Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Addì F.A. _________________ ____________ Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.13609/2024 R.G.L. promossa __
D A Rilasciata spedizione in forma esecutiva
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 all'Avv.
, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 _______________ _______
Salvatore Pellegrini per mandato in atti;
_______________
_______
Ricorrente
per
C O N T R O _______________
[...]
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Parte_2 _______________ _______ nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
_______________ rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro. _______
Il Cancelliere
Resistente
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Controparte_1
Giambattista Vico n. 9;
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 20.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di che qui si dichiara;
CP_1
- Annulla dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002223241, notificata in data 31 luglio 2024;
950,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.9.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002223241, notificata in data 31 luglio 2024 e il sotteso atto di accertamento n. .5500.17/09/2021.0767901, aventi ad oggetto il mancato versamento delle Pt_2
ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2,
comma 1-bis, del Decreto Legge, 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge
11 novembre 1983 n. 368 e s.m.i. per l'annualità del 2019.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la decorrenza dei termini decadenziali di cui all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di accertamento per violazione degli artt. 137 e seguenti del c.p.c.
Chiedeva, per tali motivi l'annullamento degli atti impugnati o in subordine la riduzione della sanzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda, chiedendone Pt_2
il rigetto. In particolare, deduceva la rituale e tempestiva notifica dell'atto di accertamento atteso che, avendo proceduto alla notifica di avviso di addebito, era necessario avere certezza in ordine alla contribuzione dovuta, prima di procedere alla contestazione della violazione.
La benché evocata in giudizio non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_1
All'esito dell'udienza del 20.02.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
L'opposizione è fondata.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato,
quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-
opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n.
5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011,
Cass. n. 4898/2015).
Ciò premesso va ulteriormente precisato che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella
(parziale) depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 del reato di cui all'art. 2 co. 1
bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Ciò posto, parte ricorrente a sostegno del ricorso ha eccepito la violazione dell'art. 14 della Legge n.
689/1981, sia per mancata notifica dell'atto di contestazione della violazione, che per decadenza del potere di emettere l'ordinanza ingiunzione e di irrogare la sanzione, con conseguente estinzione della somma dovuta per la violazione.
Ora, in ordine alla notifica dell'atto di accertamento n. .5500.17/09/2021.0767901, alla luce della Pt_2
documentazione in atti, può ritenersi che il procedimento notificatorio sia stato correttamente eseguito in data 12.10.2021 per compiuta giacenza. La doglianza va dunque disattesa.
Va invece accolta l'eccezione di decadenza per violazione dell'art. art. 14 della L. n. 689/1981 che dispone “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per
la violazione stessa”. 2. “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
Invero il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la “Depenalizzazione parziale Pt_2
del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più
soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016), come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza. Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito,
in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie il termine deve essere individuato alla data di scadenza dei contributi omessi ossia al più tardi nel dicembre 2019, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall' , che non Pt_2
implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, sicché la notifica della contestazione risulta tardiva perché avvenuta oltre il termine di novanta giorni prescritto dalla norma.
Invero l' nonostante avesse già verificato l'omissione contributiva in oggetto emettendo due Pt_2
avvisi di addebito in data 21.10.2019 e 16.01.2020, notificava l'atto di accertamento solo in data
12.10.2021.
Alla luce delle superiori considerazioni poiché il termine di 90 giorni non è stato rispettato deve trovare applicazione l'ultimo comma di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di
pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa
la notificazione nel termine prescritto.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva., con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 1.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile