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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/11/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO IL SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2926/2024 promossa da:
DI REGGIO IL (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
CC HI e GG PP IL APPELLANTE contro (C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
EG DR EL
* In punto: appello avverso la sentenza n. 828/24 del Giudice di Pace di Reggio Emilia. Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha adìto il Giudice di Pace di Reggio Emilia al fine di sentire Controparte_1 dichiarare la responsabilità dell' per l'infortunio occorsole in data Controparte_2
1.03.2022 allorché, dovendo sottoporsi ad una visita di controllo presso l'Ospedale di Scandiano, mentre saliva la rampa esterna posta dinanzi all'ingresso della struttura, è inciampata sul primo gradino, risultato scivoloso a causa dell'umidità e privo di adesivi catarifrangenti o comunque idonei a evitare scivolamenti, ed è rovinata a terra, battendo il volto e procurandosi lesioni personali quantificate, dal proprio medico-legale, nel 4,5% di invalidità permanente, giorni 6 di invalidità temporanea al 75% e giorni 30 al 50%. Deducendo quindi l'insidiosità degli scalini e la responsabilità dell' ai sensi dell'art. CP_2
2051 c.c. per non avere diligentemente provveduto alla manutenzione della scala né segnalato la sua pericolosità, ha chiesto la condanna della stessa al pagamento della somma di € 7.996,19, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. Si è costituita l' non contestando la caduta, ma deducendo: CP_2
- che la ricorrente, in quell'occasione, ha volontariamente scelto di percorrere quella scalinata, caratterizzata da gradini ampi e bassi, anziché la rampa posta lateralmente;
- che, in ogni caso, l'alzata dei gradini è segnata sia con vernice gialla antisdrucciolo, sia con indicatori rossi atti a evidenziare il dislivello;
1 - che in ogni caso la scala è conforme alla normativa vigente, è idonea a garantire il transito pedonale in sicurezza e la manutenzione viene regolarmente eseguita con cadenza semestrale;
- che, quindi, la caduta è da imputarsi esclusivamente alla negligenza e imprudenza della ricorrente, che ha percorso la scala senza prestare la dovuta attenzione. Sulla base di quanto sopra, ha eccepito la ricorrenza del caso fortuito liberatorio di cui all'art. 2051 c.c., e comunque il concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., e ha insistito per il rigetto della domanda. La causa è stata istruita attraverso l'escussione della teste , che era presente al Tes_1 momento del fatto e ha prestato soccorso alla , nonché espletamento di CTU CP_1 medico legale. All'esito del giudizio, con sentenza n. 828 del 3.09.2024, il Giudice di Pace ha ritenuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all' per l'omessa manutenzione della gradinata e CP_2
l'ha condannata al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
4.743,14 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in base alle risultanze della Consulenza, oltre alle spese di lite. Questi in sintesi i motivi della decisione:
- le fotografie prodotte in giudizio dalla ricorrente dimostrano l'esistenza di evidentissime carenze manutentive della rampa, lasciata sguarnita di segnalazione o di strumenti di sicurezza;
- la non aveva alcun obbligo di utilizzare le rampe laterali;
CP_1
- sussiste in capo all' una responsabilità da contatto sociale nei confronti degli utenti CP_2 delle sue strutture;
- la teste escussa ha confermato la dinamica del sinistro e ha riferito di non avere visto la segnaletica sul gradino e di non essere caduta, a dimostrazione della insidiosità e non prevedibilità. L' ha interposto tempestivo appello basato sui seguenti Controparte_2 motivi:
- erronea interpretazione delle risultanze documentali, essendo stata omessa l'analisi della documentazione fotografica e tecnica prodotta dall' che dimostrerebbe invece la corretta CP_2 segnalazione dei gradini e il regolare stato manutentivo della scalinata;
- erronea interpretazione della testimonianza, posto che la teste ha riferito di avere visto la cadere, ma non salire il gradino;
CP_1
- error in judicando per avere dato per scontate le carenze manutentive senza averle accertate e senza indicare alcuna norma di riferimento eventualmente violata dall' CP_2
- erronea quantificazione del danno, con il riconoscimento di una somma a titolo di
“danno morale o personalizzazione”, riferita ad un pregiudizio di natura estetica che non era stato nemmeno valorizzato dalla CTU. Quindi, ha chiesto la riforma della sentenza, insistendo nelle conclusioni già svolte in primo grado.
si è costituita contestando l'appello e chiedendone il rigetto, Controparte_1 con conferma della sentenza. Non è stata svolta attività istruttoria e all'udienza del 22.10.2025 il Tribunale si è riservato
2 la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. 2. L'appello è fondato:
- l'art. 2051 c.c. prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”;
- la disposizione citata stabilisce un criterio “oggettivo” di imputazione della responsabilità, che prescinde da qualunque connotato di colpa e si basa, da un lato, sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno ed il soggetto che viene chiamato a rispondere dello stesso e, dall'altro lato, sul nesso di causalità fra la cosa, appunto, e il danno (cfr. ex multis C. Sez. U. 20943/22);
- tale nesso sussiste sia quando la cosa è già di per sé in grado di produrre il pregiudizio, sia quando essa diventa produttiva di danni per effetto della combinazione con altri elementi;
- in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 cod. civ. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660). È stato poi riconosciuto che, ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato (v. da ultimo le sentenze 18 settembre 2015, n. 18317, e 22 giugno 2016, n. 12895). È appena il caso di ricordare, inoltre, che la più recente giurisprudenza di questa Corte è andata ponendo in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire
o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930)” (Cass. ord. n. 11526/2017);
- ne deriva che, mentre nel caso in cui la cosa abbia prodotto il danno per una sua forza interna (come, ad esempio, nel caso di scoppio di una caldaia o di crollo di una tribuna) non occorre alcuna indagine ulteriore sulla natura insidiosa o meno della cosa, nel caso in cui, invece, il danno è derivato da una interazione fra la cosa di per sé inerte (la pavimentazione stradale, un marciapiedi, una scala ecc.) e la condotta del danneggiato (transito sulla pavimentazione, sul marciapiedi, utilizzo della scala, ecc.), il nesso causale potrà dirsi dimostrato solo se si acclari, anche, che la cosa presentava profili di pericolosità intrinseca, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno;
- sul piano della ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo sul custode convenuto l'onere di provare la ricorrenza del caso fortuito quale elemento che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, è idoneo ad elidere il nesso eziologico.
- il caso fortuito liberatorio va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto naturale,
3 del fatto del terzo o della stessa vittima che abbia avuto efficacia causale autonoma e sufficiente nella determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
- in particolare, il custode è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce e a cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle circostanze;
- in altre parole, ha l'onere di provare: 1) di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e comunque del principio generale del neminem laedere; 2) che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che detto evento abbia esplicato la sua potenzialità offensiva in modo repentino e imprevedibile, prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile il tempestivo intervento riparatore dell'ente custode (cfr. C. 6651/20; C. 1629519; C. 6703/18);
- d'altro canto, con particolare riferimento alla condotta del danneggiato, la natura oggettiva della responsabilità custodiale è controbilanciata dalla imposizione di un generale dovere di cautela in capo al soggetto che entri in contatto con la cosa, conformemente a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), in base al quale costui è tenuto ad adottare condotte idonee a contenere entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (C. 4661/15: “all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
sicché, quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”);
- tanto premesso, e venendo al caso di specie, appare evidente che la sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, sia sotto il profilo dell'esame delle emergenze istruttorie, sia sotto quello delle conseguenze sul piano dell'accertamento della responsabilità in capo all'odierna appellante;
- innanzitutto, le risultanze documentali sono state travisate o del tutto trascurate;
- il Giudice di Pace ha fondato la decisione sull'accertamento di “evidentissime carenze manutentive”, argomentando che “Le fotografie prodotte dalla ricorrente non lasciano adito a dubbi sulla sciatteria manutentiva della scala sulla quale si è verificato il sinistro”;
- in realtà, tutte le fotografie prodotte in giudizio, sia da parte della sia da CP_1 parte dell' (contenute nella relazione tecnica allegata alla comparsa), dimostrano come CP_2 tutti i gradini della scala, compreso quello oggetto di causa, presentassero una evidente striscia di vernice gialla per tutta la lunghezza e l'alzata; nella foto allegata dalla , cui fa CP_1 riferimento il G.d.P. nella motivazione, la colorazione gialla risulta leggermente più sbiadita, ma
4 rimane comunque ben evidente (anche considerato il contrasto con il colore grigio scuro di tutta la pavimentazione) e rende chiaramente percepibile la presenza del gradino;
- l' ha poi prodotto una relazione del proprio ufficio tecnico, nella quale si dà conto: CP_2 della struttura della scala d'ingresso dell'Ospedale (misure, materiali, stato di conservazione); della presenza della segnaletica (strisce di vernice) apposta nel 2018; della regolarità della manutenzione ordinaria, eseguita con cadenza semestrale;
della conformità della gradinata alla normativa vigente in materia, con richiamo espresso al D.M. 14.06.1989 n. 236;
- in primo luogo, tale documento permette di escludere senz'altro la pericolosità intrinseca del gradino in questione, alto appena 6 cm (altezza minima, visibile anche dalla documentazione fotografica), sicché l'apposizione di segnaletica volta a evidenziare la presenza del gradino stesso non appare né necessaria né idonea a prevenire cadute analoghe a quella verificatasi nella specie;
- in secondo luogo, producendo la relazione te l' ha esaurientemente assolto al CP_2 proprio onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure e cautele idonee a prevenire e impedire la produzione di danni a terzi;
a fronte di ciò, era invece onere della CP_1 allegare quali sono le ulteriori misure che l'Ente avrebbe dovuto adottare secondo la necessaria diligenza, nonché le carenze manutentive ad esso eventualmente imputabili e la normativa alla quale non si sarebbe attenuto;
- ella, tuttavia, nel corso del giudizio primo grado non ha svolto alcuna contestazione specifica in proposito e il Giudice di Pace non solo non ha tenuto conto di ciò, ma neppure ha preso in considerazione il documento in questione;
- in questo quadro, la testimonianza resa dalla , presente al momento del fatto, Tes_1 non dimostra affatto la violazione degli obblighi di custodia da parte dell' posto che la CP_2 caduta, di per sé e in assenza di altri elementi, non prova alcunché;
- irrilevante è, per lo stesso motivo, l'ulteriore circostanza che, in quel frangente, anche il marito della sia scivolato nel tentativo di sorreggere la moglie, tanto più che nella CP_1 concitazione del momento è ben possibile che il movimento inconsulto della vittima e lo sforzo fisico prestato per evitare la caduta gli abbiano fatto perdere l'equilibrio;
- l'infortunio ha avuto luogo alle 8:20 del mattino, quindi le condizioni di luce erano senz'altro favorevoli, mentre la presenza di eventuale umidità sulla superficie dei gradini proprio in considerazione dell'orario e del periodo dell'anno (marzo) costituisce una circostanza del tutto prevedibile (fermo restando che, senza dubbio, non poteva ritenersi esigibile, da parte dell'Ospedale, l' “asciugatura” delle scale esterne dall'umidità mattutina);
- in definitiva, la complessiva valutazione di tutti gli elementi sopra evidenziati porta a concludere che, laddove la avesse adoperato un normale grado di cautela e di CP_1 prudenza, avrebbe potuto agevolmente avvedersi della presenza del gradino e del fatto che, a quell'ora del mattino, la sua superficie potesse non essere perfettamente asciutta e, conseguentemente, adeguare il suo incedere prestando maggiore attenzione;
- ricorre, quindi, il caso fortuito costituito dal fatto colposo della persona danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la res in custodia e l'evento dannoso. Alla luce di tutto quanto sopra, la sentenza impugnata, che ha invece riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' e l'ha condannata al risarcimento dei danni in favore CP_2
5 della , va riformata e la domanda risarcitoria proposta da quest'ultima va rigettata. CP_1
3. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata, soccombente, al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta. Sempre in applicazione del principio di soccombenza, le spese della CTU svolta dinanzi al Giudice di Pace vanno definitivamente poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, RIGETTA le domande proposte da;
Controparte_1
ND l'appellata a pagare all'appellante le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
- quanto al primo grado, in € 800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
- quanto al secondo grado, in € 264,00 per anticipazioni, € 1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellata. Così deciso a Reggio Emilia il 12/11/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
6
DI REGGIO IL (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
CC HI e GG PP IL APPELLANTE contro (C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
EG DR EL
* In punto: appello avverso la sentenza n. 828/24 del Giudice di Pace di Reggio Emilia. Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha adìto il Giudice di Pace di Reggio Emilia al fine di sentire Controparte_1 dichiarare la responsabilità dell' per l'infortunio occorsole in data Controparte_2
1.03.2022 allorché, dovendo sottoporsi ad una visita di controllo presso l'Ospedale di Scandiano, mentre saliva la rampa esterna posta dinanzi all'ingresso della struttura, è inciampata sul primo gradino, risultato scivoloso a causa dell'umidità e privo di adesivi catarifrangenti o comunque idonei a evitare scivolamenti, ed è rovinata a terra, battendo il volto e procurandosi lesioni personali quantificate, dal proprio medico-legale, nel 4,5% di invalidità permanente, giorni 6 di invalidità temporanea al 75% e giorni 30 al 50%. Deducendo quindi l'insidiosità degli scalini e la responsabilità dell' ai sensi dell'art. CP_2
2051 c.c. per non avere diligentemente provveduto alla manutenzione della scala né segnalato la sua pericolosità, ha chiesto la condanna della stessa al pagamento della somma di € 7.996,19, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. Si è costituita l' non contestando la caduta, ma deducendo: CP_2
- che la ricorrente, in quell'occasione, ha volontariamente scelto di percorrere quella scalinata, caratterizzata da gradini ampi e bassi, anziché la rampa posta lateralmente;
- che, in ogni caso, l'alzata dei gradini è segnata sia con vernice gialla antisdrucciolo, sia con indicatori rossi atti a evidenziare il dislivello;
1 - che in ogni caso la scala è conforme alla normativa vigente, è idonea a garantire il transito pedonale in sicurezza e la manutenzione viene regolarmente eseguita con cadenza semestrale;
- che, quindi, la caduta è da imputarsi esclusivamente alla negligenza e imprudenza della ricorrente, che ha percorso la scala senza prestare la dovuta attenzione. Sulla base di quanto sopra, ha eccepito la ricorrenza del caso fortuito liberatorio di cui all'art. 2051 c.c., e comunque il concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., e ha insistito per il rigetto della domanda. La causa è stata istruita attraverso l'escussione della teste , che era presente al Tes_1 momento del fatto e ha prestato soccorso alla , nonché espletamento di CTU CP_1 medico legale. All'esito del giudizio, con sentenza n. 828 del 3.09.2024, il Giudice di Pace ha ritenuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all' per l'omessa manutenzione della gradinata e CP_2
l'ha condannata al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
4.743,14 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in base alle risultanze della Consulenza, oltre alle spese di lite. Questi in sintesi i motivi della decisione:
- le fotografie prodotte in giudizio dalla ricorrente dimostrano l'esistenza di evidentissime carenze manutentive della rampa, lasciata sguarnita di segnalazione o di strumenti di sicurezza;
- la non aveva alcun obbligo di utilizzare le rampe laterali;
CP_1
- sussiste in capo all' una responsabilità da contatto sociale nei confronti degli utenti CP_2 delle sue strutture;
- la teste escussa ha confermato la dinamica del sinistro e ha riferito di non avere visto la segnaletica sul gradino e di non essere caduta, a dimostrazione della insidiosità e non prevedibilità. L' ha interposto tempestivo appello basato sui seguenti Controparte_2 motivi:
- erronea interpretazione delle risultanze documentali, essendo stata omessa l'analisi della documentazione fotografica e tecnica prodotta dall' che dimostrerebbe invece la corretta CP_2 segnalazione dei gradini e il regolare stato manutentivo della scalinata;
- erronea interpretazione della testimonianza, posto che la teste ha riferito di avere visto la cadere, ma non salire il gradino;
CP_1
- error in judicando per avere dato per scontate le carenze manutentive senza averle accertate e senza indicare alcuna norma di riferimento eventualmente violata dall' CP_2
- erronea quantificazione del danno, con il riconoscimento di una somma a titolo di
“danno morale o personalizzazione”, riferita ad un pregiudizio di natura estetica che non era stato nemmeno valorizzato dalla CTU. Quindi, ha chiesto la riforma della sentenza, insistendo nelle conclusioni già svolte in primo grado.
si è costituita contestando l'appello e chiedendone il rigetto, Controparte_1 con conferma della sentenza. Non è stata svolta attività istruttoria e all'udienza del 22.10.2025 il Tribunale si è riservato
2 la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. 2. L'appello è fondato:
- l'art. 2051 c.c. prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”;
- la disposizione citata stabilisce un criterio “oggettivo” di imputazione della responsabilità, che prescinde da qualunque connotato di colpa e si basa, da un lato, sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno ed il soggetto che viene chiamato a rispondere dello stesso e, dall'altro lato, sul nesso di causalità fra la cosa, appunto, e il danno (cfr. ex multis C. Sez. U. 20943/22);
- tale nesso sussiste sia quando la cosa è già di per sé in grado di produrre il pregiudizio, sia quando essa diventa produttiva di danni per effetto della combinazione con altri elementi;
- in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 cod. civ. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660). È stato poi riconosciuto che, ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato (v. da ultimo le sentenze 18 settembre 2015, n. 18317, e 22 giugno 2016, n. 12895). È appena il caso di ricordare, inoltre, che la più recente giurisprudenza di questa Corte è andata ponendo in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire
o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930)” (Cass. ord. n. 11526/2017);
- ne deriva che, mentre nel caso in cui la cosa abbia prodotto il danno per una sua forza interna (come, ad esempio, nel caso di scoppio di una caldaia o di crollo di una tribuna) non occorre alcuna indagine ulteriore sulla natura insidiosa o meno della cosa, nel caso in cui, invece, il danno è derivato da una interazione fra la cosa di per sé inerte (la pavimentazione stradale, un marciapiedi, una scala ecc.) e la condotta del danneggiato (transito sulla pavimentazione, sul marciapiedi, utilizzo della scala, ecc.), il nesso causale potrà dirsi dimostrato solo se si acclari, anche, che la cosa presentava profili di pericolosità intrinseca, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno;
- sul piano della ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo sul custode convenuto l'onere di provare la ricorrenza del caso fortuito quale elemento che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, è idoneo ad elidere il nesso eziologico.
- il caso fortuito liberatorio va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto naturale,
3 del fatto del terzo o della stessa vittima che abbia avuto efficacia causale autonoma e sufficiente nella determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
- in particolare, il custode è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce e a cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle circostanze;
- in altre parole, ha l'onere di provare: 1) di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e comunque del principio generale del neminem laedere; 2) che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che detto evento abbia esplicato la sua potenzialità offensiva in modo repentino e imprevedibile, prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile il tempestivo intervento riparatore dell'ente custode (cfr. C. 6651/20; C. 1629519; C. 6703/18);
- d'altro canto, con particolare riferimento alla condotta del danneggiato, la natura oggettiva della responsabilità custodiale è controbilanciata dalla imposizione di un generale dovere di cautela in capo al soggetto che entri in contatto con la cosa, conformemente a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), in base al quale costui è tenuto ad adottare condotte idonee a contenere entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (C. 4661/15: “all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
sicché, quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”);
- tanto premesso, e venendo al caso di specie, appare evidente che la sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, sia sotto il profilo dell'esame delle emergenze istruttorie, sia sotto quello delle conseguenze sul piano dell'accertamento della responsabilità in capo all'odierna appellante;
- innanzitutto, le risultanze documentali sono state travisate o del tutto trascurate;
- il Giudice di Pace ha fondato la decisione sull'accertamento di “evidentissime carenze manutentive”, argomentando che “Le fotografie prodotte dalla ricorrente non lasciano adito a dubbi sulla sciatteria manutentiva della scala sulla quale si è verificato il sinistro”;
- in realtà, tutte le fotografie prodotte in giudizio, sia da parte della sia da CP_1 parte dell' (contenute nella relazione tecnica allegata alla comparsa), dimostrano come CP_2 tutti i gradini della scala, compreso quello oggetto di causa, presentassero una evidente striscia di vernice gialla per tutta la lunghezza e l'alzata; nella foto allegata dalla , cui fa CP_1 riferimento il G.d.P. nella motivazione, la colorazione gialla risulta leggermente più sbiadita, ma
4 rimane comunque ben evidente (anche considerato il contrasto con il colore grigio scuro di tutta la pavimentazione) e rende chiaramente percepibile la presenza del gradino;
- l' ha poi prodotto una relazione del proprio ufficio tecnico, nella quale si dà conto: CP_2 della struttura della scala d'ingresso dell'Ospedale (misure, materiali, stato di conservazione); della presenza della segnaletica (strisce di vernice) apposta nel 2018; della regolarità della manutenzione ordinaria, eseguita con cadenza semestrale;
della conformità della gradinata alla normativa vigente in materia, con richiamo espresso al D.M. 14.06.1989 n. 236;
- in primo luogo, tale documento permette di escludere senz'altro la pericolosità intrinseca del gradino in questione, alto appena 6 cm (altezza minima, visibile anche dalla documentazione fotografica), sicché l'apposizione di segnaletica volta a evidenziare la presenza del gradino stesso non appare né necessaria né idonea a prevenire cadute analoghe a quella verificatasi nella specie;
- in secondo luogo, producendo la relazione te l' ha esaurientemente assolto al CP_2 proprio onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure e cautele idonee a prevenire e impedire la produzione di danni a terzi;
a fronte di ciò, era invece onere della CP_1 allegare quali sono le ulteriori misure che l'Ente avrebbe dovuto adottare secondo la necessaria diligenza, nonché le carenze manutentive ad esso eventualmente imputabili e la normativa alla quale non si sarebbe attenuto;
- ella, tuttavia, nel corso del giudizio primo grado non ha svolto alcuna contestazione specifica in proposito e il Giudice di Pace non solo non ha tenuto conto di ciò, ma neppure ha preso in considerazione il documento in questione;
- in questo quadro, la testimonianza resa dalla , presente al momento del fatto, Tes_1 non dimostra affatto la violazione degli obblighi di custodia da parte dell' posto che la CP_2 caduta, di per sé e in assenza di altri elementi, non prova alcunché;
- irrilevante è, per lo stesso motivo, l'ulteriore circostanza che, in quel frangente, anche il marito della sia scivolato nel tentativo di sorreggere la moglie, tanto più che nella CP_1 concitazione del momento è ben possibile che il movimento inconsulto della vittima e lo sforzo fisico prestato per evitare la caduta gli abbiano fatto perdere l'equilibrio;
- l'infortunio ha avuto luogo alle 8:20 del mattino, quindi le condizioni di luce erano senz'altro favorevoli, mentre la presenza di eventuale umidità sulla superficie dei gradini proprio in considerazione dell'orario e del periodo dell'anno (marzo) costituisce una circostanza del tutto prevedibile (fermo restando che, senza dubbio, non poteva ritenersi esigibile, da parte dell'Ospedale, l' “asciugatura” delle scale esterne dall'umidità mattutina);
- in definitiva, la complessiva valutazione di tutti gli elementi sopra evidenziati porta a concludere che, laddove la avesse adoperato un normale grado di cautela e di CP_1 prudenza, avrebbe potuto agevolmente avvedersi della presenza del gradino e del fatto che, a quell'ora del mattino, la sua superficie potesse non essere perfettamente asciutta e, conseguentemente, adeguare il suo incedere prestando maggiore attenzione;
- ricorre, quindi, il caso fortuito costituito dal fatto colposo della persona danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la res in custodia e l'evento dannoso. Alla luce di tutto quanto sopra, la sentenza impugnata, che ha invece riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' e l'ha condannata al risarcimento dei danni in favore CP_2
5 della , va riformata e la domanda risarcitoria proposta da quest'ultima va rigettata. CP_1
3. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata, soccombente, al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta. Sempre in applicazione del principio di soccombenza, le spese della CTU svolta dinanzi al Giudice di Pace vanno definitivamente poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, RIGETTA le domande proposte da;
Controparte_1
ND l'appellata a pagare all'appellante le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
- quanto al primo grado, in € 800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
- quanto al secondo grado, in € 264,00 per anticipazioni, € 1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellata. Così deciso a Reggio Emilia il 12/11/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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