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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 482/2025
all'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte_1
Avv. Luisa Petrone ricorrente in riassunzione E CP_1 contumace resistente in riassunzione
OGGETTO: ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio di appello r.g. n. 1790/2019 definito con sentenza n. 3291/2021, a seguito di ordinanza di rinvio Cass. n. 33857/2024, pubblicata il 21.12.2024. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 15.02.2017, l'Architetto Parte_1 impugnava, innanzi al Tribunale di Cassino in funzione del giudice del lavoro, l'avviso di addebito n. 357 2016 00045109 82 000, emesso dall' – Sede di CP_1
Latina ed a lui notificato in data 27/01/2017, con il quale l'Istituto previdenziale gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 3.895,47, di cui € 2.107,32 per contributi non versati alla gestione separata per l'anno 2009, € 1.264,39 per sanzioni,
€ 406,31 per interessi di mora, € 113,34 per oneri di riscossione ed € 4,11 per spese di notifica. L'Arch. lamentava, infatti, l'insussistenza del debito Parte_1 previdenziale intimatogli, avendo egli regolarmente versato, per il periodo menzionato e per le attività svolte in qualità di libero professionista, i contributi all'INARCASSA, oltre che all'(allora) quale insegnante di ruolo presso il CP_2
Liceo Artistico Statale di Aversa;
il ricorrente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata da , stante la ricezione della relativa CP_1 raccomandata in data 07/07/2015, oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 3, co.9, della Legge 08/08/1995, n. 335.
2. Ritualmente costituitosi, l' , contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1 chiedeva l'integrale rigetto della domanda.
3. A definizione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Cassino rigettava il ricorso, con compensazione delle spese processuali.
4. Avverso la suindicata pronuncia, proponeva appello, Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame:
- “violazione dell'art. 3, co. 9, della legge 08/08/1995, n. 335 – violazione dell'art. 17 del d.p.r. 07/12/2001, n. 435 – violazione dell'art. 2935 del codice civile
– errata individuazione del dies a quo – mancato riconoscimento della prescrizione dei crediti contributivi”;
- “violazione art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile – violazione dell'art. 3 della l. 27/07/2000, n. 212 – violazione del principio tempus regit actum – errata applicazione del precedente giurisprudenziale – violazione del principio del legittimo affidamento”. L'appellante, dunque, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via PRINCIPALE contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi esposti con il presente gravame riformare la sentenza impugnata de qua e, pertanto, nel merito: a) accertata e dichiarata che la prescrizione dei crediti contributivi decorre dal termine per il pagamento delle imposte dovute per il medesimo anno, dichiarare che i crediti contributivi relativi al periodo 01/2009 – 12/2009, di cui l ha richiesto il CP_1 pagamento all'odierno appellante sono prescritti e, pertanto, annullare l'avviso di addebito n. 357 2016 0004510982000 notificato al Sig. in data Parte_1
27.1.2017”; b) accertato e dichiarato che secondo la normativa vigente nel 2009 il Sig. non era obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata Parte_1 CP_1 annullare l'avviso di addebito n. 357 2016 0004510982000 notificato al Sig.
[...] in data 27.1.2017”. Parte_1
5. L'Istituto previdenziale, costituito ritualmente in giudizio, contestando le deduzioni attoree, concludeva per l'integrale conferma della gravata sentenza.
6. La Corte di Appello di Roma, con sent. n. 3291/2021, rigettava il ricorso del ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione da questi proposta e le Parte_1 ulteriori conseguenziali pretese attoree. 7. Avverso la suindicata pronuncia in appello, proponeva Parte_1 ricorso innanzi alla S.C., la quale con ordinanza n. 33857/2024 del 31.10.2024, pubblicata in data 21.12.2024, accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, all'odierna Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. Invero, la S.C. svolgeva le seguenti considerazioni: “Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso
2 esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in combinato disposto con l'art 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell'art 18 comma 12 del DL n. 98/11 (conv. Con legge n. 111/11), in relazione all'art 360 primo comma n. 5 cpc, perché erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'aver respinto il contribuente l'assunto obbligo a suo carico di contribuzione in favore della Gestione separata aveva connotato la circostanza della mancata CP_1 compilazione del quadro RR come frutto di una libera scelta del professionista, connessa alla consapevole assunzione del rischio dell'inadempimento del debito contributivo, quando invece, nessuna deliberata scelta di occultamento doloso del debito era ascrivibile al , atteso che il supposto obbligo contributivo Parte_1 trovava titolo nella norma di interpretazione autentica dell'art 2 comma 26 della legge n. 335/95, di cui all'art 18 comma 12 della legge n. 111/11, che era entrato in vigore il 17.07.2011, quindi in data successiva alla presentazione dei redditi per il 2009, da parte del professionista. Il motivo è fondato.
…. Omissis…. Nel merito, va detto che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che non c'è automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito, in quanto il giudice del merito deve esprimere un accertamento in concreto per verificare se la mancata compilazione del predetto quadro RR sia sintomatico di una volontà di occultamento (Cass. n.37529/21); nella specie, la Corte d'appello non ha svolto un effettivo accertamento, ma ha solo espresso congetture sulla mancata compilazione del quadro RR, accreditando l'erroneo assunto di un automatismo nell'attribuire, de plano, la mala fede al contribuente per non aver compilato il quadro RR. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, verifichi se il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali da corrispondere alla Gestione Separata sia o meno decorso per l'anno oggetto di controversia.”
8. Alla luce della suindicata pronuncia di legittimità, Parte_1 propone il presente atto di appello in riassunzione, concludendo per l'accoglimento delle domande previamente proposte nel precedente grado di giudizio, con vittoria delle complessive spese processuali.
9. Ritualmente evocato in giudizio, l' è rimasto contumace. CP_1
10. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
11. Con la sentenza in oggetto il giudice di legittimità ha devoluto a questa Corte la verifica della decorrenza o meno del termine prescrizionale quinquennale dei contributi dovuti dall'odierna parte ricorrente per l'anno 2009.
12. Dagli atti processuali risulta incontroverso che la richiesta di pagamento dei contributi relativi all'anno 2009 è stata ricevuta dal in data 7 Parte_1 luglio 2015, oltre il termine di cinque anni.
13. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione
3 assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950/2018).
E' stato affermato che “il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro. Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell' e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del CP_1 modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell'ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio (Cass. ordinanza n. 6677/2019). E' stato altresì ritenuto che fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi, a scelta del contribuente, occorre avere riguardo ai fini del decorso della prescrizione al primo termine di versamento. Si è ivi osservato che la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 17 comma 2, DPR 435/2001 (trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento del saldo) non costituisce un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva, tant'è che all'obbligazione si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi, in misura predeterminata per legge;
trattasi di una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto (Cass. ordinanza n. 12779/2019). Le ragioni esposte dai giudici di legittimità valgono a disattendere le diverse argomentazioni del gravame a sostegno della tesi per cui la prescrizione andrebbe fatta decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in esame, per i contributi (ed i redditi) dell'anno 2009 il versamento del saldo era fissato al 16 giugno 2010 ai sensi dell'art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 come vigente ratione temporis;
da tale data decorreva il quinquennio della prescrizione. Per le considerazioni svolte, deve ritenersi maturata la prescrizione dell'obbligo contributivo atteso che la prima richiesta di pagamento dei contributi da parte dell' è pervenuta all'odierna parte ricorrente in data 7.7.2015 (cfr. relativa CP_1 documentazione in atti), oltre il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 16.6.2010.
4 14. In merito alla questione della sospensione della prescrizione ex art. 2941 comma 8 cod. civ. osserva il Collegio che, nella sentenza 27950/2018, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione della rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) quale ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.) e rilevato che “l'assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)”; Tali argomenti hanno trovato seguito nella stessa giurisprudenza di legittimità, che intervenendo successivamente su analoga controversia ha affermato che “in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)” (Cass. n. 6677/2019). Nel caso in esame, l'odierna parte ricorrente ha provveduto per l'anno 2009 a dichiarare il proprio reddito derivante dall'esercizio della libera professione ma ha omesso la compilazione del riquadro RR, relativo al calcolo dei contributi. Ad avviso del Collegio la regolare dichiarazione dei redditi, senza che risulti che la stessa sia stata infedele, appare di ostacolo a ritenere integrato il dolo di cui all'art. 2941 comma 1 n.8 cod. civ. Come affermato da una datata, ma ancora valida, pronuncia di legittimità, “Il comportamento doloso del debitore, ai fini della sospensione della prescrizione, può estrinsecarsi anche in omissione quando questa riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è per legge tenuto” (Cass. n. 392/1967). Sempre per la giurisprudenza di legittimità, “La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Cass. n. 26355/2005, Cass. n. 10592/1998, Cass. n. 1222/2004). Nella specie, invece, risulta che l'odierna parte ricorrente ha puntualmente adempiuto all'obbligo di legge, mettendo a disposizione con la propria dichiarazione il dato necessario anche al computo dei contributi e va ribadito, perché decisivo nella presente controversia, non risulta il volontario occultamento di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, notoriamente riservato ai contributi dovuti dai commercianti, artigiani e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata (ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del
5 d. lgs. n. 462 / 1997 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 241 / 1997), ad avviso del Collegio non può, nella peculiare fattispecie in esame, ritenersi integrante l'elemento psicologico richiesto dalla causa sospensiva di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Deve infatti essere considerato che, nel caso di specie, dalla stessa documentazione in atti risulta che l'odierna parte ricorrente ha compilato il quadro CM (riservato ai soggetti che adottano il regime dei minimi), indicando il codice attività (voce CM 1) il reddito lordo percepito (voce CM 6), l'assenza di versamento contributivo (voce CM 7) ed il reddito netto prodotto (voce CM 8). Siffatta dichiarazione esclude l'occultamento doloso dell'esistenza del debito, sia per difetto di prova dell'intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all'ente creditore un'assoluta impossibilità di agire, bensì una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n.21567). Infatti l' , sulla base dei dati dichiarati e relativi all'attività svolta dal CP_1 professionista e al suo volume di affari, aveva a disposizione tutti gli elementi di fatto per accertare l'inadempimento dell'obbligo contributivo anche in assenza della compilazione del diverso quadro RR. La mancata compilazione del quadro RR è infatti dipesa dalla circostanza che all'epoca il professionista non era iscritto alla gestione separata, alla quale è stato iscritto a seguito degli accertamenti compiuti dall' . CP_1
15. Pertanto che, sulla base di quanto finora esposto, deve accogliersi il ricorso e dichiararsi non dovuta la somma di euro 3.711,65 di cui all'avviso di addebito notificato all'appellante in data 21.1.2019 dall' ; CP_1
16. La condanna dell al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, CP_1 liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio, dichiara non dovuta la somma di euro 3.895,47 di cui all'avviso di addebito notificato al in data Parte_1
27.1.2017 dall' ; CP_1 condanna l' al pagamento, in favore del , delle spese di lite di CP_1 Parte_1 tutti i gradi di giudizio, che liquida rispettivamente in € 900,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 950,00 quanto al giudizio di appello, in € 1.100,00 per il giudizio di legittimità e in € 1.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie previste dalle disposizioni vigenti per ogni fase, da distrarsi limitatamente al presente giudizio di rinvio.
Roma, 18 settembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 482/2025
all'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte_1
Avv. Luisa Petrone ricorrente in riassunzione E CP_1 contumace resistente in riassunzione
OGGETTO: ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio di appello r.g. n. 1790/2019 definito con sentenza n. 3291/2021, a seguito di ordinanza di rinvio Cass. n. 33857/2024, pubblicata il 21.12.2024. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 15.02.2017, l'Architetto Parte_1 impugnava, innanzi al Tribunale di Cassino in funzione del giudice del lavoro, l'avviso di addebito n. 357 2016 00045109 82 000, emesso dall' – Sede di CP_1
Latina ed a lui notificato in data 27/01/2017, con il quale l'Istituto previdenziale gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 3.895,47, di cui € 2.107,32 per contributi non versati alla gestione separata per l'anno 2009, € 1.264,39 per sanzioni,
€ 406,31 per interessi di mora, € 113,34 per oneri di riscossione ed € 4,11 per spese di notifica. L'Arch. lamentava, infatti, l'insussistenza del debito Parte_1 previdenziale intimatogli, avendo egli regolarmente versato, per il periodo menzionato e per le attività svolte in qualità di libero professionista, i contributi all'INARCASSA, oltre che all'(allora) quale insegnante di ruolo presso il CP_2
Liceo Artistico Statale di Aversa;
il ricorrente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata da , stante la ricezione della relativa CP_1 raccomandata in data 07/07/2015, oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 3, co.9, della Legge 08/08/1995, n. 335.
2. Ritualmente costituitosi, l' , contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1 chiedeva l'integrale rigetto della domanda.
3. A definizione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Cassino rigettava il ricorso, con compensazione delle spese processuali.
4. Avverso la suindicata pronuncia, proponeva appello, Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame:
- “violazione dell'art. 3, co. 9, della legge 08/08/1995, n. 335 – violazione dell'art. 17 del d.p.r. 07/12/2001, n. 435 – violazione dell'art. 2935 del codice civile
– errata individuazione del dies a quo – mancato riconoscimento della prescrizione dei crediti contributivi”;
- “violazione art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile – violazione dell'art. 3 della l. 27/07/2000, n. 212 – violazione del principio tempus regit actum – errata applicazione del precedente giurisprudenziale – violazione del principio del legittimo affidamento”. L'appellante, dunque, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via PRINCIPALE contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi esposti con il presente gravame riformare la sentenza impugnata de qua e, pertanto, nel merito: a) accertata e dichiarata che la prescrizione dei crediti contributivi decorre dal termine per il pagamento delle imposte dovute per il medesimo anno, dichiarare che i crediti contributivi relativi al periodo 01/2009 – 12/2009, di cui l ha richiesto il CP_1 pagamento all'odierno appellante sono prescritti e, pertanto, annullare l'avviso di addebito n. 357 2016 0004510982000 notificato al Sig. in data Parte_1
27.1.2017”; b) accertato e dichiarato che secondo la normativa vigente nel 2009 il Sig. non era obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata Parte_1 CP_1 annullare l'avviso di addebito n. 357 2016 0004510982000 notificato al Sig.
[...] in data 27.1.2017”. Parte_1
5. L'Istituto previdenziale, costituito ritualmente in giudizio, contestando le deduzioni attoree, concludeva per l'integrale conferma della gravata sentenza.
6. La Corte di Appello di Roma, con sent. n. 3291/2021, rigettava il ricorso del ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione da questi proposta e le Parte_1 ulteriori conseguenziali pretese attoree. 7. Avverso la suindicata pronuncia in appello, proponeva Parte_1 ricorso innanzi alla S.C., la quale con ordinanza n. 33857/2024 del 31.10.2024, pubblicata in data 21.12.2024, accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, all'odierna Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. Invero, la S.C. svolgeva le seguenti considerazioni: “Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso
2 esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in combinato disposto con l'art 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell'art 18 comma 12 del DL n. 98/11 (conv. Con legge n. 111/11), in relazione all'art 360 primo comma n. 5 cpc, perché erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'aver respinto il contribuente l'assunto obbligo a suo carico di contribuzione in favore della Gestione separata aveva connotato la circostanza della mancata CP_1 compilazione del quadro RR come frutto di una libera scelta del professionista, connessa alla consapevole assunzione del rischio dell'inadempimento del debito contributivo, quando invece, nessuna deliberata scelta di occultamento doloso del debito era ascrivibile al , atteso che il supposto obbligo contributivo Parte_1 trovava titolo nella norma di interpretazione autentica dell'art 2 comma 26 della legge n. 335/95, di cui all'art 18 comma 12 della legge n. 111/11, che era entrato in vigore il 17.07.2011, quindi in data successiva alla presentazione dei redditi per il 2009, da parte del professionista. Il motivo è fondato.
…. Omissis…. Nel merito, va detto che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che non c'è automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito, in quanto il giudice del merito deve esprimere un accertamento in concreto per verificare se la mancata compilazione del predetto quadro RR sia sintomatico di una volontà di occultamento (Cass. n.37529/21); nella specie, la Corte d'appello non ha svolto un effettivo accertamento, ma ha solo espresso congetture sulla mancata compilazione del quadro RR, accreditando l'erroneo assunto di un automatismo nell'attribuire, de plano, la mala fede al contribuente per non aver compilato il quadro RR. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, verifichi se il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali da corrispondere alla Gestione Separata sia o meno decorso per l'anno oggetto di controversia.”
8. Alla luce della suindicata pronuncia di legittimità, Parte_1 propone il presente atto di appello in riassunzione, concludendo per l'accoglimento delle domande previamente proposte nel precedente grado di giudizio, con vittoria delle complessive spese processuali.
9. Ritualmente evocato in giudizio, l' è rimasto contumace. CP_1
10. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
11. Con la sentenza in oggetto il giudice di legittimità ha devoluto a questa Corte la verifica della decorrenza o meno del termine prescrizionale quinquennale dei contributi dovuti dall'odierna parte ricorrente per l'anno 2009.
12. Dagli atti processuali risulta incontroverso che la richiesta di pagamento dei contributi relativi all'anno 2009 è stata ricevuta dal in data 7 Parte_1 luglio 2015, oltre il termine di cinque anni.
13. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione
3 assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950/2018).
E' stato affermato che “il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro. Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell' e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del CP_1 modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell'ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio (Cass. ordinanza n. 6677/2019). E' stato altresì ritenuto che fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi, a scelta del contribuente, occorre avere riguardo ai fini del decorso della prescrizione al primo termine di versamento. Si è ivi osservato che la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 17 comma 2, DPR 435/2001 (trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento del saldo) non costituisce un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva, tant'è che all'obbligazione si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi, in misura predeterminata per legge;
trattasi di una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto (Cass. ordinanza n. 12779/2019). Le ragioni esposte dai giudici di legittimità valgono a disattendere le diverse argomentazioni del gravame a sostegno della tesi per cui la prescrizione andrebbe fatta decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in esame, per i contributi (ed i redditi) dell'anno 2009 il versamento del saldo era fissato al 16 giugno 2010 ai sensi dell'art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 come vigente ratione temporis;
da tale data decorreva il quinquennio della prescrizione. Per le considerazioni svolte, deve ritenersi maturata la prescrizione dell'obbligo contributivo atteso che la prima richiesta di pagamento dei contributi da parte dell' è pervenuta all'odierna parte ricorrente in data 7.7.2015 (cfr. relativa CP_1 documentazione in atti), oltre il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 16.6.2010.
4 14. In merito alla questione della sospensione della prescrizione ex art. 2941 comma 8 cod. civ. osserva il Collegio che, nella sentenza 27950/2018, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione della rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) quale ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.) e rilevato che “l'assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)”; Tali argomenti hanno trovato seguito nella stessa giurisprudenza di legittimità, che intervenendo successivamente su analoga controversia ha affermato che “in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)” (Cass. n. 6677/2019). Nel caso in esame, l'odierna parte ricorrente ha provveduto per l'anno 2009 a dichiarare il proprio reddito derivante dall'esercizio della libera professione ma ha omesso la compilazione del riquadro RR, relativo al calcolo dei contributi. Ad avviso del Collegio la regolare dichiarazione dei redditi, senza che risulti che la stessa sia stata infedele, appare di ostacolo a ritenere integrato il dolo di cui all'art. 2941 comma 1 n.8 cod. civ. Come affermato da una datata, ma ancora valida, pronuncia di legittimità, “Il comportamento doloso del debitore, ai fini della sospensione della prescrizione, può estrinsecarsi anche in omissione quando questa riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è per legge tenuto” (Cass. n. 392/1967). Sempre per la giurisprudenza di legittimità, “La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Cass. n. 26355/2005, Cass. n. 10592/1998, Cass. n. 1222/2004). Nella specie, invece, risulta che l'odierna parte ricorrente ha puntualmente adempiuto all'obbligo di legge, mettendo a disposizione con la propria dichiarazione il dato necessario anche al computo dei contributi e va ribadito, perché decisivo nella presente controversia, non risulta il volontario occultamento di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, notoriamente riservato ai contributi dovuti dai commercianti, artigiani e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata (ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del
5 d. lgs. n. 462 / 1997 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 241 / 1997), ad avviso del Collegio non può, nella peculiare fattispecie in esame, ritenersi integrante l'elemento psicologico richiesto dalla causa sospensiva di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Deve infatti essere considerato che, nel caso di specie, dalla stessa documentazione in atti risulta che l'odierna parte ricorrente ha compilato il quadro CM (riservato ai soggetti che adottano il regime dei minimi), indicando il codice attività (voce CM 1) il reddito lordo percepito (voce CM 6), l'assenza di versamento contributivo (voce CM 7) ed il reddito netto prodotto (voce CM 8). Siffatta dichiarazione esclude l'occultamento doloso dell'esistenza del debito, sia per difetto di prova dell'intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all'ente creditore un'assoluta impossibilità di agire, bensì una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n.21567). Infatti l' , sulla base dei dati dichiarati e relativi all'attività svolta dal CP_1 professionista e al suo volume di affari, aveva a disposizione tutti gli elementi di fatto per accertare l'inadempimento dell'obbligo contributivo anche in assenza della compilazione del diverso quadro RR. La mancata compilazione del quadro RR è infatti dipesa dalla circostanza che all'epoca il professionista non era iscritto alla gestione separata, alla quale è stato iscritto a seguito degli accertamenti compiuti dall' . CP_1
15. Pertanto che, sulla base di quanto finora esposto, deve accogliersi il ricorso e dichiararsi non dovuta la somma di euro 3.711,65 di cui all'avviso di addebito notificato all'appellante in data 21.1.2019 dall' ; CP_1
16. La condanna dell al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, CP_1 liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio, dichiara non dovuta la somma di euro 3.895,47 di cui all'avviso di addebito notificato al in data Parte_1
27.1.2017 dall' ; CP_1 condanna l' al pagamento, in favore del , delle spese di lite di CP_1 Parte_1 tutti i gradi di giudizio, che liquida rispettivamente in € 900,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 950,00 quanto al giudizio di appello, in € 1.100,00 per il giudizio di legittimità e in € 1.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie previste dalle disposizioni vigenti per ogni fase, da distrarsi limitatamente al presente giudizio di rinvio.
Roma, 18 settembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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