Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/02/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 1317 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che è presente l'avv. Francesca D'Agostino in sostituzione dell'avv.
SANSONE SALVATORE per parte ricorrente, la quale conclude come in atti e insiste per la distrazione delle spese di lite.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 15.00, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 27/02/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1317 dell'anno 2022 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI N. 7 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SANSONE SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
[...]
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000070974, prot.
5502.18/03/2022.0043633, notificata in data 07/04/2022. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna parte ricorrente conclude come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2022 parte ricorrente indicata in
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000070974, prot. 5502.18/03/2022.0043633, notificata in data CP_1
07/04/2022, eccependo l'omessa notifica del sotteso atto di accertamento prot.
n. 5502.24/04/2017.0035303 del 05/05/2017 nonché l'intervenuta CP_1
prescrizione del credito, contestando la validità e legittimità dell'atto opposto di cui chiedeva annullamento.
L' non si è costituito in giudizio e, ritenuta la regolarità della notifica, è CP_1
stato dichiarato contumace.
L'opposizione è fondata.
Dall'esame dell'ordinanza ingiunzione opposta non si evince alcun riferimento alla regolare e tempestiva notifica dell'atto di accertamento prodromico all'atto impugnato.
Eccepisce il ricorrente che l'atto di accertamento dell'illecito amministrativo da cui scaturisce l'ordinanza ingiunzioni opposta non è stato notificato.
Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981 “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
L' non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna prova CP_1
dell'eventuale regolare notifica dell'avviso.
Deve essere, pertanto, dichiarato che l'ordinanza ingiunzione opposta è da considerarsi nulla in mancanza di prova della corretta notifica dell'atto di
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
accertamento in esso richiamato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000070974, prot.
5502.18/03/2022.0043633, notificata in data 07/04/2022, riferita all'atto CP_1
di accertamento prot. n. 5502.24/04/2017.0035303 del 05/05/2017; CP_1
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi € 2.717,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 27/02/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile