Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02899/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Savoca, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Leonardo da Vinci n. 94;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
- del Decreto Dirigenziale del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare prot.-OMISSIS-, notificato il 06.05.2024, con cui è stata disposta la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo del ricorrente a decorrere dal 25.03.2024;
- di ogni atto conseguente, susseguente, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato;
- nonché per il riconoscimento dell’interesse legittimo del ricorrente ad essere riammesso in servizio entro un termine ragionevole, e delle tutele del diritto fondamentale al lavoro, costituzionalmente e convenzionalmente protetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. IO IO e uditi per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Immordino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale il ricorrente ha domandato l’annullamento delle determinazioni assunte dall’Amministrazione della Difesa, meglio specificate in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione delle garanzie di partecipazione, difesa e contraddittorio nel procedimento, di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990; interpretazione conforme al diritto dell’Unione, art. 6 T.U.E., art. 7 Carta dei Diritti Fondamentali; interpretazione conforme all’art. 6 C.E.D.U.; interpretazione costituzionalmente orientata agli artt. 24, 117, Cost.; eccesso di potere rilevabile in ogni sua figura sintomatica ed in particolare per carenza istruttoria, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, difetto di proporzionalità ;
II) Violazione dei principi d’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; omessa, errata, parziale valutazione degli elementi di fatto .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere un Sottoufficiale dell’Esercito Italiano e di essere stato tratto in arresto in flagranza di reato il 14.12.2023 per detenzione ed accesso a materiale pedopornografico; arresto convalidato il successivo 16.12.2023 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, con applicazione contestuale della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in seguito commutata (esattamente il 22.03.2024) con quella degli arresti domiciliari, con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte alla settimana.
Parallelamente, in ambito amministrativo, il ricorrente è stato dapprima sospeso provvisoriamente dall’impiego a titolo obbligatorio con atto in data 19.12.2023 del Comandante del suo Reggimento di appartenenza; misura, a cui ha fatto seguito mercé Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 12.01.2024 la sospensione precauzionale obbligatoria.
Infine, con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 17.04.2024 la Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto nei suoi confronti la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, oggi gravata.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, in data 10.09.2025 è stata presentata un’istanza istruttoria, finalizzata all’acquisizione al fascicolo di causa, su ordine di questo Tribunale, della documentazione attinente il programma di trattamento con messa alla prova ai sensi dell’art. 464 bis cod. proc. pen., a cui il ricorrente è stato sottoposto in ambito penale nelle more dell’odierno giudizio.
Infine, scambiate tra le parti le difese scritte, di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., ad esito dell’udienza pubblica del 21.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1) Il ricorso è infondato in tutti i suoi aspetti. Pertanto deve essere rigettato per le motivazioni, che seguono.
Con il primo motivo di gravame è stata prospettata l’illegittimità del provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio a titolo facoltativo, di cui all’epigrafe, in quanto il medesimo sarebbe stato adottato a ) in dispregio degli incombenti sulla partecipazione dell’interessato al relativo procedimento; b ) senza un’istruttoria adeguata, tesa a chiarire l’effettiva gravità dei fatti addebitati al militare; c ) in violazione di qualsiasi criterio di proporzionalità tra fatto presupposto e determinazione assunta di conseguenza dall’Amministrazione, non essendo stata in particolare valutata la possibilità di disporre - in vece della sospensione dal servizio - l’assegnazione dell’interessato ad altra sede ovvero a mansioni differenti.
È stato altresì dedotto che l’atto gravato dovrebbe essere considerato illegittimo e, pertanto, annullato in quanto avrebbe arrecato un grave danno al militare ricorrente, decurtando significativamente l’importo degli emolumenti a carattere fisso e continuativo corrisposti in suo favore dall’Amministrazione intimata.
Tuttavia, nessuna delle superiori censure si dimostra tale da giustificare l’accoglimento della domanda di annullamento incardinata dinanzi questo Tribunale.
Occorre premettere che, come da giurisprudenza consolidata, dalla quale questo Collegio non vede ragione per decampare, l’adozione di un provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio di un dipendente pubblico (civile o militare che sia), sottoposto a procedimento penale, non è subordinata alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento, data la natura cautelare di tale misura. Invero, mentre nelle ipotesi d’instaurazione di un procedimento disciplinare, al dipendente interessato, deve essere data comunicazione dell’avvio del procedimento per consentirgli non solo di conoscere i relativi atti, ma anche di svolgere adeguatamente le proprie difese; al contrario, allorché l’instaurazione del procedimento è finalizzata all’adozione di un provvedimento avente natura cautelare, come nella fattispecie della sospensione dal servizio del dipendente pubblico assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato, la partecipazione dell’interessato al procedimento de quo non può comunque apportare alcun elemento nuovo di valutazione (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sent. 23.09.2022, n. 1232).
Per quel che concerne invece i dedotti profili di carenza istruttoria, difetto di motivazione, sproporzione, è bene puntualizzare che la determinazione gravata è stata assunta dall’Amministrazione della Difesa ai sensi del combinato disposto degli artt. 915, comma 2 e 916 del d.lgs. n. 66/2010, recante il Codice dell’Ordinamento Militare.
Orbene, come affermato dal Tribunale Amministrativo per il Lazio con considerazioni, che questo Tribunale condivide e fa proprie, “Il combinato disposto degli artt. 915, comma 2 e 916, del Codice militare dà vita ad una sorta di tertium genus, cioè a una figura di sospensione precauzionale dall’impiego legata non alla qualità di imputato del dipendente, ma alla previa adozione e revoca di un provvedimento restrittivo della libertà personale da parte del giudice penale, che lasci tuttavia intatti i gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali la misura cautelare era stata adottata. Si tratta, in altri termini, di un’ipotesi autonoma sia rispetto alla sospensione precauzionale obbligatoria prevista dall’art. 915, comma 1, Codice Ord. Mil., sia rispetto alla sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale, di cui all’art. 916 medesimo Codice, la quale ultima presuppone che il militare abbia assunto la qualità di imputato” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sent. 07.06.2024, n. 11592 ed in senso conforme T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. 21.10.2024, n. 5521).
Posto che nella fattispecie oggetto del decidere non risulta che i gravi indizi di colpevolezza, allegati a supporto del provvedimento de libertate disposto a carico del ricorrente, siano stati nel prosieguo delle indagini preliminari smentiti, essendo piuttosto dipesa, la sostituzione della misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva, dall’attenuazione dell’esigenze cautelari, del tutto legittimamente l’Amministrazione della Difesa ha adottato il provvedimento gravato nei riguardi del ricorrente.
Infine, in ordine al dedotto profilo del grave nocumento arrecato al militare a causa della decurtazione degli emolumenti stipendiali, come correttamente controdedotto dall’Avvocatura dello Stato, il militare sospeso dall’impiego può svolgere - in tale frangente - un’ulteriore attività lavorativa, al fine di integrare l’assegno alimentare, senza incorrere nella diffida prevista dall’articolo 898 del Codice dell’Ordinamento Militare (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 30.03.1999, n. 3). Nel periodo di sospensione, infatti, cessa la ragione fondamentale dell’incompatibilità della prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi, per cui è riconosciuta al dipendente pubblico sospeso dal servizio la possibilità di ricercare un’occupazione “provvisoria” alle dipendenze di un datore di lavoro privato, che, comunque, non intacchi il prestigio o il decoro dell’Amministrazione (Cons. Stato, Comm. Spec. P.I., par. 17.05.1999, n. 442).
3.2) Anche il secondo motivo di gravame risulta privo di pregio.
Invero, parte ricorrente ha lamentato il fatto che la ponderazione delle peculiarità del caso concreto da parte dell’Amministrazione intimata non abbia tenuto in conto che a ) i fatti di reato addebitatigli non sono stati ancora accertati a suo carico con sentenza definitiva del Giudice penale; b ) i medesimi sono stati in ogni caso commessi in un frangente privato, quindi con modalità tali da non esporre a effettivo pregiudizio il decoro ed il prestigio delle FF.AA.; c ) non si sia tenuto conto della brillante carriere pregressa del militare, ricca di encomi; d ) non siano state valutate scelte alternative (come il trasferimento di sede o la modifica delle mansioni) meno afflittive per l’interessato.
Il coacervo delle suddette lacune avrebbe portato – secondo quanto prospettato – all’adozione di un provvedimento sproporzionato ed avulso dal contesto di fatto, alla base delle determinazioni gravate.
Senonché, è sufficiente ribadire quanto testé considerato sulla particolare natura del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 915, comma 2 e 916, del Cod. Ord. Mil., per concludere che tutti gli incombenti motivazionali prospettati come necessari dall’interessato, in realtà, non erano tali.
Si ribadisce infatti che in presenza del requisito cautelare del fumus commissi delicti l’adozione di un provvedimento de libertate da parte delle Autorità inquirenti è presupposto necessario ed al contempo sufficiente per assumere delle determinazioni del tipo di quella gravata.
3.3) L’infondatezza nel merito delle deduzioni d’illegittimità prospettate dal ricorrente esime infine questo Tribunale dall’esaminare l’istanza istruttoria formulata in limine dell’udienza pubblica.
4) Le spese di lite seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità delle persone citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente
IO IO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IO | RT LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.