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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/09/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14478/2024
avente per oggetto: scioglimento dell'unione civile promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SOLINAS ALESSIO presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. DE ROGATIS LUCA, presso Controparte_1 cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data e da parte resistente in data 17.07.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e in data 13.4.2017 Parte_1 CP_1 Parte_2 contraevano unione civile celebrata ai sensi dell'art. 1 della L. 76/2016 dall'Ufficiale di Stato Civile di . Pt_2
L'unione civile veniva trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n.16, Pt_2 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Con ricorso depositato il 07/08/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento dell'unione civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 473 bis 47 c.p.c.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di Controparte_1 scioglimento dell'unione civile.
All'udienza del 17.02.2025 innanzi al Giudice Relatore non compariva parte resistente, il Giudice rinviava l'udienza per la rinnovazione della notifica;
nelle more del procedimento le parti dichiaravano di essere divenute ad un accordo e depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento dell'unione civile
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 473 bis 47 e ss c.p.c.
La domanda è accoglibile in quanto proposta secondo quanto previsto dal procedimento di definizione congiunta di scioglimento dell'unione civile. Sussistano tutti i presupposti di legge per l'invocato scioglimento dell'unione civile – così come segnatamente previsti dall'art. 1, co. 24 legge n. 76/2016 e sopra illustrati – considerata l'iscrizione nel registro dello stato civile quale dies a quo per la decorrenza dei termini di legge. Infatti, il volere di entrambi gli uniti civilmente si è cristallizzato il 5.1.2024, ovvero momento in cui veniva espresso e annotato a margine dell'atto costitutivo dell'unione. Tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento (5.1.2024) e la data di deposito del presente ricorso è decorso il termine di tre mesi, richiesto per la procedibilità della domanda.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento dell'unione civile contratta dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di provvedere alle incombenze di Pt_2 legge.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. ssa Chantal Dameglio Dr. ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14478/2024
avente per oggetto: scioglimento dell'unione civile promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SOLINAS ALESSIO presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. DE ROGATIS LUCA, presso Controparte_1 cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data e da parte resistente in data 17.07.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e in data 13.4.2017 Parte_1 CP_1 Parte_2 contraevano unione civile celebrata ai sensi dell'art. 1 della L. 76/2016 dall'Ufficiale di Stato Civile di . Pt_2
L'unione civile veniva trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n.16, Pt_2 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Con ricorso depositato il 07/08/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento dell'unione civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 473 bis 47 c.p.c.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di Controparte_1 scioglimento dell'unione civile.
All'udienza del 17.02.2025 innanzi al Giudice Relatore non compariva parte resistente, il Giudice rinviava l'udienza per la rinnovazione della notifica;
nelle more del procedimento le parti dichiaravano di essere divenute ad un accordo e depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento dell'unione civile
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 473 bis 47 e ss c.p.c.
La domanda è accoglibile in quanto proposta secondo quanto previsto dal procedimento di definizione congiunta di scioglimento dell'unione civile. Sussistano tutti i presupposti di legge per l'invocato scioglimento dell'unione civile – così come segnatamente previsti dall'art. 1, co. 24 legge n. 76/2016 e sopra illustrati – considerata l'iscrizione nel registro dello stato civile quale dies a quo per la decorrenza dei termini di legge. Infatti, il volere di entrambi gli uniti civilmente si è cristallizzato il 5.1.2024, ovvero momento in cui veniva espresso e annotato a margine dell'atto costitutivo dell'unione. Tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento (5.1.2024) e la data di deposito del presente ricorso è decorso il termine di tre mesi, richiesto per la procedibilità della domanda.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento dell'unione civile contratta dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di provvedere alle incombenze di Pt_2 legge.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. ssa Chantal Dameglio Dr. ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.