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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1649/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/01/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 20.05.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 04/06/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/09/1926, rappresentato e difeso dall' avv. con studio in VIA Parte_2
RUMBOLO, 28 MELITO DI PORTO SALVO press il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
Con l'amministratore di sostegno sig. nominato con decreto del giudice Parte_3
tutelare di Reggio Calabria con provvedimento del 11/5/2025 e giuramento in data 16/5/2025
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SCARPONI FABRIZIO ANGELO con studio in Via A. Lamarmora
n.4 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 29.01.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Entrambi i difensori delle parti chiedono che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., avendo già entrambi rinunciato alle rispettive domande di addebito. Entrambi insistono per la refusione delle spese di lite. Chiedono inoltre che passata in giudicato la sentenza di separazione e trascorsi i termini di legge si proceda al divorzio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in MILANO il 09/07/1958, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 1958, atto n. 1168, Parte II, Serie A, Volume R04, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso cumulativo per separazione e divorzio il allegava che la moglie aveva Pt_1
abbandonato la casa coniugale sita in Milano, trasferendosi nella casa vacanza sita in San DE
d'TE, villa di proprietà di entrambi i coniugi, lasciandolo da solo e incapace di compiere autonomamente la gran parte degli atti quotidiani di vita, che egli era riuscito a sopravvivere grazie alla solidarietà del pronipote, studente universitario fuori sede e saltuariamente di qualche vicino di casa, che successivamente suo nipote, perso atto della insostenibile situazione e Parte_3
del totale abbandono in cui egli si trovava, lo aveva portato con sé presso la sua abitazione in Melito di Porto Salvo (RC) provvedendo ad ogni sua necessità, fisica ed affettiva, chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa di Milano e della villa di San DE, la divisione di tutti gli averi che i coniugi avevano in comune e decorsi i termini di legge che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in data 08.04.2024 si costituiva in giudizio la contestando la ricostruzione dei fatti CP_1
operata dal marito e allegando che ella era stata costretta ad abbandonare la casa coniugale per salvaguardare la propria salute a seguito di ripetuti comportamenti di violenza perpetrati dal marito ai suoi danni, che il marito da sempre aveva avuto atteggiamenti prevaricatori e di comando ma che negli ultimi anni era divenuto sempre più aggressivo, che ella comunque, dopo essersi trasferita nella casa di vacanza, aveva subito notiziato il nipote del marito e ad ogni modo si era sempre interessata delle questioni di salute del marito, che a seguito dell'ultimo episodio violento avvenuto in Calabria nel settembre del 2023, dove ella era andata per tentare una riconciliazione, in cui il marito l'aveva percossa con un bastone, ella aveva deciso di sporgere denuncia-querela, chiedeva pertanto che fosse dichiarata la separazione con addebito con condanna del marito al risarcimento dei danni a ella patiti, che le fosse assegnata la casa coniugale di Milano che fosse operata la divisione del patrimonio nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi, all'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 31.05.2024, fissata con decreto del
13.02.2024, venivano a lungo sentite le parti presenti personalmente assistiti dei rispettivi difensori e all'esito il Presidente relatore, così disponeva:
“Rilevato che la ha dichiarato di non volere separarsi e il ha dichiarato sia di CP_1 Pt_1
volersi separare, sia di non voler porre fine alla relazione con la moglie e quindi ha espresso una volontà ambigua, ritenuto pertanto opportuno concedere alle parti un periodo di tempo per riflettere sulle loro effettive intenzioni in ordine alla separazione, dato comunque atto che entrambi hanno rinunciato alla domanda di addebito, …”, concedeva termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 10.10.2024 con le quali le parti avrebbero dovuto ribadire o meno la loro effettiva volontà di separarsi, con ordinanza del 10.10.2024 il Presidente relatore, dato atto del deposito delle richieste note scritte, così statuiva: “
“.. Rilevato che è emerso che la sig.ra ha presentato avanti il Tribunale di Controparte_1
Reggio Calabria ricorso per la nomina di amministratore di sostegno in favore del coniuge Parte_1
(Procedimento n. RG 3027/2024) con udienza per l'audizione del beneficiario fissata per il
[...]
prossimo 11/12/2024, ed ha chiesto la sospensione del presente giudizio,
Rilevato che le parti con gli atti introduttivi hanno chiesto la pronuncia della separazione con reciproche domande di addebito,
Rilevato che alla udienza scorsa entrambi i difensori hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito,
Ritenuto che anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla debba CP_1
intendersi rinunciata in quanto del tutto dipendente della svolta ma poi rinunciata domanda di addebito,
Ritenuto che la domanda di scioglimento della comunione legale non possa essere cumulata al presente giudizio di separazione e di divorzio, come è stato definitivamente chiarito dal Disegno di legge contenente disposizioni integrative e correttive della Riforma Cartabia per il processo civile
Approvato in Consiglio dei Ministri il 27.9.2024 che ha modificato l'art. 473 bis c.p.c. nel senso che
i procedimenti di scioglimento della comunione legale non sono trattati con il rito unico ma secondo il rito ordinario e pertanto non possono essere cumulati ai giudizi separativi ai sensi dell'art. 40
c.p.c.
Rilevato pertanto che nel presente giudizio si discute soltanto della pronuncia di separazione e di divorzio e della domanda di assegnazione della casa familiare di Milano e della casa di San DE
d'TE (vedi atti introduttivi),
Ritenuto che le domande di assegnazione della casa, che possono avere ad oggetto solo la casa familiare e non le case di vacanza, sono valutate solo in ragione dell'interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, ma che i coniugi non hanno avuto figli, Ritenuto che sostanzialmente l'unica domanda svolta è quella separativa e poi divorzile,
Ritenuto che tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione,
Rilevato che alla scorsa udienza la ha dichiarato di NON volersi separare, con la CP_1
conseguenza che il giudizio dovrebbe essere dalla stessa rinunciato, non intendendo ella procedere nella separazione,
Rilevato che alla scorsa udienza il ha dichiarato sia di volersi separare, sia di non voler Pt_1
porre fine alla relazione con la moglie e quindi ha espresso una volontà ambigua,
Ritenuto pertanto necessario attendere la valutazione del giudice tutelare sulla capacità del predetto di esprimere la propria volontà sul diritto personalissimo di procedere alla separazione e poi al divorzio visto che la causa non può proseguire per la volontà della resistente che ha dichiarato di non intendere più procedere nella separazione, ma può proseguire (trattandosi di un giudizio contenzioso) per volontà del ricorrente qualora questa sia ritenuta sussistente anche nei soli limiti di esprimere una volontà separativa e divorzile,
P.Q.M.
Letto l'art. 473 bis .22 c.p.c.
Non autorizza allo stato i coniugi a vivere separati per i motivi sopra indicati in ordine alla volontà delle parti,
Non adotta, in ogni caso, provvedimenti provvisori in assenza di prole e di domande di contenuto economico ex art. 156 c.c.
Da atto che la moglie non intende separarsi ed ha pertanto ha revocato la volontà separativa espressa con la comparsa di costituzione,
Da atto comunque che le parti hanno rinunciato alla domanda di addebito e, conseguentemente alle collegate domande risarcitorie,
Dichiara che la domanda di scioglimento della comunione legale è inammissibile nel presente giudizio, Rigetta tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti”
e rinviava la causa all'udienza del 27.3.2025 per acquisire il provvedimento del giudice tutelare di Reggio Calabria (giudizio n. RG 3027/2024) e per completare l'udienza di prima comparizione, la causa veniva rinviata più volte per acquisire il decreto del giudice tutelare, infine alla udienza del 20.5.2025 si presentavano le parti con i rispettivi difensori e il nominato amministratore di sostegno del ricorrente, il nipote il quale dichiarava: “sono stato autorizzato a Parte_3
costituirmi nei giudizi intentati innanzi alla SV dal Quanto al giudizio separativo Parte_3
ribadisco la volontà del mio amministrato, che è mio zio, di insistere per la separazione . Ho parlato più volte con lui ed egli è convinto di volersi separare. Lui ribadisce il concetto che è stato abbandonato, che sono venuti mancare dei soldi e contesta integralmente la denuncia penale. Le sue parole sono “non si può più andare d'accordo con mia moglie.” Il Presidente relatore, pertanto, ritenuto di dover precedere nel procedimento separativo e dato atto che le rispettive domande di addebito erano già state rinunciate e che l'unica domanda su cui doveva essere pronunciata sentenza era la domanda di separazione giudiziale e, quando procedibile, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, autorizzati i coniugi a vivere separati, non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni. Precisate dalle difese le conclusioni come trascritte in epigrafe, ordinava la discussione orale della causa. I difensori insistevano per l'accoglimento delle domande come precisate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 04.06.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di divorzio
Il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis .49 c.p.c. e, pertanto –non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni- la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in
[...] Controparte_1
MILANO il 09/07/1958, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1958, atto n. 1168, Parte II, Serie A, Volume R04,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b),
4. Spese al definitivo.
Milano 4.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/01/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 20.05.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 04/06/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/09/1926, rappresentato e difeso dall' avv. con studio in VIA Parte_2
RUMBOLO, 28 MELITO DI PORTO SALVO press il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
Con l'amministratore di sostegno sig. nominato con decreto del giudice Parte_3
tutelare di Reggio Calabria con provvedimento del 11/5/2025 e giuramento in data 16/5/2025
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SCARPONI FABRIZIO ANGELO con studio in Via A. Lamarmora
n.4 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 29.01.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Entrambi i difensori delle parti chiedono che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., avendo già entrambi rinunciato alle rispettive domande di addebito. Entrambi insistono per la refusione delle spese di lite. Chiedono inoltre che passata in giudicato la sentenza di separazione e trascorsi i termini di legge si proceda al divorzio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in MILANO il 09/07/1958, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 1958, atto n. 1168, Parte II, Serie A, Volume R04, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso cumulativo per separazione e divorzio il allegava che la moglie aveva Pt_1
abbandonato la casa coniugale sita in Milano, trasferendosi nella casa vacanza sita in San DE
d'TE, villa di proprietà di entrambi i coniugi, lasciandolo da solo e incapace di compiere autonomamente la gran parte degli atti quotidiani di vita, che egli era riuscito a sopravvivere grazie alla solidarietà del pronipote, studente universitario fuori sede e saltuariamente di qualche vicino di casa, che successivamente suo nipote, perso atto della insostenibile situazione e Parte_3
del totale abbandono in cui egli si trovava, lo aveva portato con sé presso la sua abitazione in Melito di Porto Salvo (RC) provvedendo ad ogni sua necessità, fisica ed affettiva, chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa di Milano e della villa di San DE, la divisione di tutti gli averi che i coniugi avevano in comune e decorsi i termini di legge che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in data 08.04.2024 si costituiva in giudizio la contestando la ricostruzione dei fatti CP_1
operata dal marito e allegando che ella era stata costretta ad abbandonare la casa coniugale per salvaguardare la propria salute a seguito di ripetuti comportamenti di violenza perpetrati dal marito ai suoi danni, che il marito da sempre aveva avuto atteggiamenti prevaricatori e di comando ma che negli ultimi anni era divenuto sempre più aggressivo, che ella comunque, dopo essersi trasferita nella casa di vacanza, aveva subito notiziato il nipote del marito e ad ogni modo si era sempre interessata delle questioni di salute del marito, che a seguito dell'ultimo episodio violento avvenuto in Calabria nel settembre del 2023, dove ella era andata per tentare una riconciliazione, in cui il marito l'aveva percossa con un bastone, ella aveva deciso di sporgere denuncia-querela, chiedeva pertanto che fosse dichiarata la separazione con addebito con condanna del marito al risarcimento dei danni a ella patiti, che le fosse assegnata la casa coniugale di Milano che fosse operata la divisione del patrimonio nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi, all'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 31.05.2024, fissata con decreto del
13.02.2024, venivano a lungo sentite le parti presenti personalmente assistiti dei rispettivi difensori e all'esito il Presidente relatore, così disponeva:
“Rilevato che la ha dichiarato di non volere separarsi e il ha dichiarato sia di CP_1 Pt_1
volersi separare, sia di non voler porre fine alla relazione con la moglie e quindi ha espresso una volontà ambigua, ritenuto pertanto opportuno concedere alle parti un periodo di tempo per riflettere sulle loro effettive intenzioni in ordine alla separazione, dato comunque atto che entrambi hanno rinunciato alla domanda di addebito, …”, concedeva termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 10.10.2024 con le quali le parti avrebbero dovuto ribadire o meno la loro effettiva volontà di separarsi, con ordinanza del 10.10.2024 il Presidente relatore, dato atto del deposito delle richieste note scritte, così statuiva: “
“.. Rilevato che è emerso che la sig.ra ha presentato avanti il Tribunale di Controparte_1
Reggio Calabria ricorso per la nomina di amministratore di sostegno in favore del coniuge Parte_1
(Procedimento n. RG 3027/2024) con udienza per l'audizione del beneficiario fissata per il
[...]
prossimo 11/12/2024, ed ha chiesto la sospensione del presente giudizio,
Rilevato che le parti con gli atti introduttivi hanno chiesto la pronuncia della separazione con reciproche domande di addebito,
Rilevato che alla udienza scorsa entrambi i difensori hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito,
Ritenuto che anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla debba CP_1
intendersi rinunciata in quanto del tutto dipendente della svolta ma poi rinunciata domanda di addebito,
Ritenuto che la domanda di scioglimento della comunione legale non possa essere cumulata al presente giudizio di separazione e di divorzio, come è stato definitivamente chiarito dal Disegno di legge contenente disposizioni integrative e correttive della Riforma Cartabia per il processo civile
Approvato in Consiglio dei Ministri il 27.9.2024 che ha modificato l'art. 473 bis c.p.c. nel senso che
i procedimenti di scioglimento della comunione legale non sono trattati con il rito unico ma secondo il rito ordinario e pertanto non possono essere cumulati ai giudizi separativi ai sensi dell'art. 40
c.p.c.
Rilevato pertanto che nel presente giudizio si discute soltanto della pronuncia di separazione e di divorzio e della domanda di assegnazione della casa familiare di Milano e della casa di San DE
d'TE (vedi atti introduttivi),
Ritenuto che le domande di assegnazione della casa, che possono avere ad oggetto solo la casa familiare e non le case di vacanza, sono valutate solo in ragione dell'interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, ma che i coniugi non hanno avuto figli, Ritenuto che sostanzialmente l'unica domanda svolta è quella separativa e poi divorzile,
Ritenuto che tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione,
Rilevato che alla scorsa udienza la ha dichiarato di NON volersi separare, con la CP_1
conseguenza che il giudizio dovrebbe essere dalla stessa rinunciato, non intendendo ella procedere nella separazione,
Rilevato che alla scorsa udienza il ha dichiarato sia di volersi separare, sia di non voler Pt_1
porre fine alla relazione con la moglie e quindi ha espresso una volontà ambigua,
Ritenuto pertanto necessario attendere la valutazione del giudice tutelare sulla capacità del predetto di esprimere la propria volontà sul diritto personalissimo di procedere alla separazione e poi al divorzio visto che la causa non può proseguire per la volontà della resistente che ha dichiarato di non intendere più procedere nella separazione, ma può proseguire (trattandosi di un giudizio contenzioso) per volontà del ricorrente qualora questa sia ritenuta sussistente anche nei soli limiti di esprimere una volontà separativa e divorzile,
P.Q.M.
Letto l'art. 473 bis .22 c.p.c.
Non autorizza allo stato i coniugi a vivere separati per i motivi sopra indicati in ordine alla volontà delle parti,
Non adotta, in ogni caso, provvedimenti provvisori in assenza di prole e di domande di contenuto economico ex art. 156 c.c.
Da atto che la moglie non intende separarsi ed ha pertanto ha revocato la volontà separativa espressa con la comparsa di costituzione,
Da atto comunque che le parti hanno rinunciato alla domanda di addebito e, conseguentemente alle collegate domande risarcitorie,
Dichiara che la domanda di scioglimento della comunione legale è inammissibile nel presente giudizio, Rigetta tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti”
e rinviava la causa all'udienza del 27.3.2025 per acquisire il provvedimento del giudice tutelare di Reggio Calabria (giudizio n. RG 3027/2024) e per completare l'udienza di prima comparizione, la causa veniva rinviata più volte per acquisire il decreto del giudice tutelare, infine alla udienza del 20.5.2025 si presentavano le parti con i rispettivi difensori e il nominato amministratore di sostegno del ricorrente, il nipote il quale dichiarava: “sono stato autorizzato a Parte_3
costituirmi nei giudizi intentati innanzi alla SV dal Quanto al giudizio separativo Parte_3
ribadisco la volontà del mio amministrato, che è mio zio, di insistere per la separazione . Ho parlato più volte con lui ed egli è convinto di volersi separare. Lui ribadisce il concetto che è stato abbandonato, che sono venuti mancare dei soldi e contesta integralmente la denuncia penale. Le sue parole sono “non si può più andare d'accordo con mia moglie.” Il Presidente relatore, pertanto, ritenuto di dover precedere nel procedimento separativo e dato atto che le rispettive domande di addebito erano già state rinunciate e che l'unica domanda su cui doveva essere pronunciata sentenza era la domanda di separazione giudiziale e, quando procedibile, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, autorizzati i coniugi a vivere separati, non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni. Precisate dalle difese le conclusioni come trascritte in epigrafe, ordinava la discussione orale della causa. I difensori insistevano per l'accoglimento delle domande come precisate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 04.06.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di divorzio
Il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis .49 c.p.c. e, pertanto –non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni- la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in
[...] Controparte_1
MILANO il 09/07/1958, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1958, atto n. 1168, Parte II, Serie A, Volume R04,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b),
4. Spese al definitivo.
Milano 4.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo