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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/10/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2189 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2189 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 04/06/2025, da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Attilio Parte_1 C.F._1
Ripa, elettivamente domiciliato in Porto S. Elpidio (FM), Via Umberto I n.520, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Massimo Spanò, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 CP_1 sottoscritto e depositato in data 04.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche con riguardo alla figlia Persona_1 nata il 14 01.2013, hanno premesso di aver contratto matrimonio in Porto Sant'Elpidio (FM), in
1 data 07.09.2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al Numero 31,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2008, e di avere scelto quale regime patrimoniale quello della la separazione dei beni.
Le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, quali genitori, si impegnano, vicendevolmente, a mantenere un contegno di serena comunicazione tra loro, al fine di conservare un rapporto, equilibrato e continuativo, colla figlia:
2. La abitazione “coniugale”, al piano 2° dello stabile sito in Porto S. Elpidio, alla Via IV Novembre
108, con tutti gli arredi e corredi, rimane nella disponibilità e viene assegnata alla Signora la CP_1 quale continuerà a goderne, unitamente alla figlia, che continuerà ad abitare nel medesimo Persona_1 immobile;
3. La figlia resta affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente della medesima, presso la abitazione coniugale in Porto S. Elpidio , Via IV Novembre,108; potrà vedere la figlia due giorni a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16, Parte_1 Per_1
00 alle 22 (cena inclusa) o, in caso di eventuali sopravvenute esigenze scolastiche e/o di salute della ragazza, due diversi giorni da concordare con la mamma Parte_2 il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, il sabato e la domenica, dalle 13,00 del Persona_2
Sabato, alle 19 della Domenica, incluso quindi il pernottamento, con alternanza dei fine settimana.
Relativamente alle festività natalizie il Sig. avrà facoltà di trascorrere con la figlia Parte_1 [...]
, con alternanza di anno in anno, un anno il periodo dal 22 – 26 Dicembre incluso, altro anno Persona_1 dal 30 Dicembre al 3 Gennaio, incluso;
in tali periodi, il padre potrà anche liberamente ed eventualmente, portare con sé la figlia, Sara, anche
“fuori regione”.
In ordine alle vacanze pasquali, con alternanza anno per anno, un anno passerà il giorno di Per_1
Pasqua col padre e pasquetta col madre, l'altro anno il giorno di Pasqua con la madre e pasquetta col padre.
Durante le vacanze estive, il Sig. avrà facoltà di trascorrere colla figlia almeno Parte_1 Per_1
15 giorni consecutivi.
Detto periodo di vacanza sarà, preventivamente, comunicato alla madre, , entro il 10 Luglio CP_1 di ogni anno, si da permettere ad ambo i genitori di organizzarsi.
Durante il suddetto periodo, di almeno 15 giorni, il Sig potrà eventualmente e liberamente, Parte_1 portare con sé la figlia, anche fuori regione.
2
4. continuerà a contribuire al mantenimento della figlia, , versando Parte_1 Persona_1 alla madre, entro il decimo giorno di ogni mese, la somma di Euro 400 ( quattrocento/00) , da rivalutarsi, anno per anno, mediante bonifico in favore di alle coordinate IBAN CP_1
[...] Il Sig. contribuirà alle spese straordinarie , per la Parte_1 figlia in ragione del 50 % , come da vigente protocollo ( 10.07.2024) del Tribunale di Fermo , gli Per_1 assegni familiari, versati dall' continueranno ad esser percepiti dal padre, e resteranno CP_2 Parte_1 nella disponibilità, di quest'ultimo;
5. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, attinenti alla sua educazione, formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, l'inclinazione
e le aspirazioni della medesima, Persona_1
6. Le spese legali del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti conformemente ai separati mandati conferiti ai rispettivi difensori.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla divisione di tutti i loro beni comuni, di aver definito ogni rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
3 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Porto Sant'Elpidio (FM) in data 07.09.2008, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al Numero 31, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 2008;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Compensa integralmente le spese di lite come da richiesta delle parti;
5. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 18.09.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2189 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 04/06/2025, da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Attilio Parte_1 C.F._1
Ripa, elettivamente domiciliato in Porto S. Elpidio (FM), Via Umberto I n.520, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Massimo Spanò, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 CP_1 sottoscritto e depositato in data 04.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche con riguardo alla figlia Persona_1 nata il 14 01.2013, hanno premesso di aver contratto matrimonio in Porto Sant'Elpidio (FM), in
1 data 07.09.2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al Numero 31,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2008, e di avere scelto quale regime patrimoniale quello della la separazione dei beni.
Le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, quali genitori, si impegnano, vicendevolmente, a mantenere un contegno di serena comunicazione tra loro, al fine di conservare un rapporto, equilibrato e continuativo, colla figlia:
2. La abitazione “coniugale”, al piano 2° dello stabile sito in Porto S. Elpidio, alla Via IV Novembre
108, con tutti gli arredi e corredi, rimane nella disponibilità e viene assegnata alla Signora la CP_1 quale continuerà a goderne, unitamente alla figlia, che continuerà ad abitare nel medesimo Persona_1 immobile;
3. La figlia resta affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente della medesima, presso la abitazione coniugale in Porto S. Elpidio , Via IV Novembre,108; potrà vedere la figlia due giorni a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16, Parte_1 Per_1
00 alle 22 (cena inclusa) o, in caso di eventuali sopravvenute esigenze scolastiche e/o di salute della ragazza, due diversi giorni da concordare con la mamma Parte_2 il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, il sabato e la domenica, dalle 13,00 del Persona_2
Sabato, alle 19 della Domenica, incluso quindi il pernottamento, con alternanza dei fine settimana.
Relativamente alle festività natalizie il Sig. avrà facoltà di trascorrere con la figlia Parte_1 [...]
, con alternanza di anno in anno, un anno il periodo dal 22 – 26 Dicembre incluso, altro anno Persona_1 dal 30 Dicembre al 3 Gennaio, incluso;
in tali periodi, il padre potrà anche liberamente ed eventualmente, portare con sé la figlia, Sara, anche
“fuori regione”.
In ordine alle vacanze pasquali, con alternanza anno per anno, un anno passerà il giorno di Per_1
Pasqua col padre e pasquetta col madre, l'altro anno il giorno di Pasqua con la madre e pasquetta col padre.
Durante le vacanze estive, il Sig. avrà facoltà di trascorrere colla figlia almeno Parte_1 Per_1
15 giorni consecutivi.
Detto periodo di vacanza sarà, preventivamente, comunicato alla madre, , entro il 10 Luglio CP_1 di ogni anno, si da permettere ad ambo i genitori di organizzarsi.
Durante il suddetto periodo, di almeno 15 giorni, il Sig potrà eventualmente e liberamente, Parte_1 portare con sé la figlia, anche fuori regione.
2
4. continuerà a contribuire al mantenimento della figlia, , versando Parte_1 Persona_1 alla madre, entro il decimo giorno di ogni mese, la somma di Euro 400 ( quattrocento/00) , da rivalutarsi, anno per anno, mediante bonifico in favore di alle coordinate IBAN CP_1
[...] Il Sig. contribuirà alle spese straordinarie , per la Parte_1 figlia in ragione del 50 % , come da vigente protocollo ( 10.07.2024) del Tribunale di Fermo , gli Per_1 assegni familiari, versati dall' continueranno ad esser percepiti dal padre, e resteranno CP_2 Parte_1 nella disponibilità, di quest'ultimo;
5. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, attinenti alla sua educazione, formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, l'inclinazione
e le aspirazioni della medesima, Persona_1
6. Le spese legali del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti conformemente ai separati mandati conferiti ai rispettivi difensori.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla divisione di tutti i loro beni comuni, di aver definito ogni rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
3 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Porto Sant'Elpidio (FM) in data 07.09.2008, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al Numero 31, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 2008;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Compensa integralmente le spese di lite come da richiesta delle parti;
5. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 18.09.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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