Sentenza 15 dicembre 2020
Massime • 2
In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego privatizzato, il diritto alla riserva, quanto al personale della scuola, è esercitabile - in conformità al principio della assoluta preminenza della normativa posta a tutela dell'avviamento al lavoro dei disabili - in modo assoluto e con riferimento a tutte le assunzioni per una stessa classe di concorso effettuate per un medesimo anno scolastico, a prescindere dalla retrodatazione giuridica di cui una di tali assunzioni abbia in concreto beneficiato, in quanto la retrodatazione in questione rileva ai soli fini giuridici e della anzianità.
Il sindacato attribuito alla Corte di cassazione in tema di interpretazione di atti amministrativi adottati con decreto ministeriale, privi di funzione normativa, è limitato alla sola verifica dei denunciati vizi di motivazione e malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale in quanto analogicamente applicabili. (Nella specie, la S.C. ha negato la natura normativa del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 74 del 2011, sul rilievo che lo stesso, non approvato con il procedimento previsto per l'emanazione dei regolamenti ministeriali, avesse ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta - "id.est.": assunzioni nel comparto scuola nell'a.s. 2011-2012 -, si rivolgesse a destinatari determinati e non innovasse l'ordinamento giuridico).
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1760 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 21/09/2020, dep. 20/01/2022), n.1760 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. BELLÈ Antonio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1845-2020 proposto da: F.M., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELINA AURILLO; – ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO, in persona del Direttore …
Leggi di più… - 2. Stress da lavoro: quando non è dovuto il risarcimentoRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 giugno 2022
- 3. Assunzione disabili: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/2020, n. 28625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28625 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2020 |
Testo completo
2020 - ricorrente 1824 contro LO DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAVIA 42, presso lo studio dell'avvocato Civile Sent. Sez. L Num. 28625 Anno 2020 Presidente: TORRICE AMELIA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 15/12/2020 ERNESTO GIOFFREDA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CINQUE;
- controri corrente - nonchè contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE X AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2321/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/10/2014 R.G.N. 933/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato NICOLA MANNO;
udito l'Avvocato FRANCESCO CINQUE. R. Gen. N. 26976/2014 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 2321/2014, pubblicata in data 15 ottobre 2014, in riforma della decisione del locale Tribunale, accoglieva la domanda proposta da TO CO nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Ufficio scolastico provinciale e del controinteressato IZ SO, e dichiarava il diritto del CO all'assunzione a tempo indeterminato quale riservatario per la cattedra di fisica, classe di concorso A038, presso l'Ufficio scolastico provinciale di Lecce, con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2011 e con condanna dell'Amministrazione all'adozione dei provvedimenti conseguenziali. La Corte territoriale così argomentava: - riteneva sussistente la propria giurisdizione;
- respingeva l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza di interesse in capo al CO (divenuto titolare di contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento di fisica a Bari, assegnato in via provvisoria in provincia di Lecce); - riteneva che il Dirigente dell'Ufficio scolastico, dopo aver individuato e quantificato in complessivi 3 posti di insegnamento per le assunzioni a tempo indeterminato nella classe di concorso A038, posti da attribuirsi prima dell'a.s. 2011/2012, avesse errato nell'assegnare una cattedra al contingente per le assunzioni retrodatate all'anno 2010/2011, con scorrimento della graduatoria ad esaurimento, e altre due cattedre al contingente per le assunzioni 2011/2012, di cui una con scorrimento della graduatoria del concorso ordinario e l'altra con scorrimento della graduatoria ad esaurimento, senza destinare alcun posto alla quota spettante ai docenti disabili;
- evidenziava che, in sostanza, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico avesse erroneamente attribuito i due posti da attingere alla graduatoria ad esaurimento a due annate distinte (2010/2011 e 2011/2012), mentre l'assegnazione andava fatta per l'anno scolastico 2011/2012, con la previsione di un contingente da retrodatare 'giuridicamente' all'a.s. 2010/2011 (il decreto, del resto, era stato emesso nell'agosto del 2011 quando orami l'a.s. 2010/2011 era già praticamente finito); - riteneva che l'Amministrazione così operando avesse eluso una norma di legge inderogabile (art. 7, comma 2, della I. n. 68/1999) avendo 3 R. Gen. N. 26976/2014 omesso di riservare una quota (in questo caso un posto) al personale disabile e cioè al CO, primo tra i riservatari. 2. Avverso tale sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione IZ SO (originario destinatario dell'attribuzione di uno dei tre posti della classe di concorso, controinteressato) con due motivi. 3. Ha resistito con controricorso TO CO. 4. Non ha svolto attività difensiva il Miur. 5. La causa, chiamata all'udienza camerale dell'Il dicembre 2019, è stata rimessa alla pubblica udienza. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Ministero denuncia la violazione art. 100 cod. proc. civ.. Censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto la carenza di interesse del di TO CO a proporre e coltivare l'appello, avendo il predetto ottenuto il trasferimento come docente di fisica dalla provincia di Varese a quella di Bari;
2. Il motivo è infondato. E' noto che la valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata. i Nella specie, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, tale interesse, a prescindere dall'ottenuto del trasferimento del CO nelle more del giudizio, non escludeva che detto docente avesse un interesse giuridicamente rilevante ad una pronuncia favorevole alla sua tesi considerate le implicazioni che tale pronuncia avrebbe potuto avere sullo sviluppo, sia in termini di anzianità sia economico, della sua carriera. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 9, comma 17 del D.L. n. 70/2011 e dell'art. 12 delle preleggi in relazione alla interpretazione del decreto interministeriale (Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) del 3 agosto 2011 e del d.m. (Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) n. 4 R. Gen. N. 26976/2014 74/2011 nella parte in cui dispone sul contingente di 10.000 cattedre da assegnare all'a.s. 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno 2010/2011 (con conseguente calcolo ai fini dei ‘riservatari' in base ai posti assegnati con questa decorrenza) e quindi violazione dei relativi canoni legali di ermeneutica con riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. Sostiene che la retrodatazione giuridica di cui alle norme denunciate, accompagnata dalla previsione che i posti del contingente retrodatato fossero assegnati sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo a.s. 2010/2011 e alle relative graduatorie permanenti di quell'anno, fa ritenere chiaramente che il legislatore avesse voluto attribuire all'a.s. 2010/2011 un contingente di posti da assegnare in base alla situazione di fatto (in relazione ai posti vacanti e disponibili e alle graduatorie) esistente in quell'anno scolastico, sanando così il vulnus della mancata assegnazione di cattedre nel 2010/2011. Assume la non correttezza dell'interpretazione della Corte territoriale secondo la quale tutti i posti attribuiti alla classe di concorso A038 facessero parte del contingente 2011-2012. 4. Il motivo non è fondato. 4.1. Il D.L. n. 70 del 2011 art. 9, comma 17, come modificato dall' art. 1 della I. 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione cosi dispone: «17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011- 5 R. Gen. N. 26976/2014 2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca». 4.2. In attuazione del citato art. 9, comma 17, del d.l. n. 70/2011, in data 3 agosto 2011 è stato adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione avente ad oggetto la "Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2011/2013" (in GU Serie Generale n. 250 del 26-10- 2011). Tale decreto Interministeriale, delegato dalla fonte primaria, ha definito la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, secondo il seguente piano assunzionale (distinto per contingenti, art. 6 R. Gen. N. 26976/2014 1), ricomprendente il numero dei posti oggetto della riserva e dell'accantonamento indicato nelle premesse del decreto: - per l'anno scolastico 2011/2012, è stata prevista l'assunzione di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno 2010/2011 e 36.000 unità di personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; - per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, è stata prevista l'assunzione nel numero massimo, rispettivamente, di 22.000 unità di personale docente ed educativo e di 7.000 unità di personale ATA, tenendo conto dei pensionamenti e dell'attuazione a regime del processo di riforma previsto dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008 n, 133, in ogni caso previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica circa la concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Il medesimo decreto interministeriale ha, altresì, precisato che i contingenti di cui al comma 1, successivamente alla predetta autorizzazione annuale, sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali del personale ATA e che le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate sui posti che risultano a tal fine vacanti e disponibili dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato. 4.3. E' quindi intervenuto il d.m. n. 74 del 10 agosto 2011 che, sulla base del piano triennale di cui al decreto interministeriale del 3 agosto 2011 ed in particolare della determinazione del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato da conferirsi prima dell'a.s. 2011/2012 (30.300 posti), ha stabilito che di tali assunzioni : - 10.000 assunzioni si sarebbero dovute 7 R. Gen. N. 26976/2014 effettuate a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno 2010/2011; - 20.300 per l'anno scolastico 2011/2012 utilizzando le graduatorie ad esaurimento relative a tale anno. 4.4. Così, nel caso in esame, l'Ufficio scolastico provinciale X ambito territoriale di Lecce, dopo aver attribuito alla classe di concorso A038 3 posti per l'a.s. 2011/2012 aveva provveduto ad assegnare: - 1 cattedra al vincitore di concorso ordinario (nel rispetto del 50% riservato a tale graduatoria); - 1 cattedra attingendo alla graduatoria ad esaurimento per l'a.s. 2010/2011. (con retrodatazione); - 1 cattedra attingendo alla graduatoria ad esaurimento per l'a.s. 2011/2012 (assegnato al SO, collocato al 3° posto di tale graduatoria). In tal modo, tenendosi distinta l'assegnazione con retrodatazione all'a.s. 2010/2011 da quelle 'ordinarie' per l'a.s. 2011/2012, a prescindere dal momento in cui le stesse erano state effettuate, non era scattata la riserva in favore dei disabili. Tale comportamento è stato ritenuto illegittimo dalla Corte territoriale che ha sottolineato che si trattasse comunque di assegnazioni per l'a.s. 2011/2012, ancorché una retrodatata all'anno precedente ed evidenziato che diversamente si sarebbe configurata una elusione della normativa di protezione. 4.5. Orbene le critiche del ricorrente, tutte formulate come violazione di legge, presentano innanzitutto un profilo di inammissibilità laddove denunciano anche la violazione del d.m. n. 74 del 10 agosto 2011. Ed infatti, mentre il decreto interministeriale del 3 agosto 2011 è fonte di diritto oggettivo ai sensi dell'art. 1 delle preleggi, espressione di un potere normativo (secondario) espressamente attribuito dalla legge, con la conseguenza che l'erronea interpretazione dello stesso da parte del giudice di merito può essere denunciata in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (v. Cass. 2 ottobre 1996, n. 8610; Cass. 28 giugno 2004, n. 11979), la medesima caratteristica non è riscontrabile nel d.m. n. 74 del 10 agosto 2011 che non è norma secondaria direttamente delegata 8 R. Gen. N. 26976/2014 dalla norma primaria. Si è, infatti, in presenza di un atto amministrativo emanato da un Ministro nell'esercizio della sua funzione e nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero, nella specie adottato nell'ambito delle attribuzioni di cui al decreto interministeriale e cioè alla indicata norma secondaria (si veda, per una distinzione tra fonti regolamentari, espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondaria rispetto alla potestà legislativa, ed atti e provvedimenti amministrativi generali, espressione di una semplice potestà amministrativa, Cass. 5 marzo 2007, n. 5062). Anche il Consiglio di Stato, in sede di Adunanza Plenaria n. 4 del 27 febbraio 2019, pronunciandosi con riguardo ad un decreto ministeriale (il d.m. n. 235/2014) disciplinante i criteri di massima per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo (valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17), ai fini della permanenza e/o aggiornamento del punteggio e la conferma dell'iscrizione con riserva, ha escluso la sussistenza di caratteristiche compatibili con la natura normativa ed evidenziato la mancanza degli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l'astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l'innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l'ordinamento giuridico). Anche nel caso qui in esame il d.m. n. 74/2011 ha ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (assunzioni scuola personale docente, educativo ed ATA a.s. 2011-2012), ha destinatari determinati e non innova l'ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per le assunzioni la cui applicazione è limitata nel tempo. La natura normativa trova smentita anche nella forma e nel procedimento di approvazione del d.m., che non è quello dei regolamenti ministeriali di sui all'art. 17, comma 4, I. 23 agosto 1988, n. 400. Basti pensare che il d.m. in questione, oltre a non recare la denominazione "regolamento", non è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, né al 9 R. Gen. N. 26976/2014 visto della Corte dei conti, né previamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri. A ben guardare, il d.m. (in linea con quanto evidenziato dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria n. 4/2019 cit.) non è neanche un atto amministrativo generale. L'atto amministrativo generale, pur privo (a differenza dell'atto normativo) dell'astrattezza, si caratterizza per la generalità dei destinatari, intesa nell'unico modo compatibile con la natura 'concreta' dell'atto amministrativo generale, ovvero come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post. Tipico esempio è quello dei bandi di gara o di concorso, i cui destinatari non sono determinabili al momento della pubblicazione del bando, ma lo diventano quando scadono i termini per la presentazione delle domande (i destinatari sono solo coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione). Il d.m. n. 74/2011, al contrario, come già evidenziato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell'adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle GAE. Si tratta, quindi, di un atto amministrativo che si rivolge a un gruppo delimitato di soggetti. In questo senso, utilizzando una denominazione di matrice dottrinale, lo si può qualificare come atto amministrativo 'collettivo', per distinguerlo sia dall'atto amministrativo generale (i cui destinatari sono indeterminabili ex ante), sia da quello plurimo in senso stretto (che è solo la sommatoria di più provvedimenti individuali che si fondono in un atto unico). Si ricorda, al riguardo, che il sindacato attribuito alla Corte di cassazione in tema di interpretazione di atti amministrativi adottati con decreto ministeriale, privi di funzione normativa, è limitato alla sola verifica dei denunciati vizi di motivazione (ora nei limiti di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), e malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale in quanto analogicamente applicabili (v. Cass. 4 giugno 1999 n. 5480 e più di recente Cass. 31 ottobre 2017, n. 25971). 4.6. Nella specie non si rinvengono le denunciate violazioni di legge e, quanto alla disciplina di cui al d.m. n. 74 del 10 agosto 2011, il ricorrente si è limitato a contrapporre la propria interpretazione delle disposizioni contenute in tale atto amministrativo a quella accolta nella sentenza 10 R. Gen. N. 26976/2014 impugnata ma non ha specificamente indicato quali siano le regole dell'ermeneutica contrattuale violate. 4.7. Si consideri, infatti, che l'art. 9, comma 17, del d.l. n. 70/2001, nel demandare al decreto interministeriale da adottarsi da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica la definizione del piano triennale (2011-2013) per l'assunzione del personale docente della scuola, si è limitato a disporre che tale piano "può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011". 4.8. Il decreto interministeriale del 3 agosto 2011, in attuazione della delega, ha previsto per l'anno scolastico 2011/2012 l'assunzione di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell' anno 2010/2011. Le suddette assunzioni sono state inserite dal legislatore di cui alla norma secondaria delegata in unico contingente, essendo l'altro contingente previsto dal decreto interministeriale relativo degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 4.9. Il d.m. n. 74 del 10 agosto 2011 ha scomposto in due contingenti l'unico previsto dal decreto interministeriale per l'anno scolastico 2011/2012 e ribadito che il contingente di 10.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, con retrodatazione all'anno scolastico 2010/2011 è da determinarsi, come previsto dal d.i. del 3 agosto 2011, utilizzando le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'a.s. 2010-2011 nonché specificato che il contingente di 20.300 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, relativo all'anno scolastico 2011/2012 è da determinarsi utilizzando le graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. 11 R. Gen. N. 26976/2014 4.10. Nella specie, l'Ufficio Scolastico, in sede di conferimento degli incarichi effettuato in data 30 e 31 agosto 2011, a fronte di una incontestata disponibilità di 3 cattedre per l'insegnamento A038, aveva, come detto, innanzitutto attribuito una cattedra ad un docente inserito nella graduatoria del concorso ordinario (nel rispetto del 50% riservato a tale graduatoria), aveva quindi attinto alla graduatoria ad esaurimento vigente nell'a.s. 2010-2011 per conferire una cattedra al docente Luigi Giordano (incarico retrodatato), ed ancora attinto alla graduatoria ad esaurimento relative al triennio 2011/2012 per conferire la cattedra al docente IZ SO (odierno ricorrente) collocato al secondo posto (pretermettendo, così, il prof. TO CO primo dei riservisti nella medesima graduatoria ad esaurimento). Si era tuttavia sempre trattato di assunzioni effettuate nell'a.s. 2011/2012 e, dunque, essendo assunzioni per 3 posti complessivi, avrebbe dovuto l'Ufficio scolastico destinarne una ai disabili e cioè attribuire una cattedra al prof. CO. 4.11. In sostanza, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non rilevava che per un conferimento di incarico fosse stata prevista, per scelta del legislatore, la retrodatazione all'anno precedente, assumendo decisività, ai fini che interessano, la circostanza che si fosse trattato di immissioni in ruolo di 3 nuove unità nel medesimo anno scolastico 2011/2012. D'altra parte lo stesso decreto interministeriale del 3 agosto 2011 aveva inserito tutte le assunzioni da effettuarsi nell'anno scolastico 2011/2012 in un unico contingente. 4.12. Una diversa interpretazione delle disposizioni poste a base delle determinazioni della P.A. si sostanzierebbe in un aggiramento della normativa di protezione ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 a termini del quale: «I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della 12 R. Gen. N. 26976/2014 presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso». 4.13. Questa Corte ha, del resto, già affermato (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4110), disattendendo le argomentazioni del Ministero per cui le nomine degli appartenenti alle categorie protette rilevano solo all'interno di 'ciascun scaglione' di appartenenza, che qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti 'riservati'. Il principio è stato ribadito da Cass. 11 settembre 2007, n. 19030 ed ancora da Cass. 6 aprile 2011, n. 7889 che ha precisato che in tema di reclutamento del personale docente sulla base della graduatoria permanente di cui alla legge n. 124 del 1999, per coprire i posti riservati agli invalidi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999, l'amministrazione scolastica è obbligata ad attingere dalla graduatoria medesima a prescindere dall'operatività dei vari scaglioni della graduatoria, dovendosi escludere che il datore di lavoro pubblico possa, attraverso circolari od altri provvedimenti, negare un diritto che non è suscettibile di alcuna lesione ad opera di fonti non primarie, ponendosi la scelta operata dal legislatore nazionale in linea sia con il principio stabilito dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (alla quale l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati) secondo cui "l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità", sia con l'art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 18 del 2009) che riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, da garantire con 13 R. Gen. N. 26976/2014 'appropriate iniziative' volte a favorirne l'assunzione nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato"). Il medesimo principio della assoluta preminenza della normativa a tutela dell'avviamento al lavoro dei disabili nel rispetto delle quote di legge e del diritto di priorità è stato anche affermato da Cass. 20 novembre 2014, n. 24723 e da Cass. 16 giugno 2016, n. 12441. 4.14. Si aggiunga, disattendendo l'obiezione che per il conferimento degli indicati incarichi si sia assunto da contingenti distinti (uno per il 2010/2011 e gli altri per il 2011/2012), che nella previsione di cui al decreto interministeriale del 3 agosto 2011 il contingente era, come sopra evidenziato, unico per tutte le assunzioni relative all'a.s. 2011/2012, distinguendosi solo all'interno dello stesso le nomine beneficiarie della retrodatazione. 4.15. Tale retrodatazione, del resto, rileva ai fini giuridici e dell'anzianità ma tiene ferma la circostanza che l'assunzione fosse comunque avvenuta per l'a.s. 2011/2012. D'altra parte, come rilevato dalla Corte territoriale, quando erano state effettuate le nomine (agosto 2011) l'anno scolastico 2010/2011 era già praticamente terminato. La tesi del ricorrente, secondo la quale vi sarebbe stata una frammentazione dell'immissione a ruolo di tre unità lavorative (e ciò per il solo fatto della retrodatazione di una di tali nomine), non tiene conto della circostanza che l'immissione è avvenuta, però, nello stesso momento e per il medesimo anno scolastico 2011/2012, con assunzione in ruolo di tutte e tre le unità lavorative a far data dal 1° settembre 2011 (assunzione da confermare in tutti e tre i casi a termini di legge). 4.16. Il diritto alla riserva, dunque, era da ritenersi esercitabile in modo assoluto e con riferimento a tutte le assunzioni per una stessa classe di concorso effettuate per un medesimo anno scolastico, a prescindere dalla retrodatazione giuridica di cui una di tali assunzioni avesse in concreto beneficiato. 5. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 14 R. Gen. N. 26976/2014 7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso principale, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Cinque, antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 settembre