Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 26/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 316/2024 promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
CO (BI), Via A. Gramsci n. 92, con il patrocinio delle avv. Giulia Armani e Francesca D'Elia, con domicilio in Milano, Via Privata del Gonfalone n. 4;
parte attrice nei confronti di:
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Domenico Calabrò, con domicilio in Biella, Via Volpi n. 6;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
c.f. nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
CO (BI), Via A. Gramsci n. 92;
Conclusioni:
per la madre in via principale: - ad integrale conferma dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.06.2024, nonché ad integrale conferma delle conclusioni della relazione della C.T.U. dott.ssa disporre che l'infante sia affidato in via condivisa ad Per_2 Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente ed anagrafica residenza presso la madre, Sig.ra
, in 13894 CO (BI) in Via A. Gramsci n. 92, con esercizio disgiunto della CP_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione del minore;
- disporre il
CO (BI) in Via G. Marconi n. 33 e la scuola materna di prossima e maggiore vicinanza alla residenza materna, nel superiore interesse educativo, didattico, di socialità e di istruzione del piccolo;
- ad integrale conferma dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.06.2024, porre a carico del Sig. , quale genitore non Controparte_2 collocatario, l'obbligo della corresponsione di una somma pari ad € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento mensile del figlio, per 12 mensilità, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente postale intestato alla Sig.ra presso PostePay Evolution codice IBAN CP_1
[...], codice , oltre rivalutazione monetaria CodiceFiscale_4 annuale secondo gli indici Istat, nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie di , come da protocollo C.N.F, preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi Persona_1 di urgenza, con ulteriore previsione delle spese di didattica dell'asilo nido attualmente frequentato dall'infante, nonché di mensa: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli); - disporre l'integrale conferimento del 100% dell'assegno unico erogato dall' in favore del figlio CP_3 alla Sig.ra , in qualità di genitore prevalentemente collocatario, con decorrenza dalla CP_1 domanda giudiziale;
- con integrale conferma delle conclusioni della relazione della C.T.U. dott.ssa in punto di visite del padre, Sig. , al minore e con Per_2 Controparte_2 Persona_1
l'ulteriore previsione dell'alternanza per il capodanno;
- con integrale conferma delle conclusioni della relazione della C.T.U. dott.ssa anche in punto di monitoraggio del SER.T in capo ad Per_2 entrambi i genitori per l'eventuale uso di sostanze stupefacenti;
- con integrale conferma delle conclusioni della relazione della C.T.U. dott.ssa anche in punto di introduzione di un Per_2 percorso sulla genitorialità col monitoraggio dei Servizi Sociali;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale, ferme tutte le altre conclusioni, in punto economico: - preso atto della mancata produzione delle informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis 18 c.p.c. e della documentazione prescritta dall'art. 473 bis 12 c.p.c. da parte del padre, porre a carico del Sig.
, quale genitore non collocatario, l'obbligo di corrispondere una somma a titolo di Controparte_2 contributo al mantenimento mensile del figlio nella misura che l'Ill.mo Giudice adìto Persona_1 riterrà idonea all'esito della produzione fiscale e patrimoniale avversaria da questi ordinata, nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie del figlio, come da protocollo
C.N.F, preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza;
- con integrale conferma delle conclusioni della relazione della C.T.U. dott.ssa Per_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento;
per il padre
Per_ Voglia l'On. Tribunale 1) stabilire l'affido condiviso del minore con residenza e collocazione prevalente presso la madre, garantendo le modalità di visita del padre, con previsione di un ampliamento delle visite col crescere del minore, secondo le seguenti fasi: I FASE Fino ai tre anni del minore ci sarà solo un pernotto con il padre nel week end (sabato) ogni 15 giorni dalle 8.30 del mattino. In più 2 giorni infrasettimanali, il lunedì e il giovedì il padre prenderà il bambino all'asilo e lo riporterà a casa della mamma dopo cena (ore 20.00). In alternativa, per evitare l'intervallo di 7 giorni, senza che il padre possa vedere il figlio, modificare il lunedì che secondo il calendario attualmente in essere toccherebbe al padre, dopo il weekend con pernotto, con quello che toccherebbe alla madre, seguendo lo schema ipotetico indicato al punto 4 della narrativa in diritto.
Vacanze estive: In questa fase il padre potrà trascorrere col piccolo solo due brevi vacanze di tre giorni con due pernotti insieme ai nonni al mare o in montagna o a casa propria: una breve vacanza a luglio 2025 e una breve vacanza ad agosto. Natale 2024 col papà il 26 con pernotto e riaccompagnamento dalla mamma alla sera dopo cena (ore 20.00). Pasqua 2025 dal mattino ore
10.00 col papà con pernotto e riaccompagnamento alle ore 11 del giorno seguente. Nelle vacanze di
Natale 2025 starà con la madre il giorno di Natale. Con il papà il giorno 26 con pernotto e riaccompagnamento dalla mamma alla sera dopo cena (ore 20.00). Con il papà il giorno 31 con pernotto e riaccompagnamento dalla mamma il giorno di Capodanno alla sera dopo cena (ore
20:00). II FASE Dopo il compimento dei tre anni del minore il week end si allunga di un giorno (dal venerdì uscito dall'asilo fino alla domenica sera) e un giorno infrasettimanale con pernotto presso il padre. Sarà il padre a riaccompagnare il bambino dalla madre alle ore 20.00. Vacanze estive: In questa fase le vacanze estive potranno essere una settimana con sei pernotti a luglio e una settimana con sei pernotti ad agosto (al mare o in montagna o a casa del genitore o dei nonni) Natale 2026 col papà il 24 – 25 – 26 con due pernotti (riaccompagna mento dalla mamma alle ore 11.00 del 26/12.
Pasqua 2026 col papà con pernotto e riaccompagnamento alle ore 11 del giorno seguente. III FASE
Dopo il compimento dei sei anni del minore un giorno infrasettimanale con pernotto presso il padre e un week end dal venerdì uscita da scuola e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina. Vacanze estive: Una settimana col papà finita la scuola a giugno. Quindici giorni a luglio Una settimana ad agosto. Natale al 50% dei giorni di vacanza da scuola, ad anni alterni il Natale con un genitore e l'anno dopo con l'altro. Pasqua ad anni alterni (tutto il periodo di vacanza da scuola) Consentire ai nonni materni e ai nonni paterni di occuparsi del nipote anche eventualmente prelevandolo a scuola. Si ritiene inoltre fondamentale che entrambi i genitori possano seguire un percorso sulla genitorialità col monitoraggio dei Servizi Sociali. Il bambino anche se ammalato potrà trasferirsi a casa dell'altro genitore o dei nonni tranne nelle situazioni in cui il pediatra certificherà che il bambino non può spostarsi dall'abitazione. Il papà nel caso dovesse saltare il giorno di propria competenza lo recupererà entro quindici giorni. Entrambi i genitori saranno monitorati dal SER.T per valutare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti con l'obbligo di segnalare al Servizio Sociale che ha lo scopo di monitorare l'andamento col minore. 2) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 300,00. Spese straordinarie divise a metà come da protocollo stabilito tra l'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Biella. 4) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa con clausola di attribuzione al legale.
Per il PM: ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
ricorreva al Tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e CP_1 mantenimento del minore , nato a [...] il 1° luglio 2023 da una relazione ormai Persona_1 cessata con . Controparte_2
Rilevava in particolare che il padre assumeva abitualmente cocaina, guidava frequentemente senza patente e teneva ulteriori condotte inadeguate;
manifestava pertanto il proprio timore che una prolungata frequentazione padre – figlio avrebbe potuto pregiudicare il benessere del bambino.
si costituiva nel procedimento. Controparte_2
Osservava in particolare che la madre gli impediva arbitrariamente di frequentare il minore e dubitava dell'adeguatezza delle capacità genitoriali materne, anche tenuto conto del difficile rapporto fra e il suo primo figlio, nato da una relazione precedente. CP_1
Scambiate le memorie introduttive, all'udienza del 19 giugno 2024 le parti non si conciliavano, il giudice disponeva l'affido condiviso del minore, il suo collocamento presso la madre e l'obbligo a carico del padre di provvedere al suo mantenimento versando € 300,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e il 50% delle spese straordinarie, e nominava quale propria consulente la dott. Per_3
[...]
Con ordinanza del 7 agosto 2024 su ricorso urgente del padre il giudice stabiliva inoltre un calendario di frequentazioni padre – figlio, vietando a entrambi i genitori di portare il minore in luoghi di villeggiatura.
Il 4 dicembre 2024 la consulente depositava l'elaborato peritale.
All'udienza del 12 dicembre 2024 le parti discutevano le risultanze peritali.
Scambiate le memorie conclusive, all'udienza dell'11 giugno 2025, su istanza urgente della madre la giudice autorizzava l'iscrizione del minore all'asilo nido per l'anno scolastico successivo e rimetteva la causa in decisione.
DIRITTO Entrambe le parti hanno chiesto che il Tribunale disponesse l'affido condiviso del minore, con collocamento presso la madre e possibilità di frequentare il padre con le modalità indicate dal consulente tecnico. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., tenuto conto che nel corso dell'istruttoria entrambi i genitori sono risultati idonei a occuparsi del minore, il Tribunale ritiene che tali richieste possano trovare accoglimento.
In assenza di opposizione paterna, può inoltre trovare accoglimento la richiesta materna di collocare il figlio in modalità alternata presso ciascun genitore durante la festività del Capodanno.
Considerato che la madre è la collocataria prevalente del minore e che il padre non è stato in grado di formulare una proposta educativa alternativa seria e circostanziata, può infine trovare accoglimento la richiesta materna di iscrivere il minore all'asilo nido attualmente frequentato e alla scuola dell'infanzia pubblica più prossima alla residenza materna.
Entrambe le parti hanno chiesto che il Tribunale disponesse un contributo al mantenimento a carico del padre di € 300,00 mensili rivalutabili annualmente per spese ordinarie e della metà delle spese straordinarie. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., tenuto conto dei redditi delle parti e del tempo trascorso dal minore con ciascun genitore, il Tribunale ritiene che anche tali richieste possano trovare accoglimento.
Per quanto specificamente concerne l'onere di pagamento della retta dell'asilo nido, considerato che
è stata autorizzata la frequenza del nido da parte del minore, rilevato che le parti non sono in grado di stabilire in che percentuale la retta vada imputata alla didattica e in che percentuale vada invece imputata alla refezione, ritenuto in ogni caso che la componente didattica rappresenti la componente prevalente di tale retta, il Tribunale ritiene di precisare che il pagamento di tale retta debba essere considerato spesa straordinaria da suddividere fra le parti nella misura della metà.
In assenza di accordo fra le parti, l'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore come per legge.
Rilevato che fra le parti permane una forte conflittualità e che il padre ha dimostrato un atteggiamento molto vendicativo ed infantile tanto durante la consulenza tecnica (cfr. relazione CTU pagg. 17 ss.), quanto nel corso del procedimento (cfr. discussione sulla frequenza dell'asilo nido e sul pagamento della – pur modesta – retta), ritenuto che dette circostanze potrebbero risultare pregiudizievoli per il minore, il Tribunale invita i genitori a iniziare un percorso di coordinamento genitoriale.
Considerato che il padre ha dichiarato al consulente tecnico di fare uso abituale di cocaina e di aver guidato senza patente con a bordo il minore (cfr. relazione CTU pagg. 12 ss.), ritenuto che dette circostanze potrebbero risultare pregiudizievoli per il bambino, il Tribunale ritiene di disporre la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali, i quali attiveranno un percorso educativo domiciliare e segnaleranno al GT o alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio;
ritiene inoltre di invitare il padre a iniziare un percorso di disintossicazione presso il SerT;
non ritiene invece di rivolgere analogo invito alla madre, la quale ha già prodotto idonea documentazione sanitaria.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato l'ampio accordo delle parti, il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite e di porre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 316
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Affida a entrambi i genitori;
Persona_1 2) Dispone che il minore sia collocato presso la madre e possa frequentare il padre con le modalità indicate dal consulente tecnico alle pagg. 26-27 della relazione peritale;
dispone inoltre che il minore trascorra la festa di Capodanno in maniera alternata con ciascun genitore;
3) Condanna il padre a versare alla madre € 300,00 mensili rivalutabili annualmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore e a sostenere la metà delle spese straordinarie a lui necessarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
assegno unico come per legge;
4) Autorizza la madre a iscrivere il minore presso l'asilo nido IO e NA DE di CO
e la scuola dell'infanzia pubblica più prossima alla sua residenza;
dispone che il pagamento della retta dell'asilo nido sia sostenuto da ciascun genitore nella misura della metà;
5) Invita il padre a seguire un percorso di disintossicazione presso il SerT;
6) Invita i genitori a iniziare un percorso di coordinamento genitoriale;
7) Dispone che il nucleo familiare sia preso in carico dai Servizi Sociali, i quali attiveranno un percorso educativo domiciliare a favore del minore, monitoreranno la sua situazione e segnaleranno eventuali fattori di pericolo alle autorità competenti;
8) Compensa le spese di lite;
9) Pone le spese di consulenza tecnica a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Si comunichi la presente sentenza ai Servizi Sociali.
Biella, 19/06/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata Garambone