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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 11945 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. SICILIANO EDOARDO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. FANARA Controparte_1
CP_2
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta dell'11/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione: D I S P O S I T I V O
◊
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe,
dipendente di dall'01.12.1989 al 29.11.2014 svolgendo attività di Parte_2
coordinatore della saldatura e dei processi speciali – collaudatore presso vari stabilimenti della a Palermo e Carini, convenne in giudizio l' Parte_2 CP_3
per sentire dichiarare che il servizio, prestato alle dipendenze del proprio datore di lavoro, si era svolto in ambiente esposto al rischio amianto per oltre dieci anni e conseguentemente dichiararsi il proprio diritto alla ricostruzione della pensione in godimento in misura pari all'aumento contributivo previsto dall'art. 13, comma
8, della legge n. 257 del 1992. Il ricorrente a tal fine rappresentava: - che gli operai della più volte avevano richiesto all'azienda l'adozione di misure a tutela Pt_2
della propria salute e che l' con note del 12.01.2007 e del 10.5.2007 aveva CP_4
richiesto informazione alla società;
che in data 14 febbraio 2005 aveva presentato all' domanda di esposizione CP_4
all'amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali. Tuttavia, questa domanda era stata da parte dell' . dichiarando che “presso la Ditta KELLER CP_4
SPA IN STRAORDINARIA, stabilimento di Carini, il dipendente
[...]
non è stato esposto all'amianto nella misura prevista dalla legge”( Parte_1
doc. 5);
che successivamente era venuto a conoscenza che ex colleghi avevano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali con sentenze della Corte d'Appello di
Palermo nn. 471/2017, 295/2018 e 973/2019, avendo accertato la presenza di amianto nei capannoni della sede di Carini;
Pt_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che successivamente ha trasmesso telematicamente una segnalazione contributiva all' il 22 gennaio 2021, richiedendo l'aggiornamento del proprio conto CP_3
assicurativo per i periodi di contribuzione relativi al lavoro con esposizione all'amianto senza ottenere alcun riscontro.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, dedusse variamente l'inammissibilità CP_3
e l'infondatezza del ricorso del quale chiese il rigetto.
La causa, istruita documentalmente acquisendo la sentenza resa in analogo caso da questo Tribunale in diversa composizione, è stata rinviata per decisione all'udienza sostituta con note di trattazione scritta dell'11.07.2025, indi trattenuta in deliberazione.
* * *
Preliminarmente va esaminata la questione relativa l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Istituto previdenziale, in ossequio al principio della
“ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata)
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8
marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523);
Al riguardo si osserva che, questo Tribunale, si è recentemente pronunciato, in analoga fattispecie (Sent. n. 446/2025) proprio sulla eccezione di prescrizione decennale sollevata dall' con una decisione che, si richiama, anche ai sensi CP_3
dell' art. 118 disp. att. c.p.c., ritenendone condivisibile l'iter argomentativo. Il
Tribunale nella predetta pronuncia ha affermato che “la presentazione della
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro domanda di esposizione all'amianto dimostra la sicura conoscenza di tale
circostanza da parte ricorrente già nel 2005 (cfr: in senso conforme Corte
d'Appello di Palermo, n. 1044/2023 dell'1 dicembre 2023) restando
evidentemente irrilevante la successiva conoscenza del riconoscimento giudiziale
del beneficio previdenziale ad alcuni colleghi, oltre che il decesso di alcuni altri
per patologie soltanto ipoteticamente riconducibili alle polveri cancerogene.
La diversa tesi (pur pregevolmente) sostenuta da questo stesso Tribunale in
diversa composizione, infatti, non persuade del tutto (cfr. Trib. Palermo,
sentenza n. 4590/2024 del 13-14 novembre 2024: <
richiamati dalla Suprema Corte per la decorrenza del termine di prescrizione
decennale, esso non risulta decorso, atteso che il ricorrente ha dimostrato
documentalmente di non aver potuto avere conoscenza della propria esposizione
all'amianto presso la prima della pronuncia delle sentenze con cui la Parte_2
locale Corte d'appello, nel 2017 e nel 2000 18, l'ha riconosciuta ad alcuni colleghi
che avevano mansioni analoghe alle proprie e lavoravano presso il medesimo
stabilimento. Infatti, quando egli presentò la domanda amministrativa all' CP_4
il 14 febbraio 2025, obbligatoriamente entro il 30 giugno 2025, la presenza di
amianto presso il suo luogo di lavoro e le sue caratteristiche, tali da produrre
l'esposizione qualificata dei lavoratori che svolgevano le medesime mansioni del
ricorrente, non erano documentate, tanto da indurre l' dopo qualche anno CP_4
(a marzo 2009), a rigettare la sua domanda amministrativa. Tale accertamento
del [ricorrente] di non esposizione (vedi provvedimento del 23.03.2009)
produceva inevitabilmente nel lavoratore la convinzione di non essere stato
esposto in modo qualificato alla predetta sostanza nociva, convinzione che
costituisce l'esatto contrario della consapevolezza della medesima esposizione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro qualificata amianto. Vi è prova in atti che solo nel 2017 e nel 2018 La Corte
d'appello di Palermo - in riforma di sentenze di questo tribunale - accoglieva la
domanda di diversi colleghi del ricorrente di riconoscimento della rivalutazione
contributiva per esposizione qualificata all'amianto, a seguito delle prove
testimoniali e delle c.t.u. ambientali effettuate in grado di appello (…) così per la
prima volta accertando la presenza di amianto in azienda in concentrazioni tali
da produrre l'esposizione qualificata dei lavoratori con le mansioni delle
ricorrente a fibre di amianto. Risulta, quindi, provato in giudizio che il
ricorrente solo dopo tale data poteva avere consapevolezza della presenza di
amianto in azienda, in misura tale da produrre la propria esposizione
qualificata ultradecennale a fibre di amianto>>.
Infatti, posto che occorre individuare il momento in cui il fatto dell'esposizione
lavorativa all'amianto per un periodo superiore a dieci anni era conosciuto o
conoscibile dal ricorrente non può ritenersi che tale conoscenza mancasse nel
momento in cui il lavoratore presentava all' apposita domanda di CP_4
certificazione di detta esposizione né, d'altra parte, potrebbe sostenersi che tale
conoscenza svanisse con il rigetto della relativa domanda da parte dell' per CP_4
poi riapparire al momento il riconoscimento giudiziario del beneficio ex art. 13,
comma 8, della L 257/992 ad alcuni colleghi dell'odierno ricorrente: ciò ch'è
ragionevolmente mutato nel corso degli anni è la consapevolezza del [ricorrente]
della possibilità di vedersi riconosciuto il suo diritto, non certo, invece, la
conoscenza del fatto su cui tale diritto si basa (cioè l'esposizione ultradecennale a
polvere di amianto, circostanza che nel 2005 era evidentemente e pienamente
già conosciuto dal lavoratore: basti ricordare circa la rilevanza della decisione
di rigetto della domanda di accertamento da parte dell' che la certificazione CP_4
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ di tale istituto non costituisce elemento per ottenere dall' i benefici
contributivi)”.
Pertanto, la tesi, della cd “decorrenza mobile” (secondo cui essa varia in base al momento in cui il lavoratore ha avuto effettiva conoscenza del fatto che fonda il diritto ovvero l'esposizione oltre soglia) non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto la domanda amministrativa all costituisce atto inequivoco di CP_4
consapevolezza dell'esposizione e di attivazione del diritto ( cfr. Cass. n. 30438/2022
e succ. conf) mentre le sentenze di altri lavoratori non possono costituire dies a quo
per la decorrenza del diritto del ricorrente, trattandosi di eventi esterni e non costitutivi del diritto soggettivo.
Orbene, utilizzando i criteri sopra descritti per la decorrenza del termine di prescrizione decennale, l'eccezione di prescrizione deve trovare accoglimento
CP_ perché tra la presentazione della domanda all in data 14 febbraio 2005 e la
CP_ presentazione della domanda amministrativa all avvenuta soltanto 23 gennaio
2021, trascorreva un tempo superiore a dieci anni.
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va pertanto rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite stante l'esistenza di orientamenti di questo Tribunale, di segno opposto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 31/07/2025.
LL DI
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 11945 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. SICILIANO EDOARDO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. FANARA Controparte_1
CP_2
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta dell'11/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione: D I S P O S I T I V O
◊
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe,
dipendente di dall'01.12.1989 al 29.11.2014 svolgendo attività di Parte_2
coordinatore della saldatura e dei processi speciali – collaudatore presso vari stabilimenti della a Palermo e Carini, convenne in giudizio l' Parte_2 CP_3
per sentire dichiarare che il servizio, prestato alle dipendenze del proprio datore di lavoro, si era svolto in ambiente esposto al rischio amianto per oltre dieci anni e conseguentemente dichiararsi il proprio diritto alla ricostruzione della pensione in godimento in misura pari all'aumento contributivo previsto dall'art. 13, comma
8, della legge n. 257 del 1992. Il ricorrente a tal fine rappresentava: - che gli operai della più volte avevano richiesto all'azienda l'adozione di misure a tutela Pt_2
della propria salute e che l' con note del 12.01.2007 e del 10.5.2007 aveva CP_4
richiesto informazione alla società;
che in data 14 febbraio 2005 aveva presentato all' domanda di esposizione CP_4
all'amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali. Tuttavia, questa domanda era stata da parte dell' . dichiarando che “presso la Ditta KELLER CP_4
SPA IN STRAORDINARIA, stabilimento di Carini, il dipendente
[...]
non è stato esposto all'amianto nella misura prevista dalla legge”( Parte_1
doc. 5);
che successivamente era venuto a conoscenza che ex colleghi avevano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali con sentenze della Corte d'Appello di
Palermo nn. 471/2017, 295/2018 e 973/2019, avendo accertato la presenza di amianto nei capannoni della sede di Carini;
Pt_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che successivamente ha trasmesso telematicamente una segnalazione contributiva all' il 22 gennaio 2021, richiedendo l'aggiornamento del proprio conto CP_3
assicurativo per i periodi di contribuzione relativi al lavoro con esposizione all'amianto senza ottenere alcun riscontro.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, dedusse variamente l'inammissibilità CP_3
e l'infondatezza del ricorso del quale chiese il rigetto.
La causa, istruita documentalmente acquisendo la sentenza resa in analogo caso da questo Tribunale in diversa composizione, è stata rinviata per decisione all'udienza sostituta con note di trattazione scritta dell'11.07.2025, indi trattenuta in deliberazione.
* * *
Preliminarmente va esaminata la questione relativa l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Istituto previdenziale, in ossequio al principio della
“ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata)
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8
marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523);
Al riguardo si osserva che, questo Tribunale, si è recentemente pronunciato, in analoga fattispecie (Sent. n. 446/2025) proprio sulla eccezione di prescrizione decennale sollevata dall' con una decisione che, si richiama, anche ai sensi CP_3
dell' art. 118 disp. att. c.p.c., ritenendone condivisibile l'iter argomentativo. Il
Tribunale nella predetta pronuncia ha affermato che “la presentazione della
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro domanda di esposizione all'amianto dimostra la sicura conoscenza di tale
circostanza da parte ricorrente già nel 2005 (cfr: in senso conforme Corte
d'Appello di Palermo, n. 1044/2023 dell'1 dicembre 2023) restando
evidentemente irrilevante la successiva conoscenza del riconoscimento giudiziale
del beneficio previdenziale ad alcuni colleghi, oltre che il decesso di alcuni altri
per patologie soltanto ipoteticamente riconducibili alle polveri cancerogene.
La diversa tesi (pur pregevolmente) sostenuta da questo stesso Tribunale in
diversa composizione, infatti, non persuade del tutto (cfr. Trib. Palermo,
sentenza n. 4590/2024 del 13-14 novembre 2024: <
richiamati dalla Suprema Corte per la decorrenza del termine di prescrizione
decennale, esso non risulta decorso, atteso che il ricorrente ha dimostrato
documentalmente di non aver potuto avere conoscenza della propria esposizione
all'amianto presso la prima della pronuncia delle sentenze con cui la Parte_2
locale Corte d'appello, nel 2017 e nel 2000 18, l'ha riconosciuta ad alcuni colleghi
che avevano mansioni analoghe alle proprie e lavoravano presso il medesimo
stabilimento. Infatti, quando egli presentò la domanda amministrativa all' CP_4
il 14 febbraio 2025, obbligatoriamente entro il 30 giugno 2025, la presenza di
amianto presso il suo luogo di lavoro e le sue caratteristiche, tali da produrre
l'esposizione qualificata dei lavoratori che svolgevano le medesime mansioni del
ricorrente, non erano documentate, tanto da indurre l' dopo qualche anno CP_4
(a marzo 2009), a rigettare la sua domanda amministrativa. Tale accertamento
del [ricorrente] di non esposizione (vedi provvedimento del 23.03.2009)
produceva inevitabilmente nel lavoratore la convinzione di non essere stato
esposto in modo qualificato alla predetta sostanza nociva, convinzione che
costituisce l'esatto contrario della consapevolezza della medesima esposizione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro qualificata amianto. Vi è prova in atti che solo nel 2017 e nel 2018 La Corte
d'appello di Palermo - in riforma di sentenze di questo tribunale - accoglieva la
domanda di diversi colleghi del ricorrente di riconoscimento della rivalutazione
contributiva per esposizione qualificata all'amianto, a seguito delle prove
testimoniali e delle c.t.u. ambientali effettuate in grado di appello (…) così per la
prima volta accertando la presenza di amianto in azienda in concentrazioni tali
da produrre l'esposizione qualificata dei lavoratori con le mansioni delle
ricorrente a fibre di amianto. Risulta, quindi, provato in giudizio che il
ricorrente solo dopo tale data poteva avere consapevolezza della presenza di
amianto in azienda, in misura tale da produrre la propria esposizione
qualificata ultradecennale a fibre di amianto>>.
Infatti, posto che occorre individuare il momento in cui il fatto dell'esposizione
lavorativa all'amianto per un periodo superiore a dieci anni era conosciuto o
conoscibile dal ricorrente non può ritenersi che tale conoscenza mancasse nel
momento in cui il lavoratore presentava all' apposita domanda di CP_4
certificazione di detta esposizione né, d'altra parte, potrebbe sostenersi che tale
conoscenza svanisse con il rigetto della relativa domanda da parte dell' per CP_4
poi riapparire al momento il riconoscimento giudiziario del beneficio ex art. 13,
comma 8, della L 257/992 ad alcuni colleghi dell'odierno ricorrente: ciò ch'è
ragionevolmente mutato nel corso degli anni è la consapevolezza del [ricorrente]
della possibilità di vedersi riconosciuto il suo diritto, non certo, invece, la
conoscenza del fatto su cui tale diritto si basa (cioè l'esposizione ultradecennale a
polvere di amianto, circostanza che nel 2005 era evidentemente e pienamente
già conosciuto dal lavoratore: basti ricordare circa la rilevanza della decisione
di rigetto della domanda di accertamento da parte dell' che la certificazione CP_4
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ di tale istituto non costituisce elemento per ottenere dall' i benefici
contributivi)”.
Pertanto, la tesi, della cd “decorrenza mobile” (secondo cui essa varia in base al momento in cui il lavoratore ha avuto effettiva conoscenza del fatto che fonda il diritto ovvero l'esposizione oltre soglia) non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto la domanda amministrativa all costituisce atto inequivoco di CP_4
consapevolezza dell'esposizione e di attivazione del diritto ( cfr. Cass. n. 30438/2022
e succ. conf) mentre le sentenze di altri lavoratori non possono costituire dies a quo
per la decorrenza del diritto del ricorrente, trattandosi di eventi esterni e non costitutivi del diritto soggettivo.
Orbene, utilizzando i criteri sopra descritti per la decorrenza del termine di prescrizione decennale, l'eccezione di prescrizione deve trovare accoglimento
CP_ perché tra la presentazione della domanda all in data 14 febbraio 2005 e la
CP_ presentazione della domanda amministrativa all avvenuta soltanto 23 gennaio
2021, trascorreva un tempo superiore a dieci anni.
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va pertanto rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite stante l'esistenza di orientamenti di questo Tribunale, di segno opposto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 31/07/2025.
LL DI
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro