CASS
Sentenza 18 gennaio 2022
Sentenza 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2022, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SI ZI nato a [...] il [...] ER OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di LUIGI BITTITTERI, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
esaminate le conclusioni scritte ai sensi della citata norma dei difensori degli indagati i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 13/07/2021, rigettava l'appello proposto da ZI AS e GI ER avverso l'ordinanza emessa il 16/06/2021 dal Tribunale di Mantova in forza della quale era stata disattesa l'istanza difensiva diretta alla revoca ovvero alla sostituzione della misura cautelare in atti nei confronti dei predetti, imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 640 n.
2. e comma 2 bis, 640 bis e 348 c.p. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2136 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 18/11/2021 I giudici di merito rilevavano che, a fronte del giudicato cautelare formatosi, nessuna circostanza utilmente valutabile era sopraggiunta a seguito della già operata attenuazione nel febbraio 2021 del regime cautelare originariamente stabilito (allorquando era stato disposto in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, l' obbligo di dimora nei comuni di residenza con ulteriore divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20.00 alle 8.00), risultando, per contro, quale unico dato processuale rilevante, il rinvio a giudizio dei ricorrenti certamente non valutabile in senso favorevole ai predetti. Osservavano che il dato temporale (vale a dire il decorso di quattro mesi rispetto al nuovo regime cautelare dell'obbligo di dimora) era, in sé, irrilevante e che era ancora attuale il pericolo di recidiva per le ragioni già evidenziate dal tribunale nel provvedimento di appello a fronte della originaria richiesta del P.M., non incrinate dalle considerazioni svolte dalle difese. 2. Contro detta ordinanza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. ZI AS, con un unico motivo articolato in più censure, lamenta, ex art. 606 lett. c) c.p.p., violazione degli artt. 299 e 310 c.p.p. nonché 111 Cost. La difesa della ricorrente deduce, in particolare, che il tribunale per il riesame, nell' ordinanza impugnata, aveva confermato la sussistenza del pericolo di recidiva senza affrontare le tematiche della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ai fini della verifica della adeguatezza della misura in atto ed omettendo di esaminare le censure volte ad escludere ogni capacità delinquenziale della ricorrente. 2.2. GI ER propone tre motivi. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 299 c.p.p. nonché omessa ovvero apparente motivazione quanto alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione criminosa. Osserva che il tribunale del riesame avevano omesso di valutare tutte le specifiche deduzioni "mai vagliate in precedenza" (ed analiticamente richiamate in ricorso) volte ad escludere la persistente attualità del pericolo di reiterazione rispetto alle condotte contestate risalenti al febbraio 2020. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 274 lett. c), 292 e 299 c.p.p. Rileva che né l'ordinanza genetica né quella emessa a seguito dell'appello contenevano una autonoma valutazione delle esigenze cautelari tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato, anche in relazione ai nuovi elementi offerti. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 299 c.p.p. nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di ritenuta irrilevanza del decorso del tempo successivo alla esecuzione della misura. Osserva che il tribunale avrebbe dovuto valutare, ai detti fini, la decorrenza del termine fra l'esecuzione della misura (18/11/2020) e la istanza ex art. 299 c.p.p. e, quindi, il più lungo periodo di sette mesi e che i giudici di merito, operando anche dei travisamenti, avevano 2 omesso di valutare adeguatamente tutti gli elementi dedotti dalla difesa fortemente sintomatici del mutamento del quadro cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Le censure formulate da ZI AS sono generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. 2.1. Deve, innanzitutto, premettersi che in materia cautelare è estensivamente applicabile il principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in ordine al formarsi del c.d. giudicato, al fine di cristallizzare l'esito dei pregressi accertamenti e per evitare che l'interessato possa rinnovare continuamente la presentazione di istanze di revoca o di modifica dei precedenti provvedimenti, con il concreto effetto di determinare il venir meno del valore delle pronunce già adottate. Ne consegue che un nuovo e successivo giudizio può intervenire a seguito della ricorrenza di fatti o avvenimenti nuovi o non valutati nemmeno implicitamente dalle pregresse decisioni, per cui si presenti necessario, ai fini della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche sotto l'aspetto della individuazione della misura cautelare più idonea, rivalutare la posizione dell'indagato. (Ha precisato la Corte che, con riferimento all'affermato principio, il mero decorso del tempo può essere irrilevante ai fini della modifica del quadro cautelare) (Sez. 5, n. 5828 del 02/12/1999 - dep. 04/02/2000, Fornaro, Rv. 21524201). E' stato, pure, condivisibilmente affermato che l'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare accoglimento allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame. (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014 - dep. 26/03/2014, Rosaci, Rv. 25945001). 2.2. Ciò premesso ritiene la Corte che il tribunale, con motivazione congrua e corretta in diritto, ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali, a fronte del quadro cautelare acquisito sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari - oggetto di conferma da parte della Corte di Cassazione la quale ha disatteso l' impugnazione proposta dall' indagata - i motivi addotti dalla difesa non indicavano alcuna concreta circostanza utilmente valutabile a seguito della già operata attenuazione del regime cautelare originariamente disposto, chiarendo, con articolate argomentazioni, come il dato del tempo trascorso non appariva, di 3 per sé, decisivo anche in ragione del fatto che la AS non aveva operato alcuna rivisitazione critica della propria condotta. A fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche l'indagata nel ricorso, che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitato a manifestare un "opinione" opposta a quella del tribunale circa la possibilità di revoca della misura ovvero di adozione di una diversa misura senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 3. Osserva, quindi, la Corte che tutti e tre i motivi proposti dalla difesa di GI ER, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Richiamate le considerazioni svolte al § 2.1. in ordine al c.d. giudicato cautelare, va osservato che, a fronte del giudicato cautelare formatosi la difesa non ha offerto elementi nuovi tali da determinare il venir meno delle esigenze cautelari ovvero tali da incidere sulla valutazione circa l' adeguatezza della misura in atto. I giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittoria, hanno chiarito come la reiterata condotta delittuosa posta in essere dall' indagato e gli esiti delle perquisizioni presso l'abitazione del ER rivestivano specifica valenza in ordine al profilo della attualità del pericolo di recidivanza. Va, del resto, chiarito che per costante giurisprudenza di legittimità l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento ( vedi sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Nel caso in esame il Tribunale, con una motivazione congrua in fatto e priva di aporie logico-giuridiche, ha ribadito che permanevano concrete esigenze cautelari sia in ragione della gravità dei fatti-reato commessi e reiterati sia in considerazione delle qualità soggettive dell'imputato (il quale, pur non avendo alcuna competenza medica in quanto ausiliario di vendita di pesce al dettaglio, si presentava come un esperto ricercatore nel campo medico) 4 oltre che la mancanza di nuovi elementi concretamente indicativi di una attenuazione delle esigenze cautelari. Appare, del resto, di tutta evidenza che le censure formulate, laddove sollecitano una diversa ricostruzione della valenza degli esiti delle perquisizioni, mirano ad una rilettura di elementi fattuali certamente preclusa in questa sede. I giudici appello hanno pure chiarito come, in un simile contesto, anche in ragione della misura in essere (obbligo di dimora) il mero dato del decorso del tempo non appariva in sé decisivo, ragionamento a fronte del quale l'indagato con i motivi proposti del ricorso formula delle censure generiche, non confrontandosi adeguatamente con il complessivo iter argomentativo. Va, del resto, considerato che in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. (Sez. 3, Sentenza n. 43113 del 15/09/2015 Cc. (dep. 27/10/2015 ) Rv. 265652 - 01, elementi che nel caso in esame non sono stati adeguatamente allegati dalla difesa. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 18 Novembre 2021 Il Presidente DE IN
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di LUIGI BITTITTERI, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
esaminate le conclusioni scritte ai sensi della citata norma dei difensori degli indagati i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 13/07/2021, rigettava l'appello proposto da ZI AS e GI ER avverso l'ordinanza emessa il 16/06/2021 dal Tribunale di Mantova in forza della quale era stata disattesa l'istanza difensiva diretta alla revoca ovvero alla sostituzione della misura cautelare in atti nei confronti dei predetti, imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 640 n.
2. e comma 2 bis, 640 bis e 348 c.p. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2136 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 18/11/2021 I giudici di merito rilevavano che, a fronte del giudicato cautelare formatosi, nessuna circostanza utilmente valutabile era sopraggiunta a seguito della già operata attenuazione nel febbraio 2021 del regime cautelare originariamente stabilito (allorquando era stato disposto in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, l' obbligo di dimora nei comuni di residenza con ulteriore divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20.00 alle 8.00), risultando, per contro, quale unico dato processuale rilevante, il rinvio a giudizio dei ricorrenti certamente non valutabile in senso favorevole ai predetti. Osservavano che il dato temporale (vale a dire il decorso di quattro mesi rispetto al nuovo regime cautelare dell'obbligo di dimora) era, in sé, irrilevante e che era ancora attuale il pericolo di recidiva per le ragioni già evidenziate dal tribunale nel provvedimento di appello a fronte della originaria richiesta del P.M., non incrinate dalle considerazioni svolte dalle difese. 2. Contro detta ordinanza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. ZI AS, con un unico motivo articolato in più censure, lamenta, ex art. 606 lett. c) c.p.p., violazione degli artt. 299 e 310 c.p.p. nonché 111 Cost. La difesa della ricorrente deduce, in particolare, che il tribunale per il riesame, nell' ordinanza impugnata, aveva confermato la sussistenza del pericolo di recidiva senza affrontare le tematiche della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ai fini della verifica della adeguatezza della misura in atto ed omettendo di esaminare le censure volte ad escludere ogni capacità delinquenziale della ricorrente. 2.2. GI ER propone tre motivi. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 299 c.p.p. nonché omessa ovvero apparente motivazione quanto alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione criminosa. Osserva che il tribunale del riesame avevano omesso di valutare tutte le specifiche deduzioni "mai vagliate in precedenza" (ed analiticamente richiamate in ricorso) volte ad escludere la persistente attualità del pericolo di reiterazione rispetto alle condotte contestate risalenti al febbraio 2020. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 274 lett. c), 292 e 299 c.p.p. Rileva che né l'ordinanza genetica né quella emessa a seguito dell'appello contenevano una autonoma valutazione delle esigenze cautelari tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato, anche in relazione ai nuovi elementi offerti. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 299 c.p.p. nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di ritenuta irrilevanza del decorso del tempo successivo alla esecuzione della misura. Osserva che il tribunale avrebbe dovuto valutare, ai detti fini, la decorrenza del termine fra l'esecuzione della misura (18/11/2020) e la istanza ex art. 299 c.p.p. e, quindi, il più lungo periodo di sette mesi e che i giudici di merito, operando anche dei travisamenti, avevano 2 omesso di valutare adeguatamente tutti gli elementi dedotti dalla difesa fortemente sintomatici del mutamento del quadro cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Le censure formulate da ZI AS sono generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. 2.1. Deve, innanzitutto, premettersi che in materia cautelare è estensivamente applicabile il principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in ordine al formarsi del c.d. giudicato, al fine di cristallizzare l'esito dei pregressi accertamenti e per evitare che l'interessato possa rinnovare continuamente la presentazione di istanze di revoca o di modifica dei precedenti provvedimenti, con il concreto effetto di determinare il venir meno del valore delle pronunce già adottate. Ne consegue che un nuovo e successivo giudizio può intervenire a seguito della ricorrenza di fatti o avvenimenti nuovi o non valutati nemmeno implicitamente dalle pregresse decisioni, per cui si presenti necessario, ai fini della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche sotto l'aspetto della individuazione della misura cautelare più idonea, rivalutare la posizione dell'indagato. (Ha precisato la Corte che, con riferimento all'affermato principio, il mero decorso del tempo può essere irrilevante ai fini della modifica del quadro cautelare) (Sez. 5, n. 5828 del 02/12/1999 - dep. 04/02/2000, Fornaro, Rv. 21524201). E' stato, pure, condivisibilmente affermato che l'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare accoglimento allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame. (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014 - dep. 26/03/2014, Rosaci, Rv. 25945001). 2.2. Ciò premesso ritiene la Corte che il tribunale, con motivazione congrua e corretta in diritto, ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali, a fronte del quadro cautelare acquisito sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari - oggetto di conferma da parte della Corte di Cassazione la quale ha disatteso l' impugnazione proposta dall' indagata - i motivi addotti dalla difesa non indicavano alcuna concreta circostanza utilmente valutabile a seguito della già operata attenuazione del regime cautelare originariamente disposto, chiarendo, con articolate argomentazioni, come il dato del tempo trascorso non appariva, di 3 per sé, decisivo anche in ragione del fatto che la AS non aveva operato alcuna rivisitazione critica della propria condotta. A fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche l'indagata nel ricorso, che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitato a manifestare un "opinione" opposta a quella del tribunale circa la possibilità di revoca della misura ovvero di adozione di una diversa misura senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 3. Osserva, quindi, la Corte che tutti e tre i motivi proposti dalla difesa di GI ER, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Richiamate le considerazioni svolte al § 2.1. in ordine al c.d. giudicato cautelare, va osservato che, a fronte del giudicato cautelare formatosi la difesa non ha offerto elementi nuovi tali da determinare il venir meno delle esigenze cautelari ovvero tali da incidere sulla valutazione circa l' adeguatezza della misura in atto. I giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittoria, hanno chiarito come la reiterata condotta delittuosa posta in essere dall' indagato e gli esiti delle perquisizioni presso l'abitazione del ER rivestivano specifica valenza in ordine al profilo della attualità del pericolo di recidivanza. Va, del resto, chiarito che per costante giurisprudenza di legittimità l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento ( vedi sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Nel caso in esame il Tribunale, con una motivazione congrua in fatto e priva di aporie logico-giuridiche, ha ribadito che permanevano concrete esigenze cautelari sia in ragione della gravità dei fatti-reato commessi e reiterati sia in considerazione delle qualità soggettive dell'imputato (il quale, pur non avendo alcuna competenza medica in quanto ausiliario di vendita di pesce al dettaglio, si presentava come un esperto ricercatore nel campo medico) 4 oltre che la mancanza di nuovi elementi concretamente indicativi di una attenuazione delle esigenze cautelari. Appare, del resto, di tutta evidenza che le censure formulate, laddove sollecitano una diversa ricostruzione della valenza degli esiti delle perquisizioni, mirano ad una rilettura di elementi fattuali certamente preclusa in questa sede. I giudici appello hanno pure chiarito come, in un simile contesto, anche in ragione della misura in essere (obbligo di dimora) il mero dato del decorso del tempo non appariva in sé decisivo, ragionamento a fronte del quale l'indagato con i motivi proposti del ricorso formula delle censure generiche, non confrontandosi adeguatamente con il complessivo iter argomentativo. Va, del resto, considerato che in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. (Sez. 3, Sentenza n. 43113 del 15/09/2015 Cc. (dep. 27/10/2015 ) Rv. 265652 - 01, elementi che nel caso in esame non sono stati adeguatamente allegati dalla difesa. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 18 Novembre 2021 Il Presidente DE IN