Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 445/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 445/2024 V.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 11.03.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Giovanni Spadolini n.52/B
e nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2
, residente in [...]
Giovanni Spadolini n. 52/B, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Barbara Calicci del foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monsummano Terme (PT), Via Marsala n.
293, giuste procure in atti e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 11.03.2024, Parte_1
e premettendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Pieve a Nievole (PT) in data 22.07.2006, precisavano che dall'unione nasceva la figlia (il 19.11.2006). Persona_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 107/2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 10.06.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 18.12.2024, poi rinviata al 05.03.2025 ai fini dell'acquisizione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale.
2. Il Sig. si impegna a spostare la propria residenza presso Pt_2
l'abitazione della madre sita in Lamporecchio (PT), Via Palmiro
Togliatti, 111, int.1, presso la quale sta attualmente vivendo;
3. La casa coniugale sita in Monsummano Terme, Via G. Spadolini
52/B, di proprietà dei genitori della sig.ra continuerà ad Parte_1 essere occupata esclusivamente dalla Sig.ra e Parte_1 dalla figlia minore;
Per_1
4. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere la mobilia presente all'interno della casa coniugale e quella attualmente nell'immobile rimarrà alla sig.ra Parte_1
2 5. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le loro eventuali variazioni di residenza, che dovessero in futuro intervenire e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
6. La figlia rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 coniugi, con prevalente dimora presso la madre. Il padre, in assenza di ulteriori accordi, terrà la figlia con se' con le seguenti modalità: A) due volte a settimana in orario non scolastico, dalle
18,00 fino a dopo cena, ore 22,00 a seconda dei turni di lavoro B) un weekend alternato con pernotto presso il padre nel giorno del sabato C) per 15 giorni durante le ferie estive da concordarsi preventivamente ogni anno con congruo anticipo;
D) per 07 giorni a Natale e Pasqua alternativamente, in modo che la figlia trascorra la festività natalizia e pasquale con un genitore diverso da quello con cui ha trascorso la medesima festività l'anno precedente. Ciò tenuto conto delle esigenze e delle volontà della figlia ormai Per_1 prossima alla maggiore età (compirà, infatti, 18 anni nel mese di novembre).
7. ***************************
8. Le parti concordano che l'assegno unico spetterà alla sig. Pt_2
per l'intero.
[...]
9. Il Sig. contribuirà alle spese straordinarie per la figlia Pt_2 minore nella misura del (cinquanta per cento) 50% (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, spese scolastiche, le spese per centri estivi, attività extra scolastiche e sportive necessarie per la figlia così come meglio descritti nel protocollo famiglia siglato dal Tribunale di Pistoia in data 01/10/2018, di cui i genitori dichiarano di averne ricevuto una copia).
10. I coniugi dichiarano di essere autonomamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro.
11. le parti si danno preventivamente il consenso ai fini del rilascio e rinnovazione del passaporto personale ed acconsentono a che il nominativo dei figli venga iscritto nei rispettivi passaporti;
3 12. I ricorrenti chiedono, altresì, ed acconsentono, all'annotazione del decreto di omologazione a margine dell'atto di matrimonio.
13. Il sig. dichiara e presta il consenso a che il veicolo Pt_2
Lancia Y, tg.GC278CB intestato allo stesso passerà gratuitamente alla sig.ra che si impegnano a volturarlo al più presto, Parte_3 stante il fatto che la sig.ra ha provveduto a pagare l'auto Parte_1 con denari propri.
14. Le parti chiedono che, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970 dalla comparizione dei coniugi nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri e alle medesime condizioni Parte_1 Parte_2 richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello
Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
15. Ogni altra questione economica tra le parti è stata risolta prima e fuori del deposito del presente ricorso.
16. Per quanto tuttora ancora occorrer possa, i coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio e prestano il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo reciproco del passaporto e/o di documenti equipollenti validi per l'espatrio.
17. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
18. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
19. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49) c.p.c.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del 05.03.2025,
i ricorrenti chiedevano la modifica della condizione di cui al punto 7 del ricorso, essendo la figlia diventata maggiorenne ed avendo la
4 stessa ottenuto un impiego lavorativo e che il padre dal mese di aprile 2025 non sia più tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento, confermando le condizioni di cui al ricorso;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pieve a Nievole (PT) in data 22.07.2006 tra i coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e ,
[...] Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
5 di Pieve a Nievole (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
6, P. 2 serie A, anno 2006);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 05.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6