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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2679/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
PONTECORVO LORENZO, Giudice
VILLANI CARLO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10739/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - SI - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132115711 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132115711 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132115711 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132115711 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1795/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10739/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato Intimazione di pagamento n.097 2024 91321157 11, relativa al mancato pagamento di n.19 cartelle di pagamento e un Avviso di accertamento, dell'importo di €.24.585,77=, notificata dall'GE delle Entrate SI in data 30/04/2025, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. La parte impugna le cartelle di pagamento n.097 2011 0051405504, n.097 2012 0061643264,
n.097 2016 0102477064, n.097 2019 0014872326, n.097 2021 0220265317 e l'Avviso di Accertamento n.
TJUTJUM002306. A motivi deduce la nullità dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 91321157 11 per mancata notifica delle cartelle e dell'Avviso di Accertamento;
la prescrizione del diritto alla riscossione;
la nullità dell'intimazione per difetto di titolo. Inesistenza delle cartelle di pagamento n.097 2011 0051405504,
n. 097 2012 0061643264, n. 097 2016 0102477064, n. 097 2019 0014872326, n. 097 2021 0220265317 e dell'Avviso di Accertamento n.TJUTJUM002306, in quanto il concessionario, con l'impugnato provvedimento, non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza dei titoli che legittimerebbero l'imminente esecuzione forzata sui beni del ricorrente, difatti, vengono indicati esclusivamente il numero delle cartelle e la data della presunta notifica, ma nessuna relata risultava allegata. La Direzione Provinciale II di Roma dell'GE delle Entrate, si è costituita in giudizio eccependo che per doglianze riferibili all'ADER l'ufficio si associa a quanto documentato e dedotto dall'agente della riscossione.
Evidenzia che l'unica doglianza riferibile all'ufficio è quella della omessa notifica dell'accertamento
TJUTJUM002306. Sul punto l'ufficio si riserva di presentare memorie e di produrre la notifica dell'accertamento non appena sarà rinvenuta dagli archivi.
La Direzione Provinciale I di Napoli dell'GE delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato, evidenziando, in via preliminare, che i motivi addotti a sostegno del ricorso sono riferibili esclusivamente all'attività dell'Agente della SI, in quanto attinenti la regolarità o validità di competenza di GE Entrate SI , regolarmente chiamato in causa. Eccepisce ancora la inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione ai sensi dell'art. 21D.Lgs. n. 546/92, in riferimento alle cartelle di pagamento regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Evidenzia che i crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.
c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio rilevando preliminarmente la non opponibilità nei confronti dell'Ente
Impositore di tutte le eccezioni afferenti sia la fase di emissione che quella di perfezionamento ed esito delle notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate atteso che tutta l'attività posta in essere successivamente all'iscrizione al ruolo e alla conseguente trasmissione delle minute di ruolo al Concessionario della
SI per il seguito di competenza è sottratta al controllo e alla disponibilità della Regione Lazio ed
è ascrivibile esclusivamente all'GE delle Entrate-SI, in capo alla quale è posto l'onere di fornire prova della correttezza dell'iter notificatorio nonché di rispondere di eventuali vizi o irregolarità degli atti impugnati. Quanto al merito, ed in particolare avuto riguardo alle eccezioni riferite all'attività ascrivibile alla propria sfera di competenza, la Regione Lazio rileva che, le cartelle emesse per il recupero delle tasse automobilistiche sottese agli atti impugnati, per quanto comunicato dal Concessionario della riscossione e per quel che emerge dalla documentazione allegata alla presente, risultano notificate, con ruoli resi tempestivamente esecutivi e successivamente trasmessi per gli adempimenti di competenza al
Concessionario della SI nel pieno rispetto del termine triennale previsto dalla legge. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso oggi proposto per violazione dell'art.21, primo comma, del dlgs
546/1992, che prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 3 del citato
Decreto Legislativo, proprio per la preventiva sussistenza di atti impositivi prodromici non oggetto a suo tempo di contestazione entro i termini di legge.
L'GE delle Entrate SI, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Eccepisce l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione in quanto il contribuente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso gli atti prodromici (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e avvisi di intimazione) posti a fondamento del successivo atto di riscossione.
Notificazione delle cartelle di pagamento - Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono state ritualmente notificate, come risulta dalla documentazione prodotta. Con riferimento alle questioni relative ai crediti tributari vantati dagli Enti Impositori
e a tutta l'attività compiuta da questi ultimi, si rileva il difetto di legittimazione passiva della comparente.
Evidenzia la infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa creditoria in quanto è stata inoltre interrotta da parte dell'Ente della riscossione mediante l'avviso di intimazione n.097 2022
9033691623000 (con riferimento alla cartella n.097 2011 0051405504000), con l'avviso di intimazione n.097
2023 9064485118000 (con riferimento alla cartella n.097 2012 0061643264000) e con l'avviso di intimazione n.097 2023 9040945101000 (con riferimento alle cartelle n.097 2016 0102477064000 e n.097 2019
0014872326000 ed all'Avviso di accertamento TJUTJUM002306), ritualmente notificati, come da documentazione che si produce. Va inoltre valutata la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione ex art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021 (Decreto Cura Italia) e art. 4 del Decreto Sostegni n. 41/21 convertito nella legge n. 69/21.
Il ricorrente ha depositato Memorie illustrative
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione prodotta dal Concessionario si evince che, dopo la notifica delle cartelle di pagamento impugnate, al ricorrente sono stati notificati una serie di ulteriori atti.
In particolare risultano notificate al ricorrente, con il rito della irreperibilità, in data 26/06/2023 l'avviso di intimazione n.097 2022 9033691623000 (con riferimento alla cartella n.097 2011 0051405504000), in data
18/11/2023 l'avviso di intimazione n.097 2023 9064485118000 (con riferimento alla cartella n.097 2012
0061643264000) e in data 23/09/2023 l'avviso di intimazione n.097 2023 9040945101000 (con riferimento alle cartelle n.097 2016 0102477064000 e n.097 2019 0014872326000 ed all'Avviso di accertamento
TJUTJUM002306).
Nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.
R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
Per la validità della notificazione occorre però anche l'effettuazione, da parte del messo notificatore, delle attività di ricerca volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente;
è necessaria quindi un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune
o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass.08/03/2019, n. 6765).
Nel caso di specie la documentazione prodotta dall'ADER attesta anche l'espletamento di tale ulteriore attività svolta per la ricerca anagrafica.
Si evidenzia che lo stesso ricorrente ha depositato un certificato storico individuale rilasciato da Roma
Capitale.
Le Intimazioni di pagamento indicate, pertanto, risultano regolarmente notificate.
In relazione alla notifica di tali ulteriori atti il ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione, rendendo inammissibile l'opposizione solo con il presente ricorso proposta.
Infatti ove il destinatario sia venuto a conoscenza di una cartella di pagamento e non abbia proposto opposizione nei termini previsti, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare con il suo comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata;
ne consegue che, divenuto detto titolo inoppugnabile, ha inizio l'esecuzione esattoriale, i cui atti non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione. Osta a tale possibilità quanto stabilito dall'art. 19, comma
3, del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, che ha condotto quindi all'affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui
“l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (v.Cass. Ordinanza n. 3005/20).
Pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente potevano essere fatte valere solo impugnando le Intimazioni di pagamento precedentemente notificate.
La Suprema Corte ha di recente statuito che una volta notificata l'Intimazione occorre imprescindibilmente ricorrere per far valere sia la prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento sia l'omessa notifica della
Cartella stessa. In caso di mancata impugnazione il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. Civ. 11/03/2025 n.6436; Cass. Civ. 05/08/2024
n.22108; Cass. Civ. 22/04/2024 n.10736).
Le ulteriori censure devono ritenersi assorbite
La particolarità delle questioni giuridiche trattate induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
PONTECORVO LORENZO, Giudice
VILLANI CARLO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10739/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - SI - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132115711 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132115711 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132115711 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132115711 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1795/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10739/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato Intimazione di pagamento n.097 2024 91321157 11, relativa al mancato pagamento di n.19 cartelle di pagamento e un Avviso di accertamento, dell'importo di €.24.585,77=, notificata dall'GE delle Entrate SI in data 30/04/2025, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. La parte impugna le cartelle di pagamento n.097 2011 0051405504, n.097 2012 0061643264,
n.097 2016 0102477064, n.097 2019 0014872326, n.097 2021 0220265317 e l'Avviso di Accertamento n.
TJUTJUM002306. A motivi deduce la nullità dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 91321157 11 per mancata notifica delle cartelle e dell'Avviso di Accertamento;
la prescrizione del diritto alla riscossione;
la nullità dell'intimazione per difetto di titolo. Inesistenza delle cartelle di pagamento n.097 2011 0051405504,
n. 097 2012 0061643264, n. 097 2016 0102477064, n. 097 2019 0014872326, n. 097 2021 0220265317 e dell'Avviso di Accertamento n.TJUTJUM002306, in quanto il concessionario, con l'impugnato provvedimento, non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza dei titoli che legittimerebbero l'imminente esecuzione forzata sui beni del ricorrente, difatti, vengono indicati esclusivamente il numero delle cartelle e la data della presunta notifica, ma nessuna relata risultava allegata. La Direzione Provinciale II di Roma dell'GE delle Entrate, si è costituita in giudizio eccependo che per doglianze riferibili all'ADER l'ufficio si associa a quanto documentato e dedotto dall'agente della riscossione.
Evidenzia che l'unica doglianza riferibile all'ufficio è quella della omessa notifica dell'accertamento
TJUTJUM002306. Sul punto l'ufficio si riserva di presentare memorie e di produrre la notifica dell'accertamento non appena sarà rinvenuta dagli archivi.
La Direzione Provinciale I di Napoli dell'GE delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato, evidenziando, in via preliminare, che i motivi addotti a sostegno del ricorso sono riferibili esclusivamente all'attività dell'Agente della SI, in quanto attinenti la regolarità o validità di competenza di GE Entrate SI , regolarmente chiamato in causa. Eccepisce ancora la inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione ai sensi dell'art. 21D.Lgs. n. 546/92, in riferimento alle cartelle di pagamento regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Evidenzia che i crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.
c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio rilevando preliminarmente la non opponibilità nei confronti dell'Ente
Impositore di tutte le eccezioni afferenti sia la fase di emissione che quella di perfezionamento ed esito delle notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate atteso che tutta l'attività posta in essere successivamente all'iscrizione al ruolo e alla conseguente trasmissione delle minute di ruolo al Concessionario della
SI per il seguito di competenza è sottratta al controllo e alla disponibilità della Regione Lazio ed
è ascrivibile esclusivamente all'GE delle Entrate-SI, in capo alla quale è posto l'onere di fornire prova della correttezza dell'iter notificatorio nonché di rispondere di eventuali vizi o irregolarità degli atti impugnati. Quanto al merito, ed in particolare avuto riguardo alle eccezioni riferite all'attività ascrivibile alla propria sfera di competenza, la Regione Lazio rileva che, le cartelle emesse per il recupero delle tasse automobilistiche sottese agli atti impugnati, per quanto comunicato dal Concessionario della riscossione e per quel che emerge dalla documentazione allegata alla presente, risultano notificate, con ruoli resi tempestivamente esecutivi e successivamente trasmessi per gli adempimenti di competenza al
Concessionario della SI nel pieno rispetto del termine triennale previsto dalla legge. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso oggi proposto per violazione dell'art.21, primo comma, del dlgs
546/1992, che prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 3 del citato
Decreto Legislativo, proprio per la preventiva sussistenza di atti impositivi prodromici non oggetto a suo tempo di contestazione entro i termini di legge.
L'GE delle Entrate SI, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Eccepisce l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione in quanto il contribuente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso gli atti prodromici (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e avvisi di intimazione) posti a fondamento del successivo atto di riscossione.
Notificazione delle cartelle di pagamento - Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono state ritualmente notificate, come risulta dalla documentazione prodotta. Con riferimento alle questioni relative ai crediti tributari vantati dagli Enti Impositori
e a tutta l'attività compiuta da questi ultimi, si rileva il difetto di legittimazione passiva della comparente.
Evidenzia la infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa creditoria in quanto è stata inoltre interrotta da parte dell'Ente della riscossione mediante l'avviso di intimazione n.097 2022
9033691623000 (con riferimento alla cartella n.097 2011 0051405504000), con l'avviso di intimazione n.097
2023 9064485118000 (con riferimento alla cartella n.097 2012 0061643264000) e con l'avviso di intimazione n.097 2023 9040945101000 (con riferimento alle cartelle n.097 2016 0102477064000 e n.097 2019
0014872326000 ed all'Avviso di accertamento TJUTJUM002306), ritualmente notificati, come da documentazione che si produce. Va inoltre valutata la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione ex art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021 (Decreto Cura Italia) e art. 4 del Decreto Sostegni n. 41/21 convertito nella legge n. 69/21.
Il ricorrente ha depositato Memorie illustrative
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione prodotta dal Concessionario si evince che, dopo la notifica delle cartelle di pagamento impugnate, al ricorrente sono stati notificati una serie di ulteriori atti.
In particolare risultano notificate al ricorrente, con il rito della irreperibilità, in data 26/06/2023 l'avviso di intimazione n.097 2022 9033691623000 (con riferimento alla cartella n.097 2011 0051405504000), in data
18/11/2023 l'avviso di intimazione n.097 2023 9064485118000 (con riferimento alla cartella n.097 2012
0061643264000) e in data 23/09/2023 l'avviso di intimazione n.097 2023 9040945101000 (con riferimento alle cartelle n.097 2016 0102477064000 e n.097 2019 0014872326000 ed all'Avviso di accertamento
TJUTJUM002306).
Nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.
R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
Per la validità della notificazione occorre però anche l'effettuazione, da parte del messo notificatore, delle attività di ricerca volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente;
è necessaria quindi un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune
o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass.08/03/2019, n. 6765).
Nel caso di specie la documentazione prodotta dall'ADER attesta anche l'espletamento di tale ulteriore attività svolta per la ricerca anagrafica.
Si evidenzia che lo stesso ricorrente ha depositato un certificato storico individuale rilasciato da Roma
Capitale.
Le Intimazioni di pagamento indicate, pertanto, risultano regolarmente notificate.
In relazione alla notifica di tali ulteriori atti il ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione, rendendo inammissibile l'opposizione solo con il presente ricorso proposta.
Infatti ove il destinatario sia venuto a conoscenza di una cartella di pagamento e non abbia proposto opposizione nei termini previsti, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare con il suo comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata;
ne consegue che, divenuto detto titolo inoppugnabile, ha inizio l'esecuzione esattoriale, i cui atti non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione. Osta a tale possibilità quanto stabilito dall'art. 19, comma
3, del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, che ha condotto quindi all'affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui
“l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (v.Cass. Ordinanza n. 3005/20).
Pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente potevano essere fatte valere solo impugnando le Intimazioni di pagamento precedentemente notificate.
La Suprema Corte ha di recente statuito che una volta notificata l'Intimazione occorre imprescindibilmente ricorrere per far valere sia la prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento sia l'omessa notifica della
Cartella stessa. In caso di mancata impugnazione il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. Civ. 11/03/2025 n.6436; Cass. Civ. 05/08/2024
n.22108; Cass. Civ. 22/04/2024 n.10736).
Le ulteriori censure devono ritenersi assorbite
La particolarità delle questioni giuridiche trattate induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma rigetta il ricorso e compensa le spese.