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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10353 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11819/2023 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mattei, come da procura in Parte_1
atti; RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Pentenè, come da procura in Controparte_1
atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva unicamente dichiararsi la separazione dei coniugi.
In sede presidenziale non si costituiva la resistente e veniva solo emessa ordinanza di autorizzazione a vivere separati.
Successivamente, costituendosi, la chiedeva l'addebito della separazione al CP_1
marito, oltre al risarcimento dei danni meglio indicati in atti, nonché un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili. Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, ritenute superflue le ulteriori richieste avanzate dalla anche in sede CP_1
di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Deve, poi, essere rigettata la domanda di addebito svolta dalla resistente, non risultando esser state dedotte prove idonee, mentre la domanda risarcitoria era, in ogni caso, inammissibile in questo procedimento (“Si osserva, infatti, che con una recente pronuncia la
Suprema Corte ha stabilito che “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31,
32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.” (Cass., sent. dell'8.9.2014 n. 18870).
In particolare, in motivazione la Corte affermava che “Con il sesto motivo si denuncia ancora nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 40 cod. proc. civ., circa la non cumulabilità della domanda di risarcimento del danno con quella di separazione personale tra coniugi. Si rileva che la signora G. aveva proposto una domanda di risarcimento dei danni a lei derivati dalla condotta tenuta dal coniuge. Il M. aveva eccepito, in fase presidenziale e poi dinanzi al giudice del merito, ai sensi dell'invocato art. 40 cod. proc. civ., la non cumulabilità di tale domanda con quella di separazione giudiziale con addebito. La sentenza di primo grado non si era pronunciata sul profilo processuale, rigettando nel merito la domanda di risarcimento, ritenuta infondata in quanto non provata. Nel giudizio di secondo grado era stata reiterata detta domanda, e, del pari, era stata nuovamente sollevata la eccezione relativa al divieto di cumulo. Il giudice di secondo grado aveva accolto la domanda risarcitoria senza motivare sulla espressa eccezione dell'attuale ricorrente, tempestivamente sollevata in tutte le fasi ed in tutti i gradi del giudizio, in ordine al divieto di cumulo tra domanda di risarcimento e domanda di separazione personale con addebito.
9. - Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 40 cod. proc. civ., con riferimento al cumulo della domanda di risarcimento danni con quella di separazione personale. Si richiama, nella illustrazione del mezzo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di ammissibilità del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi.
10. - Le censure, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che le connota, sono meritevoli di accoglimento.
10.1. - L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass., sentt. n. 20638 del 2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione
"forte". Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesi.”).
Quanto, poi, alla domanda di assegno di mantenimento svolta dalla , deve CP_1
rilevarsi che la stessa, che ne aveva l'onere, non depositava tutta la documentazione richiesta, in particolare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di cui al decreto del 17.3.2023; nemmeno la stessa depositava quanto richiesto dal G.I. con ordinanza del 2.5.2024 circa le dichiarazioni dei redditi aggiornate e gli estratti conto degli anni 2023 e 2024.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di rigettare anche la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla , in quanto non adempiuto l'onere probatorio a suo CP_1
carico circa le sue capacità patrimoniali complessive. Le spese di lite del in vista della natura della causa e della soccombenza della Pt_1
resistente, sono poste per due terzi a carico della , liquidate come in dispositivo, CP_1
compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 22.4.2004;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 00624, parte I, serie 01);
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura di CP_1 Pt_1
due terzi che liquida in euro 2.030,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 30.6.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11819/2023 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mattei, come da procura in Parte_1
atti; RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Pentenè, come da procura in Controparte_1
atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva unicamente dichiararsi la separazione dei coniugi.
In sede presidenziale non si costituiva la resistente e veniva solo emessa ordinanza di autorizzazione a vivere separati.
Successivamente, costituendosi, la chiedeva l'addebito della separazione al CP_1
marito, oltre al risarcimento dei danni meglio indicati in atti, nonché un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili. Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, ritenute superflue le ulteriori richieste avanzate dalla anche in sede CP_1
di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Deve, poi, essere rigettata la domanda di addebito svolta dalla resistente, non risultando esser state dedotte prove idonee, mentre la domanda risarcitoria era, in ogni caso, inammissibile in questo procedimento (“Si osserva, infatti, che con una recente pronuncia la
Suprema Corte ha stabilito che “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31,
32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.” (Cass., sent. dell'8.9.2014 n. 18870).
In particolare, in motivazione la Corte affermava che “Con il sesto motivo si denuncia ancora nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 40 cod. proc. civ., circa la non cumulabilità della domanda di risarcimento del danno con quella di separazione personale tra coniugi. Si rileva che la signora G. aveva proposto una domanda di risarcimento dei danni a lei derivati dalla condotta tenuta dal coniuge. Il M. aveva eccepito, in fase presidenziale e poi dinanzi al giudice del merito, ai sensi dell'invocato art. 40 cod. proc. civ., la non cumulabilità di tale domanda con quella di separazione giudiziale con addebito. La sentenza di primo grado non si era pronunciata sul profilo processuale, rigettando nel merito la domanda di risarcimento, ritenuta infondata in quanto non provata. Nel giudizio di secondo grado era stata reiterata detta domanda, e, del pari, era stata nuovamente sollevata la eccezione relativa al divieto di cumulo. Il giudice di secondo grado aveva accolto la domanda risarcitoria senza motivare sulla espressa eccezione dell'attuale ricorrente, tempestivamente sollevata in tutte le fasi ed in tutti i gradi del giudizio, in ordine al divieto di cumulo tra domanda di risarcimento e domanda di separazione personale con addebito.
9. - Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 40 cod. proc. civ., con riferimento al cumulo della domanda di risarcimento danni con quella di separazione personale. Si richiama, nella illustrazione del mezzo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di ammissibilità del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi.
10. - Le censure, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che le connota, sono meritevoli di accoglimento.
10.1. - L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass., sentt. n. 20638 del 2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione
"forte". Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesi.”).
Quanto, poi, alla domanda di assegno di mantenimento svolta dalla , deve CP_1
rilevarsi che la stessa, che ne aveva l'onere, non depositava tutta la documentazione richiesta, in particolare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di cui al decreto del 17.3.2023; nemmeno la stessa depositava quanto richiesto dal G.I. con ordinanza del 2.5.2024 circa le dichiarazioni dei redditi aggiornate e gli estratti conto degli anni 2023 e 2024.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di rigettare anche la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla , in quanto non adempiuto l'onere probatorio a suo CP_1
carico circa le sue capacità patrimoniali complessive. Le spese di lite del in vista della natura della causa e della soccombenza della Pt_1
resistente, sono poste per due terzi a carico della , liquidate come in dispositivo, CP_1
compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 22.4.2004;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 00624, parte I, serie 01);
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura di CP_1 Pt_1
due terzi che liquida in euro 2.030,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 30.6.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi