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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/07/2024, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO DECISORIO
Nella causa civile iscritta al n. 3060/2022 del Registro Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto:
“opposizione allo stato passivo”, e vertente:
TRA
, in persona del procuratore speciale avv. in qualità di società di CP_1 Pt_1 Parte_2
gestione del Fondo “Securis , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Iannetti e Giada CP_2
Sonnino, dom.ta come in atti;
OPPONENTI
E
Curatela Fallimento “ ; Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 3.5.2024x;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente impugnava il decreto del GD dr. depositato in data 11.1.2022, nella CP_4
procedura di liquidazione giudiziale n. 12/2021, con il quale, nell'approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo, veniva rigettata la domanda di insinuazione degli opponenti per il credito, vantato a titolo di canoni di locazione impagati ed indennità di occupazione (ed oneri accessori), per tot. €
48.942,50, in quanto il relativo d.i., reso nel procedimento per convalida di sfratto n. 3910/2019, era stato prodotto senza la formula esecutiva;
formulava anche domanda di rivendica dell'immobile oggetto di locazione avente ad oggetto la riconsegna in quanto l'occupazione sine titulo era continuata anche in pendenza del dichiarato fallimento.
Contro In particolare la società opponente deduceva che, stante il contratto di locazione con la avente ad oggetto l'immobile sito in Montefredane fgl 10, part. 1109 sub 4 per il canone di € 500,00
Contro mensili, ed essendosi la stessa esa inadempiente al pagamento dei canoni, in data 25.9.2019
veniva convalidato lo sfratto per morosità ed emesso decreto ingiuntivo avente ad oggetto € 34.165,54 di corrispettivi insoluti sino al 1.7.2019; € 1251,95 per i canoni di locazione di agosto e settembre
2019; € 11.299,20 a titolo di indennità di occupazione da ottobre 2019 a luglio 2021 oltre quelle dovute sino alla effettiva riconsegna;
€ 2.255,81 a titolo di spese legali di cui al detto d.i.
In data 26.6.2023 l'immobile in oggetto veniva riconsegnato alla società opponente di talchè
l'opponente chiedeva dichiararsi, sul punto, la cessata materia del contendere.
Non si costituiva la curatela, ritualmente evocata in giudizio.
L'opposizione è fondata.
La veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 12/2021 CP_3
depositata il 28.4.2021.
Va innanzitutto premesso che come precisato, ex multis, dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
12047/2015: “il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio di immutabilità della domanda, pur non configurandosi come appello, ma quale procedimento autonomo, integralmente regolato dall'art. 99 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942). Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, né comporta la necessità di far valere specifici motivi di gravame, stante la inapplicabilità della normativa propria del giudizio di appello.
Il giudizio in parola, pertanto, non attribuisce al giudice dell'opposizione la devoluzione piena ed automatica del contenzioso, ma onera il ricorrente della censura del provvedimento, con le preclusioni previste dalla richiamata norma”.
Pertanto la Corte ha ribadito la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo;
il carattere immutabile della domanda e tipicamente sostitutivo del procedimento, tale da promuovere il diretto riesame delle situazione fatte valere con la domanda di ammissione al passivo;
di conseguenza, la parte che si duole della non correttezza del provvedimento del Giudice delegato
è onerata a censurare specificamente il provvedimento con tutte le preclusioni di cui al comma 4 della norma citata, previste anche per parte resistente ex successivo comma 6, che riguardano, invero, la necessità di indicare nel ricorso, a pena di decadenza, le eccezione processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché i mezzi di prova di cui intenda avvalersi e dei documenti prodotti.
Il Giudizio de quo, inoltre, ai sensi dell'art. 99 L.fall. u.c. si definisce con decreto pronunciato dal
Tribunale collegiale.
Trattandosi di ordinario giudizio di accertamento, fondato sul principio dispositivo nonché sulle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio, grava sull'opponente l'onere di dimostrare l'esistenza del credito di cui si chiede l'ammissione.
L'opponente ha dato prova della fondatezza della sua pretesa.
La curatela, che non si è costituita, non ha eccepito la pendenza di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto;
né ha fornito prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto in base al contratto di locazione in atti regolarmente registrato al n. 14410 in data 30.9.2014.
Pertanto il contratto, sulla base dell'ordinanza di convalida in atti, risulta risolto, per morosità, sin dal
25.9.2019; inoltre ai canoni già oggetto di decreto ingiuntivo vanno aggiunte, a titolo di indennità per occupazione abusiva (stante il mancato rilascio dell'immobile sino al 26.6.2023, successivamente alla convalida di sfratto), le somme decorrenti da ottobre 2019 a luglio 2021 e poi sino al 26.6.2023
(data di effettiva riconsegna dell'immobile da parte della curatela all'opponente). Va invece rigettata la domanda di ammissione della somma di € 11.299,20 in prededuzione, in quanto indennità di occupazione maturata successivamente al fallimento, atteso che trattasi di qualità del credito riconoscibile soltanto in sede di formazione del progetto di riparto, e, quindi, di esclusiva competenza del GD.
Quanto alla domanda di ammissione in via privilegiata della somma di € 6.163,20, maturata a titolo di indennità di occupazione, nell'anno anteriore al fallimento va precisato che “In tema di fallimento,
l'art. 74 l.fall., che contempla la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui all'art. 2741
c.c., è norma eccezionale, inapplicabile al contratto di locazione, il quale non rientra tra i rapporti negoziali che, ai sensi dell'art. 72 l.fall., si considerano sospesi all'atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 l.fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore” (Cass. 16568/2021).
Inoltre, quanto all'invocato privilegio speciale, l'art. 2764 c.c. prevede che “il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato”; trattasi pertanto di privilegio speciale per il quale era onere dell'opponente allegare e documentare l'apprensione al fallimento dei frutti o di altri beni mobili o immobili destinati a servire l'immobile locato su cui esercitare il privilegio speciale, allegazioni e prove totalmente omesse.
Restano compensate le spese in ragione della natura della decisione.
pqm
Il Tribunale pronunciando sulla opposizione:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rivendica;
2) accoglie l'opposizione e per l'effetto dispone l'ammissione allo stato passivo dei seguenti crediti di : Controparte_5
€ 29.224,29 quali canoni insoluti, detratto il deposito cauzionale;
€ 17.462,40 a titolo di indennità di occupazione oltre le somme dovute, allo stesso titolo, e maturate sino al 23.6.2023, data di effettivo rilascio;
€ 2255,81 a titolo di spese legali liquidate per la convalida di sfratto ed il decreto ingiuntivo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 28.6.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano