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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3460/2023.
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente alla Parte_1
via Antonio Gramsci, n. 33, C.F.: , ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Corigliano-Rossano alla via Berlinguer snc, presso lo Studio dell'avv. Maria Teresa Mazzei, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 avverso l'avviso di addebito n. 334 2023 00018260 85 000 del 09/09/2023, con cui veniva contestato alla ricorrente il pagamento di somme indebite per € 873,22, a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2007, in assenza dei requisiti per l'ottenimento della prestazione.
In particolare, parte ricorrente evidenziava, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e che doveva ritenersi prescritto il diritto dell' di procedere alla riscossione della somma CP_2
intimata, stante il decorso del termine previsto per il recupero degli indebiti.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, evidenziava che non poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione.
La causa non veniva istruita, essendo di natura documentale, e veniva decisa all'odierna udienza.
*** Il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, nel caso di specie, tempestiva è l'opposizione inerente al merito della pretesa contributiva.
Infondato si rivela l'eccepito difetto di motivazione essendo gli avvisi di addebito conformi al modello legale quale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2020.
Del tutto conforme al dettato normativo risulta essere anche la notifica dei predetti avvisi di addebito.
Nel merito, va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nel caso in esame, l' produce le comunicazioni di indebito regolarmente notificate in CP_2
data 9.5.2018 alla stessa ricorrente, con le quali gli veniva contestata l'indebita percezione delle medesime prestazioni relative all'anno 2007.
Deve evidenziarsi, pertanto, che nel caso in esame non è maturato il termine prescrizionale invocato dal ricorrente.
Inoltre, va evidenziato che in tema di indennità di disoccupazione agricola l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. Con modif. in l. n. 83 del 1970 (cfr.
Cass. N. 6229/2019) la pretesa restitutoria dell' si rivela fondata. CP_2
Sul punto, pare opportuno segnalare che la Corte d'Appello di Catanzaro si è espressa negli stessi termini (sent. 620/2023), evidenziando che: “… Tanto consente di apprezzare … le conseguenze ostative che, in merito al riconoscimento del credito controverso, derivano dalla perdita, in capo all'odierna appellata, del requisito di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli.
8. Della perdita di tale requisito non può più farsi questione, stante l'intervenuta decadenza che, con incensurata statuizione, il tribunale ha dichiarato e dalla quale – si noti – l' fa CP_2 discendere nelle conclusioni del suo atto di appello (“conseguentemente”) proprio il rigetto della domanda di prestazione.
9. La decadenza che ha precluso l'accoglimento della domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli comporta, invero, anche la perdita dello status di lavoratore agricolo, senza il quale non si giustifica l'ammissione dell'appellata alla provvidenza economica della cui restituzione si controverte4. Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n.
15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003).
10. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo5.
11. In senso contrario non varrebbe sostenere che il giudice può disapplicare l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli allorché accerti – come ha fatto il tribunale – l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, perché tale principio non contraddice
l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel termine decadenziale che il tribunale ha verificato scaduto6.
D'altronde, opinare diversamente e ammettere che il giudice possa in ogni caso entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla.”
Da ultimo, per completezza, va evidenziato che in subiecta materia non è applicabile la disciplina di favore contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo trattandosi di prestazioni temporanee.
Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione.
Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n.
88/1989 è da ritenersi tassativo. Tra le prestazioni indicate non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato. In questa disposizione, infatti, ai fini dell'irripetibilità è fatto riferimento alle sole pensioni a carico delle gestioni previdenziali tassativamente indicate.
Questo l'art. 52 L. n. 88/1989: <<1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave>>.
Ad ulteriore conferma v'è il principio enucleato dalla Corte D'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 286/2018, a mente del quale: "Il principio di irripetibilità delle prestazioni percepite in buona fede opera soltanto per i trattamenti pensionistici e non anche per le altre prestazioni previdenziali e, quindi, non può essere utilmente invocato dall'appellante per trattenere, comunque, le indennità a sostegno del reddito che l' assume di avergli CP_2
indebitamente erogato ......".
In ogni caso, va evidenziato che in tema di indebito, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, hanno affermato il principio di diritto per cui "In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. ex multis,
Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014; Cass.11.02.2016, n. 2739).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per CP_1 vantare il diritto alle prestazioni, ovvero l'iscrizione negli elenchi dai quali, peraltro, vi è stata cancellazione.
E la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo oggetto della cancellazione dagli elenchi, non assolvendo, pertanto,
l'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tanto consegue il rigetto del ricorso. Spese compensate stante la dichiarazione in atti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3460/2023.
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente alla Parte_1
via Antonio Gramsci, n. 33, C.F.: , ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Corigliano-Rossano alla via Berlinguer snc, presso lo Studio dell'avv. Maria Teresa Mazzei, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 avverso l'avviso di addebito n. 334 2023 00018260 85 000 del 09/09/2023, con cui veniva contestato alla ricorrente il pagamento di somme indebite per € 873,22, a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2007, in assenza dei requisiti per l'ottenimento della prestazione.
In particolare, parte ricorrente evidenziava, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e che doveva ritenersi prescritto il diritto dell' di procedere alla riscossione della somma CP_2
intimata, stante il decorso del termine previsto per il recupero degli indebiti.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, evidenziava che non poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione.
La causa non veniva istruita, essendo di natura documentale, e veniva decisa all'odierna udienza.
*** Il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, nel caso di specie, tempestiva è l'opposizione inerente al merito della pretesa contributiva.
Infondato si rivela l'eccepito difetto di motivazione essendo gli avvisi di addebito conformi al modello legale quale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2020.
Del tutto conforme al dettato normativo risulta essere anche la notifica dei predetti avvisi di addebito.
Nel merito, va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nel caso in esame, l' produce le comunicazioni di indebito regolarmente notificate in CP_2
data 9.5.2018 alla stessa ricorrente, con le quali gli veniva contestata l'indebita percezione delle medesime prestazioni relative all'anno 2007.
Deve evidenziarsi, pertanto, che nel caso in esame non è maturato il termine prescrizionale invocato dal ricorrente.
Inoltre, va evidenziato che in tema di indennità di disoccupazione agricola l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. Con modif. in l. n. 83 del 1970 (cfr.
Cass. N. 6229/2019) la pretesa restitutoria dell' si rivela fondata. CP_2
Sul punto, pare opportuno segnalare che la Corte d'Appello di Catanzaro si è espressa negli stessi termini (sent. 620/2023), evidenziando che: “… Tanto consente di apprezzare … le conseguenze ostative che, in merito al riconoscimento del credito controverso, derivano dalla perdita, in capo all'odierna appellata, del requisito di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli.
8. Della perdita di tale requisito non può più farsi questione, stante l'intervenuta decadenza che, con incensurata statuizione, il tribunale ha dichiarato e dalla quale – si noti – l' fa CP_2 discendere nelle conclusioni del suo atto di appello (“conseguentemente”) proprio il rigetto della domanda di prestazione.
9. La decadenza che ha precluso l'accoglimento della domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli comporta, invero, anche la perdita dello status di lavoratore agricolo, senza il quale non si giustifica l'ammissione dell'appellata alla provvidenza economica della cui restituzione si controverte4. Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n.
15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003).
10. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo5.
11. In senso contrario non varrebbe sostenere che il giudice può disapplicare l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli allorché accerti – come ha fatto il tribunale – l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, perché tale principio non contraddice
l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel termine decadenziale che il tribunale ha verificato scaduto6.
D'altronde, opinare diversamente e ammettere che il giudice possa in ogni caso entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla.”
Da ultimo, per completezza, va evidenziato che in subiecta materia non è applicabile la disciplina di favore contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo trattandosi di prestazioni temporanee.
Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione.
Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n.
88/1989 è da ritenersi tassativo. Tra le prestazioni indicate non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato. In questa disposizione, infatti, ai fini dell'irripetibilità è fatto riferimento alle sole pensioni a carico delle gestioni previdenziali tassativamente indicate.
Questo l'art. 52 L. n. 88/1989: <<1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave>>.
Ad ulteriore conferma v'è il principio enucleato dalla Corte D'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 286/2018, a mente del quale: "Il principio di irripetibilità delle prestazioni percepite in buona fede opera soltanto per i trattamenti pensionistici e non anche per le altre prestazioni previdenziali e, quindi, non può essere utilmente invocato dall'appellante per trattenere, comunque, le indennità a sostegno del reddito che l' assume di avergli CP_2
indebitamente erogato ......".
In ogni caso, va evidenziato che in tema di indebito, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, hanno affermato il principio di diritto per cui "In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. ex multis,
Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014; Cass.11.02.2016, n. 2739).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per CP_1 vantare il diritto alle prestazioni, ovvero l'iscrizione negli elenchi dai quali, peraltro, vi è stata cancellazione.
E la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo oggetto della cancellazione dagli elenchi, non assolvendo, pertanto,
l'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tanto consegue il rigetto del ricorso. Spese compensate stante la dichiarazione in atti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone