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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6889/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to in - presso lo studio dell'avv.to AVV. PANNONE STEFANO che lo rapp.ta e Parte_1 difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. AZZANO STEFANO con il quale è elett.te CP_1 dom.to c/o Avvocatura Inps
RESISTENTE
OGG: indebito per assenza a visita di revisione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 06/11/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che l' , in data 18/4/23, gli notificava un provvedimento di indebito per la somma di € 12.575,36 per recupero ratei di CP_2 indennità di accompagnamento cat. Inv. Civ. n. 044510107398850 relativi al periodo dal 01.05.21 al 30.04.23, per revoca della prestazione per assenza a visita di revisione del 08/04/2021. Asseriva di non essersi presentato avendo egli chiesto la visita domiciliare. Tanto premesso chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento di indebito e la restituzione di quanto trattenuto dall' , con accertamento che nulla dovesse restituire all' convenuto, spese vinte. CP_2 Controparte_3CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda, spese vinte. All'odierna udienza, il Tribunale osserva che: La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. È necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. 29 aprile 2009, n. 9986). Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' comunichi la sussistenza CP_2 dell'indebito, dovendosi invece valutare la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. CP_ Dalla memoria di costituzione dell' resistente si evince come l'indebito de quo è stato determinato, sostanzialmente, dalla assenza del ricorrente alla visita di revisione fissata per il 08/04/2021, comunicata con raccomandata a/r. CP La convocazione è stata regolarmente ricevuta ma il ricorrente allega che prima aveva inviato una pec all' chiedendo la visita domiciliare, allegando certificato. CP Evidenzia che l' avrebbe dovuto sospendere la procedura e verificare le giustificazioni dell'assenza e che comunque non poteva ripetere le somme erogate prima del provvedimento di accertamento dell'assenza a visita di revisione, e quindi le somme precedenti al 18/4/23. Ora, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. La disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”. Ogni qualvolta, invece, sussista un rapporto assistenziale tra assicurato ed istituto erogatore, poiché la domanda di prestazione è stata presentata, nonché sussistano la piena buona fede del percettore e, correlativamente, la colpa esclusiva dell'Ente erogatore nella concessione della provvidenza non spettante, si ricade non nel caso di "mancanza radicale del diritto alla prestazione", ma in quello di mancanza di un requisito prescritto dalla legge per ottenere la prestazione. D'altronde tale soluzione è la sola compatibile con la ratio di tutela del "principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita”. Di contro, e salvo che sia specificatamente previsto in modo diverso dalla legge, detto principio non opera, per l'appunto, solo quando manca il rapporto assistenziale (e, dunque, se sussiste errore di persona) o quando manca la buona fede del percettore. In generale, in presenza di indebito assistenziale, si applica il d. l. 173/88 art. 3 co. 9 conv. in. L. 291/88, secondo cui in caso di revoca delle prestazioni per mancanza di requisiti di legge le somme anteriormente erogate non possono essere ripetute;
la revoca ha effetto dal giorno successivo all'emissione del provvedimento (art 3 ter d. l. 850/66 conv. in l. 29/77). Qualora poi la revoca sia legata al venir meno del requisito sanitario, si applica l'art. 47 co. 8 legge 448/98 che consente la ripetibilità dal momento della visita sfavorevole di verifica. Quindi in definitiva, è ripetibile ex art. 2033 cc solo l'indebito “puro”, causato da mancanza del diritto alla prestazione. Nel caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario esso è ripetibile a far data dalla visita che accerta la carenza del requisito, e in caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale dall'emissione del provvedimento. In ogni caso nell'indebito assistenziale i ratei precedentemente erogati non sono ripetibili. CP_ Nel caso in esame, il ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento, non si è presentato alla visita indicata da tuttavia avendo egli chiesto in precedenza che la visita fosse svolta in modalità domiciliare, allegando il certificato medico di intrasportabilità, e tenuto conto che la prestazione è stata erogata per ulteriori due anni, può ritenersi sussistente la sua buona fede, sia in relazione al fatto che non si è presentato a visita, sia in relazione al fatto che la prestazione è stata comunque erogata. CP_ ha chiesto la ripetizione delle rate erogate dal momento dell'assenza a visita fino al 18/4/23 e quindi le rate erogate in precedenza rispetto al provvedimento di indebito. Alla stregua di tutte le considerazioni sovra esposte il provvedimento di indebito è quindi illegittimo e la domanda va, CP pertanto, accolta;
pertanto va dichiarata l'illegittimità del provvedimento del 31/3/23 notificato il 18/4/23 con la conseguente irripetibilità dell'importo ivi sancito e con la conseguente condanna, a carico dell' , di Controparte_3 restituzione di quanto già trattenuto a titolo di indebito sulla pensione categ. INVCIV n. 044510107398850. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1CP 6/11/236 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP in accoglimento della domanda dichiara l'illegittimità del provvedimento del 31/3/23 notificato il 18/4/23 con la conseguente irripetibilità dell'importo ivi sancito e con la conseguente condanna, a carico dell' , di Controparte_3 restituzione di quanto già trattenuto a titolo di indebito sulla prestazione cat. Inv. Civ. n. ; PartitaIVA_1CP_ condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6889/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to in - presso lo studio dell'avv.to AVV. PANNONE STEFANO che lo rapp.ta e Parte_1 difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. AZZANO STEFANO con il quale è elett.te CP_1 dom.to c/o Avvocatura Inps
RESISTENTE
OGG: indebito per assenza a visita di revisione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 06/11/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che l' , in data 18/4/23, gli notificava un provvedimento di indebito per la somma di € 12.575,36 per recupero ratei di CP_2 indennità di accompagnamento cat. Inv. Civ. n. 044510107398850 relativi al periodo dal 01.05.21 al 30.04.23, per revoca della prestazione per assenza a visita di revisione del 08/04/2021. Asseriva di non essersi presentato avendo egli chiesto la visita domiciliare. Tanto premesso chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento di indebito e la restituzione di quanto trattenuto dall' , con accertamento che nulla dovesse restituire all' convenuto, spese vinte. CP_2 Controparte_3CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda, spese vinte. All'odierna udienza, il Tribunale osserva che: La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. È necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. 29 aprile 2009, n. 9986). Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' comunichi la sussistenza CP_2 dell'indebito, dovendosi invece valutare la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. CP_ Dalla memoria di costituzione dell' resistente si evince come l'indebito de quo è stato determinato, sostanzialmente, dalla assenza del ricorrente alla visita di revisione fissata per il 08/04/2021, comunicata con raccomandata a/r. CP La convocazione è stata regolarmente ricevuta ma il ricorrente allega che prima aveva inviato una pec all' chiedendo la visita domiciliare, allegando certificato. CP Evidenzia che l' avrebbe dovuto sospendere la procedura e verificare le giustificazioni dell'assenza e che comunque non poteva ripetere le somme erogate prima del provvedimento di accertamento dell'assenza a visita di revisione, e quindi le somme precedenti al 18/4/23. Ora, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. La disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”. Ogni qualvolta, invece, sussista un rapporto assistenziale tra assicurato ed istituto erogatore, poiché la domanda di prestazione è stata presentata, nonché sussistano la piena buona fede del percettore e, correlativamente, la colpa esclusiva dell'Ente erogatore nella concessione della provvidenza non spettante, si ricade non nel caso di "mancanza radicale del diritto alla prestazione", ma in quello di mancanza di un requisito prescritto dalla legge per ottenere la prestazione. D'altronde tale soluzione è la sola compatibile con la ratio di tutela del "principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita”. Di contro, e salvo che sia specificatamente previsto in modo diverso dalla legge, detto principio non opera, per l'appunto, solo quando manca il rapporto assistenziale (e, dunque, se sussiste errore di persona) o quando manca la buona fede del percettore. In generale, in presenza di indebito assistenziale, si applica il d. l. 173/88 art. 3 co. 9 conv. in. L. 291/88, secondo cui in caso di revoca delle prestazioni per mancanza di requisiti di legge le somme anteriormente erogate non possono essere ripetute;
la revoca ha effetto dal giorno successivo all'emissione del provvedimento (art 3 ter d. l. 850/66 conv. in l. 29/77). Qualora poi la revoca sia legata al venir meno del requisito sanitario, si applica l'art. 47 co. 8 legge 448/98 che consente la ripetibilità dal momento della visita sfavorevole di verifica. Quindi in definitiva, è ripetibile ex art. 2033 cc solo l'indebito “puro”, causato da mancanza del diritto alla prestazione. Nel caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario esso è ripetibile a far data dalla visita che accerta la carenza del requisito, e in caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale dall'emissione del provvedimento. In ogni caso nell'indebito assistenziale i ratei precedentemente erogati non sono ripetibili. CP_ Nel caso in esame, il ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento, non si è presentato alla visita indicata da tuttavia avendo egli chiesto in precedenza che la visita fosse svolta in modalità domiciliare, allegando il certificato medico di intrasportabilità, e tenuto conto che la prestazione è stata erogata per ulteriori due anni, può ritenersi sussistente la sua buona fede, sia in relazione al fatto che non si è presentato a visita, sia in relazione al fatto che la prestazione è stata comunque erogata. CP_ ha chiesto la ripetizione delle rate erogate dal momento dell'assenza a visita fino al 18/4/23 e quindi le rate erogate in precedenza rispetto al provvedimento di indebito. Alla stregua di tutte le considerazioni sovra esposte il provvedimento di indebito è quindi illegittimo e la domanda va, CP pertanto, accolta;
pertanto va dichiarata l'illegittimità del provvedimento del 31/3/23 notificato il 18/4/23 con la conseguente irripetibilità dell'importo ivi sancito e con la conseguente condanna, a carico dell' , di Controparte_3 restituzione di quanto già trattenuto a titolo di indebito sulla pensione categ. INVCIV n. 044510107398850. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1CP 6/11/236 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP in accoglimento della domanda dichiara l'illegittimità del provvedimento del 31/3/23 notificato il 18/4/23 con la conseguente irripetibilità dell'importo ivi sancito e con la conseguente condanna, a carico dell' , di Controparte_3 restituzione di quanto già trattenuto a titolo di indebito sulla prestazione cat. Inv. Civ. n. ; PartitaIVA_1CP_ condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti