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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7585 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
RI AR ZO Presidente
RI NZ RA Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5816/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 17.09.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) in proprio e quale erede Parte_1 C.F._1 di Persona_1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Cristiana
AL (c.f. ) che li rappresenta e difende per procura in atti - C.F._4
APPELLANTI-
E
(c.f. ) anche quale erede di Controparte_1 C.F._5
Persona_1
(c.f. ) quale erede di Parte_4 C.F._6 Persona_1
[...]
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Stefano
ME (c.f. ) che li rappresenta e difende per procura in C.F._7 atti -APPELLATI-
Oggetto: appello di , in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
r.g. n. 1 in proprio e quale erede di nonché di , CP_1 Persona_1 Parte_4 quale erede di , avverso la sentenza parziale n. 11016/2012, Persona_1 pubblicata il 29.05.2012, e avverso la sentenza definitiva n. 15097/2021, pubblicata in data 29.09.2021, emesse dal Tribunale di Roma complessivamente a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 723/2008, promosso da e Controparte_1 Persona_1 nei confronti di , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
- scioglimento di comunione ereditaria -
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
e convengono in giudizio, dinanzi al primo Persona_1 Controparte_1
Giudice, , e , Parte_3 Parte_2 Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via principale, su consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa e tal fine nominare, a norma dell''art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico per la determinazione del valore e formazione delle quote;
b) predisporre un progetto di divisione a norma dell'art. 789
c.p.c. ed a convocare le parti per l'approvazione; c) disporre con ordinanza, qualora occorra, l'assegnazione delle quote dei beni divisibili e, per quelli indivisibili, disporne la vendita con attribuzione di 1/5 delle somme ricavate a ciascuna delle parti in causa;
d) in caso di contestazioni sulla divisione e vendita, rimettere le parti dinanzi al
Collegio perla decisione a norma dell'art. 187 c.p.c.; e) porre le spese e competenze legali e tecniche, a carico della massa”.
A sostegno delle riportate conclusioni, le attrici allegano:
- Il 07.02.1999 decede, ab intestato, , al quale succedono la Controparte_2 moglie, , e i figli, le deducenti, e e i convenuti Controparte_3 CP_1 Per_1
e . Pt_3 Pt_1 Pt_2
- Alla data del decesso, è proprietario di una quota pari alla Controparte_2 metà del terreno nel comune di Terracina foglio 189, part.lla 18; del terreno nel comune di Roma, località MA, foglio 889, part. lle 2036 e 2031 e dell'immobile in Roma, via Francesco Carega 90, foglio 889, part.lla 205, subalterni 3, 5, 7, rispettivamente ai piani 1, 2, S1.
- Il 22.01.2003 decede, ab intestata, , alla quale succedono i figli, le Controparte_3 deducenti, e e i convenuti e . CP_1 Per_1 Pt_3 Pt_1 Pt_2
- Alla data del decesso, è proprietaria dell'immobile in Capriati al Controparte_3
UR (CE) foglio 12, part.lla 284, subalterno 1; di una quota pari alla metà del r.g. n. 2 terreno nel comune di Terracina foglio 189, part.lla 18 e del terreno nel comune di
Roma, località MA, foglio 889, part.lle 2036 e 2031.
- I MA , , ed sono nella comunione Pt_2 Pt_3 Pt_1 CP_1 Per_1 ereditaria, per parti uguali, del terreno nel Comune di Terracina foglio 189, part. lla
18; del terreno nel Comune di Roma, località MA, foglio 889, part.lle 2036 e
2031; del terreno nel Comune di Roma, via Francesco Carega 90, foglio 889, part.lla
205, sul quale sono stati edificati due fabbricati, uno di proprietà di ed CP_1
e l'altro di proprietà di , e nonché Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_1 dell'immobile nel comune di Capriati al UR (CE) foglio 12, part.lla 284.
- I tentativi di procedere ad una bonaria divisione sono falliti.
- Nell'ambito delle necessarie operazioni divisionali, occorre procedere, quanto al terreno nel comune di Roma, via Francesco Carrega 90, al frazionamento dell'area comune in due parti al servizio dei due fabbricati.
, e si costituiscono e rassegnano le seguenti Parte_1 Pt_2 Pt_3 conclusioni:
“rigettare la domanda attorea contenuta al punto 9 della citazione e cioè, sul frazionamento dell'area comune antistante gli alloggi dei coeredi con l'accesso dalla strada comunale di Via Francesco Carega 90 distinta con la particella 205. La corte è indivisibile, come meglio specificato e motivato nella parte espositiva della presente comparsa, poiché ricca di servitù e destinata al passaggio e all'accesso per il terreno e per le abitazioni di tutti. Ugualmente indivisibile e di uso comune per i comproprietari- condomini- coeredi la strada parallela al terreno costruita più di venti anni fa dai genitori delle parti proprio allo scopo di rendere agibile il passaggio per uomini, mezzi
e attrezzi agricoli;
- procedere alla divisione giudiziale dei beni comuni esistenti nelle seguenti località: terreno in Comune di Terracina distinto al catasto terreni di
Terracina alla partita 24981, foglio 189, particella 18, della superficie di mq 10.070 ed immobile sito in Capriati al UR (CE) distinto al catasto urbano al foglio 12, particella 284, subalterno 1 mediante vendita ed assegnazione del ricavato in 5 parti uguali ai 5 coeredi oppure divisione in cinque parti del terreno di Terracina e vendita dell'immobile in Capriati;
- dividere il terreno comune di circa 4.000 mq sito in Roma, località MA, distinto in catasto terreni alla partita n. 454476, foglio 889, particelle
2036 e 2031 in 5 parti uguali, anche mediante estrazione a sorte, con parcellazione orizzontale così da consentire a tutti l'accesso sia da fondovalle (Via Ghiliani) che dalle proprie abitazioni (Via Francesco Carega);- dividere il giardino antistante i
r.g. n. 3 fabbricati dei coeredi in 5 parti uguali (ovviamente antistanti i rispettivi alloggi);- tener conto, nel quantificare le spese da sostenere per la divisione, del comportamento delle parti e di quanto sborsato per tutta la durata della comunione dagli odierni convenuti.
Salvo ogni altro diritto”.
I convenuti non si oppongono alla divisione giudiziale dei beni immobili in Terracina e in Capriati, ma quanto agli immobili in Roma, ne sostengono la indivisibilità.
In particolare, quanto alla corte comune ai due fabbricati di Via Francesco Carega 90, compresa nella particella 205 foglio 889, sostengono trattarsi di area indivisibile ai sensi dell'art 1112 c.c. in quanto spazio comune attraverso il quale tutti e cinque i coeredi accedono ai rispettivi appartamenti da Via Carega 90, al giardino e al terreno antistante e in quanto vi insistono due pozzi per l'irrigazione agricola e vi passano tutti i cavi relativi alle utenze con i relativi contatori;
quanto alla strada interna parallela al fondo comune e parallela al terreno, ne allegano per la indivisibilità in quanto parte comune ai comproprietari.
Nel corso della istruttoria, viene nominato c.t.u. arch. al quale viene Persona_2 affidato il seguente quesito: “accerti il CTU natura e valore a data odierna del compendio immobiliare oggetto di divisione, indicandone l'eventuale comoda divisibilità o meno in natura secondo le quote di concorso dei condividenti, formando un progetto di divisione”.
La sentenza n. 11016/2012, in data 23.05.2012, definisce alcune delle questioni poste dalle parti, come di seguito:
<dichiara aperta la successione di , deceduto il 7 febbraio Controparte_2
1996; dichiara aperta la successione di , deceduta il 22 gennaio 2003; Controparte_3 divide in natura gli immobili in Roma ed in Terracina come in motivazione;
rimette la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio;
la liquidazione delle spese è lasciata alla sentenza definitiva>>.
A sostegno della decisione parziale, le seguenti motivazioni.
- Per atto a rogito del notaio in Roma, 12.09.1957 (rep. 304911/17056), Per_3
e acquistano un lotto di terreno in Roma, Controparte_2 Controparte_3 loc. Cecchignola, di circa mq. 1000, da distinguere nel catasto terreni al fl. 889, sez.
C, part. 173/a, poi distinto in catasto urbano del medesimo comune al fl. 889, part. 205.
- Su parte di tale terreno, i coniugi edificano il primo fabbricato, in relazione al quale pongono in essere i seguenti atti dispositivi in favore delle due figlie (donazione atto r.g. n. 4 notaio di Roma del 15 giugno 1992 a dell'appartamento int. Per_4 Controparte_1
1 e del locale garage, distinti catastalmente al Foglio 889, particella 205, sub 2 e sub
6; donazione atto notaio di Roma del 19 dicembre 1995 a Per_4 Persona_1 dell'appartamento int. 3, distinto catastalmente al Foglio 889, particella
[...]
205, sub 4).
- Sulla residua parte del detto terreno, i coniugi edificano un secondo fabbricato, che, allo stato rustico, donano ai figli , e per atto a rogito del Pt_2 Pt_1 Pt_3 notaio in Roma, 11.11.1983 (Rep. 2047/769), l'immobile donato e l'area Persona_5 di sedime sono autonomamente accatastati con la particella urbana 2112 del fl. 889.
- Il 07.02.1996 muore , cui succedono la moglie Controparte_2 [...] ed i figli, ai quali tutti si devolve il relictum composto da: 50% della CP_3 residua proprietà del primo fabbricato edificato sulla particella 205 (subalterni 3 piano 1°, 5 piano 2° e 7 piano PS1), compresa l'area circostante allo stesso ed all'altro fabbricato, residua della originaria consistenza della part. 205; 50% del terreno in Roma, località MA (fl. 889, part. 2031 e part. 2036), adiacente quello su cui sono costruiti i due suddetti fabbricati;
50% di terreno in Terracina (fl. 189, part. 18).
- Gli eredi, con riferimento ai beni caduti in successione, pongono in essere i seguenti atti dispositivi: - atto notaio di Roma del 22 aprile 1997, con il quale Per_4 [...]
, , e donano a CP_3 Parte_2 Pt_1 Pt_3 CP_1 Persona_1
(già proprietaria di 2/30 iure successionis) i diritti pari a 28/30
[...] dell'appartamento interno 2, distinto catastalmente alla particella 205 sub 3; del vano cantina distinto catastalmente alla particella 205 sub 37 (poi frazionato nelle particelle sub 501 e 502); del lavatoio e lastrico solare, distinto catastalmente alla particella 205, sub 1; - atto notaio di Roma del 22 dicembre 1997, con il quale Per_4
e donano a il vano Controparte_3 Persona_1 Controparte_1 cantina distinto catastalmente alla particella 205 sub. 501 (già, in maggior consistenza, subalterno 7), nonché la quota del 50% di lastrico solare (escluso il lavatoio), distinto catastalmente alla particella 205 sub. 1 parte;
divenuta, poi, sub 5;
- Il 22 gennaio 2003 muore la e le succedono i 5 figli parti del Controparte_3 presente giudizio che i quali ricevono i 2/3 di proprietà del terreno in Roma, loc.
MA (fl 889, part, 2031 e 2036); i diritti pari a 2/3 di proprietà di un terreno in
Terracina (fl. 189, part. 18); la piena proprietà di un immobile in Capriati al r.g. n. 5 UR (fl. 12 part. 284 sub 1), nonché i 2/3 dell'area non edificata della particella
205 del fl. 889.
- All'esito delle due successioni i MA , , Persona_1 CP_1 Pt_2
e sono, quindi, pieni proprietari, in comunione incidentale, dei Pt_1 Pt_3 seguenti beni:
• terreno in Roma, loc. MA, fl. 889, particelle 2031 e 2036;
• residua area non fabbricata della particella 205 del fl 889;
• terreno in Terracina al fl. 189, part. 18;
• immobile in Capriati al UR (CE) al fl 12 part. 284 sub 1
- L'area libera, circostante i due edifici fabbricati sulla part. 205, è ricompresa in entrambe le successioni e forma oggetto di comunione, in quanto non sussistono idonei atti dispositivi di e , o di Controparte_2 Controparte_3 [...]
e dei figli, successivamente al decesso di , che CP_3 Controparte_2
l'abbia ad oggetto;
tale area, ai fini divisionali, non può considerarsi totalmente bene
“non soggetto a divisione” secondo la previsione dell'art. 1112 c.c., perché, come da c.t.u., eccezion fatta per la parte necessaria all'accesso pedonale e carrabile alle singole proprietà, ben può dividersi, quantomeno come singole pertinenze di ciascuno dei due fabbricati, così semplificando la situazione proprietaria e la gestione dell'area. D'altra parte, il contegno tenuto in causa dalle attrici e dai convenuti depone, quanto alla detta area, proprio per la volontà di determinarne la pertinenza ai fabbricati comuni delle parti, più che ai singoli condividenti.
- Aderendo, pertanto, quanto più possibile alle istanze (principali o subordinate) espresse dalle parti, considerata la indivisibilità in natura dell'immobile in Capriati al UR, gli altri si dividono in natura, come di seguito, secondo c.t.u.:
A. L'area scoperta circostante i fabbricati in Roma, distinta in catasto al fl.
889, part. 205 (meglio: graffata alla particella 205) e l'adiacente terreno distinto in catasto al fl. 889, particelle 2031 e 2036, secondo l'allegato "D", soluzione
"B" del progetto predisposto dal CTU arch. nella relazione del Persona_6
15.04.2010, depositata in data 11.05.2010. Restano in comunione, tra le attrici ed i convenuti, la strada di accesso da via Carega, al servizio dei due fabbricati e le relative aree scoperte, nonché le rate di terreno adiacenti, sino al suo sbocco su via Vittore Ghiliani, sempre secondo il progetto richiamato.
r.g. n. 6 B. L'immobile di Terracina, distinto in catasto terreni al fl. 189, part. 18, si divide secondo il progetto elaborato dal CTU nell'allegato "F" della Per_6 relazione sopracitata.
- La causa è rimessa sul ruolo per procedere, salvi accordi dei condividenti, all'assegnazione degli immobili divisi in natura mediante sorteggio ed alla vendita all'incanto, mediante notaio da nominare, dell'immobile in Capriati
UR.
- All'udienza del 18.12.2013 si procede al sorteggio dei rispettivi lotti e i procuratori delle parti sono sollecitati al deposito di quanto necessario ai fini della trascrizione.
Il 24.07.2015, le parti depositano nota congiunta con allegata la documentazione inerente il frazionamento eseguito dal geom. e danno atto del fatto che CP_4
l'immobile in Capriati UR è oggetto di contratto preliminare di vendita a terzi.
Ritenuta carente la c.t.u. in ordine all'indicazione delle servitù gravanti sui lotti di terreno, viene nominato c.t.u. il perito agronomo dott. per indicare e descrivere Per_7 tutte le servitù che ex lege si sono costituite tra i fondi in seguito all'apporzionamento eseguito in forza del progetto di cui all'allegato D della c.t.u. dell'11.05.2010 ed al successivo frazionamento, indicando per ciascun condividente la quota assegnata, con tutti gli identificativi catastali ( se frazionata) ovvero così come identificata dalla c.t.u., comprensiva delle servitù ex lege costituite.
All'esito dell'espletamento della c.t.u., la sentenza definitiva decide, come di seguito, come di seguito:
<<
1. dichiara così composte le quote attribuite alle parti:
Quota assegnata a Controparte_1 terreno in Roma foglio 889 p.lla 7178 (ex p.lla 2031/parte), di ettari 0.05.85; terreno a giardino in Roma foglio 889 p.lla 7183, di ettari 0.00.88; quota pari ad 1/5 di terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 p.lla 7174 (ex p.lle
2031/parte e 2036/parte), di ettari 0.05.41, che deve rimanere indiviso ed indivisibile a servitù dei due fabbricati e relative aree scoperte, nonché delle rate di terreno adiacenti, sino al suo sbocco su Via Vittore Ghiliani;
quota pari ad 1/5 del terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dallo scrivente CTU Dr. con “p.lla Persona_8
205/a”, che deve essere destinato a strada BC (bene comune non censibile) fra le unità immobiliari urbane e loro pertinenze scoperte dei fabbricati p.lle 205 e 2113, con
r.g. n. 7 servitù di passaggio reciproca con i fondi p.lle 7184, 7174, 7179, 7180, 7181, 7182,
7183, 7178, 7177, 7176, 7173 e 7172; quota pari ad 1/2 del terreno in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dallo scrivente CTU Dr. con “p.lla 205/c” – che deve essere Persona_8 destinato a BC (bene comune non censibile) alle unità immobiliari urbane del fabbricato p.lla 205 del foglio 889, con utilizzazione a giardino e/o parcheggio, di estensione pari a 267 mq circa;
terreno in Terracina foglio 189 p.lla 270 (ex 18/parte), di ettari 0.17.43; quota pari ad 1/5 del terreno in Terracina foglio 189 p.lla 273 (ex 18/parte), di ettari
0.13.55, corrispondente al terreno strada di accesso-corte comune, che deve rimanere indiviso ed indivisibile;
Quota assegnata ad eredi Persona_1 terreno in Roma foglio 889 p.lla 7177 (ex p.lla 2031/parte), di ettari 0.05.85; terreno a giardino in Roma foglio 889 p.lla 7182, di ettari 0.00.81; quota pari ad 1/5 di terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 p.lla 7174 (ex p.lle
2031/parte e 2036/parte), di ettari 0.05.41, che deve rimanere indiviso ed indivisibile a servitù dei due fabbricati e relative aree scoperte, nonché delle rate di terreno adiacenti, sino al suo sbocco su Via Vittore Ghiliani;
quota pari ad 1/5 del terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dallo scrivente CTU Dr. con “p.lla Persona_8
205/a”, che deve essere destinato a strada BC (bene comune non censibile) fra le unità immobiliari urbane e loro pertinenze scoperte dei fabbricati p.lle 205 e 2113, con servitù di passaggio reciproca con i fondi p.lle 7184, 7174, 7179, 7180, 7181, 7182,
7183, 7178, 7177, 7176, 7173 e 7172; quota pari ad 1/2 del terreno in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dallo scrivente CTU Dr. con “p.lla 205/c” – che deve essere Persona_8 destinato a BC (bene comune non censibile) alle unità immobiliari urbane del fabbricato p.lla 205 del foglio 889, con utilizzazione a giardino e/o parcheggio, di estensione pari a 267 mq circa;
terreno in Terracina foglio 189 p.lla 269 (ex 18/parte), di ettari 0.17.43;
quota pari ad 1/5 del terreno in Terracina foglio 189 p.lla 273 (ex 18/parte), di ettari
0.13.55, corrispondente al terreno strada di accesso-corte comune, che deve rimanere indiviso ed indivisibile;
Quota assegnata a Parte_3
r.g. n. 8 terreno in Roma foglio 889 p.lla 7176 (ex p.lla 2031/parte), di ettari 0.05.85; terreno a giardino in Roma foglio 889 p.lla 7181, di ettari 0.00.81; quota pari ad 1/5 di terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 p.lla 7174 (ex p.lle
2031/parte e 2036/parte), di ettari 0.05.41, che deve rimanere indiviso ed indivisibile a servitù dei due fabbricati e relative aree scoperte, nonché delle rate di terreno adiacenti, sino al suo sbocco su Via Vittore Ghiliani;
quota pari ad 1/5 del terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dallo scrivente CTU Dr. con “p.lla Persona_8
205/a”, che deve essere destinato a strada BC (bene comune non censibile) fra le unità immobiliari urbane e loro pertinenze scoperte dei fabbricati p.lle 205 e 2113, con servitù di passaggio reciproca con i fondi p.lle 7184, 7174, 7179, 7180, 7181, 7182,
7183, 7178, 7177, 7176, 7173 e 7172; quota pari ad 1/3 del terreno in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dallo scrivente CTU Dr. con “p.lla 205/b” – che deve essere Persona_8 destinato a BC (bene comune non censibile) alle unità immobiliari urbane del fabbricato p.lla 2113, con utilizzazione a giardino e/o parcheggio, di estensione pari a
295 mq circa;
quota pari ad 1/3 del terreno in Roma foglio 889 p.lla 7184 (ex 2031/parte), di ettari
0.01.20; terreno in Terracina foglio 189 p.lla 272 (ex 18/parte), di ettari 0.17.43; quota pari ad 1/5 del terreno in Terracina foglio 189 p.lla 273 (ex 18/parte), di ettari
0.13.55, corrispondente al terreno strada di accesso-corte comune, che deve rimanere indiviso ed indivisibile;
Quota assegnata a Parte_1 terreno in Roma foglio 889 p.lla 7173 (ex p.lle 2031/parte e 2036/parte), di ettari
0.05.85; terreno a giardino in Roma foglio 889 p.lla 7179, di ettari 0.00.83; quota pari ad 1/5 di terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 p.lla 7174 (ex p.lle
2031/parte e 2036/parte), di ettari 0.05.41, che deve rimanere indiviso ed indivisibile a servitù dei due fabbricati e relative aree scoperte, nonché delle rate di terreno adiacenti, sino al suo sbocco su Via Vittore Ghiliani;
quota pari ad 1/5 del terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dallo scrivente CTU Dr. con “p.lla Persona_8
205/a”, che deve essere destinato a strada BC (bene comune non censibile) fra le
r.g. n. 9 unità immobiliari urbane e loro pertinenze scoperte dei fabbricati p.lle 205 e 2113, con servitù di passaggio reciproca con i fondi p.lle 7184, 7174, 7179, 7180, 7181, 7182,
7183, 7178, 7177, 7176, 7173 e 7172;
quota pari ad 1/3 del terreno in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dallo scrivente CTU Dr. con “p.lla 205/b” – che deve essere Persona_8 destinato a BC (bene comune non censibile) alle unità immobiliari urbane del fabbricato p.lla 2113, con utilizzazione a giardino e/o parcheggio, di estensione pari a
295 mq circa;
quota pari ad 1/3 del terreno in Roma foglio 889 p.lla 7184 (ex 2031/parte), di ettari
0.01.20; terreno in Terracina foglio 189 p.lla 271 (ex 18/parte) di ettari 0.17.43; quota pari ad 1/5 del terreno in Terracina foglio 189 p.lla 273 (ex 18/parte), di ettari
0.13.55, corrispondente al terreno strada di accesso-corte comune, che deve rimanere indiviso ed indivisibile;
Quota assegnata a Parte_2 terreno in Roma, foglio 889 p.lla 7172 (ex p.lla 2036/parte), di ettari 0.05.85; terreno a giardino in Roma foglio 889 p.lla 7180, di ettari 0.00.81; quota pari ad 1/5 di terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 p.lla 7174 (ex p.lle
2031/parte e 2036/parte), di ettari 0.05.41, che deve rimanere indiviso ed indivisibile a servitù dei due fabbricati e relative aree scoperte, nonché delle rate di terreno adiacenti, sino al suo sbocco su Via Vittore Ghiliani;
quota pari ad 1/5 del terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dallo scrivente CTU Dr. con “p.lla Persona_8
205/a”, che deve essere destinato a strada BC (bene comune non censibile) fra le unità immobiliari urbane e loro pertinenze scoperte dei fabbricati p.lle 205 e 2113, con servitù di passaggio reciproca con i fondi p.lle 7184, 7174, 7179, 7180, 7181, 7182,
7183, 7178, 7177, 7176, 7173 e 7172; quota pari ad 1/3 del terreno in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dallo scrivente CTU Dr. con “p.lla 205/b” – che deve essere Persona_8 destinato a BC (bene comune non censibile) alle unità immobiliari urbane del fabbricato p.lla 2113, con utilizzazione a giardino e/o parcheggio, di estensione pari a
295 mq circa;
quota pari ad 1/3 del terreno in Roma foglio 889 p.lla 7184 (ex 2031/parte), di ettari
0.01.20;
r.g. n. 10 terreno in Terracina foglio 189 p.lla 268 (ex 18/parte), di ettari 0.17.43; quota pari ad 1/5 del terreno in Terracina foglio 189 p.lla 273 (ex 18/parte), di ettari
0.13.55, corrispondente al terreno strada di accesso-corte comune, che deve rimanere indiviso ed indivisibile;
2. dichiara esecutivo il progetto divisionale, ordinandone la trascrizione all'Agenzia del Territorio con esonero da ogni responsabilità;
3. dichiara cessata la materia del contendere quanto all'immobile sito in Capriati al
UR;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. pone definitivamente a carico di tutte le parti, in pari misura tra loro, le spese di
CTU già liquidate con separati decreti>>.
A sostegno della decisione definitiva, le seguenti motivazioni.
- Le questioni relative alla consistenza delle quote sono già decise con la sentenza parziale.
- L'immobile in Capriati UR è stato venduto e le parti, sul punto, chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere.
- Intervenuto il decesso di , gli eredi testamentari, Persona_1
e , si costituiscono e proseguono il giudizio. Controparte_1 Parte_4
- , intervenuto anche quale erede con comparsa depositata il Parte_1
02.04.2021, a fronte del testamento prodotto, non è legittimato a tale titolo.
- Non è stata proposta alcuna domanda di spostamento o modifica delle servitù, neppure proponibile, trattandosi di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. a seguito del disposto scioglimento della comunione, in questa sede non può che darsi atto della consistenza dei lotti assegnati a ciascuno e delle servitù ivi esistenti.
- Tenuto conto delle servitù accertate di passaggio carrabile e pedonale, di fognatura, di scarico acque meteoriche, di infrastrutture elettriche, telefoniche, del gas e di passaggio, di acquedotto per irrigazione, di contatori di acqua, per come analiticamente descritte alle pag. 13 e seguenti della CTU nonché in risposta alle osservazioni delle parti, sono individuate le quote assegnate.
- Spese compensate.
- Spese di c.t.u. a carico di tutte le parti, ripartite in pari misura tra loro.
Con l'atto di appello, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rassegnano le seguenti conclusioni.
[...]
r.g. n. 11 << A) in via preliminare, sospendere, stante l'urgenza, anche inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva nei confronti degli odierni appellanti delle sentenze impugnate, per
i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e B) sempre in via preliminare, accertata e dichiarata, anche in via incidentale in capo al Signor Parte_1 della qualità di erede di ex art. 582 c.c. e per l'effetto; Persona_1
C) in via principale e nel merito, anche -ove ritenuto- mediante nuova CTU che si richiede per le integrazioni tecniche come sopra meglio indicate ai punti A),B),C) e D),
E), F), G) e H) (pagg. 13-15) ed 1) e 2) (pagg.16-23) della premessa e narrativa del presente atto, al fine dell'individuazione esatta delle servitù di passaggio pedonale e carrabile costituito ai sensi dell'art. 1062 c.c. sull'intera area scoperta terreno circostante i fabbricati in Roma, distinta in catasto al fl. 889, part.lla 205, come individuata in atti dalla CT di parte Arch. nelle sue osservazioni del 14/02/2019 e, Per_9 in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma parziale della sentenza non definitiva n.11016/2012 pubb. il 29/05/2012 e della sentenza definitiva n. 15097/2021 pubblicata il 29/09/2021 rese inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione
Ottava Civile nella causa civile di primo grado iscritta al n. 723 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2008 e non notificate, Voglia così provvedere: C.1) Accertate e dichiarate le situazioni di fatto e di diritto descritte nei punti A),B) e C) (pagg.13-15) nella premessa del presente atto e nelle memorie conclusionali dei convenuti in riferimento al terreno all'area scoperta di accesso circostante i fabbricati in Roma, distinta in catasto al Fl. 889, part.lla 205, per l'effetto:
C.2) Affermi e dichiari, anche -ove ritenuto- mediante nuova CTU che si richiede per le integrazioni tecniche come sopra meglio indicate ai punti A),B),C) e D), E), F), G) e H)
(pagg. 13-15) ed 1) e 2) (pagg.16-23) della premessa e narrativa del presente atto, che sull'area scoperta circostante i fabbricati in Roma, distinta in catasto al fl. 889, part.
205 si sono costituite le servitù apparenti di passaggio carrabile e pedonale reciproco sulle rispettive dividende porzioni immobiliari tra i coeredi ai sensi dell'art. 1062 c.c., come riportate nelle Osservazioni predisposte dalla C.T. di Parte Convenuta, Arch.
in data 14/02/2019 allegate in atti nella relazione finale del CTU Dr. Per_9 Per_8 del 27.2.2019 e come risulta dai rilievi e dalle fotografie effettuate in sede di
[...] operazioni peritali in contraddittorio delle parti nel sopralluogo del 3 luglio 2018 e, precisamente, con una larghezza di m. 3,60 nel tratto di accesso da Via Carega, per poi proseguire con una larghezza di m. 6,25 nel tratto in discesa che separa i fabbricati di proprietà delle attrici (part. 205) e dei convenuti (part. 2113) fino al suo sbocco su Via
r.g. n. 12 V. Ghigliani;
C.3) Affermi e dichiari, anche -ove ritenuto- mediante nuova CTU che si richiede per le integrazioni tecniche come sopra meglio indicate ai punti A),B),C) e D),
E), F), G) e H) (pagg. 13-15) ed 1) e 2) (pagg.16-23) della premessa e narrativa del presente atto che per tutti gli eredi condividenti le rispettive quote “pari ad 1/5 del terreno a strada di accesso in Roma foglio 889 identificato nell'elaborato grafico redatto dal CTU Dr. con "p.lla 205/a", che deve essere destinato a Persona_8 strada BC (bene comune non censibile) fra le unità immobiliari urbane e loro pertinenze scoperte dei fabbricati p.lle 205 e 2113, con servitù di passaggio reciproca con i fondi p.11e 7184, 7174, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7178, 7177, 7176, 7173 e
7172 siano rideterminate e comunque individuate sulla base della servitù di passaggio pedonale e carrabile con una larghezza di m. 3,60 nel tratto di accesso da Via Carega, per poi proseguire con una larghezza di m. 6,25 nel tratto in discesa che separa i fabbricati di proprietà delle attrici (part. 205) e dei convenuti (part. 2113), fino al suo sbocco su Via V. Ghigliani;
C.4) Affermi e dichiari che, anche -ove ritenuto- mediante nuova CTU che si richiede per le integrazioni tecniche come sopra meglio indicate ai punti A),B),C) e D), E), F),
G) e H) (pagg. 13-15) ed 1) e 2) (pagg.16-23) della premessa e narrativa del presente atto in conseguenza dei precedenti punti C.1,C.2, C.3, che per tutti gli eredi condividenti anche la quota pari ad 1/5 di terreno a strada di accesso in Roma foglio
889 p.lla 7174 (ex p11e 2031/parte e 2036/parte), è più ampia di come identificata nell'elaborato grafico redatto dal CTU Dr. e rideterminate sulla base Persona_8 della servitù di passaggio individuata e riconosciuta sulla part.lla 205 con una larghezza di m. 3,60 nel tratto di accesso da Via Carega, per poi proseguire con una larghezza di m. 6,25 nel tratto in discesa che separa i fabbricati di proprietà delle attrici (part. 205) e dei convenuti (part. 2113), fino al suo sbocco su Via V. Ghigliani;
C.5) Affermi e dichiari che: anche -ove ritenuto- mediante nuova CTU che si richiede per le integrazioni tecniche come sopra meglio indicate ai punti A),B),C) e D), E), F),
G) e H) (pagg. 13-15) ed 1) e 2) (pagg.16-23) della premessa e narrativa del presente atto accertata e dichiarata anche in via incidentale, la qualità in capo al signor
di erede di , le quote da assegnare agli Parte_1 Persona_1 eredi di quest'ultima, previa loro rideterminazione, in base ai precedenti punti C.1)
C.2.) C.3) e C.4) che devono essere rideterminate anche a favore dell'appellante
; Parte_1
r.g. n. 13 D) E, per l'effetto, ordini al Conservatore dei Registri Immobiliari competente le relative necessarie trascrizioni;
E) Con condanna della signora in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1
e del signor , in solido tra loro e/o ciascuno Persona_1 Parte_4 per quanto di competenza al pagamento dei compensi e delle spese di lite o, in via meramente subordinata in caso di adesione integrale della controparte alle conclusioni sopra rassegnate in riforma delle sentenze appellate, con compensazione integrale delle spese di lite tra le Parti>>.
Con comparsa depositata in data 11.02.2023, si costituiscono gli appellati rassegnando le seguenti conclusioni.
<<- in via preliminare: dichiarare l'atto di appello nullo ed inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348bis c.p.c. nonché alla luce delle motivazioni tutte, in fatto ed in diritto, meglio articolate nel corpo del presente atto;
- nel merito: fissare dell'udienza di discussione, rigettare l'appello spiegato da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- attesa
l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello spiegato, rigettare l'istanza ex art. 283 cpc;
- e per l'effetto, condannare le parti appellanti al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. nei confronti della parte appellata nella misura che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, alla luce delle motivazioni meglio articolate nel corpo del presente atto o in subordine condannare al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti della parte appellata nella misura che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
- in ogni caso con condanna della parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio>>.
, e , a sostegno delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 riportate conclusioni, censurando le sentenze impugnate, nella parte in cui accertano la divisibilità dell'area libera circostante i due edifici fabbricati sulla particella 205, recependo prima la c.t.u. a firma dell'arch. e poi la c.t.u. dell'agronomo Per_2 Per_7 non tenendo conto delle servitù apparenti reciproche esistenti, identificano servitù di passaggio di dimensioni inferiori e articolano due motivi di appello
1)Rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, omessa indicazione delle servitù apparenti costituite per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. (con riferimento alla sentenza non
r.g. n. 14 definitiva n. 11016/2012)”. Vi si censura la decisione parziale nella parte in cui recepisce il progetto di divisione dell'area scoperta circostante i fabbricati, foglio 889 part.lla 205 e dell'adiacente terreno, foglio 889 part.lle 2031 e 2036
(allegato “D” soluzione “B” del c.t.u. nella relazione del 15.04.2010). A tal Per_2 fine, sostengono gli appellanti la mancata considerazione delle servitù apparenti di passaggio reciproco carrabile e pedonale costituite per destinazione del padre di famiglia sull'area scoperta circostante i fabbricati;
la divisibilità dell'area tra i condividenti, fatta salva la identificazione delle servitù di passaggio reciproco, carrabile e pedonale già esistenti, ma di maggior ampiezza rispetto a quelle accertate in sentenze.
2)Rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e documentali. omessa e/o comunque erronea indicazione e determinazione delle servitù apparenti di passaggio carrabile e pedonale costituite ex lege per destinazione del padre di famiglia. errore motivazionale (con riferimento alla sentenza definitiva n. 15097/2021”. Vi si censura la decisione nella parte in cui non tiene conto della ordinanza istruttoria che dispone la nuova c.t.u. e nella parte in cui non tiene conto delle censure mosse dagli appellanti alla seconda c.t.u. che di fatto recepisce le risultanze della prima che invece avrebbe dovuto integrare, individuando servitù di dimensioni non corrispondenti (in quanto inferiori) a quelle di fatto già esistenti sui luoghi. Gli appellanti chiedono che venga riconosciuta la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio sull'intera strada di accesso da Via Carega fino ai fabbricati, corrispondente, per dimensioni, alla superficie attuale, come individuata inequivocabilmente dalla pavimentazione apparente, visibile e permanente, cioè con una larghezza di m.
3,60 nel tratto di accesso da Via Carega, per poi proseguire con una larghezza di m. 6,25 nel tratto in discesa che separa i fabbricati di proprietà delle attrici (part. 205) e dei convenuti (part. 2113) fino allo sbocco con Via Ghiliani.
I due motivi di appello sono entrambi diretti ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio carrabile e pedonale di consistenza pari a quella preesistente sui fondi prima dello scioglimento della comunione;
vengono esaminati congiuntamente e non hanno pregio.
Quanto al richiamo degli appellanti alle motivazioni della ordinanza istruttoria adottata per la integrazione della indagine tecnica d'ufficio.
r.g. n. 15 Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa non possono mai pregiudicare il merito della decisione della controversia e quindi non sono idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né hanno un effetto preclusivo, potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata.
Ne consegue che, come le dette ordinanze non hanno il contenuto di sentenze e non sono suscettibili di impugnazione immediata dinanzi al giudice di appello, così la sentenza che abbia esaminato e risolto "ex novo" la questione dell'ammissibilità delle prove, sia pure soltanto implicitamente, non è suscettibile di gravame per mancato adeguamento a questioni risolte con la pregressa ordinanza istruttoria.
Le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa non vincolano la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative) può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile, come "error in procedendo", la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio.
Quanto alla consistenza della servitù.
Quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente de facto al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l'esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio nemini res sua servit.
Si può, piuttosto, determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa, ma tale ipotesi non ricorre nel concreto: la domanda di scioglimento della comunione proposta originariamente da e Controparte_1 Persona_1
infatti, è diretta ad ottenere uno scioglimento totale della comunione
[...]
e deve ritenersi il carattere coattivo del vincolo costituito con le sentenze r.g. n. 16 impugnate, dato che non emerge la comune volontà dei condividenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontaria della consistenza di quella preesistente sui fondi.
Quanto alla determinazione del percorso di collegamento.
Deve avvenire in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo servito con il minor disagio per quello servente e nella necessità di rispettare tali criteri di determinazione della servitù si ravvisa la ragione del discostamento della servitù costituita con lo scioglimento della comunione, rispetto a quella invocata dagli odierni appellanti, preesistente allo scioglimento, ma di dimensioni maggiori.
Art.96 c.p.c.
La domanda degli appellati non ha pregio.
La favorevole valutazione della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla quale pure deve darsi atto del fatto che reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni che, nel concreto, difetta in mancanza di una adeguata indicazione di profili di danno che non possano ritenersi adeguatamente compensati dalla regolamentazione delle spese di lite.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, che pure non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, impone il necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala r.g. n. 17 fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel concreto, la pur ritenuta infondatezza delle censure, di per sé non è sufficiente all'accoglimento della domanda in esame non configurando, tout- court, prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria.
Spese di lite.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017;
Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022)
Ciò detto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: fino a euro 260.000,00; compensi tra minimi e medi, in ragione dell'attività d difesa in concreto svolta e dell'unica questione trattata, inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
, in proprio e quale erede di , Parte_1 Persona_1 Parte_2
e nei confronti di , in proprio e quale
[...] Parte_3 Controparte_1 erede di nonché di , quale erede di Persona_1 Parte_4
, avverso la sentenza parziale n. 11016/2012 pubblicata il Persona_1
29.05.2012 e avverso la sentenza definitiva n. 15097/2021 pubblicata in data
29.09.2021, entrambe emesse dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 723/2008, promosso da e nei Controparte_1 Persona_1 confronti di , , , ogni Parte_1 Parte_2 Parte_3 diversa conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n. 18 - Respinge l'appello.
- Condanna gli appellanti a rifondere, agli appellati, le spese di lite che liquida, in euro
10.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 10.12.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
RI NZ RA RI AR ZO
r.g. n. 19