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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. ON Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 477/2023 r.g.a. promosso
DA
C.F. Parte_1
) corrente in Taormina, Corso Umberto n. 19, in persona P.IVA_1
dei soci sig. nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. , in proprio e nella qualità di unico erede C.F._1
di , nata a [...] il [...], deceduta Persona_1
il 01/07/2021 in Taormina, nella qualità di Controparte_1
socia, nata a [...] il [...] CF. , C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. AN IN;
Appellanti CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._3
, rappresentato e difeso dall'avv. Nazzarena Montera;
[...]
Appellato
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_3
Messina, p.i. , rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_2
ON PP, AN IN e ON AZ;
Interveniente
1 oggetto: appello avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di
Messina pubblicata in data 10.5.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1
n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.5.2015 conveniva in CP_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Messina la
[...]
nella Parte_1 Persona_1
qualità di rappresentante legale ed in proprio quale socia,
[...]
e , nella qualità di soci. CP_1 Parte_2
Esponeva di avere acquistato in data 6/6/1996 per atto in Notar dalla “TAO di un Per_2 Parte_3
appartamento, sito in Taormina, Corso Umberto, con sovrastante lastrico solare confinante con un immobile di proprietà della
[...]
che nel contratto le Parte_1
parti avevano precisato che “la porzione di terrazza oggetto della vendita avrà accesso esclusivamente dall'unità immobiliare sottostante a mezzo di una scala interna e che nessun tipo di servitù grava sulla stessa terrazza a favore di altre unità immobiliari del fabbricato”; che, successivamente all'acquisto, la
[...]
aveva sopraelevato il Parte_1
proprio latistante fabbricato fino a spingerlo quasi alla sommità del parapetto del lastrico solare, dal quale esso attore esercitava servitù di veduta diretta sul fondo confinante;
che la costruzione, peraltro abusiva, era stata realizzata dalla in Parte_1
violazione dell'art. 907 c.c.. Tanto esposto, chiedeva la condanna dei convenuti alla demolizione della costruzione e al risarcimento dei danni.
2 Nella costituzione dei convenuti, il Tribunale, disposta ctu, accoglieva la domanda attorea e condannava la
[...]
, in proprio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di erede della madre Persona_1
(deceduta nel corso del giudizio), e , nella Controparte_1
qualità di socia, alla demolizione del manufatto realizzato.
Il primo giudice richiamava quanto accertato dal ctu: a) la realizzazione del manufatto da parte dei convenuti in aderenza al muro di confine con la proprietà di e a distanza di 5 CP_2
cm dal parapetto del terrazzo dell'attore; b) la presenza di un parapetto alto 1,03 metri sul lastrico solare di proprietà dell'attore, dal quale poter esercitare comodamente la veduta sul fondo del vicino.
Sulla base di tali elementi il Tribunale riteneva sussistente la violazione dell'art. 907 c.c. da parte dei convenuti che avevano costruito a distanza inferiore a tre metri dal parapetto del lastrico solare del e condannava i medesimi alla demolizione, non CP_2
essendo possibile l'arretramento o la parziale demolizione. La domanda risarcitoria avanzata dall'attore veniva respinta dal primo giudice per assenza di prova.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello la
[...]
Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di erede della madre
[...] [...]
, e , nella qualità di socia. Persona_1 Controparte_1
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
Nel corso del giudizio d'appello è intervenuta la quale CP_3
acquirente dell'immobile originariamente di proprietà della
[...]
. Parte_1
Con ordinanza emessa in data 13.11.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti evidenziano che il lastrico solare acquistato dal era privo di accesso. Ed invero, CP_2
in base alle previsioni contenute nel contratto d'acquisto stipulato fra l'attore e la , il avrebbe dovuto Parte_1 CP_2
realizzare una scala interna idonea a collegare l'unità immobiliare da lui acquistata con il sovrastante lastrico. Aggiungono gli appellanti che “in mancanza di accesso al lastrico solare, nessuno si sarebbe potuto affacciare ed esercitare veduta dal parapetto, posto che è certo che nessuno poteva avere accesso sul suolo dello stesso”. Il CP_2
avendo introdotto il presente giudizio con citazione del 26 maggio
2015, non poteva vantare alcun diritto di veduta “non essendo decorso un ventennio dall'inizio dell'esercizio del diritto” (pag. 6 dell'atto d'appello). Gli appellanti richiamano Cassazione 22/05/2009, n.
11956, secondo cui “in materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come
l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta;
ne consegue che una situazione di mero fatto - che si sia concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 cod. civ., di aperture che consentano la "inspectio" e la "prospectio" nel fondo confinante - non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ.”.
Il – proseguono gli appellanti - non ha dimostrato di avere CP_2
acquisto il diritto di avere veduta diretta sul fondo del vicino, sicchè il Tribunale ha errato nel configurare il diritto di veduta dell'attore sulla base della sussistenza del parapetto e della possibilità di affaccio.
4 Aggiungono sul punto che, negando che il fosse titolare di una CP_2
servitù di veduta, essi appellanti hanno fatto valere un'eccezione riconvenzionale di “negatoria servitutis” che produce effetti interruttivi per tutta la durata del giudizio e fino al passaggio in giudicato del tempo idoneo alla maturazione dell'acquisto per usucapione del diritto di veduta da parte del CP_2
Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti deducono che non è dato sapere l'epoca di realizzazione da parte del della CP_2
scala d'accesso al lastrico e quindi il momento a partire dal quale questi avrebbe potuto esercitare la veduta.
Con il terzo motivo chiedono la riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali, nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
3. Costituendosi nel presente grado di giudizio, il dopo avere CP_2
eccepito l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342
c.p.c., deduce che il lastrico in questione acquistato nel 1996 dalla
“TAO di AL GI & C. s.a.s.”, in realtà, era una porzione di terrazza, come indicato in contratto, alla quale si accedeva attraverso altra scala, che la Tao avrebbe dovuto ristrutturare, come poteva evincersi dal contratto d'appalto annesso all'atto di compravendita;
dal tenore complessivo dell'atto del 6.6.1996 si ricava, quindi, che la terrazza complessivamente considerata era accessibile da una preesistente scala e che, a seguito della vendita in favore del sarebbe stata realizzata una nuova scala che avrebbe CP_2
messo in collegamento l'appartamento con la sovrastante porzione di terrazza acquistati dal CP_2
Assume l'appellato di avere acquistato iure proprietatis il diritto di veduta in virtù della situazione dei luoghi esistente al momento del suo acquisto. In ogni caso, la servitù di veduta – prosegue l'appellante
5 – è stata esercitata da oltre venti anni ed è stata, quindi, acquisita per usucapione.
Il richiama, infine, la prova testimoniale, articolata in primo CP_2
grado e non ammessa, al fine di poter dimostrare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di veduta.
3. La preliminare eccezione processuale di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione Sezioni
Unite 36481/2022).
In tale prospettiva, l'atto d'appello non si pone in contrasto con l'art. 342 c.p.c., dal momento che ben si comprendono sia i punti della sentenza impugnata sia le argomentazioni volte a confutare il ragionamento seguito dal primo giudice.
4. In punto di diritto, è fondato quanto rappresentato dall'appellante in ordine alla necessità, ai fini dell'applicazione dell'art. 907 c.c., di potere configurare, in capo a chi invoca detta norma e il rispetto della distanza di tre metri ivi prevista, un preesistente diritto di veduta sul fondo altrui.
6 In materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta;
ne consegue che una situazione di mero fatto
- che si sia concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 cod. civ., di aperture che consentano la
“inspectio” e la “prospectio” nel fondo confinante - non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ. (v. sul punto Cassazione 11956/2009).
Va aggiunto che la facoltà del proprietario di un immobile di aprire direttamente vedute sul fondo confinante, a norma dell'art. 905 c.c., integra un'estrinsecazione del diritto dominicale. Si è, quindi, affermato che il distacco previsto dall'art. 907 c.c. a carico del fondo su cui si esercita una veduta opera sia che le vedute siano state aperte
"jure servitutis" sia che vengano esercitate "jure proprietatis" (v.
Cassazione 26144/2025).
La sentenza impugnata non si è attenuta a detti principi, avendo riconosciuto tutela petitoria all'attore, applicando l'art. 907 c.c., sulla base di una mera situazione di fatto riscontrata dal ctu: a) la realizzazione del manufatto da parte dei convenuti in aderenza al muro di confine con la proprietà di e a distanza di 5 CP_2
cm dal parapetto del terrazzo dell'attore; b) la presenza di un parapetto alto 1,03 metri sul lastrico solare di proprietà dell'attore, dal quale poter esercitare comodamente la veduta sul fondo del vicino.
Ora, posto che il parapetto da cui si esercita la veduta si trova proprio sul confine con l'immobile di pertinenza della
[...]
, come può evincersi dagli elaborati grafici allegati alla Parte_1
ctu del primo grado del giudizio, non si può riconoscere un diritto di
7 veduta iure proprietatis in quanto la veduta si trova a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c..
Ed invero, nell'ipotesi in cui il fondo su cui insiste il fabbricato sul quale si vuole aprire una veduta e quello confinante, edificato o non, sul quale la stessa è destinata ad essere esercitata, siano siti a livelli o a piani diversi, la distanza minima di m. 1,50 che la veduta deve rispettare dal confine del fondo finitimo, ai sensi dell'art. 905, comma
1, c.c., deve essere misurata tra la soglia della veduta, o faccia esteriore del muro in cui la stessa si apre, ed il piano ideale elevato perpendicolarmente sulla linea di confine tra i due fondi (Cassazione
2533/2017).
In ordine al diritto di veduta iure servitutis, si osserva che non vi è prova di un acquisto per contratto del diritto di veduta sull'immobile degli appellanti.
Quanto ad un eventuale acquisto per usucapione del diritto di mantenimento della veduta iure servitutis, va rilevato come fra le parti vi sia contrasto sull'epoca di costruzione del manufatto realizzato dagli appellanti. Nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio il aveva genericamente dedotto soltanto che, dopo CP_2
l'acquisto del lastrico solare (e dell'appartamento sottostante), avvenuto con atto del 6.6.1996, la aveva Parte_1
sopraelevato il proprio fabbricato latistante.
Gli odierni appellanti con la comparsa di costituzione depositata nel primo grado affermavano che il manufatto realizzato in sopraelevazione era anteriore alla compravendita del 6.6.1996 e con le comparse successivamente prodotte ai sensi dell'art. 183 c.p.c. deducevano che da una ctu svolta in altro giudizio (procedimento n.
2596/1991) poteva evincersi la sussistenza del manufatto medesimo alla data del 6.6.1996.
8 Ora, la contestazione di parte convenuta in merito alla data di realizzazione del manufatto imponeva all'attore di offrire una prova rigorosa in ordine alle seguenti circostanze: a) epoca di realizzazione del manufatto realizzato dalla;
b) situazione Parte_1
di fatto esistente immediatamente prima alla suddetta realizzazione del manufatto, e segnatamente la sussistenza delle opere (parapetto) che consentivano l'inspicere ed il prospicere sul terrazzo della
; c) la sussistenza della situazione di cui al Parte_1
punto b) da oltre vent'anni prima rispetto all'epoca di realizzazione dl manufatto in sopraelevazione.
È vero che dall'atto di vendita del 6.6.1996 e dall'annesso contratto d'appalto può evincersi per presunzione come la porzione di lastrico venduta al facesse parte di un più ampio terrazzo accessibile da CP_2
una scala diversa da quella poi realizzata dallo stesso per CP_2
mettere in collegamento l'appartamento acquistato con il terrazzo sovrastante. È anche vero, però, che è rimasta indimostrata l'epoca a far data dalla quale la servitù di veduta potesse esercitarsi e l'epoca di realizzazione della sopraelevazione da parte degli odierni appallanti.
Elementi questi che andavano dimostrati al fine di potere invocare l'acquisto del diritto (iure servitutis) di veduta dal parapetto del terrazzo del sul terrazzo della . CP_2 Parte_1
Il al fine di dimostrare i presupposti dell'asserito acquisto per CP_2
usucapione del diritto di veduta ha articolato una prova testimoniale
(ribadita con l'atto d'appello) generica e, per questo, inammissibile e non conducente ai fini della decisione: “essere vero o no che la situazione dei luoghi antecedente alla realizzazione della costruzione di cui si chiede l'eliminazione nel presente giudizio era tale da tempo immemorabile e comunque detto stato di fatto risale ad oltre 20 anni prima dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attore avvenuto nel
9 giugno 1996”; “essere vero o no che all'epoca dell'acquisto dell'immobile sito in Taormina via Umberto Cso Umerto n. 19 da parte dell'attore, e cioè nel giugno del 1996, non esisteva la costruzione che adesso è edificata sul lastrico solare di pertinenza della e si eleva fino all'estradosso del Parte_1
parapetto dell'adiacente terrazza annessa e sovrastante all'appartamento del dott. . Ora, anche ammesso che CP_2
la costruzione realizzata “sul lastrico solare di pertinenza della
” non fosse esistente alla data dell'atto di Parte_1
vendita del 6.6.1996, restano indimostrate la data di effettiva realizzazione del manufatto in questione, la sussistenza di una situazione dei luoghi anteriore che consentisse l'inspicere e il perspicere dal terrazzo o lastrico poi acquistato dal CP_2
sull'immobile adiacente di pertinenza della , Parte_1
l'epoca a cui far risalire detta situazione al fine di ritenere maturata l'usucapione del diritto di servitù di veduta.
La prova per testi, per essere ammessa, avrebbe dovuto avere ad oggetto la sussistenza di un parapetto idoneo a consentire un affaccio sull'adiacente immobile da venti anni prima rispetto alla realizzazione del manufatto in sopraelevazione oggetto di causa, con specifica indicazione del momento di realizzazione del manufatto e dell'epoca di realizzazione del parapetto, onde potere apprezzare un esercizio di fatto della veduta (iure servitutis) da almeno 20 anni prima rispetto alla realizzazione del manufatto in sopraelevazione.
L'appellato si è limitato a chiedere di provare “essere vero o no che la situazione dei luoghi antecedente alla realizzazione della costruzione di cui si chiede l'eliminazione nel presente giudizio era tale da tempo immemorabile e comunque detto stato di fatto risale ad oltre 20 anni prima dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attore
10 avvenuto nel giugno 1996”, senza ulteriore specificazione su tale
“situazione dei luoghi” specie con riferimento alla possibilità di affaccio.
In questo quadro, l'appello va accolto con conseguente rigetto, in riforma dell'impugnata sentenza, della domanda proposta dal CP_2
Le spese seguono la soccombenza.
Esse si liquidano in favore degli appellanti (sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. 55/2014 previsti per le causa di valore indeterminabile di bassa complessità) per il primo grado in complessivi € 5.800,00 per compensi professionali (di cui € 1.100,00
per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00
per la fase istruttoria ed € 2.300,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge), e per il presente grado, avuto riguardo alla nota spese depositata dal procuratore degli appellanti, in € 355,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00
per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge).
Va puntualizzato che è stato ammesso nel Parte_2
presente grado al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina del 2.8.2023.
Pertanto, per 1/3 delle spese liquidate per il presente grado (posto che l'appello è stato proposto da tre soggetti giuridici) va disposto il relativo pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
, e Parte_2 Controparte_4 Persona_1
sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel
[...]
primo grado di giudizio, e per l'attività di difesa di costoro il primo giudice ha proceduto alla relativa liquidazione. Pertanto per ¾ delle
11 spese liquidate per il primo grado (posto che 4 erano i convenuti in giudizio) va disposto il relativo pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Nei confronti della che ha avuto una posizione marginale di CP_3
interveniente, posizione conseguente alla successione nel diritto controverso per effetto dell'acquisto dell'immobile oggetto di causa, le spese vanno liquidate, per il presente grado di giudizio, al di sotto nei minimi tariffari, dal momento che con l'atto di costituzione in giudizio la ha fatto proprie le difese e i motivi di gravame CP_3
proposti dagli odierni appellanti. Le spese in favore della CP_3
vanno, pertanto liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
600,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
”, , in proprio e nella qualità di unico
[...] Parte_2
erede di avverso Persona_1 Controparte_1
la sentenza n. 893/2023 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di , così decide: CP_2
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_2 [...]
, , Parte_1 Parte_2
e con citazione del Persona_1 Controparte_1
25.5.2015; condanna al rimborso delle spese del primo grado di CP_2
giudizio in favore degli appellanti, spese che liquida in complessivi €
12 5.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, di cui dispone per ¾ il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002; pone le spese di ctu a carico di;
CP_2
condanna al rimborso delle spese del presente grado di CP_2
giudizio in favore degli appellanti, spese che liquida in € 355,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, di cui dispone per 1/3 il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002; condanna al rimborso delle spese del presente grado di CP_2
giudizio in favore della in persona del legale rappresentante CP_3
pro-tempore, spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Messina 4.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr.ssa V. Randazzo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. ON Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 477/2023 r.g.a. promosso
DA
C.F. Parte_1
) corrente in Taormina, Corso Umberto n. 19, in persona P.IVA_1
dei soci sig. nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. , in proprio e nella qualità di unico erede C.F._1
di , nata a [...] il [...], deceduta Persona_1
il 01/07/2021 in Taormina, nella qualità di Controparte_1
socia, nata a [...] il [...] CF. , C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. AN IN;
Appellanti CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._3
, rappresentato e difeso dall'avv. Nazzarena Montera;
[...]
Appellato
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_3
Messina, p.i. , rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_2
ON PP, AN IN e ON AZ;
Interveniente
1 oggetto: appello avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di
Messina pubblicata in data 10.5.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1
n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.5.2015 conveniva in CP_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Messina la
[...]
nella Parte_1 Persona_1
qualità di rappresentante legale ed in proprio quale socia,
[...]
e , nella qualità di soci. CP_1 Parte_2
Esponeva di avere acquistato in data 6/6/1996 per atto in Notar dalla “TAO di un Per_2 Parte_3
appartamento, sito in Taormina, Corso Umberto, con sovrastante lastrico solare confinante con un immobile di proprietà della
[...]
che nel contratto le Parte_1
parti avevano precisato che “la porzione di terrazza oggetto della vendita avrà accesso esclusivamente dall'unità immobiliare sottostante a mezzo di una scala interna e che nessun tipo di servitù grava sulla stessa terrazza a favore di altre unità immobiliari del fabbricato”; che, successivamente all'acquisto, la
[...]
aveva sopraelevato il Parte_1
proprio latistante fabbricato fino a spingerlo quasi alla sommità del parapetto del lastrico solare, dal quale esso attore esercitava servitù di veduta diretta sul fondo confinante;
che la costruzione, peraltro abusiva, era stata realizzata dalla in Parte_1
violazione dell'art. 907 c.c.. Tanto esposto, chiedeva la condanna dei convenuti alla demolizione della costruzione e al risarcimento dei danni.
2 Nella costituzione dei convenuti, il Tribunale, disposta ctu, accoglieva la domanda attorea e condannava la
[...]
, in proprio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di erede della madre Persona_1
(deceduta nel corso del giudizio), e , nella Controparte_1
qualità di socia, alla demolizione del manufatto realizzato.
Il primo giudice richiamava quanto accertato dal ctu: a) la realizzazione del manufatto da parte dei convenuti in aderenza al muro di confine con la proprietà di e a distanza di 5 CP_2
cm dal parapetto del terrazzo dell'attore; b) la presenza di un parapetto alto 1,03 metri sul lastrico solare di proprietà dell'attore, dal quale poter esercitare comodamente la veduta sul fondo del vicino.
Sulla base di tali elementi il Tribunale riteneva sussistente la violazione dell'art. 907 c.c. da parte dei convenuti che avevano costruito a distanza inferiore a tre metri dal parapetto del lastrico solare del e condannava i medesimi alla demolizione, non CP_2
essendo possibile l'arretramento o la parziale demolizione. La domanda risarcitoria avanzata dall'attore veniva respinta dal primo giudice per assenza di prova.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello la
[...]
Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di erede della madre
[...] [...]
, e , nella qualità di socia. Persona_1 Controparte_1
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
Nel corso del giudizio d'appello è intervenuta la quale CP_3
acquirente dell'immobile originariamente di proprietà della
[...]
. Parte_1
Con ordinanza emessa in data 13.11.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti evidenziano che il lastrico solare acquistato dal era privo di accesso. Ed invero, CP_2
in base alle previsioni contenute nel contratto d'acquisto stipulato fra l'attore e la , il avrebbe dovuto Parte_1 CP_2
realizzare una scala interna idonea a collegare l'unità immobiliare da lui acquistata con il sovrastante lastrico. Aggiungono gli appellanti che “in mancanza di accesso al lastrico solare, nessuno si sarebbe potuto affacciare ed esercitare veduta dal parapetto, posto che è certo che nessuno poteva avere accesso sul suolo dello stesso”. Il CP_2
avendo introdotto il presente giudizio con citazione del 26 maggio
2015, non poteva vantare alcun diritto di veduta “non essendo decorso un ventennio dall'inizio dell'esercizio del diritto” (pag. 6 dell'atto d'appello). Gli appellanti richiamano Cassazione 22/05/2009, n.
11956, secondo cui “in materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come
l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta;
ne consegue che una situazione di mero fatto - che si sia concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 cod. civ., di aperture che consentano la "inspectio" e la "prospectio" nel fondo confinante - non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ.”.
Il – proseguono gli appellanti - non ha dimostrato di avere CP_2
acquisto il diritto di avere veduta diretta sul fondo del vicino, sicchè il Tribunale ha errato nel configurare il diritto di veduta dell'attore sulla base della sussistenza del parapetto e della possibilità di affaccio.
4 Aggiungono sul punto che, negando che il fosse titolare di una CP_2
servitù di veduta, essi appellanti hanno fatto valere un'eccezione riconvenzionale di “negatoria servitutis” che produce effetti interruttivi per tutta la durata del giudizio e fino al passaggio in giudicato del tempo idoneo alla maturazione dell'acquisto per usucapione del diritto di veduta da parte del CP_2
Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti deducono che non è dato sapere l'epoca di realizzazione da parte del della CP_2
scala d'accesso al lastrico e quindi il momento a partire dal quale questi avrebbe potuto esercitare la veduta.
Con il terzo motivo chiedono la riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali, nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
3. Costituendosi nel presente grado di giudizio, il dopo avere CP_2
eccepito l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342
c.p.c., deduce che il lastrico in questione acquistato nel 1996 dalla
“TAO di AL GI & C. s.a.s.”, in realtà, era una porzione di terrazza, come indicato in contratto, alla quale si accedeva attraverso altra scala, che la Tao avrebbe dovuto ristrutturare, come poteva evincersi dal contratto d'appalto annesso all'atto di compravendita;
dal tenore complessivo dell'atto del 6.6.1996 si ricava, quindi, che la terrazza complessivamente considerata era accessibile da una preesistente scala e che, a seguito della vendita in favore del sarebbe stata realizzata una nuova scala che avrebbe CP_2
messo in collegamento l'appartamento con la sovrastante porzione di terrazza acquistati dal CP_2
Assume l'appellato di avere acquistato iure proprietatis il diritto di veduta in virtù della situazione dei luoghi esistente al momento del suo acquisto. In ogni caso, la servitù di veduta – prosegue l'appellante
5 – è stata esercitata da oltre venti anni ed è stata, quindi, acquisita per usucapione.
Il richiama, infine, la prova testimoniale, articolata in primo CP_2
grado e non ammessa, al fine di poter dimostrare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di veduta.
3. La preliminare eccezione processuale di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione Sezioni
Unite 36481/2022).
In tale prospettiva, l'atto d'appello non si pone in contrasto con l'art. 342 c.p.c., dal momento che ben si comprendono sia i punti della sentenza impugnata sia le argomentazioni volte a confutare il ragionamento seguito dal primo giudice.
4. In punto di diritto, è fondato quanto rappresentato dall'appellante in ordine alla necessità, ai fini dell'applicazione dell'art. 907 c.c., di potere configurare, in capo a chi invoca detta norma e il rispetto della distanza di tre metri ivi prevista, un preesistente diritto di veduta sul fondo altrui.
6 In materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta;
ne consegue che una situazione di mero fatto
- che si sia concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 cod. civ., di aperture che consentano la
“inspectio” e la “prospectio” nel fondo confinante - non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ. (v. sul punto Cassazione 11956/2009).
Va aggiunto che la facoltà del proprietario di un immobile di aprire direttamente vedute sul fondo confinante, a norma dell'art. 905 c.c., integra un'estrinsecazione del diritto dominicale. Si è, quindi, affermato che il distacco previsto dall'art. 907 c.c. a carico del fondo su cui si esercita una veduta opera sia che le vedute siano state aperte
"jure servitutis" sia che vengano esercitate "jure proprietatis" (v.
Cassazione 26144/2025).
La sentenza impugnata non si è attenuta a detti principi, avendo riconosciuto tutela petitoria all'attore, applicando l'art. 907 c.c., sulla base di una mera situazione di fatto riscontrata dal ctu: a) la realizzazione del manufatto da parte dei convenuti in aderenza al muro di confine con la proprietà di e a distanza di 5 CP_2
cm dal parapetto del terrazzo dell'attore; b) la presenza di un parapetto alto 1,03 metri sul lastrico solare di proprietà dell'attore, dal quale poter esercitare comodamente la veduta sul fondo del vicino.
Ora, posto che il parapetto da cui si esercita la veduta si trova proprio sul confine con l'immobile di pertinenza della
[...]
, come può evincersi dagli elaborati grafici allegati alla Parte_1
ctu del primo grado del giudizio, non si può riconoscere un diritto di
7 veduta iure proprietatis in quanto la veduta si trova a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c..
Ed invero, nell'ipotesi in cui il fondo su cui insiste il fabbricato sul quale si vuole aprire una veduta e quello confinante, edificato o non, sul quale la stessa è destinata ad essere esercitata, siano siti a livelli o a piani diversi, la distanza minima di m. 1,50 che la veduta deve rispettare dal confine del fondo finitimo, ai sensi dell'art. 905, comma
1, c.c., deve essere misurata tra la soglia della veduta, o faccia esteriore del muro in cui la stessa si apre, ed il piano ideale elevato perpendicolarmente sulla linea di confine tra i due fondi (Cassazione
2533/2017).
In ordine al diritto di veduta iure servitutis, si osserva che non vi è prova di un acquisto per contratto del diritto di veduta sull'immobile degli appellanti.
Quanto ad un eventuale acquisto per usucapione del diritto di mantenimento della veduta iure servitutis, va rilevato come fra le parti vi sia contrasto sull'epoca di costruzione del manufatto realizzato dagli appellanti. Nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio il aveva genericamente dedotto soltanto che, dopo CP_2
l'acquisto del lastrico solare (e dell'appartamento sottostante), avvenuto con atto del 6.6.1996, la aveva Parte_1
sopraelevato il proprio fabbricato latistante.
Gli odierni appellanti con la comparsa di costituzione depositata nel primo grado affermavano che il manufatto realizzato in sopraelevazione era anteriore alla compravendita del 6.6.1996 e con le comparse successivamente prodotte ai sensi dell'art. 183 c.p.c. deducevano che da una ctu svolta in altro giudizio (procedimento n.
2596/1991) poteva evincersi la sussistenza del manufatto medesimo alla data del 6.6.1996.
8 Ora, la contestazione di parte convenuta in merito alla data di realizzazione del manufatto imponeva all'attore di offrire una prova rigorosa in ordine alle seguenti circostanze: a) epoca di realizzazione del manufatto realizzato dalla;
b) situazione Parte_1
di fatto esistente immediatamente prima alla suddetta realizzazione del manufatto, e segnatamente la sussistenza delle opere (parapetto) che consentivano l'inspicere ed il prospicere sul terrazzo della
; c) la sussistenza della situazione di cui al Parte_1
punto b) da oltre vent'anni prima rispetto all'epoca di realizzazione dl manufatto in sopraelevazione.
È vero che dall'atto di vendita del 6.6.1996 e dall'annesso contratto d'appalto può evincersi per presunzione come la porzione di lastrico venduta al facesse parte di un più ampio terrazzo accessibile da CP_2
una scala diversa da quella poi realizzata dallo stesso per CP_2
mettere in collegamento l'appartamento acquistato con il terrazzo sovrastante. È anche vero, però, che è rimasta indimostrata l'epoca a far data dalla quale la servitù di veduta potesse esercitarsi e l'epoca di realizzazione della sopraelevazione da parte degli odierni appallanti.
Elementi questi che andavano dimostrati al fine di potere invocare l'acquisto del diritto (iure servitutis) di veduta dal parapetto del terrazzo del sul terrazzo della . CP_2 Parte_1
Il al fine di dimostrare i presupposti dell'asserito acquisto per CP_2
usucapione del diritto di veduta ha articolato una prova testimoniale
(ribadita con l'atto d'appello) generica e, per questo, inammissibile e non conducente ai fini della decisione: “essere vero o no che la situazione dei luoghi antecedente alla realizzazione della costruzione di cui si chiede l'eliminazione nel presente giudizio era tale da tempo immemorabile e comunque detto stato di fatto risale ad oltre 20 anni prima dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attore avvenuto nel
9 giugno 1996”; “essere vero o no che all'epoca dell'acquisto dell'immobile sito in Taormina via Umberto Cso Umerto n. 19 da parte dell'attore, e cioè nel giugno del 1996, non esisteva la costruzione che adesso è edificata sul lastrico solare di pertinenza della e si eleva fino all'estradosso del Parte_1
parapetto dell'adiacente terrazza annessa e sovrastante all'appartamento del dott. . Ora, anche ammesso che CP_2
la costruzione realizzata “sul lastrico solare di pertinenza della
” non fosse esistente alla data dell'atto di Parte_1
vendita del 6.6.1996, restano indimostrate la data di effettiva realizzazione del manufatto in questione, la sussistenza di una situazione dei luoghi anteriore che consentisse l'inspicere e il perspicere dal terrazzo o lastrico poi acquistato dal CP_2
sull'immobile adiacente di pertinenza della , Parte_1
l'epoca a cui far risalire detta situazione al fine di ritenere maturata l'usucapione del diritto di servitù di veduta.
La prova per testi, per essere ammessa, avrebbe dovuto avere ad oggetto la sussistenza di un parapetto idoneo a consentire un affaccio sull'adiacente immobile da venti anni prima rispetto alla realizzazione del manufatto in sopraelevazione oggetto di causa, con specifica indicazione del momento di realizzazione del manufatto e dell'epoca di realizzazione del parapetto, onde potere apprezzare un esercizio di fatto della veduta (iure servitutis) da almeno 20 anni prima rispetto alla realizzazione del manufatto in sopraelevazione.
L'appellato si è limitato a chiedere di provare “essere vero o no che la situazione dei luoghi antecedente alla realizzazione della costruzione di cui si chiede l'eliminazione nel presente giudizio era tale da tempo immemorabile e comunque detto stato di fatto risale ad oltre 20 anni prima dell'acquisto dell'immobile da parte dell'attore
10 avvenuto nel giugno 1996”, senza ulteriore specificazione su tale
“situazione dei luoghi” specie con riferimento alla possibilità di affaccio.
In questo quadro, l'appello va accolto con conseguente rigetto, in riforma dell'impugnata sentenza, della domanda proposta dal CP_2
Le spese seguono la soccombenza.
Esse si liquidano in favore degli appellanti (sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. 55/2014 previsti per le causa di valore indeterminabile di bassa complessità) per il primo grado in complessivi € 5.800,00 per compensi professionali (di cui € 1.100,00
per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00
per la fase istruttoria ed € 2.300,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge), e per il presente grado, avuto riguardo alla nota spese depositata dal procuratore degli appellanti, in € 355,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00
per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge).
Va puntualizzato che è stato ammesso nel Parte_2
presente grado al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina del 2.8.2023.
Pertanto, per 1/3 delle spese liquidate per il presente grado (posto che l'appello è stato proposto da tre soggetti giuridici) va disposto il relativo pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
, e Parte_2 Controparte_4 Persona_1
sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel
[...]
primo grado di giudizio, e per l'attività di difesa di costoro il primo giudice ha proceduto alla relativa liquidazione. Pertanto per ¾ delle
11 spese liquidate per il primo grado (posto che 4 erano i convenuti in giudizio) va disposto il relativo pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Nei confronti della che ha avuto una posizione marginale di CP_3
interveniente, posizione conseguente alla successione nel diritto controverso per effetto dell'acquisto dell'immobile oggetto di causa, le spese vanno liquidate, per il presente grado di giudizio, al di sotto nei minimi tariffari, dal momento che con l'atto di costituzione in giudizio la ha fatto proprie le difese e i motivi di gravame CP_3
proposti dagli odierni appellanti. Le spese in favore della CP_3
vanno, pertanto liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
600,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
”, , in proprio e nella qualità di unico
[...] Parte_2
erede di avverso Persona_1 Controparte_1
la sentenza n. 893/2023 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di , così decide: CP_2
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_2 [...]
, , Parte_1 Parte_2
e con citazione del Persona_1 Controparte_1
25.5.2015; condanna al rimborso delle spese del primo grado di CP_2
giudizio in favore degli appellanti, spese che liquida in complessivi €
12 5.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, di cui dispone per ¾ il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002; pone le spese di ctu a carico di;
CP_2
condanna al rimborso delle spese del presente grado di CP_2
giudizio in favore degli appellanti, spese che liquida in € 355,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, di cui dispone per 1/3 il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002; condanna al rimborso delle spese del presente grado di CP_2
giudizio in favore della in persona del legale rappresentante CP_3
pro-tempore, spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Messina 4.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr.ssa V. Randazzo
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