Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPV VBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/02/2024 al n. 307/2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ) nata a [...] il
05/01/1972, rappresentata e difesa dall'Avv. Ambrosio CE
e da
Controparte_1 (C.F.: C.F._2 ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ambrosio CE
-RICORRENII -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-INTERVENIENIE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/02/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San SE ES in data 30.8.1993 dalla cui unione nascevano tre figli: Lo Controparte 2 n. San SE ES il 25.9.1994, [...]
CP 3 n. Ottaviano il 19.10.2004, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Controparte_4 n. Ottaviano il 3.2.2009, evidenziavano che il Tribunale
di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 23/2024 del 28.3.2024 resa nel procedimento R.G. n. 307/2024 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti chiedevano la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle stesse.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 23/2024 del 28.3.2024,
risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) 1.1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
,sita in San Giuseppe"2. La casa coniugale, di proprietà del marito Controparte_1
ES (NA) alla Via Filionti n. 42, già suddivisa tra i ricorrenti in parti uguali, sarà abitata da ciascuno di essi nella parte di sua esclusiva pertinenza, fissando lì il proprio domicilio e la propria residenza;
3. la figlia CE, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, vive in Germania, mentre la figlia CP 3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continuerà a coabitare con la madre presso l'indirizzo di residenza della casa coniugale;
la figlia minore CP_4 continuerà ad essere affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, alla educazione ed all'equilibrio psico-fisico della figlia stessa, mentre saranno assunte liberamente da ciascuno le decisioni afferenti alla gestione ordinaria di CP 4. Quest'ultima avrà residenza privilegiata presso la madre.
4. I ricorrenti autorizzano, inoltre, le competenti Autorità a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento di identità valido per l'espatrio, della figlia minore, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività e/o ad esprimere consenso o ulteriore consenso eventualmente necessario per il completamento di ogni eventuale documentazione a richiedersi in tal senso.
autorizza sin d'ora la sig.ra5. Il sig. Controparte_1 Parte 1 a portare con sé la figlia minore CP_4, in vacanza all'estero o a far visita ai nonni e zii materni che vivono in Germania.
6. il padre potrà incontrare le figlie maggiorenni ogni qualvolta lo vorranno e compatibilmente con i loro impegni. Per la figlia minore CP 4, invece, si rappresenta il seguente PIANO
GENITORIALE: 6.1. il sig. Controparte 1 potrà vedere CP 4 ogni pomeriggio in cui la stessa lo vorrà compatibilmente con le sue attività di studio ed extrascolastiche, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 quando avrà cura di accompagnare la figlia presso l'abitazione della madre;
fine settimana alterni, con pernottamento con il padre, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 17.00 alla domenica sera, alle ore 21.00, quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
6.2. il periodo delle vacanze natalizie viene suddiviso tra i genitori nel seguente modo: dal 24.12 mattina al 31.12 mattina e dal 31.12 mattina al 7.01 mattina, ad anni alterni. - La figlia minorenne trascorrerà con ciascun genitore il periodo delle festività pasquali dal giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, sempre compatibilmente con la scelta della figlia CP 4. - La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive (con almeno sette giorni consecutivi) da concordare entro e non oltre il 30.04 di ogni anno;
- Entrambi i ricorrenti potranno trascorrere con la figlia minore il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico.
- Il compleanno e l'onomastico della figlia minore verrà dalla stessa trascorso con ciascun genitore ad anni alterni, e la minore trascorrerà con ciascun genitore la ricorrenza dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché le altre ricorrenze importanti per la famiglia del genitore;
- il sig. Controparte_1 verserà alla sig.ra Parte 1 quale concorso al mantenimento
,
della figlia minore CP 4 un contributo mensile di €. 400,00 (quattrocento/00), da disporsi entro il giorno cinque di ogni mese in favore della sig.ra Tale somma sarà rivalutata Parte 1
secondo gli indici ISTAT come per legge;
- i ricorrenti suddivideranno al 50%, tra loro tutte, le spese straordinarie necessarie per la figlia
CP 4, mediche (non coperte dal SSN), scolastiche e sportive, ecc., ivi comprese quelle per i Centri
Estivi, previa esibizione dei giustificativi di spesa, disponendo, altresì, che le scelte principali e rilevanti per la crescita della figlia saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori;
Controparte_1 verserà alla sig.ra Parte 17. il sig. a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) da disporsi entro il giorno cinque di ogni mese in favore della sig.ra Parte 1 Tale somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge.
8. l'assegno unico o gli assegni familiari della minore CP 4, saranno erogati al 100% in favore del sig. Controparte_1
9. I ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo nulla da pretendere l'uno dall'altra;
10. In particolare in ordine ai rapporti patrimoniali i ricorrenti dichiarano reciprocamente che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzioni ai sensi dell'art. 192 e ss. C.c., al di fuori dei buoni che seguono, che, alla rispettiva scadenza, saranno ripartiti nella misura del 50% tra i ricorrenti:
- buono postale fruttifero n. 02.712.09106 di lire DUEMILIONI/00 emesso il 10.10.1995, con scadenza dicembre 2025; buono postale fruttifero n. 02.260.783 04 di lire
-
CINQUECENTO MILA/00 emesso il 10.10.1995, con scadenza dicembre 2025; - buono postale fruttifero n. 00001118122700433 di EURO 1.000,00 emesso il 25.05.2004, con scadenza NOVEMBRE 2024; - buono postale fruttifero n. 00001118122800410 di EURO 1.000,00 emesso il
25.05.2004, con scadenza NOVEMBRE 2024;
c) il sig Controparte_1 intestatario dell'autovettura Fiat Idea targata DM131NS, autorizza la sig.ra Parte 1 a disporre ed utilizzare l'autovettura stessa, a lui intestata ma acquistata in regime di comunione dei beni. d) nella ripartizione e attribuzione dei beni i ricorrenti hanno tenuto conto di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto già riscosso costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
11. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti."
In riferimento al regime di affido della minore CP_4 si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione della minore presso la residenza della madre e con diritto di visita paterno come precisato in accordi da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordemente statuito che l'assegno unico o gli assegni familiari della minore CP 4 saranno erogati interamente in favore del sig. [...]
CP 1.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e CP_1 Parte 1
[...] nato a [...] il [...], il giorno 30.8.1993 in San
SE ES, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.
101, Parte II, Serie A, Anno 1993);
b) affida la figlia minore CP_4 ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza presso la madre e diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) determina in euro 400,00 il contributo al mantenimento della minore CP_4 da porsi a carico del sig. CP_1 e da corrispondere alla sig.ra Pt_1 entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e spese straordinarie al 50%;
d) dispone che il sig. CP_1 corrisponda alla sig.ra Pt_1 a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 200,00 da disporsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) dà atto che le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
f) prende atto delle disposizioni pattizie intervenute tra le parti;
gordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
h) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca