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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/10/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4714/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL SI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4714/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE NATUZZI Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
ATTRICE
contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. FABIO CIVALE Controparte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vito Di Mauro, C.F._3
indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025. pagina 1 di 18
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex. art. 702 bis c.p.c. del 09.04.2021, premesso che: in data 24.06.2014, Parte_2
aveva stipulato con già NC AP S.p.a., il contratto di mutuo chirografario Controparte_1
n. 04100325823 dell'importo di € 85.000,00, con fideiussione del coniuge;
la NC aveva preteso,
quale condizione per l'erogazione del mutuo, la sottoscrizione di un contratto di pegno irregolare sul saldo (pari ad € 55.000,00) del conto corrente n. 173570152747, acceso presso la ridetta filiale in data
09.06.2014, nonché l'acquisto e la contestuale costituzione in pegno di titoli azionari emessi dalla per un controvalore di € 55.000,00; in data 08.07.2014, l'attrice aveva presentato Parte_3
la domanda di ammissione a socia di , sottoscrivendo “l'offerta in opzione agli Parte_4
azionisti di e ai titolari di obbligazioni convertibili del prestito denominato Parte_3
“ 2013-2017, convertibile con facoltà di rimborso in azioni” di azioni di nuova Parte_5
emissione (“Offerta in opzione”), e contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato
(“Offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato”, chiedendo l'assegnazione di n. 1527 azioni tra quelle risultate inoptate, al prezzo unitario di € 36,00, per un controvalore di € 54.972,00; la NC,
prima della sottoscrizione delle azioni, aveva omesso di informare la cliente in maniera chiara e specifica sull'illiquidità e rischiosità delle azioni VB, nonché sulla difficoltà di smobilizzo delle azioni e sulla sussistenza del conflitto di interessi, non raccogliendo in modo corretto la c.d. “profilatura di rischio”, al fine di valutare l'adeguatezza dell'investimento al profilo dell'attrice; la NC non aveva consegnato il materiale informativo, nonché aveva omesso di stipulare il contratto quadro di intermediazione finanziaria in forma scritta, in violazione dell'art. 23 TUIF;
l'investitrice era stata indotta a sottoscrivere azioni non adeguate, essendo la stessa una risparmiatrice al dettaglio e non professionale, con una propensione al rischio estremamente bassa;
la NC aveva condizionato la concessione del mutuo all'acquisto di azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., il quale Parte_3
pagina 2 di 18 prevede il divieto di assistenza finanziaria nelle società di capitali, non essendo state previste le condizioni previste dalla citata disposizione, stante l'appartenenza della NC AP al gruppo
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, rassegnando Parte_3 Controparte_1
le seguenti conclusioni: 1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità per mancanza della forma scritta, in violazione dell'art. 23, comma 1, TUIF, del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, di tutte le singole operazioni di investimento e del contratto di pegno di titoli azionari sottoscritto dalla ricorrente in data 11.08.2014 e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla ripetizione integrale, in favore della ricorrente, delle somme investite nei titoli descritti in premessa,
pari ad € 54.972,00 ovvero nella misura maggiore o maggiore accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del pagamento fino al saldo;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, di tutte le singole operazioni di investimento e della lettera di pegno di titoli azionari sottoscritta dalla ricorrente in data 11.08.2014, per violazione degli obblighi di diligenza,
correttezza, trasparenza, buona fede e adeguata professionalità, anche relativi al conflitto di interessi,
contenuti nelle norme primarie di settore (art. 21, comma 1, e comma 1-bis TUIF) e nelle norme regolamentari preposte al collocamento degli strumenti finanziari (artt. 26 e ss. Reg. 16190/07 CP_2
e Comunicazione n. 9019104/2009), nonché per violazione dell'art. 2358 c.c. e dei generali CP_2
doveri di correttezza e buona fede in sede precontrattuale sanciti dal codice civile (artt. 1175, 1176,
1337, 1338 c.c.) e, per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente, da quantificarsi in € 54.972,00, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla data del pagamento fino al saldo;
3) in ogni caso, condannare a Controparte_1
rimborsare all'attrice le spese sopportate per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/10 pari ad € 110,40, oltre alle spese per l'assistenza legale a quantificarsi,
nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al pagina 3 di 18 contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/10; 4) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa del 28.06.2021, eccepiva preliminarmente il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, adducendo che la titolarità del rapporto controverso era rimasto nella titolarità
di , con conseguente estromissione della stessa dal Parte_6
giudizio.
Deduceva altresì l'inammissibilità del ricorso, non potendo considerarsi sommaria la cognizione della causa, la prescrizione quinquennale dell'azione promossa dall'attrice a titolo di responsabilità
precontrattuale ed extracontrattuale, nonché delle somme percepite a titolo di interessi.
Nel merito, la NC convenuta asseriva di aver rispettato la buona fede nella fase precontrattuale,
contrattuale e di esecuzione del contratto, di aver raccolto e inserito nel questionario MIFID le informazioni espressamente dichiarate dalla cliente, nonché di aver compiutamente fornito alla stessa l'informativa dovuta e prescritta per legge, ed infine di aver puntualmente informato l'investitrice dell'andamento delle azioni Veneto NC detenute e delle variazioni del valore delle azioni sottoscritte.
Contestava, inoltre, l'importo complessivo indicato dall'attrice e l'assenza di prova della suddetta somma pretesa a titolo di indebito, ovvero di asserito danno.
Aggiungeva che la cliente aveva regolarmente concluso per iscritto il contratto quadro, di aver pubblicato e depositato in data 25.06.2014 presso la il Documento di Registrazione, la Nota CP_2
Informativa e la Nota Sintesi, contenenti dettagliata e chiara descrizione delle caratteristiche e dei rischi delle azioni, nonché di aver raccolto la scheda di adesione della cliente, nella quale quest'ultima aveva dichiarato di “aver preso visione del Prospetto informativo riferito all'Offerta” e “dei 'Fattori di
Rischio predisposti ai fini dell'Offerta, richiamati al punto D della Nota di Sintesi, al Capitolo IV del
pagina 4 di 18 Prospetto Informativo e di essere, in particolare, a conoscenza che l'adesione all'Offerta comporta i
rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati”.
Rilevava altresì che l'erogazione del finanziamento era avvenuta in data 24.06.2014, ovvero anteriormente all'acquisto dei titoli di in data 8.07.2014 e alla costituzione in pegno Parte_3
delle azioni stesse intervenuta in data 11.08.2014, adducendo che il mutuo chirografario era stato concesso per l'acquisto di un immobile ad uso residenziale.
Da ultimo, la NC evidenziava che i presunti danni lamentati dall'attrice erano attribuibili alla condotta tenuta dalla stessa, con conseguente esclusione o riduzione della responsabilità della convenuta, nonché del risarcimento del danno, rassegnando pertanto le seguenti conclusioni: 1)
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla NC convenuta;
2) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., con conseguente mutamento del rito da cognizione sommaria a cognizione piena;
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità,
improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c.; 4)
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da controparte relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex
artt. 2935 e 2948 c.c.; 5) accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità
dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni innanzi indicate;
6) in via principale, nel merito, rigettare le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto;
7) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità o risoluzione proposta da controparte, con conseguente condanna della NC alla restituzione delle somme versate dalla ricorrente, accertare e dichiarare l'obbligo di parte ricorrente e, per l'effetto,
pagina 5 di 18 condannare la medesima alla restituzione alla NC di tutti i titoli acquistati in relazione ai predetti rapporti intercorsi con la NC, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato da controparte in ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai predetti rapporti intercorsi con NC AP, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
8) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni ex adverso formulata, escludere o ridurre la condanna della NC alla minor somma possibile, in ragione del determinante concorso di colpa di parte ricorrente per le ragioni,
nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; 9) con vittoria di spese.
Con ordinanza del 16.07.2021, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
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L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta è infondata. Controparte_1
Viene, innanzitutto, all'attenzione il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 121, con cui è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e di al fine di far fronte alla gravissima crisi Controparte_3 Parte_7
interessante i predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_4
e di (ciascuna singolarmente, la «NC» o, collettivamente, le «Banche») nonché Parte_7
le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina
europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione"
pagina 6 di 18 si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2”. In forza poi dell'art. 2,1., lett.c), i commissari liquidatori devono procedere “alla cessione di cui all'articolo 3 in
conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma
3”, cioè e, secondo il successivo punto 2, “l'accertamento del passivo dei CP_1 Controparte_5
soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai
soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio
della procedura”. La cessione, ex art.3, include “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e
rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di
ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati
derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o
dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime
azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di
offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b), D.L. n. 99/2017).
Ai sensi dell'art. 4, co. 4, inoltre, entro il termine previsto nel contratto, un collegio di tre esperti indipendenti, di cui uno di nomina ministeriale, deve effettuare una due diligence sul compendio ceduto, all'esito della quale “il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto
in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai
gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2,
comma 1”. E', tuttavia, possibile prevedere nel contratto di cessione la facoltà per il cessionario di retrocedere al soggetto in liquidazione “partecipazioni detenute da società che, all'avvio della
liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette
società classificati come Attività deteriorate” e “crediti ad alto rischio non classificati come attività
deteriorate, entro tre anni dalla cessione” (art. 4, co. 5, D.L. n. 99/2017). Ai sensi dell'art. 4, co. 7,
infine, nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al citato art. 4, co. 4, e in quello di restituzioni al pagina 7 di 18 soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, “il
soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena
liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, Parte_8
concludeva con contratto di cessione di azienda, comprendente, tra l'altro,
[...] Controparte_1
le partecipazioni di in NC AP S.p.a. in forza dell'art. 3.1.2. (xi) del Parte_7
contratto. Inoltre, per “Attività incluse” e “Passività incluse” di l'art. 3.1.1. Parte_7
prevede debbano intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui NC AP S.p.a., che siano espressamente incluse nell'Insieme Aggregato”. Tuttavia, ai sensi del successivo art.
3.1.4. lett. (b)-(iv)
e lett. (b)-(vi), devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o Passività Incluse diverso dal Contenzioso Pregresso. Infine, in forza del disposto dell'art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di in altre banche, Parte_7 Parte_7
si impegnava a riacquistare tutti i crediti di dette società classificati come attività deteriorate o
[...]
classificabili come crediti di esclusi dall'Insieme Aggregato. In data 10 luglio Parte_7
2017, in attuazione dell'art. 4, co. 5, del D.L. n. 99/2017 e dell'art.
8.3 del contratto di cessione di azienda, NC AP S.p.a. e concludevano contratto di ritrasferimento di crediti Parte_7
e partecipazioni, col quale, in particolare, per quel che qui interessa, la prima cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26 giugno 2017 in base ai Principi Contabili
come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni
scadute” (c.d. “past due”), nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato accordo, inoltre, assumeva l'obbligo di intervenire in giudizio e chiedere Parte_7
l'estromissione di NC AP S.p.a. con riferimento ai “Contenziosi Passivi”, per tali dovendosi pagina 8 di 18 intendere quelli relativi ai crediti “ritrasferiti” e aventi ad oggetto, tra l'altro, pretese restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domande risarcitorie, anche per responsabilità extracontrattuale
(cfr.
7.1 e 7.2 dell'accordo).
Infine, in data 17 gennaio 2018, e concludevano il Parte_7 Controparte_1
“Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a
[...]
e , con cui hanno inteso precisare cosa debba Controparte_4 Parte_8 Parte_8
intendersi per Contenzioso Pregresso e Contenzioso Escluso. In particolare, ai sensi dell'art. 3.3
dell'accordo, sono da intendersi come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso NC UO, NC AP e le Banche
Estere Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione. In aggiunta, l'All. 1.1
all'atto ricognitivo, al punto 2, contempla, tra i contenziosi esclusi, il “Contenzioso giudiziale civile
passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete”.
Premesso quanto sopra, da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in l.c.a., tra cui
NC AP S.p.a. Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, co. 2, sono precisi nel restringere il campo applicativo della liquidazione e delle norme del decreto alle banche in liquidazione, cioè
[...]
Controparte_6 Parte_7
Non può del resto ritenersi che il contratto di cessione di azienda sopra menzionato abbia avuto l'effetto di trasferire singole attività o passività delle banche partecipate. Queste, infatti, costituiscono persone giuridiche autonome, titolari di proprie situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo loro possono disporre. Le banche in liquidazione non hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate essendo schermato dalla partecipazione, tanto più che nel caso in esame quest'ultima non era nemmeno totalitaria (NC AP S.p.a. era partecipata da nella misura del 70%). Parte_3
pagina 9 di 18 La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il
D.L. n. 99/2017 abbia determinato l'esonero di NC AP da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio).
Deve, inoltre, condividersi quanto osservato in recente sentenza del medesimo Tribunale adito: “In
questo senso, è esplicativa la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2022, n. 225, che ha
dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al D.L. n.
99/2017. I Giudici delle leggi, nel delineare dichiaratamente la portata normativa di detto
provvedimento legislativo, osservano con estrema puntualità che “il perimetro della cessione ha
lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati
derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche,
sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite
alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o
fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore
statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa
dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di
misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si
trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia” (Trib.
Bari, n. 5181/2023).
A tanto deve aggiungersi che, con atto di fusione per incorporazione di NC AP S.p.a. in
[...]
sottoscritto in data 14.05.2019 (allegato 15 del ricorso), quest'ultima ha assunto ipso Controparte_1
iure tutte le passività, debiti, obblighi e posizioni passive della società incorporata, proseguendo tutti i pagina 10 di 18 rapporti giuridici e subentrando nelle controversie di qualunque natura riferibili a NC AP S.p.a.,
anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate, dunque in tutti i relativi rapporti processuali.
Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la legittimazione passiva di Controparte_1
Premesso che la causa va decisa nei limiti di quanto allegato dalle parti entro i termini di preclusione, la domanda di nullità delle operazioni di investimento, formulata dall'attrice per mancanza di forma scritta del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUF, è infondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento e, se previsto, i contratti relativa alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per
iscritto, in conformità a quanto previsto degli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare
è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la NC d'Italia, può prevedere con regolamento che, per
motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto
possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio
appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. È
nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto al cliente e di
ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto”. (art. 23, commi 1 e 2, TUF).
Nel caso di specie, la NC ha prodotto il contratto quadro disciplinante “la prestazione dei servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, nonché del servizio accessorio di custodia e amministrazione di somme di denaro e strumenti finanziari”, sottoscritto in data 08.07.2014,
nel quale la cliente ha dichiarato di aver ricevuto copia del suddetto documento contrattuale (allegato 5
della comparsa di costituzione).
In ordine agli specifici obblighi informativi della NC, relativamente alle operazioni di investimento,
va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del pagina 11 di 18 cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. del 16190/2007). CP_2
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Nell'ambito del rapporto intercorso con la NC convenuta, l'attrice ha effettuato la seguente operazione:
pagina 12 di 18 EMITTENTE DATA QUANTITA' AZIONI (€) INVEST. +/- Parte_9
“Veneto OPERAZION ACQISTATE/VENDUT AZIONE DISINV. NC”. E E
ACQUISTO 04.08.2014 N.
1.527 AZIONI
€ 36,00 + € 54.972,00 AZIONI ORDINARIE +
TOTALE ALGEBRICO N.
1.527 AZIONI
+ € 54.972,00 ORDINARIE +
Procedendo alla disamina dell'investimento oggetto di causa, emerge che le suddette azioni rientrano,
per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative,
tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della NC di consegnare al cliente il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova riscontro nella produzione documentale della NC.
In particolare, l'operazione di acquisito di n.
1.527 azioni (per un controvalore di € 54.972,00) risulta pagina 13 di 18 documentata dalla scheda di adesione dell'08.07.2014, Offerta in opzione agli azionisti di
[...]
e ai titolari di obbligazioni convertibili del prestito denominato “ 5% Parte_3 Parte_3
2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” di azioni di nuova emissione (“offerta in opzione”) e contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato (“offerta al pubblico indistinto” e, congiuntamente, all'offerta in opzione, la “offerta”)”, nella quale l'attrice ha dichiarato
“di aver preso visione del Documento di registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi,
depositate in data 25.06.2014 presso la e gratuitamente disponibili presso la sede legale e le CP_2
filiali di ” e di “di aver preso visione dei Fattori di rischio predisposti ai fini Parte_3
dell'Offerta…e di essere, in particolare, a conoscenza che l'adesione all'Offerta comporta i rischi
tipici di un investimento in strumenti finanziari di capitale non quotati in mercati regolamentati”.
Nel suddetto documento, l'attrice ha altresì asserito “di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver
compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Azioni al fine di poter
effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento” (allegato 6 della comparsa di costituzione), nonché ha dichiarato di aver preso visione della seguente Disclosure: “Trattasi di
strumento finanziario illiquido in quanto non quotato o negoziato in mercati regolamentati, né negoziato su
un sistema multilaterale di negoziazione né forma oggetto di un'attività di internazionalizzazione
sistematica. Si richiama l'attenzione su quanto specificamente indicato nella Nota di Sintesi, nella Nota
Informativa e nel Documento di Registrazione in termini di rischio di mercato, rischio di liquidità ed
orizzonte temporale connesso alla possibile difficoltà, in sede di investimento, di conseguire un prezzo
predeterminato in un arco di tempo breve. Per una informazione dettagliata sui rischi correlati si rinvia ai
paragrafi 2.1 “Fattori di rischio connesso all'investimento nella Azioni”, 2.2 “Rischio di Liquidità
connesso alle azioni” della Nota Informativa (…). La Nota Informativa, unitamente al Documento di
Registrazione e alla Nota di Sintesi sono disponibili gratuitamente presso la sede legale e le filiali di
e delle altre Banche del Gruppo nonché del sito internet della Parte_3 Parte_3
medesima www.venetobanca.it”.
pagina 14 di 18 Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni di è avvenuta in situazione di Parte_3
conflitto di interessi, rivestendo la convenuta, situazione ad ogni modo debitamente segnalata alla cliente nel contratto quadro dell'08.07.2014 e nella scheda di adesione.
La NC ha altresì prodotto il questionario Mifid, compilato in sede di sottoscrizione del contratto quadro, in riferimento al quale la cliente ha dichiarato che “le risposte riportate nella Scheda
Finanziaria allegata al Contratto, corrisponde a quanto dichiarato agli operatori della NC sul
questionario completo di profilatura della clientela e di riconoscersi nel profilo di obiettivo di
investimento e/o di esperienza assegnato”.
Nel suddetto documento, l'attrice ha dichiarato di conoscere tutti gli strumenti finanziari indicati nel questionario e di aver deciso di investire “per accantonare capitale in ottica di acquisti futuri e/o
previdenziali”, nonché di far crescere il capitale in maniera rilevante e di assumersi il rischio di una
“modesta probabilità di liquidazione dell'investimento con sacrificio di prezzo”.
Ha altresì asserito di possedere un patrimonio maggiore di € 300.000,00, nonché un reddito tra €
30.000,00 ed € 75.000,00.
All'esito della suddetta profilatura, la NC ha assegnato alla cliente un profilo di rischio “alto”.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Ne consegue che il rischio del titolo illiquido, nei termini innanzi esposti, non appare compatibile con pagina 15 di 18 l'obiettivo d'investimento dichiarato dall'attrice, ovvero “accantonare capitale in ottica di acquisti futuri e/o previdenziali”.
Ed invero, in relazione all'operazione di investimento de quo, la NC ha prestato servizio di consulenza, come riportato nel relativo ordine, non segnalando l'incompatibilità dell'operazione con l'obiettivo d'investimento.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale degli investitori, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principi inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio, come nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione delle azioni, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., diritto invero non prescritto, in quanto di natura contrattuale e soggetto all'ordinario termine decennale, nella specie non decorso in ragione della data di conclusione dell'ordine, risalente al 2014.
Il rilievo, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti.
Quanto al credito restitutorio, conseguente alla risoluzione del contratto, va riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di € 54.972,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, con conseguente pronuncia di condanna, previa restituzione delle azioni.
Va negato il diritto alla compensazione con i crediti per dividendi ed utili, in difetto di allegazione e prova del relativo e specifico importo.
In ordine al quantum della pretesa, deve altresì rilevarsi che dagli atti del giudizio non è emersa la riscossione da parte dell'attrice, all'attualità, di indennizzi, di cui non può pertanto tenersi conto ai fini del ridimensionamento della pretesa attorea.
pagina 16 di 18 Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria, non avendo l'attrice specificamente allegato in citazione e provato danni ulteriori, in specie la mancata percezione di maggiori introiti con diverso e più sicuro investimento.
Il mancato riconoscimento di danni risarcibili esime, infine, dal valutare l'allegazione della convenuta dell'asserita colpa concorrente dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. e della prevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 c.c.
La complessità delle questioni esaminate, oggetto di dibattito giurisprudenziale successivo all'avvio del giudizio, esclude il presupposto dell'ingiustificata mancata comparizione della resistente in sede di mediazione e della conseguente sanzione prevista dall'art. 8, comma 4 bis, della L.28/2010, nella previgente formulazione, applicabile al presente procedimento, promosso con ricorso del 9.4.2021.
Va di contro riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di mediazione, documentate per il solo importo di € 110,40.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
09.04.2021, nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) dichiara la risoluzione dell'ordine di acquisto oggetto di lite, per inadempimento grave della
NC convenuta;
2) condanna la NC convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di €
54.972,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
3) condanna la NC convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attrice,
liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre € 759,00 per esborsi, € 110,40 per spese di mediazione, spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge. pagina 17 di 18 Bari, 17.10.2025
Il Giudice
EL SI
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL SI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4714/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE NATUZZI Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._2
ATTRICE
contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. FABIO CIVALE Controparte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vito Di Mauro, C.F._3
indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025. pagina 1 di 18
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex. art. 702 bis c.p.c. del 09.04.2021, premesso che: in data 24.06.2014, Parte_2
aveva stipulato con già NC AP S.p.a., il contratto di mutuo chirografario Controparte_1
n. 04100325823 dell'importo di € 85.000,00, con fideiussione del coniuge;
la NC aveva preteso,
quale condizione per l'erogazione del mutuo, la sottoscrizione di un contratto di pegno irregolare sul saldo (pari ad € 55.000,00) del conto corrente n. 173570152747, acceso presso la ridetta filiale in data
09.06.2014, nonché l'acquisto e la contestuale costituzione in pegno di titoli azionari emessi dalla per un controvalore di € 55.000,00; in data 08.07.2014, l'attrice aveva presentato Parte_3
la domanda di ammissione a socia di , sottoscrivendo “l'offerta in opzione agli Parte_4
azionisti di e ai titolari di obbligazioni convertibili del prestito denominato Parte_3
“ 2013-2017, convertibile con facoltà di rimborso in azioni” di azioni di nuova Parte_5
emissione (“Offerta in opzione”), e contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato
(“Offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato”, chiedendo l'assegnazione di n. 1527 azioni tra quelle risultate inoptate, al prezzo unitario di € 36,00, per un controvalore di € 54.972,00; la NC,
prima della sottoscrizione delle azioni, aveva omesso di informare la cliente in maniera chiara e specifica sull'illiquidità e rischiosità delle azioni VB, nonché sulla difficoltà di smobilizzo delle azioni e sulla sussistenza del conflitto di interessi, non raccogliendo in modo corretto la c.d. “profilatura di rischio”, al fine di valutare l'adeguatezza dell'investimento al profilo dell'attrice; la NC non aveva consegnato il materiale informativo, nonché aveva omesso di stipulare il contratto quadro di intermediazione finanziaria in forma scritta, in violazione dell'art. 23 TUIF;
l'investitrice era stata indotta a sottoscrivere azioni non adeguate, essendo la stessa una risparmiatrice al dettaglio e non professionale, con una propensione al rischio estremamente bassa;
la NC aveva condizionato la concessione del mutuo all'acquisto di azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., il quale Parte_3
pagina 2 di 18 prevede il divieto di assistenza finanziaria nelle società di capitali, non essendo state previste le condizioni previste dalla citata disposizione, stante l'appartenenza della NC AP al gruppo
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, rassegnando Parte_3 Controparte_1
le seguenti conclusioni: 1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità per mancanza della forma scritta, in violazione dell'art. 23, comma 1, TUIF, del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, di tutte le singole operazioni di investimento e del contratto di pegno di titoli azionari sottoscritto dalla ricorrente in data 11.08.2014 e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla ripetizione integrale, in favore della ricorrente, delle somme investite nei titoli descritti in premessa,
pari ad € 54.972,00 ovvero nella misura maggiore o maggiore accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del pagamento fino al saldo;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, di tutte le singole operazioni di investimento e della lettera di pegno di titoli azionari sottoscritta dalla ricorrente in data 11.08.2014, per violazione degli obblighi di diligenza,
correttezza, trasparenza, buona fede e adeguata professionalità, anche relativi al conflitto di interessi,
contenuti nelle norme primarie di settore (art. 21, comma 1, e comma 1-bis TUIF) e nelle norme regolamentari preposte al collocamento degli strumenti finanziari (artt. 26 e ss. Reg. 16190/07 CP_2
e Comunicazione n. 9019104/2009), nonché per violazione dell'art. 2358 c.c. e dei generali CP_2
doveri di correttezza e buona fede in sede precontrattuale sanciti dal codice civile (artt. 1175, 1176,
1337, 1338 c.c.) e, per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente, da quantificarsi in € 54.972,00, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla data del pagamento fino al saldo;
3) in ogni caso, condannare a Controparte_1
rimborsare all'attrice le spese sopportate per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/10 pari ad € 110,40, oltre alle spese per l'assistenza legale a quantificarsi,
nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al pagina 3 di 18 contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/10; 4) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa del 28.06.2021, eccepiva preliminarmente il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, adducendo che la titolarità del rapporto controverso era rimasto nella titolarità
di , con conseguente estromissione della stessa dal Parte_6
giudizio.
Deduceva altresì l'inammissibilità del ricorso, non potendo considerarsi sommaria la cognizione della causa, la prescrizione quinquennale dell'azione promossa dall'attrice a titolo di responsabilità
precontrattuale ed extracontrattuale, nonché delle somme percepite a titolo di interessi.
Nel merito, la NC convenuta asseriva di aver rispettato la buona fede nella fase precontrattuale,
contrattuale e di esecuzione del contratto, di aver raccolto e inserito nel questionario MIFID le informazioni espressamente dichiarate dalla cliente, nonché di aver compiutamente fornito alla stessa l'informativa dovuta e prescritta per legge, ed infine di aver puntualmente informato l'investitrice dell'andamento delle azioni Veneto NC detenute e delle variazioni del valore delle azioni sottoscritte.
Contestava, inoltre, l'importo complessivo indicato dall'attrice e l'assenza di prova della suddetta somma pretesa a titolo di indebito, ovvero di asserito danno.
Aggiungeva che la cliente aveva regolarmente concluso per iscritto il contratto quadro, di aver pubblicato e depositato in data 25.06.2014 presso la il Documento di Registrazione, la Nota CP_2
Informativa e la Nota Sintesi, contenenti dettagliata e chiara descrizione delle caratteristiche e dei rischi delle azioni, nonché di aver raccolto la scheda di adesione della cliente, nella quale quest'ultima aveva dichiarato di “aver preso visione del Prospetto informativo riferito all'Offerta” e “dei 'Fattori di
Rischio predisposti ai fini dell'Offerta, richiamati al punto D della Nota di Sintesi, al Capitolo IV del
pagina 4 di 18 Prospetto Informativo e di essere, in particolare, a conoscenza che l'adesione all'Offerta comporta i
rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati”.
Rilevava altresì che l'erogazione del finanziamento era avvenuta in data 24.06.2014, ovvero anteriormente all'acquisto dei titoli di in data 8.07.2014 e alla costituzione in pegno Parte_3
delle azioni stesse intervenuta in data 11.08.2014, adducendo che il mutuo chirografario era stato concesso per l'acquisto di un immobile ad uso residenziale.
Da ultimo, la NC evidenziava che i presunti danni lamentati dall'attrice erano attribuibili alla condotta tenuta dalla stessa, con conseguente esclusione o riduzione della responsabilità della convenuta, nonché del risarcimento del danno, rassegnando pertanto le seguenti conclusioni: 1)
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla NC convenuta;
2) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., con conseguente mutamento del rito da cognizione sommaria a cognizione piena;
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità,
improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c.; 4)
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da controparte relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex
artt. 2935 e 2948 c.c.; 5) accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità
dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni innanzi indicate;
6) in via principale, nel merito, rigettare le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto;
7) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità o risoluzione proposta da controparte, con conseguente condanna della NC alla restituzione delle somme versate dalla ricorrente, accertare e dichiarare l'obbligo di parte ricorrente e, per l'effetto,
pagina 5 di 18 condannare la medesima alla restituzione alla NC di tutti i titoli acquistati in relazione ai predetti rapporti intercorsi con la NC, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato da controparte in ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai predetti rapporti intercorsi con NC AP, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
8) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni ex adverso formulata, escludere o ridurre la condanna della NC alla minor somma possibile, in ragione del determinante concorso di colpa di parte ricorrente per le ragioni,
nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; 9) con vittoria di spese.
Con ordinanza del 16.07.2021, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta è infondata. Controparte_1
Viene, innanzitutto, all'attenzione il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 121, con cui è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e di al fine di far fronte alla gravissima crisi Controparte_3 Parte_7
interessante i predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_4
e di (ciascuna singolarmente, la «NC» o, collettivamente, le «Banche») nonché Parte_7
le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina
europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione"
pagina 6 di 18 si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2”. In forza poi dell'art. 2,1., lett.c), i commissari liquidatori devono procedere “alla cessione di cui all'articolo 3 in
conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma
3”, cioè e, secondo il successivo punto 2, “l'accertamento del passivo dei CP_1 Controparte_5
soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai
soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio
della procedura”. La cessione, ex art.3, include “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e
rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di
ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati
derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o
dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime
azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di
offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b), D.L. n. 99/2017).
Ai sensi dell'art. 4, co. 4, inoltre, entro il termine previsto nel contratto, un collegio di tre esperti indipendenti, di cui uno di nomina ministeriale, deve effettuare una due diligence sul compendio ceduto, all'esito della quale “il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto
in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai
gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2,
comma 1”. E', tuttavia, possibile prevedere nel contratto di cessione la facoltà per il cessionario di retrocedere al soggetto in liquidazione “partecipazioni detenute da società che, all'avvio della
liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette
società classificati come Attività deteriorate” e “crediti ad alto rischio non classificati come attività
deteriorate, entro tre anni dalla cessione” (art. 4, co. 5, D.L. n. 99/2017). Ai sensi dell'art. 4, co. 7,
infine, nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al citato art. 4, co. 4, e in quello di restituzioni al pagina 7 di 18 soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, “il
soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena
liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, Parte_8
concludeva con contratto di cessione di azienda, comprendente, tra l'altro,
[...] Controparte_1
le partecipazioni di in NC AP S.p.a. in forza dell'art. 3.1.2. (xi) del Parte_7
contratto. Inoltre, per “Attività incluse” e “Passività incluse” di l'art. 3.1.1. Parte_7
prevede debbano intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui NC AP S.p.a., che siano espressamente incluse nell'Insieme Aggregato”. Tuttavia, ai sensi del successivo art.
3.1.4. lett. (b)-(iv)
e lett. (b)-(vi), devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o Passività Incluse diverso dal Contenzioso Pregresso. Infine, in forza del disposto dell'art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di in altre banche, Parte_7 Parte_7
si impegnava a riacquistare tutti i crediti di dette società classificati come attività deteriorate o
[...]
classificabili come crediti di esclusi dall'Insieme Aggregato. In data 10 luglio Parte_7
2017, in attuazione dell'art. 4, co. 5, del D.L. n. 99/2017 e dell'art.
8.3 del contratto di cessione di azienda, NC AP S.p.a. e concludevano contratto di ritrasferimento di crediti Parte_7
e partecipazioni, col quale, in particolare, per quel che qui interessa, la prima cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26 giugno 2017 in base ai Principi Contabili
come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni
scadute” (c.d. “past due”), nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato accordo, inoltre, assumeva l'obbligo di intervenire in giudizio e chiedere Parte_7
l'estromissione di NC AP S.p.a. con riferimento ai “Contenziosi Passivi”, per tali dovendosi pagina 8 di 18 intendere quelli relativi ai crediti “ritrasferiti” e aventi ad oggetto, tra l'altro, pretese restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domande risarcitorie, anche per responsabilità extracontrattuale
(cfr.
7.1 e 7.2 dell'accordo).
Infine, in data 17 gennaio 2018, e concludevano il Parte_7 Controparte_1
“Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a
[...]
e , con cui hanno inteso precisare cosa debba Controparte_4 Parte_8 Parte_8
intendersi per Contenzioso Pregresso e Contenzioso Escluso. In particolare, ai sensi dell'art. 3.3
dell'accordo, sono da intendersi come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso NC UO, NC AP e le Banche
Estere Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione. In aggiunta, l'All. 1.1
all'atto ricognitivo, al punto 2, contempla, tra i contenziosi esclusi, il “Contenzioso giudiziale civile
passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete”.
Premesso quanto sopra, da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in l.c.a., tra cui
NC AP S.p.a. Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, co. 2, sono precisi nel restringere il campo applicativo della liquidazione e delle norme del decreto alle banche in liquidazione, cioè
[...]
Controparte_6 Parte_7
Non può del resto ritenersi che il contratto di cessione di azienda sopra menzionato abbia avuto l'effetto di trasferire singole attività o passività delle banche partecipate. Queste, infatti, costituiscono persone giuridiche autonome, titolari di proprie situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo loro possono disporre. Le banche in liquidazione non hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate essendo schermato dalla partecipazione, tanto più che nel caso in esame quest'ultima non era nemmeno totalitaria (NC AP S.p.a. era partecipata da nella misura del 70%). Parte_3
pagina 9 di 18 La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il
D.L. n. 99/2017 abbia determinato l'esonero di NC AP da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio).
Deve, inoltre, condividersi quanto osservato in recente sentenza del medesimo Tribunale adito: “In
questo senso, è esplicativa la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2022, n. 225, che ha
dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al D.L. n.
99/2017. I Giudici delle leggi, nel delineare dichiaratamente la portata normativa di detto
provvedimento legislativo, osservano con estrema puntualità che “il perimetro della cessione ha
lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati
derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche,
sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite
alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o
fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore
statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa
dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di
misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si
trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia” (Trib.
Bari, n. 5181/2023).
A tanto deve aggiungersi che, con atto di fusione per incorporazione di NC AP S.p.a. in
[...]
sottoscritto in data 14.05.2019 (allegato 15 del ricorso), quest'ultima ha assunto ipso Controparte_1
iure tutte le passività, debiti, obblighi e posizioni passive della società incorporata, proseguendo tutti i pagina 10 di 18 rapporti giuridici e subentrando nelle controversie di qualunque natura riferibili a NC AP S.p.a.,
anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate, dunque in tutti i relativi rapporti processuali.
Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la legittimazione passiva di Controparte_1
Premesso che la causa va decisa nei limiti di quanto allegato dalle parti entro i termini di preclusione, la domanda di nullità delle operazioni di investimento, formulata dall'attrice per mancanza di forma scritta del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUF, è infondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento e, se previsto, i contratti relativa alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per
iscritto, in conformità a quanto previsto degli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare
è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la NC d'Italia, può prevedere con regolamento che, per
motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto
possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio
appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. È
nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto al cliente e di
ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto”. (art. 23, commi 1 e 2, TUF).
Nel caso di specie, la NC ha prodotto il contratto quadro disciplinante “la prestazione dei servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, nonché del servizio accessorio di custodia e amministrazione di somme di denaro e strumenti finanziari”, sottoscritto in data 08.07.2014,
nel quale la cliente ha dichiarato di aver ricevuto copia del suddetto documento contrattuale (allegato 5
della comparsa di costituzione).
In ordine agli specifici obblighi informativi della NC, relativamente alle operazioni di investimento,
va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del pagina 11 di 18 cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. del 16190/2007). CP_2
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Nell'ambito del rapporto intercorso con la NC convenuta, l'attrice ha effettuato la seguente operazione:
pagina 12 di 18 EMITTENTE DATA QUANTITA' AZIONI (€) INVEST. +/- Parte_9
“Veneto OPERAZION ACQISTATE/VENDUT AZIONE DISINV. NC”. E E
ACQUISTO 04.08.2014 N.
1.527 AZIONI
€ 36,00 + € 54.972,00 AZIONI ORDINARIE +
TOTALE ALGEBRICO N.
1.527 AZIONI
+ € 54.972,00 ORDINARIE +
Procedendo alla disamina dell'investimento oggetto di causa, emerge che le suddette azioni rientrano,
per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative,
tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della NC di consegnare al cliente il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova riscontro nella produzione documentale della NC.
In particolare, l'operazione di acquisito di n.
1.527 azioni (per un controvalore di € 54.972,00) risulta pagina 13 di 18 documentata dalla scheda di adesione dell'08.07.2014, Offerta in opzione agli azionisti di
[...]
e ai titolari di obbligazioni convertibili del prestito denominato “ 5% Parte_3 Parte_3
2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” di azioni di nuova emissione (“offerta in opzione”) e contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato (“offerta al pubblico indistinto” e, congiuntamente, all'offerta in opzione, la “offerta”)”, nella quale l'attrice ha dichiarato
“di aver preso visione del Documento di registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi,
depositate in data 25.06.2014 presso la e gratuitamente disponibili presso la sede legale e le CP_2
filiali di ” e di “di aver preso visione dei Fattori di rischio predisposti ai fini Parte_3
dell'Offerta…e di essere, in particolare, a conoscenza che l'adesione all'Offerta comporta i rischi
tipici di un investimento in strumenti finanziari di capitale non quotati in mercati regolamentati”.
Nel suddetto documento, l'attrice ha altresì asserito “di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver
compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Azioni al fine di poter
effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento” (allegato 6 della comparsa di costituzione), nonché ha dichiarato di aver preso visione della seguente Disclosure: “Trattasi di
strumento finanziario illiquido in quanto non quotato o negoziato in mercati regolamentati, né negoziato su
un sistema multilaterale di negoziazione né forma oggetto di un'attività di internazionalizzazione
sistematica. Si richiama l'attenzione su quanto specificamente indicato nella Nota di Sintesi, nella Nota
Informativa e nel Documento di Registrazione in termini di rischio di mercato, rischio di liquidità ed
orizzonte temporale connesso alla possibile difficoltà, in sede di investimento, di conseguire un prezzo
predeterminato in un arco di tempo breve. Per una informazione dettagliata sui rischi correlati si rinvia ai
paragrafi 2.1 “Fattori di rischio connesso all'investimento nella Azioni”, 2.2 “Rischio di Liquidità
connesso alle azioni” della Nota Informativa (…). La Nota Informativa, unitamente al Documento di
Registrazione e alla Nota di Sintesi sono disponibili gratuitamente presso la sede legale e le filiali di
e delle altre Banche del Gruppo nonché del sito internet della Parte_3 Parte_3
medesima www.venetobanca.it”.
pagina 14 di 18 Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni di è avvenuta in situazione di Parte_3
conflitto di interessi, rivestendo la convenuta, situazione ad ogni modo debitamente segnalata alla cliente nel contratto quadro dell'08.07.2014 e nella scheda di adesione.
La NC ha altresì prodotto il questionario Mifid, compilato in sede di sottoscrizione del contratto quadro, in riferimento al quale la cliente ha dichiarato che “le risposte riportate nella Scheda
Finanziaria allegata al Contratto, corrisponde a quanto dichiarato agli operatori della NC sul
questionario completo di profilatura della clientela e di riconoscersi nel profilo di obiettivo di
investimento e/o di esperienza assegnato”.
Nel suddetto documento, l'attrice ha dichiarato di conoscere tutti gli strumenti finanziari indicati nel questionario e di aver deciso di investire “per accantonare capitale in ottica di acquisti futuri e/o
previdenziali”, nonché di far crescere il capitale in maniera rilevante e di assumersi il rischio di una
“modesta probabilità di liquidazione dell'investimento con sacrificio di prezzo”.
Ha altresì asserito di possedere un patrimonio maggiore di € 300.000,00, nonché un reddito tra €
30.000,00 ed € 75.000,00.
All'esito della suddetta profilatura, la NC ha assegnato alla cliente un profilo di rischio “alto”.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Ne consegue che il rischio del titolo illiquido, nei termini innanzi esposti, non appare compatibile con pagina 15 di 18 l'obiettivo d'investimento dichiarato dall'attrice, ovvero “accantonare capitale in ottica di acquisti futuri e/o previdenziali”.
Ed invero, in relazione all'operazione di investimento de quo, la NC ha prestato servizio di consulenza, come riportato nel relativo ordine, non segnalando l'incompatibilità dell'operazione con l'obiettivo d'investimento.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale degli investitori, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principi inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio, come nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione delle azioni, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., diritto invero non prescritto, in quanto di natura contrattuale e soggetto all'ordinario termine decennale, nella specie non decorso in ragione della data di conclusione dell'ordine, risalente al 2014.
Il rilievo, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti.
Quanto al credito restitutorio, conseguente alla risoluzione del contratto, va riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di € 54.972,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, con conseguente pronuncia di condanna, previa restituzione delle azioni.
Va negato il diritto alla compensazione con i crediti per dividendi ed utili, in difetto di allegazione e prova del relativo e specifico importo.
In ordine al quantum della pretesa, deve altresì rilevarsi che dagli atti del giudizio non è emersa la riscossione da parte dell'attrice, all'attualità, di indennizzi, di cui non può pertanto tenersi conto ai fini del ridimensionamento della pretesa attorea.
pagina 16 di 18 Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria, non avendo l'attrice specificamente allegato in citazione e provato danni ulteriori, in specie la mancata percezione di maggiori introiti con diverso e più sicuro investimento.
Il mancato riconoscimento di danni risarcibili esime, infine, dal valutare l'allegazione della convenuta dell'asserita colpa concorrente dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. e della prevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 c.c.
La complessità delle questioni esaminate, oggetto di dibattito giurisprudenziale successivo all'avvio del giudizio, esclude il presupposto dell'ingiustificata mancata comparizione della resistente in sede di mediazione e della conseguente sanzione prevista dall'art. 8, comma 4 bis, della L.28/2010, nella previgente formulazione, applicabile al presente procedimento, promosso con ricorso del 9.4.2021.
Va di contro riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di mediazione, documentate per il solo importo di € 110,40.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
09.04.2021, nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) dichiara la risoluzione dell'ordine di acquisto oggetto di lite, per inadempimento grave della
NC convenuta;
2) condanna la NC convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di €
54.972,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
3) condanna la NC convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attrice,
liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre € 759,00 per esborsi, € 110,40 per spese di mediazione, spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge. pagina 17 di 18 Bari, 17.10.2025
Il Giudice
EL SI
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