Sentenza 15 novembre 2023
Decreto cautelare 19 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 11 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 15/11/2023, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/11/2023
N. 00899/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2023, proposto da
Meit Multiservices S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società di Committenza Regione TE - S.C.R. TE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cresta, Alessia Quilico, Claudia Bonifanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SO RD Servizi e Lavori “ Società Cooperativa Consortile Stabile ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Cooperativa Culture, Aurea Servizi S.r.l., Pro&Out Service Soc. Coop., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 55 del 16 marzo 2023, con cui CR ha aggiudicato al RTI SO RD Servizi - Società Cooperativa Culture il Lotto 1 della gara per la gestione dei servizi di reception, sorveglianza, pulizia, manutenzione e servizi vari nelle residenze universitarie e nelle sale studio dell'IS TE (gara 51-2022);
- della nota prot. n. 2057 del 16 marzo 2023, con cui CR ha comunicato detta aggiudicazione;
- per quanto occorra, dei seguenti verbali di gara: verbale del 12 luglio 2022; verbale del 13 luglio 2022; verbale del 15 luglio 2022; verbale del 6 settembre 2022); verbale del 16 settembre 2022; verbale del 20 settembre 2022; verbale del 21 settembre 2022; verbale del 12 ottobre 2022; verbale dell'11 novembre 2022; verbale del 15 novembre 2022; verbale del 24 novembre 2022; verbale del 21 dicembre 2022; verbale del 21 dicembre 2022 in seduta riservata; verbale del 12 gennaio 2023; verbale del 6 febbraio 2023;
- in parte qua , in subordine e nei limiti di cui infra, dell'art. 6.5 del Disciplinare (“ Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili ”), che così prevede: “ I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3, devono essere posseduti: 2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio ”;
- di ogni altro atto connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto alla ricorrente, nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d'inefficacia del contratto, qualora sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società di Committenza Regione TE - S.C.R. TE S.p.A. e di SO RD Servizi e Lavori “ Società Cooperativa Consortile Stabile ”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con bando pubblicato il 20 maggio 2022, CR TE ha indetto una gara, suddivisa in tre lotti, per la gestione dei servizi di “ reception, sorveglianza, pulizia, manutenzione e servizi vari ” nelle residenze universitarie e nelle sale studio dell’IS TE per un valore di oltre 37 milioni di euro e una durata triennale rinnovabile per altri tre. Per il lotto 1 - rilevante per il presente giudizio - presso le residenze universitarie Olimpia, Cavour, Casa Samone, Dal PO, NO LL, AS, ON e un controvalore pari a € 16.637.991,50 hanno concorso sei operatori, tra cui IT VI e il controinteressato RTI con mandatario il consorzio stabile “ SO RD Servizi ” (con consorziate esecutrici Aurea Servizi s.r.l. e Pro&Out Service Soc. Coop.) e mandante la Società Cooperativa Culture.
2. – Nella graduatoria finale si è collocato in prima posizione il raggruppamento temporaneo SO RD con 96,13 punti davanti a IT con 94,02 punti. Superata la verifica di anomalia, il RTI guidato da SO RD si è definitivamente aggiudicato la commessa con determina del 16 marzo 2022.
3. – IT è insorta avverso l’aggiudicazione con rituale ricorso affidato ad undici motivi, di cui nove in via principale e due in via subordinata, unitamente ad istanza cautelare sospensiva ed istanza risarcitoria.
3.1. – Con la prima censura, IT si duole della asserita violazione degli artt. 45 e 47 d.lgs. 50/2016, dell’art. 4 della legge 422/1909, nonché dei punti 6.3, 6.4. e 6.5 del Disciplinare e dei principi in materia di partecipazione dei consorzi alle gare pubbliche.
In buona sostanza, secondo la tesi del ricorrente il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso perché privo del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal punto 6.3 – lett. d) del Disciplinare, che imponeva ai concorrenti di “ aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un contratto, anche pluriennale, avente ad oggetto servizi di reception, sorveglianza e pulizia (servizio omnicomprensivo) per importo complessivo minimo di: Lotto 1 - € 5.000.000,00 ”: infatti, il raggruppamento ha dichiarato di soddisfare detto requisito esclusivamente “ per il tramite ” della consorziata esecutrice Pro&Out, essendo il SO privo del predetto requisito. Senonché, Pro&Out possederebbe detto requisito in forza di un contratto eseguito per Ferservizi S.p.a. nella veste di consorziata esecutrice di un altro consorzio, il SO Nazionale Cooperative Pluriservizi - Società Cooperativa. Trattandosi di consorzio di cooperative, il requisito sarebbe stato maturato dal consorzio quale soggetto giuridico autonomo e distinto, e non già dalla consorziata esecutrice, con l’ineludibile corollario della carenza del requisito che si atteggerebbe a causa di esclusione dalla procedura.
Né – obietta il ricorrente – il SO RD avrebbe potuto supplire alla carenza del requisito ricorrendo a quello posseduto dalla consorziata Pro&Out in forza del cumulo alla rinfusa per i requisiti di capacità tecnica e professionale, non più applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua .
A tal riguardo la ricorrente impugna altresì il punto 6.5 del disciplinare, nella parte in cui prevede che i requisiti speciali di cui ai punti 6.2 e 6.3 devono essere posseduti “ per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio ”.
3.2. – Con la seconda doglianza, IT lamenta la mancata esclusione della contro-interessata per aver presentato un’offerta tecnica difforme dall’offerta economica in violazione dell’art. 32, comma 4, e dell’art. 89, comma 3, d.lgs. 50/2016 e dei sottesi principi dell’unicità ed immodificabilità dell’offerta tecnica. Segnatamente, nell’offerta economica sarebbero apparsi quattro addetti di I livello assenti invece nell’offerta tecnica, poi ripetuti anche in sede di giustificazione dell’anomalia: tale modifica dell’offerta avrebbe dovuto condurre ineludibilmente all’esclusione dell’operatore economico e non già all’aggiudicazione.
3.3. – La terza censura mira a stigmatizzare la violazione dell’art. 13 del Capitolato e l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti nonché la violazione dell’art. 32, comma 4, e dell’art. 89, comma 3, d.lgs. 50/2016. Nuovamente, la ricorrente addita l’indebita modifica dell’offerta tecnica in sede di giustificazione dell’anomalia con specifico riguardo al monte ore minimo per le attività di manutenzione: in buona sostanza, verrebbero erroneamente computate le 20 ore settimanali dell’addetto di VI livello il quale tuttavia non figurerebbe tra gli addetti alla manutenzione.
3.4. – I profili di indebita modifica dell’offerta si estendono anche al ricollocamento del personale attualmente in servizio: il disposto del disciplinare era inequivoco sul fronte dell’integrale ricollocamento del personale in servizio, al pari dell’impegno assunto dalla controinteressata in sede di offerta tecnica; nondimeno, tale impegno sarebbe contraddetto dalla dichiarazione resa a corredo dell’offerta economica da cui emergerebbe che il RTI avrebbe assunto al massimo 62 unità – al netto delle nuove assunzioni - a fronte delle 63 impiegate nel lotto 1. In definitiva, secondo la tesi attorea, l’offerta sarebbe ambigua e incerta.
3.5. – Le cadenze censorie svolte dalla ricorrente si soffermano ulteriormente sul monte ore minimo per le attività di manutenzione e per le attività di reception e portierato con la quinta censura. A mente dell’art. 13 del capitolato di gara che stabiliva almeno 155 ore settimanali per il servizio di manutenzione ordinaria, il raggruppamento aggiudicatario ne avrebbe offerte solo 150 da cui avrebbero dovuto essere comunque scomputate le 20 ore imputate al Coordinatore del lotto: il deficit orario avrebbe dovuto essere causa di esclusione del raggruppamento per l’insanabile difformità tra capitolato prestazionale e offerta tecnica.
3.6. – La sesta doglianza stigmatizza nuovamente la mancata esclusione del RTI SO RD per difformità tra offerta e prescrizioni capitolari, stavolta sotto il distinto profilo della previsione di un piano di formazione per la gestione delle emergenze (primo soccorso e antincendio) difforme sia da quella prevista obbligatoriamente dal capitolato sia dal D.M. del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 e dalle circolari attuative.
3.7. – Del pari, l’offerta del RTI avrebbe dovuto essere esclusa in quanto difforme dal Capitolato anche con riferimento alle prestazioni di gestione delle attività culturali, sportive e ricreative. Nonostante il capitolato stabilisse 40 ore settimanali per l’espletamento di tali attività, la ricorrente lamenta la totale reticenza dell’offerta tecnica su tale aspetto, specialmente in sede di giustificazione dell’anomalia (settimo motivo).
3.8. – IT seguita a dolersi della mancata esclusione del RTI con riguardo anche all’asserita inosservanza dei minimi salariali avendo omesso di considerare i costi per le maggiorazioni del costo della manodopera derivanti dal lavoro notturno, dal lavoro durante i giorni festivi e dal lavoro in orario notturno nei giorni festivi (ottavo motivo), ridondando nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, co. 16, 30 e 97, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016. dell’art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 nonché dell’art. 38 del CCNL Multi-servizi. Computando correttamente queste voci di costo, l’offerta economica transiterebbe in territorio negativo con conseguente insostenibilità, in sede di giustificazione dell’anomalia.
3.9. – Con il nono motivo di ricorso la ricorrente sviluppa ulteriormente le cadenze censorie concernenti i profili del costo del lavoro giacché risulterebbero sottostimati i costi della manodopera per non essere state tenute nella debita considerazione le maggiorazioni derivanti dall’intervenuto rinnovo del CCNL Multiservizi per le annualità sino al 2025. Secondo la ricostruzione attorea, il rinnovo contrattuale sarebbe intervenuto largamente prima del termine di presentazione dell’offerta quindi per tutta la durata dell’appalto – indi avrebbe dovuto essere riconosciuto agli operatori del comparto un aumento dei trattamenti minimi salariali rispetto a quelli risultanti dalle Tabelle Ministeriali previgenti. Inoltre, il mero appostamento di una somma pari a 100 mila euro quale voce di costo potenziale tra le “spese generali”, al fine di coprire le citate maggiorazioni, non sarebbe legittima, perché mancherebbe di qualsivoglia dimostrazione che l’importo indicato possa effettivamente coprire i predetti costi; sicché essa si porrebbe in contrasto con i principi di serietà ed attendibilità dell’offerta oltre che con quello della sua immodificabilità.
3.10. – In via subordinata ai primi nove motivi, IT deduce la violazione dell’art. 17 del disciplinare e l’eccesso di potere per travisamento di fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, giacché CR avrebbe illegittimamente attribuito all’offerta tecnica del RTI RD i 10 punti previsti dal criterio n. 4 “Ricollocamento del personale” non avendo il RTI SO RD “garantito” l’assunzione di tutto il personale in servizio nel Lotto 1
3.11. – In via ulteriormente subordinata, il raggruppamento controinteressato avrebbe mancato di giustificare adeguatamente il costo della manodopera, significativamente inferiore alle voci di costo delle tabelle ministeriali: la struttura dei costi più competitiva allegata dalla aggiudicataria non sarebbe, infatti, corredata da idonei supporti documentali, ma poggerebbe su mere dichiarazioni unilaterali dal che riverrebbe il lamentato difetto istruttorio.
4. – Si sono costituiti in giudizio sia CR sia il consorzio stabile RD servizi e lavori quale mandataria del raggruppamento aggiudicatario, che hanno concordemente argomentato per la reiezione del gravame.
5. – All’udienza camerale del 4 maggio 2023 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda sospensiva dietro l’impegno della società di committenza di non procedere alla sottoscrizione del contratto sino alla definizione di merito.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno scambiato gli scritti difensivi ex art. 73 c.p.a.
La causa è infine venuta in discussione all’udienza pubblica del 17 ottobre 2023 ed è stata incamerata per la decisione.
DIRITTO
1. – Viene all’attenzione del Collegio una controversia concernente l’affidamento da parte della Società di committenza regionale della gestione dei servizi di “ reception, sorveglianza, pulizia, manutenzione e servizi vari ” nelle residenze universitarie e nelle sale studio dell’IS TE con specifico riferimento al lotto 1.
Con la prima doglianza, IT VI s.r.l., collocatasi in seconda posizione nella graduatoria finale del lotto di interesse, lamenta il fatto che il raggruppamento aggiudicatario - composto dalla mandataria “SO RD Servizi” in consorzio stabile con le esecutrici Aurea Servizi s.r.l. e Pro&Out Service Soc. Coop. e dalla mandante Società Cooperativa Culture - avrebbe dovuto essere escluso perché asseritamente privo del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal punto 6.3 – lett. d) del Disciplinare.
Nello specifico, il consorzio stabile “SO RD Servizi” avrebbe dichiarato di soddisfare il requisito di cui al punto 6.3 – lett. d) succitato (di “ aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un contratto, anche pluriennale, avente ad oggetto servizi di reception, sorveglianza e pulizia (servizio omnicomprensivo) per importo complessivo minimo di: Lotto 1 - € 5.000.000,00 ” – v. disciplinare, doc. 5 – pag. 16) esclusivamente “per il tramite” della consorziata esecutrice Pro&Out, la quale a propria volta avrebbe dichiarato di possedere detto requisito in forza di un contratto eseguito per Ferservizi S.p.a. nella veste di consorziata esecutrice di un altro consorzio, il SO Nazionale Cooperative Pluriservizi - Società Cooperativa. Dalla natura di consorzio di cooperative di tale ultimo soggetto (SO Nazionale Cooperative Pluriservizi – SO NCP) discenderebbe che il requisito non sia imputabile alla consorziata Pro&Out, ma unicamente al SO NCP, con asserita incapacità della Pro&Out di “prestare” il requisito stesso al consorzio stabile “SO RD Servizi” (che ha indicato a sua volta la Pro&Out quale consorziata esecutrice del servizio de quo ).
1.1. – La censura, sia pur suggestiva, non coglie nel segno.
Non viene messo in dubbio da alcuna delle parti, né da questo Collegio lo ius receptum ormai formatosi nella giurisprudenza amministrativa alla stregua del quale i consorzi di cooperative sono “ soggetti giuridici a se stanti, distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell'ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo; ciò in quanto il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio ” ( cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n.6632).
Nondimeno, tale assunto non può implicare la supposta insuscettibilità di maturazione del requisito in proprio da parte della cooperativa consorziata esecutrice: semplificando brutalmente il ragionamento di parte ricorrente, Pro&Out, pur avendo eseguito regolarmente nella veste di consorziata esecutrice una precedente commessa valevole quale contratto di punta, non potrebbe poi spendere tale circostanza in favore del nuovo consorzio stabile nel quale riveste nuovamente la qualità di consorziata esecutrice. In altre parole, astraendo dalla fattispecie concreta, IT giunge a predicare una bizzarra ipostatizzazione del requisito di idoneità tecnico-professionale, il quale maturato de facto da un soggetto A, materiale esecutore del contratto di punta, si imputa tuttavia in capo a un consorzio B in forza del peculiare rapporto organico che lega le cooperative consorziate alla compagine consortile, di tal ché non potrebbe essere poi speso in favore della nuova compagine consortile C ove il medesimo soggetto A venisse a ricoprire la stessa veste di consorziato esecutore. Sopprimendo i veli riconducibili alle intermediazioni consortili non può negarsi che, sul piano squisitamente fenomenologico, è sempre il soggetto A a maturare il requisito nel contesto della prima commessa e a spenderlo nell’ambito della seconda procedura.
1.2. – La contraddittorietà fenomenologica della tesi di parte ricorrente non trova peraltro neanche addentellati normativi atteso che la disciplina codicistica antevigente, all’art. 47, co. 2- bis d.lgs. 50/2016, afferma, con riferimento ai consorzi stabili nell’ipotesi di loro scioglimento, la trasmissibilità pro quota in capo ai consorziati dei requisiti tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio “ e non assegnati in esecuzione ai consorziati ” postulando, conseguentemente che il requisito matura in primis in capo al consorziato esecutore, trasmettendosi poi anche a favore del consorzio stabile.
Orbene, la regula iuris è applicabile anche ai consorzi di cooperative stante la natura omogenea delle due figure consortili, entrambe caratterizzate da autonoma soggettività giuridica quali stabili strutture di impresa collettiva e si connota per spiccata continuità nei vari plessi normativi susseguitisi in materia di appalti: sotto il vigore del primo codice – il d.lgs. n. 163 del 2006 – era l’art. 94 del D.P.R. n. 207 del 2010, il quale, per quanto di interesse ed in attuazione dell’art. 36 del (previgente) Codice: a) prevedeva le modalità di qualificazione delle singole imprese consorziate (commi 2 e 3); b) prefigurava, per il caso di scioglimento, l’attribuzione pro quota (correlata all’apporto reso da ciascuna consorziata nella esecuzione delle prestazioni contrattuali), dei requisiti maturati a favore del consorzio (in quanto non assegnati in esecuzione ai consorziati). In particolare, il comma 3 dell’art. 94 sanciva il principio secondo cui il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio non pregiudicava la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, anche se sul documento di qualificazione delle medesime doveva essere segnalata la partecipazione al consorzio e l’indicazione di tutti i partecipanti allo stesso, al fine di garantire il rispetto dei concorrenti divieti di partecipazione congiunta alla medesima gara e di partecipazione cumulativa a distinti consorzi. Mutatis mutandis , nel codice di nuovo conio recato dal d.lgs. n. 36 del 2023 l’art. 67, co. 6 mutua la stessa disciplina, già ereditata all’art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, per cui non può essere revocato in dubbio che qualora il consorziato abbia agito sì in nome del consorzio quale suo affidatario, ma comunque singolarmente senza alcun apporto di altro consorziato o anche parzialmente dell’intera struttura, appare del tutto naturale che il medesimo possa spendere i requisiti maturati per quel lavoro o per quel servizio affidatogli dal consorzio quali titoli di partecipazione ad altra gara pubblica.
Giunge a tali conclusioni la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato per la quale solamente in questo modo può essere interpretato l’inciso dell’art. 94 comma 4 D.P.R. cit. (nonché dell’art. 47, co. 2- bis d.lgs. 50/2016 e art. 67, co. 6 d.lgs. n. 36 del 2023) per cui “[…] sono attribuiti pro-quota i requisiti […] maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati ” ( cfr . Consiglio di Stato sez. V, 22 luglio 2019, n. 5124; Cons. Stato, sez, V, 1° dicembre 2014, n. 5937).
Va dunque ribadito il condivisibile approdo giurisprudenziale per cui non può essere preclusa al consorziato esecutore indipendente, anche se in nome del consorzio, la spendita quale requisito delle attività rese in tale ultima veste e ciò in coerenza con il comma 3 dell’art. 94 cit., che – per quanto precisato - non può che significare che l’azione del consorziato non può soffrire dall’aver agito indipendentemente sia pure quale longa manus del consorzio, così come il consorzio unitamente potrà giovarsi dell’esecuzione di servizi e lavori del singolo consorziato fatta in tale veste.
1.3. – Le considerazioni che precedono valgono a sgombrare il campo da ogni dubbio circa il possesso del requisito di punta da parte della consorziata Pro&Out in virtù della commessa svolta a favore di Ferservizi per conto del SO nazionale cooperative pluriservizi: nella specie il requisito di punta è stato acquisito dal CNCP, ma a fortiori è stato maturato dalla consorziata esecutrice.
1.4. – Ne discende quale logico corollario che le notazioni censorie ampiamente sviluppate sull’inammissibilità del cumulo alla rinfusa nel caso de quo smarriscono ogni mordente a fronte del comprovato possesso del requisito in proprio da parte di Pro&Out, la quale è designata quale consorziata esecutrice anche nella commessa per cui è causa. Troverà, infatti, piana applicazione il primo periodo del comma 2- bis dell’art. 47 d.lgs. 50/2016 giusta il quale “ la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati ”.
1.5. – Per tali assorbenti considerazioni, la censura si appalesa, in entrambe le sfaccettature con cui viene declinata, infondata e deve essere disattesa.
2. – Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, come sunteggiato in narrativa, contesta la mancata esclusione del RTI controinteressato per un’asserita incongruenza tra offerta tecnica ed economica. In buona sostanza, nell’offerta tecnica sarebbero stati indicati 68 addetti nella “struttura operativa” offerta in gara, la quale sarebbe poi “stata modificata in offerta economica”, dove il numero degli addetti è pari a 67 e le qualifiche non coinciderebbero perfettamente.
2.1. – La censura non è suscettibile di favorevole scrutinio.
L’incongruenza numerica non emerge dal documento recante l’offerta economica, bensì dalla dichiarazione a corredo dell’offerta economica, la cui presentazione è prescritta dal disciplinare di gara al fine di indicare “ le spese relative al costo del personale che devono corrispondere a quanto inserito nella piattaforma telematica nel campo di cui al precedente punto C.1) lett. c.; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nel Capitolato e relativi allegati ” nonché dichiarare “ che l’offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa ” ( cfr . punto 16.C.2) del disciplinare di gara). In altre parole, il refuso recato dal documento incriminato non rileva agli effetti della formulazione dell’offerta tecnico-economica, che è recata da documentazione ben distinta nelle apposite buste telematiche ( cfr . punto 12 del disciplinare).
Peraltro, la lieve discrasia nelle unità di personale e negli inquadramenti non si riverbera sulle voci di costo cumulative, che restano invariate sia nell’offerta economica che nella dichiarazione a corredo (in particolare il complessivo costo della manodopera, riferito all’importo triennale dell’appalto, al netto di spese generali e utile ammonta invariabilmente a 4.412.198,49 euro).
Alla luce di ciò, non può accedersi alla tesi rigorosamente formalista propugnata da parte ricorrente per cui qualsiasi oscillazione negli organici di personale, pur se ininfluente agli effetti dei saldi economici, comporti modifica negoziale dell’offerta con conseguente reazione espulsiva in danno del partecipante. Invero, il principio di immodificabilità dell’offerta va indubbiamente riaffermato nella sua cogenza generale e inderogabile a presidio della par condicio competitorum senonché se ne deve fare un governo attento e prudente alieno da formalismi miopi come si prospetterebbe nel caso di specie: il mero refuso delle tabelle degli organici di personale non sposta la sostanza economica dell’offerta, né altera le voci di costo, confermate vieppiù in sede di giustificativi dell’anomalia dell’offerta, indi deve ritenersi preservata l’integrità e l’unicità sostanziale dell’offerta formulata dal RTI aggiudicatario.
Ne consegue l’infondatezza della doglianza.
3. – Il terzo nucleo censorio mira a far valere un’asserita ulteriore modifica dell’offerta tecnica operata dall’aggiudicatario mediante i giustificativi dell’offerta economica, questa volta in ragione del fatto che la figura di “Coordinatore”, sarebbe stata indicata dal consorzio RD tra i “manutentori” nei giustificativi dell’anomalia, mentre, nell’offerta tecnica, sarebbe stato inserito tra i “pulitori”.
3.1. – La censura va recisamente respinta in considerazione del fatto che annette una valenza del tutto impropria ai documenti giustificativi dell’offerta in sede di anomalia: tale subprocedimento, connotato dalla più lata discrezionalità tecnica dell’amministrazione, si prefigge di verificare l’attendibilità e la sostenibilità dell’offerta individuata per l’aggiudicazione alla stregua di una verifica ampia e omnicomprensiva, assolutamente aliena da una disamina parcellizzata incentrata su aspetti minuti e puntuali dell’offerta.
Posta in tali termini, la discrasia nella collocazione del coordinatore del lotto non muta la sostanza economica dell’offerta, né vale ad apportare mutamenti suscettibili di incrinare il principio di immodificabilità della stessa. Più banalmente, in sede di giustificazione dell’offerta tecnico-economica il monte ore del coordinatore, figura giocoforza trasversale a tutte le funzioni e a tutte le sedi operative della commessa, è stato imputato ai servizi di manutenzione ordinaria. La trasversalità della figura conduce a derubricare la discrepanza tra offerta e giustificativi a mera opzione espositiva non potendo sottacersi che il capitolato di gara stesso descrive il coordinatore del lotto come “ la persona di riferimento del lotto nonché prima interfaccia organizzativa con l’Ente, opera trasversalmente su tutte le residenze del lotto, è preposto a dirigere il personale nell’organizzazione di tutti i servizi previsti”.
Cionondimeno, i monti orari dei servizi ricompresi nella commessa non risultano inficiati, dovendo giocoforza includere per una quota parte le ore di coordinamento, attività che innerva in modo consustanziale ogni altra funzione della commessa (pulizia, manutenzione ordinaria, etc.).
3.2. – Inoltre va rimarcato che la riallocazione della quota oraria imputabile alle funzioni di coordinamento del lotto da una attività all’altra in sede di giustificazione dell’offerta non varrebbe in ogni caso a modificare l’offerta stessa bensì potrebbe astrattamente rilevare quale spia sintomatica della sua effettiva anomalia.
Tuttavia, tale non è il caso, vuoi per l’assorbente rilievo che la censura non è stata dedotta in tali termini vuoi per l’esiguità della quota oraria in discussione rispetto al totale, che non è suscettibile di inficiare la sostenibilità complessiva dell’offerta.
4. – Non miglior sorte si può riservare alla quarta censura, sviluppata sulla scia delle due precedenti nel solco della supposta violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Nella specie, la ricorrente denuncia un’ulteriore “incongruenza” tra la dichiarazione resa a corredo dell’offerta economica e quanto indicato in offerta tecnica dal SO in riferimento al criterio premiale del ricollocamento del personale, che prevede l’assegnazione del punteggio tabellare pari a 10 punti per il concorrente che “ presenterà garanzia di ricollocamento di tutto il personale attualmente impiegato nel servizio in appalto ”.
4.1. – A fronte dell’impegno assunto in tal senso dal SO RD, esso si è visto attribuire il massimo del punteggio tabellare, senonché delle 63 unità di personale già impiegato nella commessa ne mancherebbe all’appello almeno una nella documentazione giustificativa prodotta in sede di verifica dell’anomalia.
4.2. – La doglianza è inconferente sotto plurimi profili. In primis , l’impegno al ricollocamento del personale, quale clausola sociale di stabilità occupazionale, non implica il necessario re-impiego nel medesimo lotto, essendo rimesso all’autonomia imprenditoriale dell’affidataria la ottimale collocazione del personale riassorbito secondo la propria struttura di impresa.
In secondo luogo, a tutto voler concedere, l’impegno assunto rientra comunque nel novero dei criteri premiali, la cui soddisfazione vale ai fini dell’attribuzione dei 10 punti tabellari e non già dell’esclusione dell’offerta.
In ultimo, l’organico cui deve prestarsi affidamento resta quello di 68 unità indicato nell’offerta tecnica, il quale sarebbe comunque capiente all’integrale ricollocamento delle 63 unità di personale in servizio presso il fornitore uscente.
4.3. – Il motivo va, pertanto, disatteso.
5. – Il quinto motivo di censura stigmatizza un ulteriore profilo di difformità dell’offerta dalle prescrizioni di gara consistente nell’offerta di un monte ore per le attività di manutenzione ordinaria e di reception e sorveglianza inferiore a quello assuntamente previsto dal capitolato.
5.1. – Il Collegio deve preliminarmente rilevare che le elaborazioni prodotte dalla ricorrente non trovano immediato e perspicuo riscontro nel capitolato, il quale non fissa un orario minimo inderogabile complessivo bensì profili orari per le varie sedi. In aggiunta, devono farsi valere le stesse considerazioni già svolte circa la valenza dei giustificativi prodotti in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, all’evidenza insuscettibili di modificare la sostanza tecnico-economica dell’offerta, bensì a tutto concedere di comprovarne la sostenibilità e serietà.
5.2. In sostanza, non può avallarsi il modus procedendi della ricorrente che opera una rielaborazione autonoma dei computi orari sfociando in ricostruzioni artate dei monti orari non rinvenibili perspicuamente nel capitolato, né ivi prescritti in modo inderogabile, da cui vorrebbe far discendere profili di difformità escludenti.
Invero deve ribadirsi che quanto prospettato in sede di giustificazione dell’offerta anomala non vale in alcun modo a modificare l’offerta stessa: le eventuali difformità possono tutt’al più rilevare quali cause di anomalia non sanata la cui valutazione omnicomprensiva resta rimessa all’apprezzamento discrezionale della società di committenza.
5.3. – Tutto ciò considerato, il motivo deve essere disatteso.
6. – Con la sesta censura, IT lamenta un ulteriore profilo di difformità dell’offerta rispetto alle prescrizioni della lex specialis in materia di formazione obbligatoria antincendio e di primo soccorso.
6.1. – Essa non può trovare accoglimento al lume di un attento confronto tra offerta e prescrizioni capitolari.
L’art. 5 del Capitolato, al paragrafo “ Gestione delle emergenze ”, prescriveva i seguenti corsi di formazione obbligatoria: “ Tenuto conto della normativa vigente e delle esigenze, la formazione deve essere effettuata come segue: Primo soccorso: Formazione iniziale obbligatoria di 12 ore - Aggiornamento triennale obbligatorio di 4 ore - Antincendio, evacuazione e gestione emergenze: Formazione iniziale obbligatoria per medio o alto rischio ai sensi del DM 10.3.1998 con idoneità presso i VVF nei casi previsti indicati in dettaglio nei costi della sicurezza. Aggiornamento triennale ai sensi della Circolare prot. 12653 del 23.2.2011 del Ministero dell’Interno, Dipartimento VVF e nota n. 1014 del 26.1.2012 Direzione Regionale Emilia-Romagna ”.
6.2. – Orbene, l’offerta del SO RD si compone di un pacchetto orario per il corso di Primo soccorso base (8 ore di formazione iniziale e 2 di aggiornamento periodico) cui si deve cumulare il corso di Primo soccorso BLSD (10 ore di formazione iniziale e 2 di aggiornamento periodico): le affermazioni di parte ricorrente si profilano pretestuose e capziose laddove pretenderebbero di scorporare e tenere distinto il modulo formativo relativo al Basic life support – early defibrillation (cd. BLSD) da quello di Primo soccorso base. È infatti di tutta evidenza che i moduli di BLS o BLSD integrano tradizionalmente qualunque corso di primo soccorso, per la parte più prettamente pratica concernente le tecniche di rianimazione cardio-polmonare e di sostegno delle funzioni vitali. A conferma di ciò soccorre il disposto dell’art. 45, co. 2 d.lgs. 81/2008 che, in tema di requisiti del personale addetto al primo soccorso aziendale e di relativa formazione richiama il decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388 recante appunto disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Tale fonte regolamentare disciplina i contenuti dei moduli formativi dei corsi di primo soccorso includendovi espressamente le tecniche di rianimazione cardio-polmonare e sostegno delle funzioni vitali, oggetto dei moduli di BLS e BLSD (quest’ultimo si completa con l’addestramento all’uso del defibrillatore).
Analogamente a dirsi per i corsi anticendio: l’offerta del RTI consta di due moduli di gestione emergenze e antincendio per i profili di rischio alto e medio/basso per un totale di 20 ore di cui 16 di formazione iniziale, in conformità alle prescrizioni del D.M. 10 marzo 1998, allegato X, richiamato dal Capitolato che faceva indistintamente riferimento al rischio medio o alto.
6.3. – In definitiva, la censura non coglie nel segno, muovendo da una comparazione artata e fallace delle prescrizioni capitolari con l’offerta tecnica del RTI aggiudicatario.
7. – Sempre nel solco delle precedenti cadenze censorie, IT denuncia con la settima doglianza la difformità dell’offerta del RTI dalle prescrizioni capitolari anche con riferimento alle prestazioni di gestione delle attività culturali, sportive e ricreative: nell’offerta tecnica non si troverebbe infatti traccia, a detta della ricorrente, delle 40 ore settimanali destinate al servizio di gestione delle attività culturali sportive e ricreative.
7.1. – La censura è confutata per tabulas . L’offerta tecnica, infatti, contempla espressamente nell’organigramma la funzione di “ Gestione attività culturali, ricreative e sportive ” ( cfr . pag. 7 offerta RTI SO RD), nonché un Operatore sportivo di IV livello nell’ambito della struttura organizzativa adottata per la gestione del servizio di manutenzione (pag. 86) il cui monte ore risulta quantificato nei giustificativi prodotti in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta proprio in misura pari a 40 ore.
7.2. – Ne deriva l’infondatezza del motivo.
8. – La disamina può spostarsi sull’ottavo e sul nono motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, in quanto incentrati sull’asserita violazione dei minimi salariali retributivi per l’omessa considerazione delle maggiorazioni da lavoro festivo, notturno e notturno festivo, da un lato, e l’omesso computo degli incrementi salariali derivanti dal rinnovo contrattuale del CCNL Multiservizi per le annualità sino al 2025, dall’altro.
A supporto di entrambe le censure la ricorrente adduce fogli di calcolo autoelaborati da cui dovrebbero desumersi i computi degli oneri aggiuntivi giungendo alla conclusione che l’utile appostato dal RTI aggiudicatario non sarebbe capiente a coprire tali oneri imprevisti.
8.1. – Entrambe le censure non possono trovare accoglimento.
Per economia espositiva basterà rilevare che, pur ipotizzando astrattamente che tali oneri lavoristici siano stati pretermessi in sede di offerta, gli appostamenti contabili espressamente esposti dal SO RD in sede di giustificativi dell’anomalia dell’offerta si appalesano capienti a coprirli: i costi operativi di gestione, quantificati in misura pari a oltre 300 mila euro, la voce di spese generali, pari a 251 mila di cui 100 mila espressamente destinati agli oneri rivenienti dal rinnovo contrattuale nonché l’utile di impresa, stimato in 128 mila euro, traguardano ampiamente le voci complessive autonomamente prospettate da IT. La ricorrente ha, infatti, ipotizzato un importo di oltre 177 mila euro per le maggiorazioni da lavoro festivo e notturno e un ulteriore importo di 119 mila euro per il rinnovo contrattuale.
Il Collegio ritiene superfluo addentrarsi in una tediosa disamina della attendibilità dei computi autoelaborati da IT i quali, ove assistiti da fumus di fondatezza, dovrebbero a tutto concedere essere corroborati da elaborati peritali e financo consulenze tecniche di stampo lavoristico: la consistenza degli stanziamenti appostati dal SO RD esimono, tuttavia, il Collegio da questi approfondimenti istruttori, apprezzandosi con tutta evidenza la capienza degli appostamenti e dell’utile rispetto agli oneri preventivati.
9. – Da ultimo, devono essere scrutinati i due motivi di ricorso proposti in via subordinata.
10. – Col decimo motivo IT lamenta l’erronea attribuzione del punteggio premiale previsto dal criterio n. 4 concernente il “ricollocamento del personale” cui dovrebbe conseguire la riparametrazione delle posizioni relative delle due contendenti.
10.1. – Il motivo non è degno di favorevole scrutinio a mente di quanto già argomentato sub 4. Il SO RD si è formalmente impegnato al ricollocamento integrale del personale, inoltre l’organico indicato in offerta tecnica si palesa capiente in vista di tale riassorbimento.
Indi, deve respingersi la doglianza spiccata in via subordinata.
11. – Con l’undicesimo e ultimo motivo la ricorrente stigmatizza la fallacia degli esiti della verifica di anomalia con riguardo ai costi della manodopera, stimati dal SO in misura – a suo dire “significativamente” - inferiore alle tabelle ministeriali relative al CCNL Multiservizi dell’area territoriale di pertinenza e con riguardo alle voci di costo relative ai prodotti offerti e alle attrezzature, che il RTI non avrebbe quantificato, né corredato di documentazione incontrovertibile, quali preventivi e/o prezziari tesi a dimostrare la congruità di tali importi.
11.1. – Il Collegio deve dissentire dalle allegazioni censorie di IT circa la supposta apoditticità delle attestazioni del SO in materia di costo del lavoro: invero, i giustificativi sono prodighi di informazioni e dati puntuali sugli organici e sui tassi di assenteismo per le varie causali previste nell’ambito dei vari soggetti consorziati e raggruppati. Inoltre, lo scostamento dei valori di costo del lavoro rispetto ai valori medi censiti dalle tabelle ministeriali è lungi dall’esser significativo, anzi si presenta prudenzialmente esiguo e ragionevole in ciascuna voce (oscillando tra il 3% e il 5%).
11.2. – La censura si appalesa, dunque, pretestuosa e non può essere scrutinata positivamente. Il Collegio intende restare nel solco della consolidata giurisprudenza amministrativa, cui la Sezione ha sempre prestato motivatamente ossequio, secondo la quale “ il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è volto ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta e l'effettiva possibilità dell'impresa di bene eseguire l'appalto alle condizioni proposte; la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà ” (v. TAR TE, sez. I, 6 agosto 2021, n. 810 e i precedenti ivi richiamati).
11.3. – Analogamente a dirsi con riferimento ai costi relativi ai prodotti offerti e alle attrezzature, i quali sono ampiamente minoritari in un appalto cd. labour-intensive ossia ad alta intensità di manodopera: il RTI aggiudicatario ha conglobato tale voce nel novero dei costi operativi di gestione, che comunque incidono solo per il 6,6% sui costi complessivi della commessa. Non si tratta, dunque, di una spesa suscettibile di poter spostare il break-even point dell’offerta, né tale da esigere l’invocata puntuale verifica di congruità, stante il suo carattere ancillare.
Ad ogni buon conto, a tacitazione di ogni ulteriore movenza censoria, l’appostamento contabile nei costi operativi di gestione si presenta capiente, né la ricorrente allega elementi conferenti a dubitare concretamente della tenuta dell’offerta sotto tale aspetto.
12. – In definitiva, in esito alla disamina svolta, deve concludersi per l’infondatezza complessiva delle censure spiccate da IT Multiservices s.r.l..
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto con conseguente regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza da liquidarsi nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle altre parti costituite delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 10.000 (diecimila/00) ciascuna oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO