Ordinanza cautelare 15 ottobre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2025, proposto da
Recos s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Giuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Firenze di cui al prot. P-FI/L/Q/2024/103011 emesso in data 29.05.2025, recante revoca del nulla-osta rilasciato in data 23 maggio 2024 su istanza del datore di lavoro ricorrente ed in favore del lavoratore meglio specificato in atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. RE VI e udita l’Avvocatura dello Stato per la P.A, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Ricorre la società Recos s.r.l.s., in qualità di datore di lavoro che presentava, allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) dell’UTG-Prefettura di Firenze, istanza di nulla-osta per lavoro subordinato per il lavoratore meglio specificato in atti, codice pratica P-FI/L/Q/2024/103011.
2) Il datore si duole della revoca del suddetto nulla-osta.
3) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione.
4) Con ordinanza n. 493 del 4 settembre 2025, questo Tribunale ordinava all’Amministrazione di depositare una relazione sui fatti di causa, con accoglimento interinale della domanda cautelare e rinvio della causa alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
5) L’Amministrazione forniva riscontro con relazione difensiva e allegati del 6 ottobre 2025.
6) Con ordinanza n. 573 del 15 ottobre 2025, la domanda cautelare veniva accolta nel bilanciamento degli interessi e veniva fissata l’udienza pubblica dell’8 aprile 2026.
7) All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) L’Amministrazione inviava il preavviso di revoca del 30 aprile 2024 (v. doc. 4 deposito erariale), nel quale:
- a) si rinviava al parere negativo espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e che, per la sua corposità, veniva inviato separatamente alla pec riportata nell’istanza;
- b) si evidenziava, da parte del medesimo SUI, che l’istanza era carente dei requisiti previsti dall’art. 22 D. Lgs. n. 286/1998, dal D.P.C.M. del 27/09/2023, dalle Circolari congiunte del 29/02/2024 e del 24/10/2024.
1.2) Come dedotto dall’Amministrazione nella propria relazione difensiva (depositata il 6 ottobre 2025), nessun riscontro perveniva dalla parte istante, sicché veniva emesso, in data 29 maggio 2025, l’impugnato provvedimento di revoca del nulla-osta, ove integralmente si riporta anche il suddetto parere negativo dell’ITL. La revoca impugnata recita infatti come segue:
“MOTIVAZIONI ITL: Ad esito controllo ex art. 24 bis TU Immigrazione, dalla consultazione delle banche dati a disposizione di questo ufficio, della documentazione prodotta in allegato all’istanza, risulta quanto segue. L'azienda ha presentato n. 3 istanze flussi 2024 e n.4 istanze flussi 2025. Dalla banca dati dell’INPS, riguardo l’organico aziendale, è emerso che è prassi dell’azienda utilizzare l’istituto del distacco; ciò è stato verificato per un lungo periodo a partire dall’anno 2022, anno in cui ha cominciato a presentare le istanze flussi; l’azienda ha l’abitudine di assumere dipendenti che poi vengono distaccati presso altre società, ed al termine del distacco dopo un certo lasso di tempo il rapporto di lavoro si interrompe ed i lavoratori distaccati vengono assunti dalle varie società distaccatarie. A seguito delle istanze flussi/2022 erano entrati in Italia i seguenti lavoratori […]. A ciò si aggiunga che l’azienda non ha la capacità economica per procedere all’assunzione delle n. 7 unità lavorative richieste con istanze flussi 2024/2025;
MOTIVAZIONI SUI: Ad esito della valutazione della documentazione si evidenzia che non sono stati caricati a sistema i seguenti documenti previsti dall’Art.22 del TUI: Certificato di idoneità alloggiativa o l’impegnativa di produrre la stessa. Documento di asseverazione (o impegnativa a produrre lo stesso in caso di eventuale convocazione), così come previsto dalla circolare 3/2022 dell'INL, corredato dal documento d'identità del consulente del lavoro che lo redige; se redatta da altro professionista ammesso (commercialista o avvocato), anche la comunicazione indirizzata all'INL come previsto all'art. 1 della L.12/1979;
PRESO ATTO dei documenti inseriti a sistema e considerati insufficienti ai fini della valutazione positiva dell’istanza;
CONSIDERATO il congruo lasso di tempo intercorso tra la richiesta di integrazione documentale e l’odierna decisione, al fine di concedere al richiedente la possibilità di sopperire alla carenza riscontrata in sede di controlli effettuati da quest’Amministrazione”.
2) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la gestione della pratica è stata curata interamente da uno studio professionale appositamente incaricato, al quale la società ricorrente si era rivolta riponendo nel suo operato massima fiducia, ma tale studio operava negligentemente;
- b) come emerge dalla domanda allegata, nelle informazioni relative ai recapiti del datore di lavoro, non sono stati inseriti quelli del datore di lavoro bensì quelli dello studio suddetto, con la conseguenza che tutte le comunicazioni, compresa quella relativa al preavviso di revoca del 30 aprile 2025, sono state notificate ai predetti recapiti;
- c) pertanto, la società ricorrente non solo non ha mai avuto notizia del preavviso di revoca e, conseguentemente, dei motivi che ostavano al buon esito della procedura, ma non ha neanche avuto la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la prassi del distacco è legittima e gli unici requisiti che l’Ispettorato avrebbe dovuto verificare erano capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività svolta dall'impresa, requisiti rispetto ai quali è stato affermato che “ l’azienda non ha la capacità economica per procedere all’assunzione delle n. 7 unità lavorative richieste con istanze flussi 2024/2025 ”;
- b) la ricorrente però ha rinunciato, con dichiarazione fatta pervenire in data 22 luglio 2025 presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Firenze, alle successive richieste inoltrate a febbraio 2025;
- c) quindi la capacità patrimoniale dell’azienda che interessa nel caso specifico è quella relativa alla data del 18 marzo 2024, giorno in cui è stata trasmessa la richiesta;
- d) il riferimento pertanto è al bilancio del 2022 e alla relativa dichiarazione, posto che per l’anno 2023 non era stato elaborato ancora alcun documento fiscale;
- e) dal bilancio e dalla dichiarazione emerge che la ricorrente aveva avuto un fatturato di euro 199.233,00 e un reddito di euro 61.590,00, sicuramente adeguati per la richiesta di assunzione di nuovi lavoratori;
- f) alla luce dei predetti importi si possono ritenere soddisfatti tutti i requisiti richiesti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 27 maggio 2020, che, emesso in relazione alla procedura dell’emersione, aveva specificato che per l’'ammissione alla predetta procedura era necessaria l'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui;
- g) in relazione al parere negativo espresso dal SUI circa la mancata integrazione documentale relativamente ad asseverazione e al certificato di idoneità alloggiativa (o all’impegno a produrre lo stesso), si evidenzia che avrebbe dovuto essere il suddetto studio professionale, che la ricorrente aveva incaricato, ad occuparsi di tutti gli adempimenti, compresa l’asseverazione;
- h) da accesso effettuato in data 28 luglio 2025, si appurava che, in relazione alla pratica de qua , quello studio professionale aveva trasmesso un documento di asseverazione relativo ad altro lavoratore (documento in relazione al quale è in corso un accertamento penale, in quanto firmato da un legale che ne ha disconosciuto la paternità, presentando relativa querela, di cui la ricorrente si riserva la produzione, v. pag. 7 ricorso);
- i) quanto all’impegno relativo alla produzione della documentazione relativa all’alloggio, la ricorrente aveva firmato la relativa dichiarazione di impegno, ma evidentemente non è stata prodotta (all’uopo precisandosi che il lavoratore interessato ha provveduto a richiedere al Comune l’attestazione di idoneità dell’alloggio);
- j) in sintesi, le irregolarità procedurali, addebitabili a terzi, non possono gravare sulla ricorrente.
4) Osserva il Collegio che il provvedimento è plurimotivato e si fonda sia sulla ritenuta non ammissibilità della prassi del distacco che sulla mancata integrazione documentale.
4.1) Pertanto, prescindendo dalla questione relativa alla prassi del distacco (v. prima parte della seconda censura), il provvedimento impugnato si fonda autonomamente e legittimamente sulla omessa integrazione documentale così come descritta nella parte di provvedimento ove si riportano le “ MOTIVAZIONI SUI ”. Tale omissione in corso di procedimento è pacifica e, con particolare riferimento alla mancanza di asseverazione, essa permane nel presente giudizio: in proposito, parte ricorrente dichiara, infatti, che il suddetto studio professionale, all’uopo incaricato, “ aveva trasmesso un documento di asseverazione relativo ad altro lavoratore ” (pag. 7 ricorso).
4.2) Nemmeno si può ritenere che la ricorrente vada salvaguardata dalle omissioni del soggetto che la stessa ricorrente aveva incaricato di gestire la pratica (v. ultima parte del secondo motivo di ricorso) o che sia stato violato il contraddittorio procedimentale perché i recapiti inseriti in domanda erano quelli di tale soggetto (v. prima censura): la ricorrente imputa infatti a sé le conseguenze della propria scelta.
5) Il ricorso va pertanto respinto.
6) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO CC, Presidente
RE VI, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE VI | RO CC |
IL SEGRETARIO