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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di NA, in persona dei magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 268/2025 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione, proposta congiuntamente da
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Wolf
- RICORRENTI- con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di
NA
-INTERVENUTO-
pagina 1 di 5 OGGETTO: delibazione e riconoscimento di sentenza ecclesiastica contenente declaratoria di nullità di matrimonio concordatario.
sulle CONCLUSIONI
Per i ricorrenti “..che l'Ill.ma Corte di di Appello di NA Voglia: a) Dichiarare
l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano delle Marche in data 18 Ottobre 2023, cosi come munita del decreto di esecutività del Vicario Giudiziale in persona di Don Mario Colabianchi del 13 Dicembre 2023; b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni/del
Comune territorialmente competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
c) Porre le spese di procedura e gli onorari di causa a carico di entrambi i ricorrenti.”
Conclusioni del P.G.: “Nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 16 aprile 2025 ex art. 8, n.2, L. 121/1985 i signori e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
-in data 18-10-2023, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha pronunciato sentenza di declaratoria di nullità del matrimonio – celebrato tra le parti con il rito concordatario il 9-6-2018- per “grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi”;
- in data 13.12.2023 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha emanato il decreto di esecutorietà della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio tra le parti, annotato nel Registro del Comune di Morrovalle (Atto N. 4 parte II serie A - anno 2018 ).
Tenuto conto che la pronunciata sentenza ecclesiastica era stata emessa a seguito di procedimento che aveva tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa della parte convenuta, che non era contraria all'ordine pubblico e che erano ravvisabili pagina 2 di 5 le altre condizioni di legge, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della citata sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche.
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte in data 2 maggio 2025 con cui ha dichiarato di nulla opporre in merito alla richiesta.
Con ordinanza del 25 giugno 2025 è stata richiesta l'integrazione della documentazione mediante deposito del decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica.
Con ordinanza del 24 settembre 2025 è stato disposto ulteriore rinvio al 9 dicembre 2025 per il deposito della documentazione mancante sopra indicata.
I ricorrenti con nota del 1° ottobre 2025 hanno depositato il decreto emesso in data 16 settembre 2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha munito di esecutività la predetta sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio.
In data 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che sussistono tutte le condizioni previste per l'accoglimento della domanda dall'art.
8.2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con Legge n. 121/1985.
Presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l'ordine pubblico: la compatibilità o meno con l'ordine pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
Come sopra accennato, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha dichiarato la nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi”.
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” è un vizio della volontà attinente in modo diretto all'incapacità personale del coniuge di partecipare efficacemente pagina 3 di 5 all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo: tale vizio - ben diverso dalla riserva interiore di escludere uno o l'altro dei bona matrimonii - incide in modo negativo sulla validità del matrimonio anche nell'ordinamento civile, sotto forma di incapacità naturale;
risulta altresì irrilevante che il medesimo istituto riceva differente disciplina nei due ordinamenti, non influendo sui principi essenziali di quello interno e non ostacolando il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
E' stato altresì precisato che, in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (ob defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi - assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso - non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (in tal senso: Cass.
11791/2021, v. Cass. n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme: Cass. n.
5822/1987; n. 4387/2000; n. 10796/2006).
Va osservato poi che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello stato civile, per cui il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
nel procedimento è stato altresì assicurato il diritto ad agire e a difendersi.
Ricorrono anche le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione: per quanto risulta, infatti, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia, né pende processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
la pronuncia è altresì definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, secondo quanto da ultimo accertato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 16.09.2025.
Sussistono in conclusione tutti i presupposti per accogliere il ricorso, la cui proposizione congiunta consente di non procedere ad alcuna statuizione in ordine pagina 4 di 5 alle spese del giudizio, non essendovi parte soccombente che abbia sopportato oneri al rimborso dei quali abbia diritto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e cosí provvede: Parte_1 Parte_2
DICHIARA l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata in data
18-10-2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche, munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
16.9.2025, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 09.06.2018, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato civile del Comune di Morrovalle (Atto N. 4 parte II serie A - anno 2018).
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Morrovalle (MC) di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio sopra indicato.
Nulla per le spese.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Anna Bora
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di NA, in persona dei magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 268/2025 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione, proposta congiuntamente da
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Wolf
- RICORRENTI- con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di
NA
-INTERVENUTO-
pagina 1 di 5 OGGETTO: delibazione e riconoscimento di sentenza ecclesiastica contenente declaratoria di nullità di matrimonio concordatario.
sulle CONCLUSIONI
Per i ricorrenti “..che l'Ill.ma Corte di di Appello di NA Voglia: a) Dichiarare
l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano delle Marche in data 18 Ottobre 2023, cosi come munita del decreto di esecutività del Vicario Giudiziale in persona di Don Mario Colabianchi del 13 Dicembre 2023; b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni/del
Comune territorialmente competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
c) Porre le spese di procedura e gli onorari di causa a carico di entrambi i ricorrenti.”
Conclusioni del P.G.: “Nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 16 aprile 2025 ex art. 8, n.2, L. 121/1985 i signori e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
-in data 18-10-2023, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha pronunciato sentenza di declaratoria di nullità del matrimonio – celebrato tra le parti con il rito concordatario il 9-6-2018- per “grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi”;
- in data 13.12.2023 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha emanato il decreto di esecutorietà della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio tra le parti, annotato nel Registro del Comune di Morrovalle (Atto N. 4 parte II serie A - anno 2018 ).
Tenuto conto che la pronunciata sentenza ecclesiastica era stata emessa a seguito di procedimento che aveva tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa della parte convenuta, che non era contraria all'ordine pubblico e che erano ravvisabili pagina 2 di 5 le altre condizioni di legge, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della citata sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche.
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte in data 2 maggio 2025 con cui ha dichiarato di nulla opporre in merito alla richiesta.
Con ordinanza del 25 giugno 2025 è stata richiesta l'integrazione della documentazione mediante deposito del decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica.
Con ordinanza del 24 settembre 2025 è stato disposto ulteriore rinvio al 9 dicembre 2025 per il deposito della documentazione mancante sopra indicata.
I ricorrenti con nota del 1° ottobre 2025 hanno depositato il decreto emesso in data 16 settembre 2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha munito di esecutività la predetta sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio.
In data 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che sussistono tutte le condizioni previste per l'accoglimento della domanda dall'art.
8.2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con Legge n. 121/1985.
Presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l'ordine pubblico: la compatibilità o meno con l'ordine pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
Come sopra accennato, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha dichiarato la nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio in entrambi”.
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” è un vizio della volontà attinente in modo diretto all'incapacità personale del coniuge di partecipare efficacemente pagina 3 di 5 all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo: tale vizio - ben diverso dalla riserva interiore di escludere uno o l'altro dei bona matrimonii - incide in modo negativo sulla validità del matrimonio anche nell'ordinamento civile, sotto forma di incapacità naturale;
risulta altresì irrilevante che il medesimo istituto riceva differente disciplina nei due ordinamenti, non influendo sui principi essenziali di quello interno e non ostacolando il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
E' stato altresì precisato che, in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (ob defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi - assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso - non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (in tal senso: Cass.
11791/2021, v. Cass. n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme: Cass. n.
5822/1987; n. 4387/2000; n. 10796/2006).
Va osservato poi che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello stato civile, per cui il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
nel procedimento è stato altresì assicurato il diritto ad agire e a difendersi.
Ricorrono anche le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione: per quanto risulta, infatti, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia, né pende processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
la pronuncia è altresì definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, secondo quanto da ultimo accertato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 16.09.2025.
Sussistono in conclusione tutti i presupposti per accogliere il ricorso, la cui proposizione congiunta consente di non procedere ad alcuna statuizione in ordine pagina 4 di 5 alle spese del giudizio, non essendovi parte soccombente che abbia sopportato oneri al rimborso dei quali abbia diritto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e cosí provvede: Parte_1 Parte_2
DICHIARA l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata in data
18-10-2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche, munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
16.9.2025, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 09.06.2018, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato civile del Comune di Morrovalle (Atto N. 4 parte II serie A - anno 2018).
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Morrovalle (MC) di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio sopra indicato.
Nulla per le spese.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Anna Bora
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