquisiti nei suoi confronti, non ha assolto al suo onere probatorio o, comunque, lo ha assolto con elementi che sono carenti di significativa valenza probatoria.
L'appellante lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 109, comma, 4 TUIR.
La doglianza è infondata in quanto la deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 109 del dpr del 22 dicembre 1986,
n. 917 presuppone la correttezza della dichiarazione originaria presentata dal contribuente in conformità alle disposizioni della normativa sopracitata.
Infondato è, infine, il motivo relativo all'irrogazione delle sanzioni in quanto sono state applicate in conformità all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 per infedele dichiarazione.
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi del gravame.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata con rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello, riforma la sentenza appellata,
e rigetta l'originario ricorso del contribuente che condanna alle spese del giudizio liquidate in euro 2.000,00 per il primo grado ed euro 3.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Palermo 26.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Sabatino