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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45798/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato all'esito del procedimento ex art.6 d.lgv. n. 150 del 2011 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 45798/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA GUASTALLA, 6 Pt_1 Parte_2 C.F._2
20122 ; ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1 Parte_3 C.F._3
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il Pt_1 Pt_1 difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GARIBALDI Controparte_1 C.F._4
STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA LONDONIO, 31 20154 presso il difensore avv. Pt_1
GARIBALDI STEFANO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 11 aprile 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di è infondata Controparte_1
-l'appellato ha infatti eccepito la tardività dell'impugnazione per avere la difesa del depositato e Pt_1 iscritto a ruolo il ricorso in appello in data 16 novembre 2021 e, cioè, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza
-in realtà, come si evince dalla nota di iscrizione a ruolo, il ricorso è stato depositato l'ultimo giorno utile, e, cioè, il 15 novembre 2021
-nel merito, l'appello proposto dal avverso la sentenza n.1734 depositata dal Giudice di Parte_1
Pace di il 15 aprile 2021 è infondato Pt_1
-la questione oggetto di causa è quella nella mancanza del provvedimento di omologazione dell'apparecchio con il quale è stato accertato il superamento dei limiti di velocità da parte del veicolo condotto da CP_1
[...]
-tale questione è stata definitivamente affrontata dalla Cassazione, la quale ha stabilito che:
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass. ord. n.10505 del 18 aprile 2024)
-la Cassazione ha affermato in particolare che:
“…la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). pagina 2 di 4 Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al , nel Controparte_2 mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione,
pagina 3 di 4 secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox) …”
-si tratta di un'interpretazione che dirime in termini definitivi la questione che ricorre con frequenza dei giudizi di appello delle pronunce dei Giudici di Pace e che ha portato a diversi orientamenti giurisprudenziali
- in definitiva, l'appello proposto dal è infondato Parte_1
-tale conclusione esonera il presente Tribunale dall'esame delle altre questioni controverse, quale ad esempio dell'effettiva visibilità o meno della segnalazione relativa alla presenza dell'apparecchio di rilevazione della velocità
-tenuto conto della data di iscrizione a ruolo dell'appello, antecedente alla menzionata ordinanza della Cassazione, si stima giusto disporre l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello proposto avverso la sentenza n.1734 depositata dal Giudice di Pace di il 15 aprile 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così Pt_1 dispone:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
2) le spese processuali del presente grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato all'esito del procedimento ex art.6 d.lgv. n. 150 del 2011 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 45798/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA GUASTALLA, 6 Pt_1 Parte_2 C.F._2
20122 ; ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1 Parte_3 C.F._3
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il Pt_1 Pt_1 difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GARIBALDI Controparte_1 C.F._4
STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA LONDONIO, 31 20154 presso il difensore avv. Pt_1
GARIBALDI STEFANO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 11 aprile 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di è infondata Controparte_1
-l'appellato ha infatti eccepito la tardività dell'impugnazione per avere la difesa del depositato e Pt_1 iscritto a ruolo il ricorso in appello in data 16 novembre 2021 e, cioè, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza
-in realtà, come si evince dalla nota di iscrizione a ruolo, il ricorso è stato depositato l'ultimo giorno utile, e, cioè, il 15 novembre 2021
-nel merito, l'appello proposto dal avverso la sentenza n.1734 depositata dal Giudice di Parte_1
Pace di il 15 aprile 2021 è infondato Pt_1
-la questione oggetto di causa è quella nella mancanza del provvedimento di omologazione dell'apparecchio con il quale è stato accertato il superamento dei limiti di velocità da parte del veicolo condotto da CP_1
[...]
-tale questione è stata definitivamente affrontata dalla Cassazione, la quale ha stabilito che:
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass. ord. n.10505 del 18 aprile 2024)
-la Cassazione ha affermato in particolare che:
“…la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). pagina 2 di 4 Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al , nel Controparte_2 mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione,
pagina 3 di 4 secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox) …”
-si tratta di un'interpretazione che dirime in termini definitivi la questione che ricorre con frequenza dei giudizi di appello delle pronunce dei Giudici di Pace e che ha portato a diversi orientamenti giurisprudenziali
- in definitiva, l'appello proposto dal è infondato Parte_1
-tale conclusione esonera il presente Tribunale dall'esame delle altre questioni controverse, quale ad esempio dell'effettiva visibilità o meno della segnalazione relativa alla presenza dell'apparecchio di rilevazione della velocità
-tenuto conto della data di iscrizione a ruolo dell'appello, antecedente alla menzionata ordinanza della Cassazione, si stima giusto disporre l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello proposto avverso la sentenza n.1734 depositata dal Giudice di Pace di il 15 aprile 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così Pt_1 dispone:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
2) le spese processuali del presente grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4