Art. 9.
Ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, il regolamento determina le categorie dei titoli valutabili e i criteri della loro valutazione.
Ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, il regolamento determina le categorie dei titoli valutabili e i criteri della loro valutazione.