Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 08/06/2022, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 00580/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2022, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano RA in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Comune di Lizzano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
A.R.P.A. Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento S.U.A.P. del Comune di Lizzano di diniego del 16 marzo 2022 (notificato in data 17 marzo 2022) e del preavviso di diniego del 7 dicembre 2021 dell’istanza di autorizzazione presentata il 10 novembre 2021, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i.), per l'installazione di una S.R.B. per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. “TA74020_037-Lizzano Centro - Comune di Lizzano (TA), via Mazzini n. 3;
del parere non favorevole del 15 marzo 2022 del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Lizzano;
ove occorrer possa, dell'art. 94 del Regolamento Edilizio del Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1471 del 26 settembre 2003 e dell'art. 6 del Piano Comunale di Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile del Comune di Lizzano e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché di contenuto sconosciuto,
nonché per l'accertamento e la declaratoria
del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 87, comma 9, D. Lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. il 10 novembre 2021 relativa all'installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Lizzano, via Mazzini, 3 e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed utilizzo della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato.
Invero, da un lato, sembra essersi formato nella specie il silenzio assenso, in quanto: parte ricorrente ha presentato l’istanza di autorizzazione de qua, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm., il 10 novembre 2021; con nota del 7 dicembre 2021, il Comune Lizzano ha comunicato ad Iliad Italia S.p.A. il preavviso di diniego con i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 241/1990 (il quale prevede la sospensione - e non già l’interruzione - del termine in questione dopo l’adozione del preavviso di diniego), in seguito al quale quest’ultima il 13 dicembre 2021 ha presentato in sede amministrativa le proprie osservazioni confutando i rilievi dell’A.C.; Il Comune di Lizzano solo il 17 marzo 2022 ha trasmesso il provvedimento di diniego odiernamente impugnato, adottato oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259/2003;
inoltre, quanto alla richiamata previsione di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) del Regolamento Comunale degli Impianti del Comune di Lizzano il quale “vieta la localizzazione dell’impianto su edifici ricadenti nelle zone residenziali, di completamento e di espansione del vigente strumento urbanistico”, la stessa appare aver (illegittimamente) introdotto in sede regolamentare divieti generalizzati all’installazione di impianti di telefonia, mediante l’introduzione (in pratica) di deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti uniformemente a livello nazionale dallo Stato, in intere zone territoriali omogenee (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, ord. 872 del 7.5.2021; Salerno, Sez. I, n. 1083/2020), senza che risultino assicurati adeguati livelli essenziali delle prestazioni, incidendo (illegittimamente) su materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dall'art. 117 della Costituzione (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 28 aprile 2010, n. 2436; id., Sez. VI, sent. 20 dicembre 2002, n. 7274), e si ravvisa, infine, anche l’assoluta genericità del riferimento contenuto nella motivazione dell’impugnato diniego all’asserito pregiudizio al decoro dell’ambiente circostante (ex art. 94 R.E.C.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15.02.2023.
Spese irripetibili in assenza di costituzione dell’A.C. intimata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO