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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/11/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2229/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, RB VI, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice RB VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2229/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
nata a [...] - Brasile) il Parte_1
24.05.1978, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, nato a [...] - Brasile) il 28.12.2013; Persona_1
, nato a [...] - Brasile) il 13.01.2003; Parte_2
pagina 1 di 10 con il patrocinio degli Avv.ti Gabriela Rotunno Val de Sousa e Mariantonietta Madeo ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Magna Grecia n. 39
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti in linea diretta del cittadino italiano , nato il Persona_2
13.12.1875 nel Comune di Bojano (Campobasso) e successivamente trasferitosi in
Brasile; costui il 26.09.1895 sposava e dalla loro unione nasceva Persona_3
il 13.05.1913; il 20.01.1944 Persona_4 Persona_4 sposava e dalla loro unione nasceva Controparte_2 [...]
l'1.12.1944; dalla relazione di Persona_5 Persona_5 con nasceva la ricorrente il Persona_6 Parte_1
24.05.1978; quest'ultima il 30.04.1998 sposava (passando a Persona_7 chiamarsi e dalla loro unione nascevano Parte_1
il 13.01.2003 (successivamente al matrimonio Persona_8 con passato a chiamarsi Controparte_3 Parte_2
) e il 28.12.2013;
[...] Persona_1
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile né aveva mai rinunciato Persona_2 alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
pagina 2 di 10 - di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versano i competenti Consolati italiani all'estero, i quali risultano tuttora impegnati nell'esame di domande di cittadinanza presentate molti anni addietro, con impossibilità per i ricorrenti di inoltrare l'istanza tramite il sistema informatico “Prenot@mi” del Consolato italiano di . Parte_3
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
Si costituiva il Contestando l'inammissibilità o comunque l'infondatezza Controparte_1 della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in via documentale.
Sulle eccezioni avanzate dal Controparte_1
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni avanzate dal nella memoria di CP_1 costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti.
Il ha dedotto la mancata tempestiva produzione della documentazione a Controparte_1 sostegno della domanda di parte ricorrente, atteso che il ricorso veniva depositato in data
23.12.2024, mentre tutti gli atti venivano depositati solo in data 18.07.2025.
Ha eccepito, in particolare, come il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., che regola la presente controversia in materia, precluda espressamente al ricorrente l'articolazione di mezzi di prova e la produzione documentale dopo il deposito dell'atto introduttivo.
L'eccezione è infondata.
Sul punto appare opportuno richiamare, per identità di ratio, l'orientamento della Suprema
Corte, ancorché consolidatosi con riferimento al previgente rito sommario di cognizione, secondo cui “poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la
pagina 3 di 10 produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fin alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (così: Cass. Civ. 19226/2024).
Tale assunto appare, d'altro canto, in linea con la regola generale secondo la quale la natura perentoria di un termine processuale deve essere espressamente e specificatamente disposta dalla legge, dovendo diversamente essere inteso come ordinatorio ai sensi dell'art. 152 c.p.c.
A fronte di tali elementi, nulla di specifico ha dedotto o dimostrato l'Amministrazione resistente, la quale si è limitata a una generica contestazione del possesso della cittadinanza italiana da parte dell'avo, di per sé inidonea a “dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. Civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
Merito.
1. Nel merito la domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
pagina 4 di 10 I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana;
come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite,
n. 25317/2022).
Si segnala che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v.
Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022).
In primo luogo, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - il cittadino italiano , nato il [...] nel Persona_2
Comune di Bojano (Campobasso).
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, il 26.09.1895 contraeva matrimonio con Per_3
e dalla loro unione nasceva , dando inizio alla linea di
[...] Persona_4 discendenza degli odierni ricorrenti.
2. In primo luogo non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo Persona_2 in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del 15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine. pagina 5 di 10 Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al Comune
o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma pagina 6 di 10 espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, , abbia posto in essere Persona_2 alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana (quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
3. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_2 Persona_4
- da a Persona_4 Persona_5
- da;
Persona_5 Parte_1
- da ai suoi due figli: Parte_1 Parte_2
e .
[...] Persona_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo . Persona_2
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei pagina 7 di 10 valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Corte di cassazione, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo al figlio e da Persona_2 Persona_4 costui alla figlia atteso che tali passaggi, sebbene Persona_5 intervenuti prima dell'1.01.1948, si sono registrati da parte di padre.
Non si delineano criticità neppure in merito alle restanti trasmissioni poiché, anche se le ultime - da alla figlia Persona_5 Parte_1
e da quest'ultima ai figli e
[...] Parte_2 Parte_1
pagina 8 di 10 - sono avvenute per via materna, esse si sono verificate posteriormente all'entrata Per_1 in vigore della Costituzione, con conseguente piena applicazione delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, che retroagiscono naturalmente i loro effetti a decorrere dall'1.01.1948.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che con la sentenza n. 4466/2009, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il carattere inesauribile del diritto alla cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni in cui perdura una discriminazione, anche quando si tratti di fatti verificatisi prima dell'1.01.1948, ma i cui effetti si protraggano tuttora.
Accertato, allora, che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata documentata in atti, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
4. In ultimo, si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti - come documentato - hanno già tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il a Parte_4 [...]
tramite il sistema informatico “Prenot@mi”; tentativi questi che, tuttavia, sono Parte_3 risultati vani a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versa, da anni, detta
Rappresentanza diplomatica, con conseguente assoluta incertezza sulle tempistiche di una loro eventuale convocazione.
Tale situazione - tenuto conto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i Consolati italiani all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi - si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
5. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_1
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
pagina 9 di 10 6. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_1 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
n. 2229/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara cittadini italiani i ricorrenti indicati in epigrafe;
2) Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) Compensa le spese di lite.
Campobasso, 13 novembre 2025
Il Giudice
RB VI
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, RB VI, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice RB VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2229/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
nata a [...] - Brasile) il Parte_1
24.05.1978, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, nato a [...] - Brasile) il 28.12.2013; Persona_1
, nato a [...] - Brasile) il 13.01.2003; Parte_2
pagina 1 di 10 con il patrocinio degli Avv.ti Gabriela Rotunno Val de Sousa e Mariantonietta Madeo ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Magna Grecia n. 39
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti in linea diretta del cittadino italiano , nato il Persona_2
13.12.1875 nel Comune di Bojano (Campobasso) e successivamente trasferitosi in
Brasile; costui il 26.09.1895 sposava e dalla loro unione nasceva Persona_3
il 13.05.1913; il 20.01.1944 Persona_4 Persona_4 sposava e dalla loro unione nasceva Controparte_2 [...]
l'1.12.1944; dalla relazione di Persona_5 Persona_5 con nasceva la ricorrente il Persona_6 Parte_1
24.05.1978; quest'ultima il 30.04.1998 sposava (passando a Persona_7 chiamarsi e dalla loro unione nascevano Parte_1
il 13.01.2003 (successivamente al matrimonio Persona_8 con passato a chiamarsi Controparte_3 Parte_2
) e il 28.12.2013;
[...] Persona_1
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile né aveva mai rinunciato Persona_2 alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
pagina 2 di 10 - di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versano i competenti Consolati italiani all'estero, i quali risultano tuttora impegnati nell'esame di domande di cittadinanza presentate molti anni addietro, con impossibilità per i ricorrenti di inoltrare l'istanza tramite il sistema informatico “Prenot@mi” del Consolato italiano di . Parte_3
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
Si costituiva il Contestando l'inammissibilità o comunque l'infondatezza Controparte_1 della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in via documentale.
Sulle eccezioni avanzate dal Controparte_1
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni avanzate dal nella memoria di CP_1 costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti.
Il ha dedotto la mancata tempestiva produzione della documentazione a Controparte_1 sostegno della domanda di parte ricorrente, atteso che il ricorso veniva depositato in data
23.12.2024, mentre tutti gli atti venivano depositati solo in data 18.07.2025.
Ha eccepito, in particolare, come il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., che regola la presente controversia in materia, precluda espressamente al ricorrente l'articolazione di mezzi di prova e la produzione documentale dopo il deposito dell'atto introduttivo.
L'eccezione è infondata.
Sul punto appare opportuno richiamare, per identità di ratio, l'orientamento della Suprema
Corte, ancorché consolidatosi con riferimento al previgente rito sommario di cognizione, secondo cui “poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la
pagina 3 di 10 produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fin alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (così: Cass. Civ. 19226/2024).
Tale assunto appare, d'altro canto, in linea con la regola generale secondo la quale la natura perentoria di un termine processuale deve essere espressamente e specificatamente disposta dalla legge, dovendo diversamente essere inteso come ordinatorio ai sensi dell'art. 152 c.p.c.
A fronte di tali elementi, nulla di specifico ha dedotto o dimostrato l'Amministrazione resistente, la quale si è limitata a una generica contestazione del possesso della cittadinanza italiana da parte dell'avo, di per sé inidonea a “dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. Civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
Merito.
1. Nel merito la domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
pagina 4 di 10 I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana;
come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite,
n. 25317/2022).
Si segnala che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v.
Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022).
In primo luogo, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - il cittadino italiano , nato il [...] nel Persona_2
Comune di Bojano (Campobasso).
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, il 26.09.1895 contraeva matrimonio con Per_3
e dalla loro unione nasceva , dando inizio alla linea di
[...] Persona_4 discendenza degli odierni ricorrenti.
2. In primo luogo non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo Persona_2 in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del 15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine. pagina 5 di 10 Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al Comune
o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma pagina 6 di 10 espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, , abbia posto in essere Persona_2 alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana (quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
3. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_2 Persona_4
- da a Persona_4 Persona_5
- da;
Persona_5 Parte_1
- da ai suoi due figli: Parte_1 Parte_2
e .
[...] Persona_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo . Persona_2
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei pagina 7 di 10 valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Corte di cassazione, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo al figlio e da Persona_2 Persona_4 costui alla figlia atteso che tali passaggi, sebbene Persona_5 intervenuti prima dell'1.01.1948, si sono registrati da parte di padre.
Non si delineano criticità neppure in merito alle restanti trasmissioni poiché, anche se le ultime - da alla figlia Persona_5 Parte_1
e da quest'ultima ai figli e
[...] Parte_2 Parte_1
pagina 8 di 10 - sono avvenute per via materna, esse si sono verificate posteriormente all'entrata Per_1 in vigore della Costituzione, con conseguente piena applicazione delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, che retroagiscono naturalmente i loro effetti a decorrere dall'1.01.1948.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che con la sentenza n. 4466/2009, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il carattere inesauribile del diritto alla cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni in cui perdura una discriminazione, anche quando si tratti di fatti verificatisi prima dell'1.01.1948, ma i cui effetti si protraggano tuttora.
Accertato, allora, che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata documentata in atti, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
4. In ultimo, si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti - come documentato - hanno già tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il a Parte_4 [...]
tramite il sistema informatico “Prenot@mi”; tentativi questi che, tuttavia, sono Parte_3 risultati vani a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versa, da anni, detta
Rappresentanza diplomatica, con conseguente assoluta incertezza sulle tempistiche di una loro eventuale convocazione.
Tale situazione - tenuto conto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i Consolati italiani all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi - si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
5. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_1
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
pagina 9 di 10 6. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_1 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
n. 2229/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara cittadini italiani i ricorrenti indicati in epigrafe;
2) Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) Compensa le spese di lite.
Campobasso, 13 novembre 2025
Il Giudice
RB VI
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