Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1237/2024 promossa congiuntamente da:
Fidente CF: nato a [...] il CP_1 C.F._1 23/08/1990, residente in [...] Int. 27 e da
CF: nata a [...] il [...], residente in [...] Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Susanna Magrini e Giada Maria Invernizzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Susanna Magrini in Lodi Corso Roma 99
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Controparte_3 Controparte_2
sottoscritto, depositato in data 06.05.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, astenendosi, in presenza delle figlie, da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del ruolo genitoriale e/o della persona dell'ex coniuge.
2) Le figlie minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
Pag. 1
Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé.
3) Le modalità di visita tra padre e figlie saranno le seguenti:
Il signor potrà vedere le figlie minori, a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore CP_3
18.00 alla domenica sera alle ore 21.00, nonché una cena infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
- Le Festività Natalizie verranno divise in due periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 che le figlie trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, così pure la giornata di Natale e Santo NO seguirà il regime dell'alternanza.
- Le Festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo.
- Tutte le altre festività (25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre) ed eventuali ponti (Carnevale) seguiranno il principio dell'alternanza.
- Per quanto attiene le vacanze estive: le figlie trascorreranno due settimane non consecutive con il padre e due con la madre, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno.
- I genitori concordano che le figlie trascorrano con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni nonché la festa della mamma e la festa del papà.
I genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrere insieme i compleanni delle figlie.
4) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor , sita in Caselle Lurani, Via CP_3
Laghetto n. 10 sarà assegnata alla signora che l'abiterà con le figlie minori. CP_2
Le spese di ordinaria amministrazione, relative all'immobile e le utenze, saranno a carico integralmente della signora mentre quelle straordinarie saranno carico del signor CP_2
in quanto proprietario. CP_3
5) Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla signora la CP_3 CP_2 somma mensile di € 400,00=, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Pag. 2 6) Le spese straordinarie a favore delle figlie, così come da protocollo del Tribunale di Milano che segue verranno sopportate in misura del 50% dai genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
Pag. 3 a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout);
e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che:
i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla signora CP_2
8) Per quanto riguarda i rapporti tra le figlie minori il nuovo/a compagno/a del padre/madre ci si atterrà alla opinione della sentenza della Cassazione n. 283 del 09/01/2009 secondo la
Pag. 4 quale l'incontro tra le stesse potrà avvenire solo nei casi in cui la relazione sentimentale potesse considerarsi stabile e duratura.
9) Le parti concordano di dare immediata esecuzione alle condizioni di cui al presente ricorso dal momento dell'udienza che si terrà in forma cartolare.
10) Le parti si danno reciproco atto di essere economicamente e finanziariamente autosufficienti.
11) Le spese legali saranno a carico esclusivo del signor . CP_3
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e hanno contratto matrimonio con rito civile in data Controparte_3 Controparte_2
04/04/2009 nel Comune di Dovera (matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al N.2, anno 2009, parte 1) e dalla loro unione sono nate le tre figlie Per_1
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_2 Per_3
3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49
c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro CP_4
contrario (per tutti, cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In
Pag. 5 tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
5. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Controparte_3 Controparte_2
hanno contratto matrimonio in data 04.04.2009 nel comune di Dovera (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dovera al n. 2 anno 2009 Parte 1);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dovera perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Pag. 6 5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 17/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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