Articolo 19 della Legge 7 maggio 2015, n. 62
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 maggio 2015
Art. 19. Funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e la persona fisica e' un residente di detto territorio che: a) ha la nazionalita' di detto territorio; oppure b) non e' divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente e' impossibile soltanto in questo territorio.
Tale pensione e' compatibile soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.
Entrata in vigore il 31 maggio 2015