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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1496/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1496/2022 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. GNOCATO ELIO Parte_1 C.F._1
MICHELE;
NEI CONFRONTI DI
) con il patrocinio dell'avv. LORI Controparte_1 P.IVA_1
MARA;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 815/2022, pubblicata in data 28 giugno 2022, il Tribunale di Parma, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava, per quanto ancora rileva, la domanda proposta da avverso Credit Agricole Italia s.p.a., diretta ad accertare la natura Parte_1 usuraia degli interessi previsti nel contratto di mutuo ipotecario stipulato fra le pari il
19.12.2007, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la parte attrice, formulando le seguenti conclusioni:
<a) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della < i>
CP_2 relativamente al contratto de quo;
-accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
-accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
per l'effetto:
-dichiarare il contratto in oggetto gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la rideterminazione/ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo>.
*
Resisteva Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1)Con l'impugnata sentenza, il primo giudice ha escluso la natura usuraria tanto degli interessi corrispettivi, quanto degli interessi moratori, richiamando e condividendo le conclusioni del nominato ctu e specificando che la verifica dello stesso era stata effettuata, seguendo le indicazioni di Banca d'Italia, in conformità agli insegnamenti della Corte di cassazione.
2) Con il primo motivo, parte appellante contesta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto di doversi attenere alle indicazioni della Banca di Italia.
3)Il motivo è infondato, essendo consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio, secondo cui determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere
a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso> (cfr. Cass. n. 29794/2024).
4) Con ulteriore motivo, parte appellante rileva come il ctu avrebbe dovuto confrontare il tasso di mora pattuito con il tasso soglia di riferimento, determinato senza l'applicazione della maggiorazione del 2,1.
Contesta espressamente la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020, in conformità alla quale è stata effettuata dal ctu tale maggiorazione, per individuare il tasso soglia di riferimento per gli interessi moratori.
5) Il motivo va rigettato, dovendosi dare atto del consolidamento nella giurisprudenza di legittimità del contestato principio affermato dalle Sezioni Unite.
6)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come, nella determinazione del tasso effettivo globale si dovesse tener conto della penale prevista per il caso dell'estinzione anticipata del mutuo.
7)Il motivo è infondato.
3 Ed invero, E' ben vero che, a mente dell'art. 2, comma 1, l. 108/1996 le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 cod. pen. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa [….] non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento> (cfr. Cass. n.
13228/2023).
8)Con l'ultimo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia esaminato la questione, sollevata con la citazione, circa la rilevanza delle spese di ipoteca nella determinazione del tasso effettivo globale, quando la sua costituzione sia imposta dalla banca quale condizione necessaria per la concessione del mutuo.
Richiama le istruzioni della Banca di Italia.
9)Il motivo va rigettato, dovendosi evidenziare che parte appellante neppure deduce, come sarebbe stato suo onere, quale sarebbe il tasso effettivo globale, tenendo conto delle spese di ipoteca, effettivamente rilevanti nella sua determinazione secondo le indicazioni della
Banca d'Italia.
10)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
11) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
4 La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1496/2022 R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in €6.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 4.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1496/2022 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. GNOCATO ELIO Parte_1 C.F._1
MICHELE;
NEI CONFRONTI DI
) con il patrocinio dell'avv. LORI Controparte_1 P.IVA_1
MARA;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 815/2022, pubblicata in data 28 giugno 2022, il Tribunale di Parma, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava, per quanto ancora rileva, la domanda proposta da avverso Credit Agricole Italia s.p.a., diretta ad accertare la natura Parte_1 usuraia degli interessi previsti nel contratto di mutuo ipotecario stipulato fra le pari il
19.12.2007, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la parte attrice, formulando le seguenti conclusioni:
<a) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della < i>
CP_2 relativamente al contratto de quo;
-accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
-accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
per l'effetto:
-dichiarare il contratto in oggetto gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la rideterminazione/ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo>.
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Resisteva Controparte_1
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Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1)Con l'impugnata sentenza, il primo giudice ha escluso la natura usuraria tanto degli interessi corrispettivi, quanto degli interessi moratori, richiamando e condividendo le conclusioni del nominato ctu e specificando che la verifica dello stesso era stata effettuata, seguendo le indicazioni di Banca d'Italia, in conformità agli insegnamenti della Corte di cassazione.
2) Con il primo motivo, parte appellante contesta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto di doversi attenere alle indicazioni della Banca di Italia.
3)Il motivo è infondato, essendo consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio, secondo cui determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere
a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso> (cfr. Cass. n. 29794/2024).
4) Con ulteriore motivo, parte appellante rileva come il ctu avrebbe dovuto confrontare il tasso di mora pattuito con il tasso soglia di riferimento, determinato senza l'applicazione della maggiorazione del 2,1.
Contesta espressamente la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020, in conformità alla quale è stata effettuata dal ctu tale maggiorazione, per individuare il tasso soglia di riferimento per gli interessi moratori.
5) Il motivo va rigettato, dovendosi dare atto del consolidamento nella giurisprudenza di legittimità del contestato principio affermato dalle Sezioni Unite.
6)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come, nella determinazione del tasso effettivo globale si dovesse tener conto della penale prevista per il caso dell'estinzione anticipata del mutuo.
7)Il motivo è infondato.
3 Ed invero, E' ben vero che, a mente dell'art. 2, comma 1, l. 108/1996 le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 cod. pen. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa [….] non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento> (cfr. Cass. n.
13228/2023).
8)Con l'ultimo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia esaminato la questione, sollevata con la citazione, circa la rilevanza delle spese di ipoteca nella determinazione del tasso effettivo globale, quando la sua costituzione sia imposta dalla banca quale condizione necessaria per la concessione del mutuo.
Richiama le istruzioni della Banca di Italia.
9)Il motivo va rigettato, dovendosi evidenziare che parte appellante neppure deduce, come sarebbe stato suo onere, quale sarebbe il tasso effettivo globale, tenendo conto delle spese di ipoteca, effettivamente rilevanti nella sua determinazione secondo le indicazioni della
Banca d'Italia.
10)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
11) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
4 La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1496/2022 R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in €6.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 4.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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