Articolo 4 della Legge 3 febbraio 1963, n. 73
Articolo 3
Versione
8 marzo 1963
Art. 4.
Il personale dell'Azienda monopolio banane che abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli organici di cui all'articolo 1 puo', secondo le disposizioni di legge, riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio non di ruolo prestato presso l'Azienda ed altre Amministrazioni dello Stato, anteriormente all'inquadramento in ruolo organico.
Per il personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e dalla legge 5 giugno 1951, n. 376 , per essere collocato nei ruoli speciali transitori, il contributo di riscatto, per il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data del 1 maggio 1948, e' calcolato sulla retribuzione goduta alla stessa data. Per i periodi successivi detto contributo e' calcolato sulle retribuzioni effettivamente percepite.

Entrata in vigore il 8 marzo 1963