Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 16110/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLI Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avv. MANGIA BENEDETTA Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna al Parte_2
pagamento in favore della ricorrente , della somma Parte_1
complessiva di € 36.552,36, a titolo di differenze retributive comprensive di indennità per ferie non godute e T.F.R., in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti, con mansioni riconducibili al livello B del C.C.N.L.
la condanna altresì al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 964,22 per retribuzione del mese di agosto e della parte del mese di settembre 2023 lavorata, non corrisposta, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, pari a 15 giorni di calendario, che si quantifica in complessivi € 390,90, oltre, su dette due ultime somme, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul rivalutato, dalle date in cui rispettivamente dovuta al saldo effettivo.
Condanna la parte resistente alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato delle spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che liquida in complessivi € 7.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Parte_2
liquidate con separato decreto.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/12/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “La sig.ra odierna Parte_2 Parte_1
ricorrente, si è occupata, di fatto, in concreto e continuativamente alle dipendenze della sig.ra parte resistente, presso la sua abitazione in Palermo, via F. Petrarca n. 36, Parte_2
dell'attività di “pulizia e riassetto casa” in qualità di “collaboratrice familiare polifunzionale”, di cui al livello B del CCNL di settore. La predetta prestazione lavorativa subordinata è stata svolta, senza soluzione di continuità, dal 3 giugno 2019 al 6 settembre 2023, secondo un effettivo regime orario di n. 22 ore settimanali così articolate: - n. 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
n. 2 ore nella giornata del sabato. Nonostante quanto sopra, il superiore rapporto lavorativo è stato “regolarizzato” solamente a far data dal 24.01.2020, mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (all. 1), ivi indicandosi un regime orario del tutto fittizio, pari a n. 5 ore settimanali, in luogo delle n. 22 ore effettive, come sopra meglio indicate. Peraltro, la ricorrente è stata retribuita con appena €. 120,00 mensili netti, in spregio ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore (cfr. all. 2).
L'ingiustificato comportamento datoriale perpetrato ai danni della ricorrente ha poi trovato il culmine allorquando, in data 06.09.2023, la sig.ra ha ricevuto una nota recante Pt_1
“Comunicazione di licenziamento” (all. 3), nella quale le era comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro “per giusta causa”, senza tuttavia che fosse riportata alcuna motivazione dalla quale fosse possibile rendere intellegibili gli (infondati) addebiti mossi alla lavoratrice.
Pertanto, con atto stragiudiziale del 26.09.2023 (all. 4), la ricorrente ha negato e contestato integralmente la sussistenza di una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., ribadendo la correttezza del proprio operato e la costante osservanza delle norme contrattuali e di legge. Non sussistendo alcuna giusta causa di licenziamento, la ricorrente ha quindi intimato la corresponsione, in suo favore, dell'indennità di omesso preavviso, pari alla retribuzione che la stessa avrebbe conseguito ove il rapporto fosse continuato sino al termine di cui sopra.. Unitamente
a ciò, la ricorrente ha pure richiesto le differenze economiche scaturenti tra quanto percepito e quanto effettivamente alla stessa dovuto in ragione del concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa, sia per il periodo non regolarizzato sia per quello contrattualizzato, in ragione dell'effettivo regime orario seguito. Dai conteggi effettuati (cfr. all. 5), è scaturito un diritto di credito in suo favore par a complessivi €. 21.212,03”.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“in via principale, dire e dichiarare che il rapporto lavorativo subordinato inter partes è iniziato il 3 giugno 2019 (ovvero dalla diversa anteriore data che sarà accertata in corso di causa) ed è proseguito, senza soluzione di continuità, sino al 6 settembre 2023 e che la prestazione lavorativa della ricorrente si è svolta secondo un regime orario di n. 22 ore settimanali (ovvero dalla diversa maggiore durata che sarà accertata in corso di causa); conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive tra quanto Pt_1
percepito e quanto effettivamente dovuto per le prestazioni lavorative effettivamente rese;
- in subordine, condannare parte resistente al pagamento in favore della sig.ra dei crediti di Pt_1 lavoro dovuti e non corrisposti, nella misura contrattualmente prevista, relativi alle mensilità di agosto e settembre 2023 nonché al T.F.R e alle altre spettanze di fine rapporto;
- in ogni caso, dire e dichiarare che il licenziamento intimato alla ricorrente in data 06.10.2023 non era sorretto da giusta causa e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore della sig.ra dell'indennità di omesso preavviso nella misura prevista dalla contrattazione collettiva Pt_1
di settore;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando. In particolare, precisava “la sig.ra ha prestato la propria attività di lavoro alle dipendenze della dott.ssa solo Pt_1 Pt_2
a far data dal 24.1.2020, in qualità di collaboratrice familiare, giusto contratto a tempo parziale e indeterminato sottoscritto in pari data. In forza del predetto contratto di lavoro, la ricorrente ha svolto le attività di pulizia e rassetto presso l'abitazione di proprietà della resistente, sita in
Palermo, via Francesco Petrarca n. 36, per complessive sole 5 ore settimanali. (…) La ricorrente non ha mai disimpegnato mansioni eccedenti il predetto periodo o orario contrattualmente pattuito, prestando esclusivamente i compiti previsti, mai contestati.”.
Ed ancora: “A supporto di tale affermazione deve rilevarsi, in primis, come la ricorrente, nello stesso periodo temporale, negli stessi giorni e in quelle stesse ore in cui asserisce di avere prestato attività lavorativa presso l'abitazione della resistente, abbia lavorato, invece, presso l'abitazione del sig. arch. , sita nel medesimo edificio n. 36 della via F. Petrarca, giusto Persona_1
contratto di lavoro sottoscritto alla medesima data del 24.1.2020 (doc. 1).
Come chiaramente risulta dal citato contratto “L'orario di lavoro sarà di norma svolto dal
Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 15:30 ed il Sabato dalle 10:00 alle 12:30 per complessive n° 25 ore settimanali;
l'orario indicato potrà essere modificato per esigenze organizzative rimanendo contenuto il limite settimanale in 25 ore”.
Da quanto sopra discende che - al di là di qualche occasionale modifica del mero inizio dell'unica ora di lavoro eseguita presso l'abitazione dell'odierna resistente (come contrattualmente previsto
“per esigenze organizzative”) - la ricorrente ha prestato la propria attività alle dipendenze della resistente, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10, svolgendo le proprie mansioni presso l'abitazione dell'arch. nelle restanti ore della giornata, fino alle 15.30, come sopra documentalmente Per_1
ricostruito. (…) giusta atto pubblico del 4.5.2023, rep. n. 12131, racc. n. 8176, il predetto arch. , formalizzando i poteri già di fatto riconosciuti alla d.ssa e ratificando tutto Per_1 Pt_2
l'operato dalla stessa in precedenza svolto di fatto, ha nominato e costituito sua procuratrice speciale l'odierna resistente, al fine di svolgere, tra l'altro, tutte le attività di ordinaria amministrazione relativamente a tutti i beni immobili di proprietà del mandante, ivi compresa la gestione della casa di abitazione del mandante, come identificata nel medesimo atto pubblico in via Petrarca n. 36, c (doc. 2). Ne discende che anche il lavoro che la ricorrente disimpegnava alle dipendenze del predetto arch. veniva organizzato e gestito dall'odierna resistente, in Per_1
nome e per conto del proprio rappresentato, con la conseguenza che qualsivoglia contatto tra le odierne parti in orari diversi dall'orario di lavoro indicato nel contratto dalle stesse sottoscritto in data 24.1.2020 è imputabile al rapporto di lavoro sussistente tra la ricorrente e l'arch. ”. Per_1
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
I testimoni ascoltati all'udienza del 22/11/2024, hanno dichiarato rispettivamente:
“A.D.R.: Sono la figlia della resistente Io Testimone_1 Pt_2
conosco i fatti perché ho abitato con mia madre dal 2019 al 2023, salvo che nel periodo da settembre 2022 sino a luglio 2023, quando mi trovavo all'estero in Erasmus. A.D.R.:
Ricordo che la ricorrente iniziò a venire a casa nostra per occuparsi del cane e di altre faccende un po' prima del COVID, intorno a gennaio 2020. A.D.R.: La ricorrente veniva la mattina, rifaceva i letti, sistemava la cucina sporca dalla sera prima e si occupava d , il cane, che portava a passeggio o a tolettare, per la Per_2
quale a volte acquistava cibo e altri articoli per cani. Principalmente se andava ad acquistare qualcosa era per il cane. A.D.R.: Quando è venuta a lavorare lì è stata mia madre a dire alla ricorrente cosa dovesse fare, mentre nel quotidiano non vi era l'esigenza di ripetere cosa dovesse fare o come, trattandosi di compiti ripetitivi. Era sempre mia madre che verificava il lavoro fatto dalla ricorrente, perché il rapporto era fra loro due. A.D.R.: Non so se e come mia madre pagasse la retribuzione alla ricorrente, che neppure so a quanto ammontasse. A.D.R.: La ricorrente veniva la mattina verso le nove e stava circa un'ora, anche se poteva capitare che l'orario variasse e che la ricorrente recuperasse orario non svolto, perché lavorava per l'arch. che stava nel palazzo, e a Per_1
volte era impegnata con lui, soprattutto se lui voleva spostarsi, ad esempio in campagna.
A.D.R.: Questo orario generalmente da lunedì a venerdì, anche se a volte poteva capitare che recuperasse il sabato. A.D.R.: La mia utenza di telefonia mobile è tuttora ed era
3278637891 e riconosco le chat che mi vengono mostrate, scambiate con la ricorrente, anche se non so se le date corrispondano a quelle indicate.
: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché abito nella Testimone_2 CP_1
stessa zona della convenuta e conoscevo la ricorrente, perché aveva lavorato in un bar della zona.
Ricordo che mi disse che lavorava per la signora che abitava lì Pt_2
vicino, ma che doveva assentarsi per una settimana, chiedendomi se potevo sostituirla nel lavoro presso la signora ed io accettai e quindi Pt_2
conobbi quest'ultima – anche se a distanza – perché anche lei in quella settimana si trovava fuori Palermo e ad aprirmi la porta era il figlio, mentre non la figlia, per quanto ricordo.
A.D.R.: Ricordo Non ricordo la data posso ricavarla dal messaggio che la ricorrente mi inviò sul cellulare, che chiedo di consultare in ausilio della memoria.
LA GIUDICE autorizza la teste a consultare il proprio telefono cellulare in ausilio della memoria
A.D.R. La data del messaggio è 7.09.2021 e io lo inviai alla signor Pt_2
all'utenza telefonica 3492595518, per comunicarle che avevo terminato la settimana di sostituzione e che per il mio pagamento poteva parlare direttamente con la ricorrent . Parte_1
A.D.R.: Io in questa settimana lavorai quattro ore al giorno, dalla mattina alle 8:30 – 9 fino alle 12:30 – 13:00 e facevo le pulizie della casa, la sistemazione delle stanze e della cucina;
io non mi occupavo di un cane, che non ho mai visto in casa. Era stata la signor a dirmi gli orari di lavoro e cosa dovevo fare Parte_1
per sostituirla, perché io ebbi contatto con la signora solo Pt_2 telefonicamente.
Il figlio che mi apriva la porta poi non si interessava dello svolgimento delle faccende domestiche, di cui io mi occupavo.
A.D.R.: Io in questa settimana andai a sostituire la ricorrente solo dalla signor non presso altre persone. Pt_2
La signor non mi disse di lavorare per altre persone nello stesso Parte_1 condominio della signor ma solo per quest'ultima. Pt_2
i parte ric.: Io ho sostituito la ricorrente da lunedì a sabato, sabato ho fatto lo stesso CP_1
orario degli altri giorni.
A.D.R. di parte resistente: Non ricordo a che piano andassi per recarmi dalla signora ricordo solo che prendevo l'ascensore e che quando andavo via portavo giù con l'ascensore Pt_2 anche la spazzatura.
A.D.R.: Ricordo che mi apriva un ragazzo giovane, fors , ma non lo Per_3
ricordo con sicurezza, che mi disse di essere il figlio della signor .” Pt_2
LANZAROTTI SALVATORE: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Sono portiere custode dello stabile di Via Petrarca 36 dove anche risiedo. A.D.R.: La portineria faceva orario dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 20, mentre il sabato solo dalle 8:30 alle
13:30. A.D.R.: Vedevo la ricorrente arrivare dopo che io aprivo la portineria e non la vedevo andare via all'orario delle 13 in cui chiudevo la stessa per pranzo, se non per uscire e poi rientrare, a volte con il cane e a volte senza.
La vedevo anche il sabato ma il sabato la vedevo scendere prima delle 13:30.
A.D.R.: A me venne detto, ora non ricordo con esattezza da chi, che la ricorrente andava a lavorare a casa della signor e andava anche da Pt_2
Ciò negli stessi giorni. A.D.R.: Non so per quanto tempo la ricorrente Persona_1
lavorasse presso l'una o presso l'altro. A.D.R. di parte ricorrente: Non ricordo quando vidi per la prima volta la ricorrente venire a lavorare e nemmeno se fosse estate o inverno, ricorderei solo che era a cavallo del periodo del COVID, nel corso del quale vedevo la ricorrente venire a lavorare.
A.D.R. di parte resistente: Non ricordo se sia qualche volta venuta altra persona a sostituire la ricorrente. La portineria chiude per un periodo di tempo variabile di anno in anno nel CP_1
mese di agosto e gli altri giorni in altri periodi dell'anno”.
La resistente, sentita ad interrogatorio formale, ha dichiarato: “Non è vero che la ricorrente ha lavorato per me con compiti di collaboratrice familiare – in particolare occupandosi prevalentemente del cane, occupandosi anche di rifare i letti e sistemare la cucina – da giugno
2019, perché ha iniziato a lavorare a gennaio 2020. A.D.R.: La ricorrente si occupava di portare a passeggio il cane, di andare ad acquistare oggetti o cibi per il cane stesso quando necessario, di rifare i letti e sistemare la cucina, come detto. La ricorrente predisponeva la ciotolina con il cibo preconfezionato del cane. A.D.R.: Io avevo detto alla ricorrente quali erano i suoi compiti, sicché non vi era necessità di ripeterle continuativamente ciò che doveva fare;
a volte la ricorrente portava il cane dal tolettatore, se era sporco e doveva fare il bagno. A.D.R.: Io controllavo naturalmente che la ricorrente avesse svolto le sue mansioni in modo adeguato, anche se generalmente non vi era necessità che io la riprendessi su qualcosa, anche perché si trattava di mansioni semplici. A.D.R.: La ricorrente normalmente veniva dalle 9 alle 10, ma questo orario era flessibile. Infatti la ricorrente era stata assunta da una persona che abita nel mio stesso palazzo e che ha necessità di assistenza, di cui io sono procuratrice, delle cui esigenze la ricorrente si occupava in modo prioritario, con un orario di lavoro superiore a quello che svolgeva a casa mia. La persona in questione si chiama A volte la ricorrente non veniva da me Persona_1
perché impegnata con il e poi recuperava in altra giornata. A.D.R.: Ricordo di avere Per_1
sempre pagato la ricorrente con bonifico di 120 euro mensili. Lo stipendio maggiore veniva pagato dal , per cui lavorava cinque ore anzi quattro ore e mezzo giornaliere e dal quale andava Per_1
a lavorare anche il sabato. A.D.R.: La mia utenza cellulare è 3492595518 e riconosco che nelle schermate di whatsapp vi è il mio profilo;
alcuni messaggi che mi sono stati mostrati non mi sembrano adeguati perché non avevo con la ricorrente la confidenza che da essi traspare. Voglio comunque dire che io mi occupavo de e che per lui la ricorrente andava anche Per_1
a fare la spesa. A.D.R. di parte ricorrente: Alla domanda se tutti i messaggi esaminati, che sono scambiati nella giornata di sabato, siano tutti relativi ad attività svolta per il rispondo che è possibile che ci siamo Per_1 scambiate messaggi con la ricorrente anche il sabato e che io le abbia chiesto ad esempio la cortesia di acquistarmi le sigarette elettroniche (che io fumo e non i perché per andare a casa de la ricorrente Per_1 Per_1 doveva passare da casa mia a prendere le chiavi della sua casa e quando se ne andava ci doveva ripassare per posarle. Io, infatti, ho consegnato alla ricorrente le chiavi di casa mia, ma non quelle di casa del , del quale ero responsabile come procuratrice. Per_1
A.D.R. di parte ricorrente: Io ho operato per oltre dieci anni come procuratrice de senza alcun incarico formale. A maggio 2023 i andando Per_1 Per_1
avanti con l'età e per evitare che qualcuno potesse interferire con i nostri rapporti, ha deciso di formalizzare la procura con atto notarile, con cui ratificava anche il mio precedente operato. Non era successo, che io ricordi, nulla di particolare in relazione al e all'attività che svolgevo per lui che lo avesse indotto proprio a Per_1
maggio 2023 a formalizzare la procura, ma disse che aveva compito 80 anni (compie come me gli anni a maggio) e comunque l'età andava avanti. A.D.R. di parte ricorrente: Il ha Per_1
una famiglia – in atto due sorelle e un fratello – ma anni fa era stato male e non aveva gradito il loro atteggiamento, mentre aveva apprezzato l'aiuto e l'assistenza che io gli avevo prestato. Io in quel momento già mi occupavo di lui: io ero e sono l'amministratore del condominio e lui mi contattava per molte cose, anche diverse da questioni condominiali, chiedendomi consigli;
dopo un po' mi ha chiesto di tenere le chiavi di casa sua;
per questo motivo, quando lui ha avuto un infarto la mattina presto e mi ha chiamata al telefono non riuscendo a parlare io l'ho potuto soccorrere accedendo al suo appartamento con le chiavi, che erano in mio possesso. A.D.R.: Che io sappia nel 2023, o poco prima o poco dopo, non ci sono state questioni con i parenti del , con cui io ho buoni rapporti, in relazione al fatto che io mi occupavo di Per_1
lui e del suo patrimonio come procuratrice”.
Dalle deposizioni dei testi escussi – tra loro convergenti sul punto – è emerso inequivocabilmente che la ricorrente ha messo a disposizione della resistente le sue energie lavorative con un rapporto caratterizzato dagli elementi sintomatici tipici della subordinazione domestica (continuità della prestazione, osservanza di un orario di lavoro fisso, utilizzo di strumenti di lavoro altrui, assenza di rischio, pagamento di una retribuzione predeterminata ecc). In ordine alla durata del rapporto di lavoro, attraverso la combinata lettura delle deposizioni testimoniali e della documentazione allegata al ricorso (chat whatsapp confermate nella loro esistenza e non formalmente specificamente disconosciute) emerge che la ricorrente ha svolto, dal 03/06/2019 al 06/09/2023, mansioni inquadrabili al livello B del C.C.N.L. Collaboratori Familiari – Lavoro domestico
Per quanto concerne l'orario lavorativo, invece, è stato dimostrato un impegno della ricorrente di quattro ore giornaliere dal lunedì al venerdì e di due ore giornaliere il sabato, per complessive n. 22 ore settimanali, atteso che del fatto che la ricorrente lavorasse dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 15:30 ed il sabato dalle
10:00 alle 12:30, presso l'abitazione di sita nel medesimo edificio, Persona_1
l'unica prova fornita è una documentazione contrattuale sottoscritta dal Per_1
ma predisposta dalla stessa parte resistente, che ha dichiarato di essere stata per un lungo periodo “procuratrice di fatto” del che abitava nell'immobile del Per_1
quale ella era amministratrice, detenendo anche le chiavi dell'appartamento del medesimo (vedi verbale di interrogatorio formale della stessa).
Gli orari dichiarati dalla resistente come quelli relativi al rapporto lavorativo della ricorrente nel suo proprio interesse e presso la propria abitazione non corrispondono, poi, a quelli risultanti dalla messaggistica di whatsapp depositata in atti (come riconosciuto dalla stessa resistente in interrogatorio formale, rendendone giustificazioni invero generiche), ove il portiere dello stabile ha riferito di aver saputo non ricordava da chi che la ricorrente lavorava sia per la resistente che per il ma in modo diretto ha testimoniato del solo rapporto con la Per_1
resistente, il cui cane vedeva uscire dallo stabile in compagnia della ricorrente, che fra le proprie mansioni annoverava anche l'accudimento dell'animale, di cui spesso si parla nelle chat.
Dalle chat in atti, poi, emerge altresì che la ricorrente aveva anche il compito di sistemare e pulire la casa, tanto che – a volte – il figlio della resistente le inviava messaggi con cui le chiedeva di non andare a casa in una certa giornata o in un certo orario (per evidenti suoi motivi personali), rassicurandola del fatto che avrebbe provveduto egli stesso a pulire tutto benissimo. Osserva questa giudice che, certamente, la sistemazione e pulizia della casa, in una casa in cui abitano in media stabilmente tre persone (salvi alcuni periodi di permanenza della figlia della resistente all'estero), di cui due ragazzi giovani che spesso invitano gli amici (vedi chat del figlio della resistente) e l'accudimento del cane (compresa passeggiata, lavaggio presso negozio specializzato) verosimilmente comportano ben più di due ore giornaliere di lavoro, sì che appare più verosimile l'orario di lavoro riferito dalla ricorrente.
Sull'orario di lavoro svolto dalla ricorrente poi vi è – da un lato - la testimonianza della figlia della resistente, che ha confermato la chat di whatsapp con la ricorrente e l'esattezza del numero di telefono cellulare, ma la cui attendibilità va valutata in modo molto attento, avendo ella un interesse – poiché vive ancora a carico della madre – a che la genitrice paghi una somma inferiore alla ricorrente, atteso che della differenza anch'ella personalmente si avvantaggerebbe, nonché quella della teste estranea , oltre a quella menzionata del portiere dello stabile. Testimone_2
La risulta attendibile, quale terza estranea alle parti ed avendo anche potuto Tes_2
reperire in udienza, alla presenza della giudice e delle parti, il messaggio scambiato con la resistente a proposito del lavoro di sostituzione per una settimana della ricorrente nelle mansioni relative al rapporto di lavoro per cui è causa, messaggio scambiato con il numero di cellulare della resistente, confermato da ques'ultima come proprio.
La teste ha riferito di avere lavorato – in sostituzione della ricorrente - per quattro ore al giorno con mansioni di sistemazione e pulizia della casa, provvedendo anche a buttare la spazzatura quando terminava l'orario e lasciava il luogo di lavoro, sicché appare verosimile che la ricorrente svolgesse il medesimo orario di quattro ore giornaliere nel quale la la sostituì. Tes_2
Il portiere dello stabile ha confermato che la ricorrente passava per andare a lavorare certamente dalla – e qualcuno non meglio identificato gli riferì Pt_2
anche dal – dopo l'apertura della portineria alle ore 8:30 e che non la Per_1
vedeva andare via entro le ore 13, quando chiudeva la portineria, se non per uscire e poi rientrare entro detto orario, con il cane della o senza. Pt_2 Il portiere non aveva ricordo della sostituzione di una sola settimana riferita dalla tuttavia la circostanza appare priva di rilievo, sia perché una sostituzione Tes_2
così breve non appare inverosimile che non rimanga fra i ricordi di una persona, come il portiere di uno stabile, che vede passare moltissime persone ogni giorno, sia perché essa avvenne nella prima settimana di settembre del 2021, quando la resistente si trovava fuori città con il cane (che la non vide) e a casa vi era Tes_2
solo il figlio , mentre non è noto se in quel periodo il portiere fosse presente Per_3
in servizio oppure in ferie.
Il complesso delle prove orali e documentali, quindi, conduce a ritenere che la ricorrente abbia svolto l'orario di lavoro e le mansioni riferiti in ricorso, fra di loro compatibili, sicché la sussistenza del rapporto di lavoro va dichiarata per un orario settimanale di 22 ore.
Di contro, la resistente non ha dimostrato, come suo onere, di avere corrisposto alla lavoratrice le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del CCNL assunto a parametro ex art. 36 Cost., né il T.F.R., che sono certamente dovute alla ricorrente.
La resistente va, quindi, condannata al pagamento della retribuzione prevista dal
CCNL per il rapporto di lavoro come dedotto e provato, detratti gli importi che la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto (€. 120,00 mensili), oltre a indennità sostitutiva delle ferie e TFR, come calcolati dal C.T.U. nella prima ipotesi di calcolo.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme dovute per i titoli di cui in ricorso devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata dalle parti.
La resistente va, altresì, condannata al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dei mesi di agosto e settembre (fino a tutto il giorno 6) del 2023, non avendo dimostrato di averle corrisposte ed anzi avendo proprio dichiarato il contrario e che sarebbe stata disposta a corrisponderle, che la giudice quantifica in parte dispositiva sulla scorta dei conteggi del C.T.U., che appare antieconomico richiamare per operare detto calcolo. Alla ricorrente, inoltre, va corrisposta anche l'indennità di mancato preavviso, che ambo le parti nelle note quantificano in 15 giorni, atteso che parte resistente ha dedotto che il licenziamento non è stato intimato in tronco, ma con preavviso, nonostante la causale, relativa a un furto che sarebbe stato perpetrato a causa della mancata idonea custodia delle chiavi della casa della resistente da parte della ricorrente, che sarebbe stata l'unica estranea alla famiglia a detenerle. Atteso, in ogni caso, che alcuna prova è stata fornita dalla resistente della responsabilità della ricorrente in relazione al citato furto e che si tratta di un rapporto di lavoro domestico, liberamente recedibile, la resistente avrebbe dovuto rispettare il termine di preavviso di 15 giorni – come ambo le parti lo quantificano – sicché è dovuta alla ricorrente la relativa indennità, che la giudice quantifica in parte dispositiva sulla scorta dei conteggi del CTU, che sarebbe antieconomico richiamare, e al cui pagamento parte resistente va condannata.
Sulle predette somme quantificate in sentenza dalla giudice non sono stati calcolati gli accessori di legge, al cui pagamento parte resistente va condannata in modo generico, ex art. 429 c.p.c.
Conclusivamente, quindi, parte convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle somme indicate in dispositivo, quelle quantificate dal C.T.U., oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi come per legge, quelle quantificate dalla giudice oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato dal dovuto al saldo effettivo, oltre che delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in parte dispositiva in favore dell'Erario dello Stato, nonché a quello delle spese di CTU, pure separatamente liquidate.
A carico dell'Erario vanno poste le spese di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che saranno liquidate in separato decreto, dietro richiesta di liquidazione.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025.
La Giudice
Paola Marino