CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/11/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.390/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. SI Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa TT Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.390/2023
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gettulio Belarducci ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Via Visconti n.1, come da procura in calce all'atto di costituzione in appello Appellante
e
, e , in proprio e in qualità di eredi CP_1 Controparte_2 CP_3 di e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Teresa Lavari ed Persona_1 CP_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Corso del Popolo n.26, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.21/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/23, emessa dal Tribunale di Terni, in persona del Giudice Alessandro Nastri, RG n.3019/2019, pubblicata il 09/01/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: <accertata e dichiarata la responsabilità solidale di , (sia in proprio che quali cp_1 controparte_2 cp_3 eredi ), nella causazione del danno evento, come sopra descritto, persona_1 cp_4< i> condannare , , (sia in proprio che quali eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3 Per_1
e ), in solido, al pagamento in favore della della somma di euro
[...] CP_4 CP_5
44.000,00, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno emergente, di cui euro 24.000,00 pari alla differenza delle spese di locazione dei capannoni, euro 20.000,00 per i maggiori oneri derivanti dall'impiego di n.5 dipendenti per l'attività di rilevamento, sgombro e trasporto della mobilia danneggiata per un periodo di circa quattro mesi;
condannare, inoltre i convenuti in solido tra loro al ristoro del lucro cessante pari ad euro 29.428,00,
o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, di cui euro 14.428,00 relativo dal mancato incasso relativo ai canoni di deposito mensile dovuti dai clienti , Parte_2
, , ed euro 15.000,0 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 per impossibilità di stipulare nuovi contratti di deposito nonché di poter svolgere a pieno regime
l'attività di trasloco essendo i dipendenti occupati nell'attività di rilevamento, sgombro e trasloco dei beni mobili danneggiati. E così in totale euro 73.428,00, o in diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.> e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinnanzi il tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per , e : CP_1 Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ill. ma Corte adita respingere l'appello interposto dalla ditta per i motivi Parte_1 tutti in narrativa esplicitati, e per l'effetto confermare la sentenza n.21/2023 del Tribunale di Terni.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ivi comprese le spese vive sostenute.”.
All'udienza del 20/12/2023 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 22/7/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di aver convenuto in Parte_1 giudizio , e per ottenere l'accertamento della loro CP_1 Controparte_2 CP_3 responsabilità ex art.2043 cc e, conseguentemente, il risarcimento dei danni conseguenti all'allagamento avvenuto il 6/12/2009 nel locale di loro proprietà, all'epoca da lui condotto in locazione ad uso deposito di beni di terzi.
Il a fondamento della propria domanda, deduceva anzitutto che a seguito dell'evento Pt_1 dannoso – determinato dalla rottura di un tubo posto sul soffitto del magazzino e utilizzato per l'adduzione idrica al sovrastante locale ad uso ristorante (sempre di proprietà dei medesimi convenuti e condotto in locazione dalla – si era trovato nell'impossibilità di utilizzare il locale ed Parte_7 era stato costretto a sottoscrivere in data 18/01/2010 un contratto di locazione di un altro locale ad uso magazzino ad un canone mensile di euro 2.000,00 oltre IVA. Esso attore aggiungeva che aveva dovuto affrontare diverse problematiche economiche e logistiche: per un periodo di circa tre mesi
(successivi all'evento dannoso) si era reso necessario mettere a disposizione i propri dipendenti e i propri mezzi per permettere al CTU nominato dal Tribunale e ai periti assicurativi di eseguire i rilievi necessari sui beni mobili che avevano subito danni;
a seguito di tali rilievi, una parte dei beni era stata trasferita nel nuovo magazzino, mentre la merce maggiormente danneggiata era stata smaltita presso la discarica comunale;
alcuni suoi clienti non avevano più adempiuto ai rispettivi contratti di deposito omettendo di corrispondere sia i canoni mensili dovuti sia il rimborso delle spese sostenute da esso appellante per il trasloco dei mobili nel nuovo magazzino e per i trasporti dei beni non danneggiati da restituire ai clienti. L'attore dava poi atto del fatto che con sentenza n.112/2018 (non impugnata e, quindi, passata in giudicato) il Tribunale di Terni aveva accertato la responsabilità ex art.2051 cc dei convenuti – sia in qualità di proprietari del locale adibito a magazzino sia in qualità di eredi di Per_1
e di , locatori e usufruttuari del medesimo locale – nei confronti di alcuni suoi
[...] CP_4 clienti (in particolare: , Parte_8 Parte_5 Parte_9 Parte_10
, e ) per i Parte_11 Parte_12 Parte_6 Parte_13 danni cagionati dall'allagamento ai mobili di loro proprietà presenti nel magazzino. L'appellante evidenziava quindi di aver concluso in I grado chiedendo condannarsi, in solido, i convenuti al risarcimento dei danni quantificati nel complessivo importo di euro 73.428,00 (euro 44.000,00 a titolo di danno emergente ed euro 29.428,00 a titolo di lucro cessante) ovvero nella diversa misura che fosse stata ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il dava altresì atto del fatto che i costituitisi in quella sede, avevano contestato tutto Pt_1 CP_1 quanto da lui dedotto, precisando anzitutto che la condanna emessa nei loro confronti con la sentenza n.112/2018 era stata pronunciata ai sensi dell'art.2051 cc e dunque senza colpa e che l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei beni custoditi nel magazzino ricadeva comunque sul quale Pt_1 conduttore. Quest'ultimo aggiungeva altresì che i avevano dedotto l'inapplicabilità CP_1 dell'art.2043 cc sia perché essi (così come i loro danti causa, e ) non Persona_1 CP_4 avevano alcuna possibilità di accesso al locale condotto da esso appellante sia perché , CP_1 appena avvisato dell'accaduto, aveva immediatamente provveduto a chiudere il contatore dell'acqua, non potendo, per l'effetto, trovare applicazione nemmeno l'art.1588 cc in quanto la causa dell'eventuale perdita o deterioramento delle cose custodite nel magazzino sarebbe stata imputabile allo stesso conduttore. I convenuti poi – riferiva, ancora, l'odierno appellante – avevano dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra l'allagamento e i presunti danni derivanti dal mancato versamento, da parte dei clienti, dei canoni mensili di deposito e delle spese accessorie, nonché
l'inesistenza dei danni azionati in giudizio in quanto, una volta riparata la tubazione idrica, il locale era tornato nello status quo ante e, dunque, pienamente utilizzabile e utilizzato dal fino alla Pt_1 riconsegna avvenuta il 26/5/2011: posto quindi che il predetto aveva però deciso di Pt_1 trasferirsi altrove solo per proprie esigenze, quest'ultimo non poteva pretendere di addebitare loro né gli asseriti danni per il dedotto utilizzo “alternativo” dei propri dipendenti, per le spese di trasferimento nel nuovo locale e per il maggior canone per esso pattuito né gli ipotetici mancati guadagni per l'asserita impossibilità di stipulare nuovi contratti. Essi convenuti – evidenziava, infine, il – avevano quindi concluso chiedendo respingersi integralmente la domanda attorea, con Pt_1 vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza – formulata ex art.185 bis cpc una proposta conciliativa, la quale però veniva accettata solo dai convenuti, ed ammesse, con ordinanza del
6/7/2021, alcune delle prove orali articolate dalle parti – disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuiva:
“AN , e , in solido, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3
, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità ex art.2051 cc, della somma Parte_1 di euro 4.800,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
AN , e , in solido, alla rifusione in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3
della somma di euro 809,69, a titolo di spese vive (C.U., marca da bollo e spese Parte_1 di notifica dell'atto di citazione), compensando integralmente le restanti spese processuali.”.
Orbene, il con il primo motivo di appello, censurava la sentenza di I grado per non aver Pt_1 riconosciuto in suo favore, stante l'erronea valutazione dello stato di necessità ed urgenza in cui egli si era venuto a trovare a seguito dell'allagamento, il risarcimento a titolo di danno emergente consistito nella maggiore entità del canone di locazione del nuovo magazzino (cfr. doc. n.
4-fascicolo
I grado , osservando, a tale riguardo, che egli era stato costretto – per la necessità di trovare Pt_1 un altro magazzino per ricollocare i beni non ancora danneggiati, nonché per l'assoluta urgenza al fine di evitare ulteriori conseguenze dannose – a prendere in locazione il primo magazzino disponibile e adeguato alle esigenze che aveva trovato, dovendo accettare un prezzo elevato, nonché che tale situazione di necessità e urgenza era stata confermata sia dalla CTU resa nel giudizio per ATP iscritto al R.G. n.2479/2010 sia dalle testimonianze rese nel giudizio di I grado.
Con il secondo motivo l'appellante censurava poi la sentenza del Tribunale stante l'erroneo rigetto della sua domanda risarcitoria avendola ritenuta proposta in relazione ad un danno emergente relativo alle maggiori retribuzioni per lavoro straordinario dovute all'impiego di n.5 dipendenti per le attività di rilevamento, sgombro e trasporto della mobilia danneggiata: al riguardo il evidenziava Pt_1 che, poiché egli non aveva mai dedotto di aver impiegato i propri dipendenti per le succitate attività con orario straordinario ma più semplicemente di aver dovuto impiegare gli stessi per le suddette mansioni a svantaggio dell'attività propria dell'omonima ditta di traslochi – la quale aveva infatti subito un rallentamento, con conseguente diminuzione delle entrate – il Giudice di I grado aveva errato nel rigettare tale domanda.
L'odierno appellante, ancora, con il terzo motivo impugnava la decisione del primo Giudice laddove aveva ritenuto sussistere il danno economico a titolo di lucro cessante a suo carico solo limitatamente ai canoni di deposito non percepiti dai clienti e escludendo, Parte_14 Parte_6 irragionevolmente, gli altri clienti quali e dato che dalle Parte_8 Parte_10 escusse prove testimoniali (cfr. udienza del 7/6/2022) era emerso che anche questi ultimi avevano interrotto il pagamento dei canoni di deposito dopo l'avvenuto allagamento. Parte appellante impugnava poi la sentenza di I grado anche perché il Giudice, in ordine alle somme fatturate per traslochi della mobilia presso la ditta e per restituzione dei beni non danneggiati, aveva erroneamente ritenuto che , e Parte_14 Parte_6 Parte_8 Parte_10 Pt_9 fossero stati esonerati dal pagamento di tali somme, ravvisando l'assenza di previsione
[...] contrattuale di tali importi e la loro quantificazione unilaterale: parte appellante, sul punto, chiariva che, a seguito dell'allagamento, i costi per la riconsegna dei beni non danneggiati alle abitazioni dei predetti clienti erano stati semplicemente anticipati dalla ditta per poi richiederne il rimborso tramite emissione di fatture (cfr. doc. n.
8-fascicolo I grado . L'odierno appellante, infine, si doleva Pt_1 quindi della determinazione del quantum debeatur in soli euro 4.800,00, evidenziando, peraltro, che ciò si poneva in contraddizione con la proposta conciliativa formulata dallo stesso Giudice che aveva stabilito in euro 10.000,00 il credito risarcitorio (con spese processuali integralmente compensate), sicché, nonostante il fatto che il Giudicante avesse rilevato la fondatezza dell'azione intrapresa, gli era stato riconosciuto un credito risarcitorio addirittura minore di quello proposto in sede conciliativa, nonché del fatto che i erano stati condannati alla rifusione delle sole spese vive per un totale CP_1 di euro 809,69, mentre le restanti spese processuali erano state integralmente compensate.
Concludeva, quindi, come sopra. I in questa sede, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al CP_1 primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che non sussistesse alcun danno emergente pari alla differenza delle spese di locazione dei capannoni (pari, cioè, al maggior costo del nuovo magazzino), evidenziando che lo stesso aveva invece correttamente escluso la sussistenza del nesso causale tra l'appena citato danno e l'evento dannoso per cui è causa in ragione del fatto che “la maggiore entità del canone di locazione pagato dall'odierno attore non può considerarsi alla stregua di un danno risarcibile eziologicamente connesso all'allagamento del predetto magazzino, essendo piuttosto riconducibile alla scelta dello stesso attore di trasferire la propria attività in un capannone più grande e attrezzato”. Sul punto hanno dedotto che: il Pt_1 aveva deciso di trasferirsi in altra zona e in un locale di dimensioni e caratteristiche completamente diverse da quelle del locale oggetto di causa ed infatti la differenza del corrispettivo di locazione dei due locali era dovuta al fatto che trattavasi di locali diversi per posizione, estensione e tipologia;
il predetto veva sottoscritto il contratto di locazione del nuovo magazzino il 18/1/2010, ancor Pt_1 prima quindi di comunicare loro il recesso in data 5/2/2010 (cfr. doc. n.
3-fascicolo I grado;
Pt_1
l'allagamento non aveva reso inutilizzabile il magazzino per cui è causa sia perché il contatore dell'acqua era stato chiuso nell'immediatezza della denunzia dell'accaduto, vale a dire in data
8/12/2009, sia perché la tubazione idrica era stata riparata a loro spese in data 10/12/2009 (cfr. doc.
n.
6-fascicolo I grado , sicché il magazzino in questione era stato ripristinato nel medesimo CP_1 stato in cui si trovava prima dell'allagamento soltanto dopo quattro giorni;
ed invero l'omonima ditta aveva continuato ad utilizzare ad uso deposito il locale sino al momento della riconsegna avvenuta in data 26/5/2011 (cfr. doc. n.13-fascicolo I grado;
in ogni caso, l'odierno appellante non aveva CP_1 mai né allegato né provato che il nuovo magazzino fosse, all'epoca, l'unico immediatamente disponibile;
lo stesso, peraltro, non ha mai dato la prova di aver versato i maggiori canoni di locazione di cui aveva richiesto il rimborso.
Con riguardo al secondo motivo di gravame gli odierni appellati hanno rilevato come il Tribunale aveva correttamente escluso anche la sussistenza del danno emergente per i maggiori oneri derivanti dall'impiego di n.5 dipendenti per l'attività di rilevamento, sgombro e trasporto della mobilia danneggiata posto che il non aveva né allegato né provato di aver dovuto assumere Pt_1 personale ad hoc e/o di aver dovuto pagare ore di straordinario. Né, a loro dire, poteva rilevare in contrario – diversamente da quanto dedotto dal – che in realtà il danno era consistito non Pt_1 nel pagamento di oneri straordinari ai propri dipendenti, quanto piuttosto nel non averli potuti impiegare nelle attività proprie della ditta, con conseguente rallentamento della stessa, in quanto agli atti non v'era prova nemmeno di tali circostanze. In merito, poi, al terzo motivo di appello i hanno osservato che correttamente il Tribunale CP_1 aveva limitato il danno economico da lucro cessante – consistente nel mancato incasso dei canoni di deposito – limitatamente ai canoni non percepiti dal e dal dato che il Pt_14 Pt_6 Pt_1 aveva formulato tale domanda solo in relazione ad essi;
quanto, poi, alle spese per traslochi della mobilia presso la ditta e per la restituzione dei beni danneggiati, hanno rilevato che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che trattavasi di importi non previsti nei contratti di deposito e che erano stati unilateralmente quantificati dal evidenziando che quest'ultimo si era obbligato Pt_1 al mero deposito e non anche a riconsegnare a domicilio i beni in oggetto, sicché ove il Pt_1 avesse effettivamente svolto anche tali attività, le conseguenti spese non potrebbero essere a loro addebitate perché concernenti il rapporto tra il e i proprietari dei beni riconsegnati. In ogni Pt_1 caso, hanno contestato: il quantum delle presunte spese di imballaggio/trasloco/restituzione in quanto sproporzionate ed eccessive rispetto alle tariffe ordinarie e rispetto alle tariffe precedentemente applicate agli stessi clienti, oltre ad essere sfornite di qualunque allegazione e prova;
il difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante in relazione all'azione di recupero delle anzidette spese in quanto il presunto credito restitutorio spetterebbe ai suoi clienti, quali soggetti che avrebbero sostenuto tali spese, precisando che ove fossero state effettivamente sostenute avrebbero dovuto essere ricomprese nei risarcimenti già liquidati dal Tribunale di Terni (cfr. doc. n.3, 4 e 5-fascicolo I grado Lucidi); la conseguente irrilevanza probatoria della documentazione contabile ex adverso prodotta (cfr. doc. n.
8-fascicolo I grado;
il carattere non necessario delle spese in esame Pt_1 perché, posto che il locale per cui è causa era stato ripristinato nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'allagamento soltanto dopo quattro giorni, non vi era in realtà stato il bisogno di trasferire altrove i beni. Parte appellata ha rilevato, infine, il passaggio in giudicato del capo della sentenza di
I grado non impugnato concernente la deduzione del danno di euro 15.000,00 per impossibilità di stipulare nuovi contratti di deposito. Concludevano, dunque, come sopra.
La Corte ritiene che l'appello sia interamente infondato.
Va premesso che in relazione alla domanda risarcitoria volta ad ottenere il risarcimento del preteso danno a titolo sia di danno emergente sia di lucro cessante operano gli ordinari principi in materia di onere della prova ex art.2697 cc, il quale, quindi, cedeva a carico del quest'ultimo doveva Pt_1 pertanto provare i fatti costitutivi della sua pretesa, vale a dire, per quanto concerne il danno emergente, l'effettiva perdita patrimoniale subita, la sua riconducibilità eziologica all'allagamento per cui è causa, nonché l'entità di tale diminuzione patrimoniale e, per quanto riguarda il lucro cessante, l'effettiva esistenza del mancato guadagno, la sua riconducibilità eziologica all'allagamento de quo, nonché l'entità del profitto che avrebbe potuto essere ragionevolmente conseguito e che non era stato conseguito a causa dell'evento occorso. Posti tali principi generali, va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame giacché non risulta provato, come sostenuto dal che egli si fosse trovato costretto a prendere in locazione il Pt_1 primo locale disponibile, anche se di maggiori dimensioni e ad un prezzo elevato e che, conseguentemente, la maggiore entità del canone del nuovo capannone fosse eziologicamente connessa all'allagamento del magazzino di proprietà dei essendo piuttosto riconducibile ad CP_1 una scelta del predetto di trasferire la propria attività in un altro capannone di dimensioni e Pt_1 caratteristiche completamente diverse da quelle del locale oggetto di causa. Ed invero risulta documentalmente (cfr. doc. n.2 e 4-fascicolo I grado che trattasi di un magazzino ben più Pt_1 grande di quello di proprietà dei il locale di questi ultimi ha una dimensione pari a 400 mq, CP_1 mentre il locale di proprietà della (locato dall'odierno appellante con il contratto Controparte_6 del 18/1/2010) ha un'estensione di 1.000 mq;
risulta poi incontestata la dedotta circostanza che quest'ultimo, ubicato presso la Strada di Sabbione, si trova in una zona artigianale in cui confluiscono sedi operative di numerose aziende del territorio e, perciò, di maggior prestigio dal punto di vista commerciale, diversamente da Via del Rivo/Gabelletta (ove è ubicato il locale di proprietà degli odierni appellanti) che è zona di scarsa presenza di insediamenti imprenditoriali. Peraltro il nuovo magazzino era dotato di due grosse gru che il poteva utilizzare, irrilevante restando la Pt_1 questione inerente all'avvenuto, effettivo, utilizzo di esse o meno.
Né, peraltro, è stato dimostrato che, proprio a causa della necessità e dell'urgenza determinate dall'evento occorso, egli si era trovato a costretto a prendere in locazione il primo magazzino immediatamente disponibile e adeguato alle esigenze del momento né ciò potrebbe evincersi – come vorrebbe l'appellante – dalle prove testimoniali né tantomeno dalla CTU svolta in sede di ATP.
Orbene, risulta in primis incontestato che i nell'immediatezza dell'allagamento, avevano CP_1 provveduto, dapprima (in data 8/12/2009) alla chiusura del contatore dell'acqua, e poi (in data
10/12/2009-cfr. doc. n.
6-fascicolo I grado Lucidi) alla riparazione della tubazione idrica, ciò significando che appena dopo quattro giorni dall'allagamento, il locale di loro proprietà era stato ripristinato nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'evento dannoso e, perciò, fruibile dal
In secondo luogo, risulta parimenti incontestato il fatto che l'omonima ditta, sino al Pt_1 momento della riconsegna avvenuta in data 26/5/2011 (cfr. doc. n.13-fascicolo I grado , aveva CP_1 continuato ad utilizzare il locale ad uso deposito, quanto meno in relazione a molti beni per cui erano in corso le operazioni di stima, ciò confermando la sua utilizzabilità. Né, infine, a diverse conclusioni si ritiene di poter pervenire in relazione alle deduzioni svolte dal nel suo atto di appello Pt_1 laddove ha sostenuto che “il magazzino, ad uso deposito, era occupato nella sua interezza dalla mobilia lasciata in custodia dai clienti del di conseguenza non vi era solo la necessità di Pt_1 trovare un altro magazzino per ricollocare i beni non ancora danneggiati ma vi era una assoluta urgenza per evitare ulteriori conseguenze” (cfr. pag. n.
4-atto di appello): al riguardo si osserva infatti che, ammesso e non concesso – nulla essendo stato dimostrato al riguardo - che il primo capannone fosse interamente occupato dai beni ivi depositati, allora il avrebbe dovuto comunque Pt_1 prendere in locazione un nuovo locale, a prescindere dall'allagamento.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di gravame, dovendosi al riguardo osservare che, se è vero che il non aveva dedotto di aver impiegato i propri dipendenti – per le attività di Pt_1 rilevamento, sgombro, trasporto, della mobilia danneggiata – in ragione di lavoro straordinario, avendo dedotto di aver dovuto impiegare gli stessi per le suddette attività a svantaggio dell'attività di trasloco svolta dall'omonima ditta, nondimeno è vero che la prova del conseguente lucro cessante – il cui onere, anche in relazione a tale voce di danno, cedeva sempre a carico del – attinente Pt_1 al preteso rallentamento di tale attività non è stata in alcun modo fornita: l'odierno appellante si era infatti limitato a dedurre che, in conseguenza del rallentamento dell'attività di trasloco, aveva dovuto continuare a pagare le retribuzioni dei dipendenti a fronte di un calo delle entrate. In realtà, al di là di tali generiche affermazioni, nel corso della presente vicenda, il presunto rallentamento dell'attività di trasloco per conto terzi non è mai stato né documentato né provato (ad esempio, allegando e dimostrando di aver dovuto rifiutare dei contratti di deposito o quant'altro).
Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo ed ultimo motivo di appello. Premesso che il veva Pt_1 domandato il risarcimento dovuto per non aver percepito i canoni di deposito dai soli clienti Pt_14
e , deve anche convenirsi con le deduzioni di parte appellata laddove ha evidenziato che non Pt_6 risulta in alcun modo dimostrato che il a seguito dell'allagamento e nonostante che il Pt_1 magazzino fosse tornato agibile entro pochissimi giorni, fosse tenuto a sostenere spese di trasporto per riconsegnare i beni in deposito ad alcuni clienti sicché, ove ciò egli avesse fatto, i relativi costi non potevano essere addebitati loro;
con il che restano assorbite anche le ulteriori questioni relative al quantum di tali costi.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali del presente grado - ritenuto di non modificare le statuizioni sul punto del Tribunale che aveva tenuto conto dell'ingiustificato rifiuto in quella sede, da parte del Pt_1 della proposta conciliativa formulata in corso di causa – le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.390/2023
R.G., così dispone: - Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- AN quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali sostenute da , CP_1 [...]
e nel presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8.000,00 quale CP_2 CP_3 compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR
n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. TT Paini Dott. SI Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. SI Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa TT Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.390/2023
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gettulio Belarducci ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Via Visconti n.1, come da procura in calce all'atto di costituzione in appello Appellante
e
, e , in proprio e in qualità di eredi CP_1 Controparte_2 CP_3 di e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Teresa Lavari ed Persona_1 CP_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Corso del Popolo n.26, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.21/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/23, emessa dal Tribunale di Terni, in persona del Giudice Alessandro Nastri, RG n.3019/2019, pubblicata il 09/01/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: <accertata e dichiarata la responsabilità solidale di , (sia in proprio che quali cp_1 controparte_2 cp_3 eredi ), nella causazione del danno evento, come sopra descritto, persona_1 cp_4< i> condannare , , (sia in proprio che quali eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3 Per_1
e ), in solido, al pagamento in favore della della somma di euro
[...] CP_4 CP_5
44.000,00, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno emergente, di cui euro 24.000,00 pari alla differenza delle spese di locazione dei capannoni, euro 20.000,00 per i maggiori oneri derivanti dall'impiego di n.5 dipendenti per l'attività di rilevamento, sgombro e trasporto della mobilia danneggiata per un periodo di circa quattro mesi;
condannare, inoltre i convenuti in solido tra loro al ristoro del lucro cessante pari ad euro 29.428,00,
o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, di cui euro 14.428,00 relativo dal mancato incasso relativo ai canoni di deposito mensile dovuti dai clienti , Parte_2
, , ed euro 15.000,0 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 per impossibilità di stipulare nuovi contratti di deposito nonché di poter svolgere a pieno regime
l'attività di trasloco essendo i dipendenti occupati nell'attività di rilevamento, sgombro e trasloco dei beni mobili danneggiati. E così in totale euro 73.428,00, o in diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.> e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinnanzi il tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per , e : CP_1 Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ill. ma Corte adita respingere l'appello interposto dalla ditta per i motivi Parte_1 tutti in narrativa esplicitati, e per l'effetto confermare la sentenza n.21/2023 del Tribunale di Terni.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ivi comprese le spese vive sostenute.”.
All'udienza del 20/12/2023 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 22/7/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di aver convenuto in Parte_1 giudizio , e per ottenere l'accertamento della loro CP_1 Controparte_2 CP_3 responsabilità ex art.2043 cc e, conseguentemente, il risarcimento dei danni conseguenti all'allagamento avvenuto il 6/12/2009 nel locale di loro proprietà, all'epoca da lui condotto in locazione ad uso deposito di beni di terzi.
Il a fondamento della propria domanda, deduceva anzitutto che a seguito dell'evento Pt_1 dannoso – determinato dalla rottura di un tubo posto sul soffitto del magazzino e utilizzato per l'adduzione idrica al sovrastante locale ad uso ristorante (sempre di proprietà dei medesimi convenuti e condotto in locazione dalla – si era trovato nell'impossibilità di utilizzare il locale ed Parte_7 era stato costretto a sottoscrivere in data 18/01/2010 un contratto di locazione di un altro locale ad uso magazzino ad un canone mensile di euro 2.000,00 oltre IVA. Esso attore aggiungeva che aveva dovuto affrontare diverse problematiche economiche e logistiche: per un periodo di circa tre mesi
(successivi all'evento dannoso) si era reso necessario mettere a disposizione i propri dipendenti e i propri mezzi per permettere al CTU nominato dal Tribunale e ai periti assicurativi di eseguire i rilievi necessari sui beni mobili che avevano subito danni;
a seguito di tali rilievi, una parte dei beni era stata trasferita nel nuovo magazzino, mentre la merce maggiormente danneggiata era stata smaltita presso la discarica comunale;
alcuni suoi clienti non avevano più adempiuto ai rispettivi contratti di deposito omettendo di corrispondere sia i canoni mensili dovuti sia il rimborso delle spese sostenute da esso appellante per il trasloco dei mobili nel nuovo magazzino e per i trasporti dei beni non danneggiati da restituire ai clienti. L'attore dava poi atto del fatto che con sentenza n.112/2018 (non impugnata e, quindi, passata in giudicato) il Tribunale di Terni aveva accertato la responsabilità ex art.2051 cc dei convenuti – sia in qualità di proprietari del locale adibito a magazzino sia in qualità di eredi di Per_1
e di , locatori e usufruttuari del medesimo locale – nei confronti di alcuni suoi
[...] CP_4 clienti (in particolare: , Parte_8 Parte_5 Parte_9 Parte_10
, e ) per i Parte_11 Parte_12 Parte_6 Parte_13 danni cagionati dall'allagamento ai mobili di loro proprietà presenti nel magazzino. L'appellante evidenziava quindi di aver concluso in I grado chiedendo condannarsi, in solido, i convenuti al risarcimento dei danni quantificati nel complessivo importo di euro 73.428,00 (euro 44.000,00 a titolo di danno emergente ed euro 29.428,00 a titolo di lucro cessante) ovvero nella diversa misura che fosse stata ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il dava altresì atto del fatto che i costituitisi in quella sede, avevano contestato tutto Pt_1 CP_1 quanto da lui dedotto, precisando anzitutto che la condanna emessa nei loro confronti con la sentenza n.112/2018 era stata pronunciata ai sensi dell'art.2051 cc e dunque senza colpa e che l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei beni custoditi nel magazzino ricadeva comunque sul quale Pt_1 conduttore. Quest'ultimo aggiungeva altresì che i avevano dedotto l'inapplicabilità CP_1 dell'art.2043 cc sia perché essi (così come i loro danti causa, e ) non Persona_1 CP_4 avevano alcuna possibilità di accesso al locale condotto da esso appellante sia perché , CP_1 appena avvisato dell'accaduto, aveva immediatamente provveduto a chiudere il contatore dell'acqua, non potendo, per l'effetto, trovare applicazione nemmeno l'art.1588 cc in quanto la causa dell'eventuale perdita o deterioramento delle cose custodite nel magazzino sarebbe stata imputabile allo stesso conduttore. I convenuti poi – riferiva, ancora, l'odierno appellante – avevano dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra l'allagamento e i presunti danni derivanti dal mancato versamento, da parte dei clienti, dei canoni mensili di deposito e delle spese accessorie, nonché
l'inesistenza dei danni azionati in giudizio in quanto, una volta riparata la tubazione idrica, il locale era tornato nello status quo ante e, dunque, pienamente utilizzabile e utilizzato dal fino alla Pt_1 riconsegna avvenuta il 26/5/2011: posto quindi che il predetto aveva però deciso di Pt_1 trasferirsi altrove solo per proprie esigenze, quest'ultimo non poteva pretendere di addebitare loro né gli asseriti danni per il dedotto utilizzo “alternativo” dei propri dipendenti, per le spese di trasferimento nel nuovo locale e per il maggior canone per esso pattuito né gli ipotetici mancati guadagni per l'asserita impossibilità di stipulare nuovi contratti. Essi convenuti – evidenziava, infine, il – avevano quindi concluso chiedendo respingersi integralmente la domanda attorea, con Pt_1 vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza – formulata ex art.185 bis cpc una proposta conciliativa, la quale però veniva accettata solo dai convenuti, ed ammesse, con ordinanza del
6/7/2021, alcune delle prove orali articolate dalle parti – disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuiva:
“AN , e , in solido, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3
, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità ex art.2051 cc, della somma Parte_1 di euro 4.800,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
AN , e , in solido, alla rifusione in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3
della somma di euro 809,69, a titolo di spese vive (C.U., marca da bollo e spese Parte_1 di notifica dell'atto di citazione), compensando integralmente le restanti spese processuali.”.
Orbene, il con il primo motivo di appello, censurava la sentenza di I grado per non aver Pt_1 riconosciuto in suo favore, stante l'erronea valutazione dello stato di necessità ed urgenza in cui egli si era venuto a trovare a seguito dell'allagamento, il risarcimento a titolo di danno emergente consistito nella maggiore entità del canone di locazione del nuovo magazzino (cfr. doc. n.
4-fascicolo
I grado , osservando, a tale riguardo, che egli era stato costretto – per la necessità di trovare Pt_1 un altro magazzino per ricollocare i beni non ancora danneggiati, nonché per l'assoluta urgenza al fine di evitare ulteriori conseguenze dannose – a prendere in locazione il primo magazzino disponibile e adeguato alle esigenze che aveva trovato, dovendo accettare un prezzo elevato, nonché che tale situazione di necessità e urgenza era stata confermata sia dalla CTU resa nel giudizio per ATP iscritto al R.G. n.2479/2010 sia dalle testimonianze rese nel giudizio di I grado.
Con il secondo motivo l'appellante censurava poi la sentenza del Tribunale stante l'erroneo rigetto della sua domanda risarcitoria avendola ritenuta proposta in relazione ad un danno emergente relativo alle maggiori retribuzioni per lavoro straordinario dovute all'impiego di n.5 dipendenti per le attività di rilevamento, sgombro e trasporto della mobilia danneggiata: al riguardo il evidenziava Pt_1 che, poiché egli non aveva mai dedotto di aver impiegato i propri dipendenti per le succitate attività con orario straordinario ma più semplicemente di aver dovuto impiegare gli stessi per le suddette mansioni a svantaggio dell'attività propria dell'omonima ditta di traslochi – la quale aveva infatti subito un rallentamento, con conseguente diminuzione delle entrate – il Giudice di I grado aveva errato nel rigettare tale domanda.
L'odierno appellante, ancora, con il terzo motivo impugnava la decisione del primo Giudice laddove aveva ritenuto sussistere il danno economico a titolo di lucro cessante a suo carico solo limitatamente ai canoni di deposito non percepiti dai clienti e escludendo, Parte_14 Parte_6 irragionevolmente, gli altri clienti quali e dato che dalle Parte_8 Parte_10 escusse prove testimoniali (cfr. udienza del 7/6/2022) era emerso che anche questi ultimi avevano interrotto il pagamento dei canoni di deposito dopo l'avvenuto allagamento. Parte appellante impugnava poi la sentenza di I grado anche perché il Giudice, in ordine alle somme fatturate per traslochi della mobilia presso la ditta e per restituzione dei beni non danneggiati, aveva erroneamente ritenuto che , e Parte_14 Parte_6 Parte_8 Parte_10 Pt_9 fossero stati esonerati dal pagamento di tali somme, ravvisando l'assenza di previsione
[...] contrattuale di tali importi e la loro quantificazione unilaterale: parte appellante, sul punto, chiariva che, a seguito dell'allagamento, i costi per la riconsegna dei beni non danneggiati alle abitazioni dei predetti clienti erano stati semplicemente anticipati dalla ditta per poi richiederne il rimborso tramite emissione di fatture (cfr. doc. n.
8-fascicolo I grado . L'odierno appellante, infine, si doleva Pt_1 quindi della determinazione del quantum debeatur in soli euro 4.800,00, evidenziando, peraltro, che ciò si poneva in contraddizione con la proposta conciliativa formulata dallo stesso Giudice che aveva stabilito in euro 10.000,00 il credito risarcitorio (con spese processuali integralmente compensate), sicché, nonostante il fatto che il Giudicante avesse rilevato la fondatezza dell'azione intrapresa, gli era stato riconosciuto un credito risarcitorio addirittura minore di quello proposto in sede conciliativa, nonché del fatto che i erano stati condannati alla rifusione delle sole spese vive per un totale CP_1 di euro 809,69, mentre le restanti spese processuali erano state integralmente compensate.
Concludeva, quindi, come sopra. I in questa sede, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al CP_1 primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che non sussistesse alcun danno emergente pari alla differenza delle spese di locazione dei capannoni (pari, cioè, al maggior costo del nuovo magazzino), evidenziando che lo stesso aveva invece correttamente escluso la sussistenza del nesso causale tra l'appena citato danno e l'evento dannoso per cui è causa in ragione del fatto che “la maggiore entità del canone di locazione pagato dall'odierno attore non può considerarsi alla stregua di un danno risarcibile eziologicamente connesso all'allagamento del predetto magazzino, essendo piuttosto riconducibile alla scelta dello stesso attore di trasferire la propria attività in un capannone più grande e attrezzato”. Sul punto hanno dedotto che: il Pt_1 aveva deciso di trasferirsi in altra zona e in un locale di dimensioni e caratteristiche completamente diverse da quelle del locale oggetto di causa ed infatti la differenza del corrispettivo di locazione dei due locali era dovuta al fatto che trattavasi di locali diversi per posizione, estensione e tipologia;
il predetto veva sottoscritto il contratto di locazione del nuovo magazzino il 18/1/2010, ancor Pt_1 prima quindi di comunicare loro il recesso in data 5/2/2010 (cfr. doc. n.
3-fascicolo I grado;
Pt_1
l'allagamento non aveva reso inutilizzabile il magazzino per cui è causa sia perché il contatore dell'acqua era stato chiuso nell'immediatezza della denunzia dell'accaduto, vale a dire in data
8/12/2009, sia perché la tubazione idrica era stata riparata a loro spese in data 10/12/2009 (cfr. doc.
n.
6-fascicolo I grado , sicché il magazzino in questione era stato ripristinato nel medesimo CP_1 stato in cui si trovava prima dell'allagamento soltanto dopo quattro giorni;
ed invero l'omonima ditta aveva continuato ad utilizzare ad uso deposito il locale sino al momento della riconsegna avvenuta in data 26/5/2011 (cfr. doc. n.13-fascicolo I grado;
in ogni caso, l'odierno appellante non aveva CP_1 mai né allegato né provato che il nuovo magazzino fosse, all'epoca, l'unico immediatamente disponibile;
lo stesso, peraltro, non ha mai dato la prova di aver versato i maggiori canoni di locazione di cui aveva richiesto il rimborso.
Con riguardo al secondo motivo di gravame gli odierni appellati hanno rilevato come il Tribunale aveva correttamente escluso anche la sussistenza del danno emergente per i maggiori oneri derivanti dall'impiego di n.5 dipendenti per l'attività di rilevamento, sgombro e trasporto della mobilia danneggiata posto che il non aveva né allegato né provato di aver dovuto assumere Pt_1 personale ad hoc e/o di aver dovuto pagare ore di straordinario. Né, a loro dire, poteva rilevare in contrario – diversamente da quanto dedotto dal – che in realtà il danno era consistito non Pt_1 nel pagamento di oneri straordinari ai propri dipendenti, quanto piuttosto nel non averli potuti impiegare nelle attività proprie della ditta, con conseguente rallentamento della stessa, in quanto agli atti non v'era prova nemmeno di tali circostanze. In merito, poi, al terzo motivo di appello i hanno osservato che correttamente il Tribunale CP_1 aveva limitato il danno economico da lucro cessante – consistente nel mancato incasso dei canoni di deposito – limitatamente ai canoni non percepiti dal e dal dato che il Pt_14 Pt_6 Pt_1 aveva formulato tale domanda solo in relazione ad essi;
quanto, poi, alle spese per traslochi della mobilia presso la ditta e per la restituzione dei beni danneggiati, hanno rilevato che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che trattavasi di importi non previsti nei contratti di deposito e che erano stati unilateralmente quantificati dal evidenziando che quest'ultimo si era obbligato Pt_1 al mero deposito e non anche a riconsegnare a domicilio i beni in oggetto, sicché ove il Pt_1 avesse effettivamente svolto anche tali attività, le conseguenti spese non potrebbero essere a loro addebitate perché concernenti il rapporto tra il e i proprietari dei beni riconsegnati. In ogni Pt_1 caso, hanno contestato: il quantum delle presunte spese di imballaggio/trasloco/restituzione in quanto sproporzionate ed eccessive rispetto alle tariffe ordinarie e rispetto alle tariffe precedentemente applicate agli stessi clienti, oltre ad essere sfornite di qualunque allegazione e prova;
il difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante in relazione all'azione di recupero delle anzidette spese in quanto il presunto credito restitutorio spetterebbe ai suoi clienti, quali soggetti che avrebbero sostenuto tali spese, precisando che ove fossero state effettivamente sostenute avrebbero dovuto essere ricomprese nei risarcimenti già liquidati dal Tribunale di Terni (cfr. doc. n.3, 4 e 5-fascicolo I grado Lucidi); la conseguente irrilevanza probatoria della documentazione contabile ex adverso prodotta (cfr. doc. n.
8-fascicolo I grado;
il carattere non necessario delle spese in esame Pt_1 perché, posto che il locale per cui è causa era stato ripristinato nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'allagamento soltanto dopo quattro giorni, non vi era in realtà stato il bisogno di trasferire altrove i beni. Parte appellata ha rilevato, infine, il passaggio in giudicato del capo della sentenza di
I grado non impugnato concernente la deduzione del danno di euro 15.000,00 per impossibilità di stipulare nuovi contratti di deposito. Concludevano, dunque, come sopra.
La Corte ritiene che l'appello sia interamente infondato.
Va premesso che in relazione alla domanda risarcitoria volta ad ottenere il risarcimento del preteso danno a titolo sia di danno emergente sia di lucro cessante operano gli ordinari principi in materia di onere della prova ex art.2697 cc, il quale, quindi, cedeva a carico del quest'ultimo doveva Pt_1 pertanto provare i fatti costitutivi della sua pretesa, vale a dire, per quanto concerne il danno emergente, l'effettiva perdita patrimoniale subita, la sua riconducibilità eziologica all'allagamento per cui è causa, nonché l'entità di tale diminuzione patrimoniale e, per quanto riguarda il lucro cessante, l'effettiva esistenza del mancato guadagno, la sua riconducibilità eziologica all'allagamento de quo, nonché l'entità del profitto che avrebbe potuto essere ragionevolmente conseguito e che non era stato conseguito a causa dell'evento occorso. Posti tali principi generali, va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame giacché non risulta provato, come sostenuto dal che egli si fosse trovato costretto a prendere in locazione il Pt_1 primo locale disponibile, anche se di maggiori dimensioni e ad un prezzo elevato e che, conseguentemente, la maggiore entità del canone del nuovo capannone fosse eziologicamente connessa all'allagamento del magazzino di proprietà dei essendo piuttosto riconducibile ad CP_1 una scelta del predetto di trasferire la propria attività in un altro capannone di dimensioni e Pt_1 caratteristiche completamente diverse da quelle del locale oggetto di causa. Ed invero risulta documentalmente (cfr. doc. n.2 e 4-fascicolo I grado che trattasi di un magazzino ben più Pt_1 grande di quello di proprietà dei il locale di questi ultimi ha una dimensione pari a 400 mq, CP_1 mentre il locale di proprietà della (locato dall'odierno appellante con il contratto Controparte_6 del 18/1/2010) ha un'estensione di 1.000 mq;
risulta poi incontestata la dedotta circostanza che quest'ultimo, ubicato presso la Strada di Sabbione, si trova in una zona artigianale in cui confluiscono sedi operative di numerose aziende del territorio e, perciò, di maggior prestigio dal punto di vista commerciale, diversamente da Via del Rivo/Gabelletta (ove è ubicato il locale di proprietà degli odierni appellanti) che è zona di scarsa presenza di insediamenti imprenditoriali. Peraltro il nuovo magazzino era dotato di due grosse gru che il poteva utilizzare, irrilevante restando la Pt_1 questione inerente all'avvenuto, effettivo, utilizzo di esse o meno.
Né, peraltro, è stato dimostrato che, proprio a causa della necessità e dell'urgenza determinate dall'evento occorso, egli si era trovato a costretto a prendere in locazione il primo magazzino immediatamente disponibile e adeguato alle esigenze del momento né ciò potrebbe evincersi – come vorrebbe l'appellante – dalle prove testimoniali né tantomeno dalla CTU svolta in sede di ATP.
Orbene, risulta in primis incontestato che i nell'immediatezza dell'allagamento, avevano CP_1 provveduto, dapprima (in data 8/12/2009) alla chiusura del contatore dell'acqua, e poi (in data
10/12/2009-cfr. doc. n.
6-fascicolo I grado Lucidi) alla riparazione della tubazione idrica, ciò significando che appena dopo quattro giorni dall'allagamento, il locale di loro proprietà era stato ripristinato nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'evento dannoso e, perciò, fruibile dal
In secondo luogo, risulta parimenti incontestato il fatto che l'omonima ditta, sino al Pt_1 momento della riconsegna avvenuta in data 26/5/2011 (cfr. doc. n.13-fascicolo I grado , aveva CP_1 continuato ad utilizzare il locale ad uso deposito, quanto meno in relazione a molti beni per cui erano in corso le operazioni di stima, ciò confermando la sua utilizzabilità. Né, infine, a diverse conclusioni si ritiene di poter pervenire in relazione alle deduzioni svolte dal nel suo atto di appello Pt_1 laddove ha sostenuto che “il magazzino, ad uso deposito, era occupato nella sua interezza dalla mobilia lasciata in custodia dai clienti del di conseguenza non vi era solo la necessità di Pt_1 trovare un altro magazzino per ricollocare i beni non ancora danneggiati ma vi era una assoluta urgenza per evitare ulteriori conseguenze” (cfr. pag. n.
4-atto di appello): al riguardo si osserva infatti che, ammesso e non concesso – nulla essendo stato dimostrato al riguardo - che il primo capannone fosse interamente occupato dai beni ivi depositati, allora il avrebbe dovuto comunque Pt_1 prendere in locazione un nuovo locale, a prescindere dall'allagamento.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di gravame, dovendosi al riguardo osservare che, se è vero che il non aveva dedotto di aver impiegato i propri dipendenti – per le attività di Pt_1 rilevamento, sgombro, trasporto, della mobilia danneggiata – in ragione di lavoro straordinario, avendo dedotto di aver dovuto impiegare gli stessi per le suddette attività a svantaggio dell'attività di trasloco svolta dall'omonima ditta, nondimeno è vero che la prova del conseguente lucro cessante – il cui onere, anche in relazione a tale voce di danno, cedeva sempre a carico del – attinente Pt_1 al preteso rallentamento di tale attività non è stata in alcun modo fornita: l'odierno appellante si era infatti limitato a dedurre che, in conseguenza del rallentamento dell'attività di trasloco, aveva dovuto continuare a pagare le retribuzioni dei dipendenti a fronte di un calo delle entrate. In realtà, al di là di tali generiche affermazioni, nel corso della presente vicenda, il presunto rallentamento dell'attività di trasloco per conto terzi non è mai stato né documentato né provato (ad esempio, allegando e dimostrando di aver dovuto rifiutare dei contratti di deposito o quant'altro).
Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo ed ultimo motivo di appello. Premesso che il veva Pt_1 domandato il risarcimento dovuto per non aver percepito i canoni di deposito dai soli clienti Pt_14
e , deve anche convenirsi con le deduzioni di parte appellata laddove ha evidenziato che non Pt_6 risulta in alcun modo dimostrato che il a seguito dell'allagamento e nonostante che il Pt_1 magazzino fosse tornato agibile entro pochissimi giorni, fosse tenuto a sostenere spese di trasporto per riconsegnare i beni in deposito ad alcuni clienti sicché, ove ciò egli avesse fatto, i relativi costi non potevano essere addebitati loro;
con il che restano assorbite anche le ulteriori questioni relative al quantum di tali costi.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali del presente grado - ritenuto di non modificare le statuizioni sul punto del Tribunale che aveva tenuto conto dell'ingiustificato rifiuto in quella sede, da parte del Pt_1 della proposta conciliativa formulata in corso di causa – le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.390/2023
R.G., così dispone: - Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- AN quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali sostenute da , CP_1 [...]
e nel presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8.000,00 quale CP_2 CP_3 compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR
n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. TT Paini Dott. SI Salcerini