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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA (R.G. 599/2020)
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott.ssa IA GESUMMARIA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. HI ER SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 599/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto,
l'impugnazione della sentenza n. 106/2020 del Tribunale di LAGONEGRO pubblicata il dì 18.02.2020 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 729/2011 in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ET CI con domicilio in Lagonegro (PZ) al Viale Colombo n. 15,
APPELLANTE
CONTRO
L' (già , (p.iva ), in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Petruccelli e con domiciliati presso l'Avv. Loredana Albano con studio in Potenza alla Via Graminacci n. 18/E
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 Controparte_4 tempore, con sede legaLe in Trecchina (PZ) alla c/da Parrutta
APPELLATA CONTUMACE
***
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 26-28-9-2011 ha Parte_1
convenuto in giudizio la , e la Controparte_5 Controparte_4
Pag. 1 di 13 , al fine di ottenere la condanna, in solido tra loro, della compagnia Controparte_2
assicurativa e della al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un Controparte_3
sinistro verificatosi in data 31.08.2009, alle ore 10,00, nei pressi dell'esercizio commerciale e deposito minuteria della “ in Trecchina, alla contrada Controparte_3
Parrutta n. 46, causato dall'autocarro Fiat Iveco targato DGIOTYD di proprietà della e nell'occasione condotto da assicurato con la Controparte_5 Controparte_4
Controparte_2
In particolare, affermava, che , nell'eseguire manovra in retromarcia, Controparte_4
non si avvedeva della presenza dell'attore fermo ai bordi della strada investendolo cosi come risulta dal modello a firma di . Aggiungeva che a seguito Controparte_4
dell'impatto veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Lagonegro dove i sanitari diagnosticavano “trauma contusivo del ginocchio sx”; - in data 02.09.2009 si sottoponeva a visita specialistica di tipo ortopedico e gli veniva diagnosticata “sospetta
lesione del legamento crociato anteriore”; - in data 24.09.2009 veniva sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia;
- persistendo sia l'edema sia il dolore si sottoponeva ad ulteriore artroscopia e gli veniva diagnosticata lassità articolare del ginocchio sinistro già operato di ricostruzione L.C.A.: - in data 15.06.2010 veniva sottoposto ad intervento di asportazione residuo neo L.C.A. rimozione vite tibiale, cruentazione tunnels”; - solo in data 12.04.2011 veniva ritenuto idoneo a subire re-intervento ad in giorno successivo gli veniva ricostruito il L.C.A (legamento crociato anteriore, con tendine rotuleo) veniva infine dimesso in data 06.04.2011. L'attore chiedeva quindi all'adito Tribunale di accertare la esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro per il sinistro Controparte_4
dinanzi descritto e per l'effetto condannare la “ ", Controparte_5
quale proprietaria dell'autocarro Fiat Iveco, in solido alla compagnia di assicurazioni al risarcimento del danno biologico del danno patrimoniale, del danno CP_2
morale e del danno da TP e TP patiti in conseguenza del sinistro.
Pag. 2 di 13 2. Si costituiva soltanto la eccependo l'infondatezza della domanda e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
3. Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti e la ctu medica la causa è
stata decisa con sentenza n. 106/2020 PUBBLICATA IL 18.02.2020 con la quale il
Tribunale di Lagonegro ha così disposto: "accoglie la domanda nei limiti di cui
motivazione e per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di
[...]
in relazione al sinistro occorso ai danni di in data CP_4 Parte_1
31.8.2009; - condanna la e la compagnia di Controparte_6
Ass.ni, (già in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_7 Controparte_2
, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 8.777,93. oltre Parte_1
interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 7.908,05 e quindi, anno
per anno, cd a partire dal 31.8.2010 e fino al momento della presente decisione, sulla
somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai
successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé
indicata sino al saldo;
- condanna la , di e la Controparte_8 Controparte_4
compagnia di Ass.ni, (già , in solido tra loro, a Controparte_7 Controparte_2
rifondere a parte attrice le spese del giudizio, che liquida in € 4.835,00 per compensi
professionali ed € 668,00 per spese, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per
legge, con distrazione delle spese nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone a carico della e della compagnia di Controparte_6
(già , in solido tra loro, le spese occorse per Controparte_9 Controparte_2
la stesura della relazione della consulenza tecnica di ufficio".
4. Il Tribunale ha motivato la propria decisione, in sintesi, ritenendo dimostrata, in quanto confermata dai testimoni, la rappresentazione dell'evento lesivo così come narrato dall'attore e ritenendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Pag. 3 di 13 5. Quanto all'accertamento del nesso di causalità tra danni ed evento lesivo, il Tribunale ha affermato che dalla consulenza tecnica medico-legale redatta dal c.t.u. dott.ssa
[...]
- che il Tribunale ha ritenuto in sé motivata, coerente e priva di Persona_1
vizi logici e non risulta superata dalle contestazioni sollevate dal consulente di parte resistente - risulta che solo “la prima lesione al LCA appare in rapporto causale con il fatto lesivo come risultante agli atti, essendo verosimilmente compatibile con la dinamica della stesso;
(...) Non è possibile, invece, mettere in relazione certa o altamente probabile, la seconda lesione ( ossia quella al neo - legamento ) con l'evento traumatico di cui trattasi, dal momento che la rottura di un legamento ricostruito non viene solitamente inclusa tra le complicanze dell'intervento e deve essere messa in relazione,
pertanto, con altro evento traumatico, non meglio precisabile” (cfr. pag. 15 relazione peritale).
6. Il Tribunale ha poi proceduto alla liquidazione del danno biologico, in base alle tabelle previste dall'art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate con D.M. Sviluppo Economico del
22.7.2019, n. 29, pubb. in GU il 13.8.2019) da ritenersi applicabili a tutte le ipotesi di danno alla persona di lieve entità derivante da incidente stradale (c.d. "micropermanenti",
relative a percentuali di invalidità permanente accertata pari o inferiori a 9 punti percentuali). Circa il quantum del risarcimento il Tribunale ha richiamata la Ctu che ha indicato nella misura del 6% i postumi subiti, ed ha calcolato in complessivi gg. 5 il periodo di invalidità totale, nonché un periodo di invalidità parziale di giorni 25 al 50 % e giorni 7 al 25 %.
7. Il Tribunale ha poi escluso la risarcibilità del danno morale ritenuto una duplicazione del danno biologico.
8. Quanto alla liquidazione del danno, il Tribunale, in considerazione della natura delle lesioni, dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (21 anni), e delle tabelle di liquidazione di cui all'art, 139 del Digs 209/2005, aggiornate al D.M. 22.7.2019. che tengano già conto di tulle le componenti del danno non patrimoniale, ha liquidato, a titolo
Pag. 4 di 13 di danno non patrimoniale (danno biologico da inabilità permanente oltre a c.d. danno morale) la somma di euro 7.848,75 senza alcuna personalizzazione, non essendo state allegate ritualmente e tempestivamente, nel rispetto delle preclusioni assertive,
specifiche circostanze di fatto dalle quali evincere l'incidenza effettiva della lesione subita su determinati aspetti dinamico - relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, né la causazione di una sofferenza psicofisica di particolare intensità.
9. Il Tribunale ha poi liquidato il danno biologico da invalidità temporanea, sempre all'attualità, in euro 914,18 facendo applicazione del criterio previsto dalla lettera b) del primo comma dell'art. 139 Cda, il cui parametro è stato anch'esso aggiornalo con il predetto D.M. (euro 47,49 al giorno x 5; euro 23,73 x 25; euro 11,87 x 7): si ha, intatti,
euro 237,45 per ITT + euro 593,62 per TP al 50 % + 83,11 al 25 %). A ciò può essere aggiunto l'importo, già rivalutato all'attualità, di euro 15,00 per spese mediche sulla scorta di quanto accertato dal CTU.
10. Nulla ha liquidato il Tribunale per la perdita di capacità lavorativa specifica attesa l'assoluta mancata di prova sul punto, in particolare, in relazione alla circostanza che l'attore svolgesse al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito.
11. In conclusione il Tribunale ha affermato che la compagnia assicurativa e la
[...]
vanno condannati al pagamento, in solido, in favore di parte Controparte_6
attrice, della somma complessiva di euro 8.777,93 (di cui euro 7.848,75 per il danno biologico da invalidità permanente e per le sofferenze psichiche, euro 914,18 per il danno biologico da invalidità temporanea, euro 15,00 per spese mediche), oltre agli interessi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e rivalutata anno per anno.
12. Con atto di citazione notificato il 20.11.2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la predetta sentenza così concludendo: • accogliere il presente appello
e, per l'effetto, riformare la impugnata sentenza con riguardo agli aspetti e per i motivi
meglio esposti in parte narrata;
• per lo effetto, disporre la rinnovazione della CTU medico
legale svolta nel corso del primo grado di giudizio ed all'uopo nominare un consulente
Pag. 5 di 13 medico esperto in ortopedia;
• comunque ed in ogni caso, condannare i convenuti, in
solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei procedimenti di primo e
secondo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
13. Quale primo motivo di doglianza l'appellante denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 –116 del c.p.c. in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio. Sostiene in sintesi l'appellante che il Tribunale abbia errato nel recepire la CTU nella parte in cui ha escluso il nesso causale del secondo intervento chirurgico all'evento dannoso, nella parte in cui ha valutato nel 6% il grado di invalidità
permanente e avrebbe altresì errato nel conteggio dell'invalidità temporanea.
14. Quale secondo motivo di doglianza critica la sentenza nella parte in cui non ha disposto la rinnovazione della CTU.
15. Si è costituita (già ) eccependo Controparte_1 Controparte_10
l'inammissibilità dell'appello e concludendo comunque per il suo rigetto.
16. non si è costituita onde ne va dichiarata la contumacia Controparte_3
17. All'udienza del 18.3.2025, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art
190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
18. L'appello è ammissibile ma infondato per le ragioni che seguono.
19. Preliminarmente va osservato che, sebbene , conducente del veicolo Controparte_4
danneggiante, sia stato citato, sebbene rimasto contumace, nel primo giudizio, egli non è
stato chiamato in grado di appello da , che ha citato solo la società Parte_1
proprietaria del veicolo e l'Assicuratrice; tuttavia, trattandosi di litisconsorzio facoltativo non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (da ultimo sentenza Cass. del
20 giugno 2025 n.16602).
20. Sempre in via preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità totale dell'appello perché lo stesso, quantomeno relativamente alla critica relativa alla omessa valutazione
Pag. 6 di 13 del nesso causale con il secondo intervento chirurgico, contiene una critica ragionata alla sentenza.
21. Tuttavia, detta critica non coglie nel segno.
22. Assume l'appellante, sul punto, che il Ctu avrebbe errato nella propria valutazione scientifica circa la mancanza di nesso causale, e a sostengo di tale errore evidenzia, che la Consulente non era dotata di specializzazione in ortopedia, necessaria per la valutazione del caso;
afferma che nessun evento traumatico è evidenziato né
documentato nel periodo successivo al primo intervento;
sostiene che sarebbe del tutto scientificamente evidente che la rottura del neolegamento sia attribuibile a cause biologiche, per una scarsa integrazione del trapianto tendineo o per una insufficiente trasformazione del tendine in legamento (processo di neo-ligamentazione); afferma che il neo-legamento non sostituirebbe l'originale funzionalità del L.C.A. con ripristino assoluto dell'equilibrio dinamico del ginocchio. Afferma inoltre che la Consulente dell'Ufficio non avrebbe effettuato l'esame del periziando subito dopo il primo intervento ma solo nel
2016, e si sarebbe di contro basata sulla visita effettuata dal perito della controparte;
afferma inoltre che la CTU non avrebbe risposto alle osservazioni del perito dell'attore
23. Sta di fatto che da un lato le affermazioni di tipo tecnico scientifico offerte dall'appellante appaiono sfornite di alcun riscontro, dall'altro l'appellante non confuta le copiose affermazioni offerte dalla Consulente nella relazione - che la hanno, in sintesi portata ad escludere che la seconda rottura del neo-legamento (e cioè del legamento sostituto durante il primo intervento) sia casualmente collegato al primo evento traumatico, e ciò
perché la rottura del neo-legamento non è annoverata nella letteratura scientifica tra le possibili cause di complicanze dell'intervento ricostruttivo stesso -, con richiamo alla scienza medica la cui conoscenza applicazione è ben compatibile con la propria specializzazione in Medicina Legale e Delle Assicurazioni.
24. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la Ctu ha offerto compiuta e logica risposta anche alle osservazioni, sia del perito della compagnia assicuratrice, sia
Pag. 7 di 13 dell'attore, che formulavano peraltro rilievi tra loro contrastanti rispetto alle valutazioni offerte dalla Consulente (il primo perito tendeva ad escludere il nesso causale con l'evento anche del primo intervento ricostruttivo del Legamento Crociato Anteriore, mentre il perito dell'attore voleva farvi rientrare anche il secondo). Con la precisazione che, in risposta alle osservazioni del perito dell'attore, odierno appellante, la Consulente ha ben spiegato anche perché ha tenuto conto, oltre che di tutta la documentazione medica agli atti, anche dell'esame operato dal perito incaricato dalla Compagnia di periziare il danno,
il 12.11.2009, e cioè qualche mese dopo il primo intervento, e precedentemente quindi alla successiva lesione del neo legamento;
ed infatti, non potendo la Consulente tenere conto degli esiti della seconda lesione e del secondo intervento, ha dovuto riferirsi quanto più e meglio possibile a quelli presentati dopo la prima lesione e, quindi, dopo il primo intervento, laddove di esso non vi era altra notizia documentale utile allo scopo che non fosse quella della visita del dott. . Per_2
Chiarisce infatti la CTU:
"Il dott. contesta fondamentalmente due cose: * il fatto che io non metta in relazione Per_3
di causalità materiale la seconda lesione del LCA con il trauma del 31 agosto 2009 e * che
valuti i postumi al primo intervento di ricostruzione del LCA, pur non avendo potuto visitare
il paziente in quella occasione. In realtà, ribadisco che, mentre la prima lesione al
legamento crociato anteriore può essere compatibile con il trauma subito, la seconda non
è dimostrabile, dal momento che, statisticamente, la lesione della plastica eseguita non
rientra tra le complicanze, a meno che il ginocchio non venga sottoposto a sollecitazioni
anomale.
Infatti, vengono considerate complicanze relativamente frequenti dell'intervento suddetto:
la rigidità articolare, la Sindrome del Ciclope, il dolore anteriore, l'infezione, le
problematiche flebo — trombo — emboliche, gli ematomi ed, in ultimo, gli insuccessi,
intendendo per insuccessi una importante lassità residua (dovuta ad un nuovo trauma, ad
una FKT non adeguata o non eseguita correttamente, per cause biologiche, per una
Pag. 8 di 13 gestione scorretta della quotidianità da parte del paziente) e non una nuova rottura del
legamento ricostruito. v. pag. 13 e 14 della mia relazione peritale.
Né il fatto che il sostenga di aver deambulato sempre con un bastone, tra i due CP_4
interventi, a sostegno di un intervento mal riuscito (il primo, può essere considerato una
prova in quanto siamo di fronte ad una dichiarazione personale non suffragata da alcun
documento e tale da non fa pensare, oltretutto, ad una nuova lesione del legamento
ricostruito ma, piuttosto, ad una residua lassità o rigidità articolare.
Esiste, invece, una visita eseguita dal dott. , in data 12.11.2009, ossia a poco Per_2
meno di due mesi dal primo intervento, che descrive: “ARTO INF. SX. Cicatrice di sei cm
sulla faccia antero — mediale del terzo prossimale di gamba, ipercromica, parallela al
maggior asse, ben consolidata e funzionalmente indifferente. Sei cicatrici in regione
rotulea da trocar artroscopico, del diametro di circa 0.5 cm, ipercromiche e ben
consolidate... Le manovre semeiologiche per lesioni meniscali e legamentose evidenziano
unicamente una modesta insufficienza del LCA (cassetto anteriore + --). L'esame
funzionale evidenzia una limitazione di circa 20° della flessione della gamba per riferito
dolore. Deambulazione spedita ma con lieve cadenza a sx."
Pertanto, non potendo affermare con certezza che anche la seconda lesione del
legamento, sia ascrivibile al trauma del 31.08.2009 e dovendo valutare, sulla base degli
elementi agli atti ed a distanza di sei anni, solo gli esiti della prima lesione, ho ritenuto di
poter dare fede, con le dovute cautele, determinate dal tempo intercorso e dal fatto che la
valutazione del dott. è, comunque, di parte, ai dati emergenti dalla visita del Per_2
dott. sopra riportati. Per_2
È ovvio, quindi, che il danno biologico permanente da me valutato, non può essere quello
evidenziato all'atto della mia visita, in quanto comprensivo degli esiti della seconda
lesione e del secondo intervento, ma deve riferirsi quanto più e meglio possibile a quello
presentato dopo la prima lesione e, quindi, dopo il primo intervento,
E, ripeto, di esso non vi è altra notizia documentale che non sia quella della visita del dott.
Pag. 9 di 13 . Pertanto la mia diagnosi di danno biologico permanente (successivo, ripeto, Per_2
alla prima lesione è di “Lassità articolare di grado lieve con lieve deficit alla flessione e
lieve danno estetico”. Non è da sottovalutare la complessità di tale lavoro periziale che
vede contrapposti, da un lato, il perito dell'Assicurazione che nega del tutto la relazione
causale tra la lesione del LCA del ginocchio sx con il trauma del 31. 08. 2009 e, dall'altro,
il perito di parte attrice che la estende anche alla seconda lesione del LCA.
Ciononostante, ritengo di essermi adoperata al meglio per rispondere in scienza e
coscienza ai quesiti postimi dal Giudice e, pertanto, confermo, quanto da me sostenuto
nella mia relazione peritale.".
Dalla lettura della perizia e dalle nozioni tecniche ivi offerte, non efficacemente contrastate, può confermarsi quindi che la rottura del neo-legamento e relativi postumi diagnosticata nel giugno 2010 non sia valutabile quale esito del primo trauma;
con la precisazione che dalle lettura delle nozioni tecniche offerte dalla CTU alle pagine da 11 a
15 della relazione, emerge che, a tutto concedere, la seconda lesione del neo-LCA (e cioè del legamento sostituito durante il primo intervento), quale diagnosticata in data
17.6.2010, ove si volesse escludere un nuovo evento traumatico, possa esser stato, a tutto concedere, un danno iatrogeno differenziale, esito quindi del mal riuscito primo intervento, o di una scorretta terapia successiva di riabilitazione, che pertanto avrebbe comunque interrotto il nesso casuale con gli esiti dannosi del primo e del quale l'attore avrebbe potuto ricercare altri responsabili.
Si consideri infatti che secondo la letteratura scientifica riportata dalla Consulente "nel
paziente giovane e sportivo o con attività lavorativa ad alto impatto la tendenza è quella di
trattare chirurgicamente la rottura del legamento crociato per ripristinare una normale
funzione del ginocchio ed evitare cedimenti ripetuti" (si veda pagina 12; si vedano le pagine successive ove si riporta il percorso di recupero sino alla ripresa dell'attività
sportiva). Cosicché pare logico a chiunque dedurre che la circostanza che invece tale ripristino e recupero non sia avvenuto, pur dopo l'intervento al quale si è sottoposto
Pag. 10 di 13 l'attore di giovane età, appunto come consigliato dalla scienza medica, se si volesse escludere un nuovo evento traumatico, indicherebbe che il primo intervento e la fase successiva di riabilitazione non siano stati svolti come ci si aspettava, impedendo il normale decorso.
Resta fermo che, per quanto concluso dalla Consulente, in base alla propria competenza medica, è comunque escluso che il secondo evento di rottura del neo-legamento sia riconducibile causalmente al primo evento traumatico di cui è causa.
25. Infondate sono poi le doglianze relative alla errata quantificazione della percentuale di invalidità attribuita dalla Ctu considerato che l'appellate invoca sul punto gli esiti dell'esame obiettivo che la Consulente d'Ufficio ha svolto nel 2016, laddove la stessa ha chiarito di aver tenuto conto solo degli esiti della prima lesione e relativo intervento e non di quelli della seconda. Ha infatti affermato che l'esito della prima lesione al LCA "Ha
determinato, altresì, un Danno biologico permanente pari al 6% per il concorrere degli esiti
rappresentati da "Lassità articolare di grado lieve con lieve deficit alla flessione e lieve
danno estetico al ginocchio sx esiti di intervento di ricostruzione di LCA". Tale valore
percentuale si determina per una valutazione comparativa e complessiva effettuata su vari
testi (Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente di - Per_4
- Consigliere - - "Danno biologico - Le tabelle di legge" di Per_5 Tes_1 Tes_2
e etc) oltre che sulla Tabella per la valutazione delle micropermanenti, Per_6 Per_7
considerando che il maggior danno attualmente obiettivabile al ginocchio sx (sia dal punto
di visto funzionale che da quello estetico), è stato determinato dalla seconda lesione, con
successivo secondo intervento e successiva meniscectomia mediale".
26. Inammissibili prima ancora che infondate sono le generiche doglianze relative al conteggio dell'invalidità temporanea, considerato che l'appellante limita il rilevo all'affermazione secondo cui "Permane, inoltre, il problema relativo all'errore nel conteggio
e nel riconoscimento dei giorni di invalidità temporanea" e non svolge quindi alcuna critica ai conteggi effettuati dal Ctu secondo cui "La prima lesione LCA ha determinato Inabilità
Pag. 11 di 13 temporanea Totale (ITT), lavorativa, generica, di 5 giorni corrispondenti al ricovero
ospedaliero. Inabilità Temporanea Parziale ( TP ), lavorativa generica, di giorni trentuno
(31), di cui giorni venticinque (25) al 50% (dieci corrispondenti alla prima fase successiva
al trauma caratterizzata da dolore ed impotenza funzionale del ginocchio sx e quindici
corrispondenti al periodo in cui la deambulazione avveniva con bastoni canadesi, come da
protocollo) e giorni sette (7) al 25%, (corrispondenti al periodo in cui la deambulazione
avveniva con un bastone, come da protocollo). La prima lesione al LCA ha determinato
un danno biologico temporaneo totale di giorni 5 (corrispondenti al primo ricovero
ospedaliero), ed un danno biologico temporaneo parziale di giorni 31 al 25 %. (…)"
27. Con la precisazione che l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il danno morale, né il danno da incapacità lavorativa, né ha contestato la liquidazione del danno biologico effettuata dal Tribunale in relazione alle predette percentuali di invalidità permanente e temporanea.
28. Da tutto quanto sopra esposto emerge che non vi è necessità di disporre una rinnovazione di Ctu quale richiesta dall'appellante con il secondo motivo di gravame.
29. L'appello deve esser pertanto integralmente rigettato e le spese di giudizio seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014 n. 55, e per questo grado di giudizio, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per le cause di valore tra euro € 26.001,00 ad euro 52.000,00. A tale scaglione si giunge applicando il criterio del disputatum (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
13145 del 17/05/2025) considerando quindi la differenza tra l'importo richiesto in primo grado di euro 56.000,00 e quello già riconosciuto in primo grado di euro di €
8.777,93.
30. Nulla per le spese in relazione alla parte contumace.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando
Pag. 12 di 13 sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 106/2020 del Parte_1
Tribunale di Lagonegro così provvede:
I. Dichiara la contumacia di di , in persona Controparte_3 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, con sede legaLe in Trecchina (PZ) alla c/da
Parrutta;
II. Rigetta l'appello;
III. Condanna al rimborso, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro € 4.996,00,
oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge.
IV. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1°
quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge
24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di al Parte_1
versamento della somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la
proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
HI ER VI IA MM
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