Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/06/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19356/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado n. 19356/2023 R.G. promossa da
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Quarto d'Altino (VE), Viale della Stazione n.75, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Giorgi
del foro di Venezia, , presso il cui studio – sito in Venezia- Email_1
Mestre, via Torre Belfredo n. 4 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
contro nato a [...], il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...]– Thimert Gatelles, 3 bis Impasse de la Mairie, 35G, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Turri del Foro di Padova, ( , presso il cui Email_2
studio – sito in Padova, via Crimea, n. 7/A – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: rassegnate all'udienza del 19.12.2024, che di seguito si riproducono:
“- scioglimento del vincolo matrimoniale con conseguente annotazione da parte dell'Ufficiale di stato civile dell'emananda sentenza;
CP_
-dal punto di vista economico, il sig si impegnerà – con decorrenza da gennaio 2025, il giorno 15 di ogni mese – a versare alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minore e della figlia (maggiorenne ma Persona_1 Persona_2
economicamente non autosufficiente) l'importo pari ad euro 200 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio) + il 50% delle spese straordinarie con riferimento al Protocollo del Tribunale di Venezia;
con la precisazione che le parti concorderanno anche quelle spese (per es. quelle scolastiche o mediche) che da Protocollo non andrebbero preventivamente concordate.
-affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre con Persona_1 Parte_1
attribuzione alla stessa delle decisioni di maggiore interesse per il figlio dal punto vista della salute, istruzione, educazione e rapporti con la p.a., e con collocazione dello stesso presso la madre;
-Per quanto riguarda il diritto di visita del padre: il padre si metterà in contatto con il figlio minore telefonicamente almeno una volta alla settimana, con la precisazione che – in caso di CP_ rientro in Italia de , qualora lo stesso volesse incontrare personalmente il figlio – l'incontro avvenga gradatamente e tramite l'ausilio dei Servizi sociali competenti, che conoscono già il nucleo familiare.
-Spese di lite compensate”
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.12.2023 – premesso di aver contratto matrimonio civile con il Parte_1
resistente in data 12.04.2002 a Dakar (Senegal), matrimonio trascritto in Controparte_1
data 17.02.2020 nei registri dello Stato civile del Comune di Quarto D'Altino dell'anno 2020, alla parte II, Serie C, atto n. 5, che dall'unione sono nati due figli (nato il [...]), Persona_1
minorenne, e (nata il [...]), maggiorenne ma economicamente non Persona_3
autosufficiente, e che tra di loro era intervenuta la separazione personale protrattasi interrottamente a far data dalla prima udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale
nel procedimento di separazione personale conclusosi con provvedimento del Tribunale di
Venezia n. 273/2023 del 26.01.2023 (dep. in data 7.02.2023) – ha presentato, sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinché venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio e venissero adottati i provvedimenti in ordine all'affidamento, collocamento, regime N. 19356/2023 R.G.
di frequentazione e mantenimento del figlio minore e in ordine al contributo al Per_1
mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_3
Costituendosi in giudizio in data 3.07.2024, il ricorrente non si è opposto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma ha chiesto l'emissione di provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente ed aventi il medesimo oggetto.
A seguito dell'udienza del 9.07.2024 – in cui il Giudice sentiva la sola parte ricorrente e autorizzava le produzioni documentali della stessa onerando parte resistente alla traduzione della documentazione dalla stessa prodotta in lingua francese – e dell'udienza dell'8.10.2024 – rinviata a seguito del mutamento del Giudice – all'udienza del 19.12.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, precisando dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe); la causa veniva trattenuta in decisione dal nuovo Giudice istruttore nel frattempo designato e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. intervenuto ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate dalle parti.
* * *
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente
del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed appare conforme all'interesse morale e materiale della prole, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.04.2002 tra e Parte_1 [...]
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Quarto D'Altino (VE), CP_1 N. 19356/2023 R.G.
atto n. 5, parte II, serie C, anno 2020, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero