Articolo 1 della Legge 20 novembre 2000, n. 336
Articolo 2
Versione
23 novembre 2000
Art. 1. 1. A decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo.
Entrata in vigore il 23 novembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente