Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1390
CS
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Invalidità certificazione parità di genere

    Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado, ritenendo che la certificazione di parità di genere della SE SE non sia valida poiché rilasciata da un organismo non specificamente accreditato per la prassi UNI PdR 125, come richiesto dalla normativa nazionale e comunitaria.

  • Rigettato
    Eccessivo ricorso al lavoro supplementare

    Il Consiglio di Stato rigetta il motivo, evidenziando che il limite del 25% si applica solo in assenza di disciplina contrattuale collettiva, mentre il CCNL Multiservizi consente il lavoro supplementare entro il limite del tempo pieno. Inoltre, la SE SE non ha fornito i dati necessari per una valutazione quantitativa.

  • Rigettato
    Incongruità offerta per impiego disabili

    Il motivo è rigettato in quanto la questione relativa all'impiego di lavoratori disabili è stata affrontata e risolta favorevolmente per EU & MO Fm S.p.A. nell'esame del suo appello incidentale.

  • Rigettato
    Computo ridotto lavoratori da riassorbire (clausola sociale)

    Il motivo è infondato poiché il numero dei lavoratori aderenti alla clausola sociale non è preventivabile o quantificabile.

  • Rigettato
    Incentivo donne vittime di violenza

    Il motivo è generico e non spiega come si giungerebbe al maggior costo contestato.

  • Accolto
    Dimostrazione rispetto quote giovanili e femminili

    Il Consiglio di Stato accoglie il motivo, ritenendo che il calcolo debba essere effettuato sulle unità di personale da assumere e non sul monte orario. La SE SE non ha fornito prova del mancato raggiungimento di tale quota con riferimento alle unità di personale.

  • Accolto
    Capienza fondo ministeriale per assunzione disabili

    Il Consiglio di Stato accoglie il motivo, ritenendo che la dimostrazione della capienza del fondo debba essere prospettica e basata su criteri di ragionevole prevedibilità, non di certezza assoluta. EU & MO Fm S.p.A. ha fornito adeguata documentazione in tal senso, e le parti avverse non hanno contestato specificamente tali dati. Inoltre, sono stati dimostrati i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al fondo.

  • Inammissibile
    Esclusione EU & MO Fm S.p.A. per impiego disabili e lavoro supplementare

    L'appello incidentale di ME NI S.p.A. è dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato notificato oltre il termine previsto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1390
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1390
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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