Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2679
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento successive, relative alle cartelle sottostanti, siano state regolarmente notificate, anche con rito dell'irreperibilità, previa effettuazione delle ricerche anagrafiche. La mancata impugnazione di tali intimazioni rende inammissibile l'opposizione con il presente ricorso.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento precedentemente notificate, e la conseguente definitività dei titoli sottostanti, impediscano la contestazione della prescrizione in questa sede. Inoltre, la notifica di ulteriori avvisi di intimazione ha interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per difetto di titolo / Inesistenza delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che le contestazioni relative all'esistenza e alla notifica dei titoli originari potevano essere fatte valere solo impugnando le intimazioni di pagamento precedentemente notificate. La mancata impugnazione di tali atti rende inammissibile la contestazione in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2679
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2679
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo