Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 73/2023 di R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
CAMBRIA ANTONINO e PUNZI FABIO e con domicilio eletto in Palermo via Sammartino
109
-ricorrente- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.TOMMASELLI CLARA e domicilio CP_1 P.IVA_1 eletto in Monza via Morandi 1
-convenuto-
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PORCU MARIA ELISABETTA e domicilio eletto in Cagliari via San Benedetto 13
- convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.1.2023, Parte_2 proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento nr. 068202290338544245000, emessa dall' , notificata in Controparte_3 data 7.12.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 38.358,60. Precisava di limitare l'opposizione alla somma di euro 10.559,35 relativa a crediti previdenziali facenti capo all' inerenti agli anni 2010 e 2011. In particolare, elencava CP_1
i presupposti avvisi di addebito come segue:
“avviso di addebito n°36820140009065341000, presuntivamente notificato il 07.10.2014, afferente gli anni 2010 e 2011 con riguardo al presunto omesso versamento dei contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, senza altra indicazione ulteriore, per un importo complessivo di € 1.203,48;
- avviso di addebito n°36820140017417751000, presuntivamente notificato il 09.01.2015, afferente gli anni 2010 e 2011 con riguardo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, senza altra indicazione ulteriore, per un importo complessivo di € 2.384,58;
1
I.V.S. fissi o entro minimale e contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, senza altra indicazione ulteriore, per un importo complessivo di € 1.193,01;
- avviso di addebito n°36820170020573935000, presuntivamente notificato il 07.11.2017, afferente l'anno 2011 con riguardo a somme aggiuntive omesso versamento contr. I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, senza altra indicazione ulteriore, per un importo complessivo di € 1.147,28;
- avviso di addebito n°36820170021885740000, presuntivamente notificato il 20.11.2017, afferente l'anno 2010 con riguardo a contr. I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e a somme aggiuntive omesso versamento contr. I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, senza altra indicazione ulteriore, per un importo complessivo di € 4.631,00”. Lamentava che l'intimazione ricevuta non conteneva nessuna indicazione in ordine agli addebiti accertati;
che non aveva ricevuto la notifica degli avvisi;
che i crediti, portati dai singoli avvisi, dovevano considerarsi prescritti in ragione del tempo trascorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata. In particolare, i crediti vantati dall' Controparte_4 dovevano considerarsi prescritti, riguardando annualità precedenti in relazione alle quali gli avvisi non erano stati notificati, e comunque era ulteriormente decorso il termine di cinque anni tra le presunte date di notifica, indicate dal Concessionario, e la data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 7.12.2022. Si doleva della inadeguatezza dell'intimazione ricevuta, nella parte relativa alla comunicazione delle modalità previste per l'eventuale opposizione. Chiedeva pertanto che venissero dichiarate non dovute le somme iscritte a ruolo, nonché nulla e illegittima l'intimazione di pagamento.
L' si Controparte_5 costituiva, eccependo carenza della propria legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione poiché vertente su avvisi di addebito divenuti definitivi;
deducendo altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo l inviato in data Controparte_6 24.1.2017 l'intimazione di pagamento nr. 0682016903071358100, consegnata personalmente al destinatario, e in data 12.6.2018 l'intimazione di pagamento nr. 06820189012384358000, parimenti notificata al ricorrente, con le quali veniva richiesto il pagamento delle somme contenute anche negli avvisi di pagamento, oggetto della presente impugnazione. Nessun termine di prescrizione era maturato, considerando anche l'operatività, ai fini del relativo calcolo, della normativa emergenziale, per effetto della quale tutti i termini di prescrizione e decadenza, destinati a scadere nel periodo 8.3.2020 e
31.8.2021, erano stati sospesi. Quanto al contenuto dell'intimazione, la stessa doveva reputarsi completa e conforme alle prescrizioni stabilite, riportando il riferimento all'atto prodromico, nella specie costituito dagli avvisi di addebito, che a loro volta contenevano tutte le informazioni utili e necessarie. Nell'intimazione erano altresì individuati oggetto e modalità per la presentazione di eventuali contestazioni, sicchè ogni requisito conoscitivo era stato soddisfatto. All'udienza del 14.12.2023, stante la mancata costituzione dell' e la regolare notifica CP_1 degli atti introduttivi del giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia. In tale sede, il difensore del ricorrente, a seguito del deposito delle intimazioni di pagamento sopra richiamate, nr. 0682016903071358100 e nr. 06820189012384358000, limitava l'eccezione di prescrizione ai soli avvisi di addebito n°36820170020573935000, indicato come presuntivamente notificato il 07.11.2017, e n°36820170021885740000, indicato come presuntivamente notificato il 20.11.2017”, rispetto ai quali non era stata fornita prova della notifica.
2 Successivamente, in data 7.10.2024, l' Controparte_7
si costituiva con memoria, nella quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva con riguardo all'attività specificatamente demandata all'Ente di Riscossione, e rappresentando, quanto alla propria, di aver notificato regolarmente gli avvisi di addebito al destinatario. Eccepiva altresì la tardività dell'opposizione, poiché, a fronte di tali notifiche avvenute nel periodo compreso tra il 7.10.2014 e il 20.11.2017, il ricorso era stato depositato in data 14.12.2023, oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 comma 5 d.lvo 46/99, con conseguente inammissibilità dell'opposizione. All'udienza del 14.10.2024, il difensore ribadiva che le eccezioni formulate dovevano ritenersi circoscritto ai soli due avvisi di addebito sopra menzionati, riconoscendo la regolarità e tempestività delle notifiche relative agli altri avvisi.
Dopo aver proceduto alla verifica della completezza della documentazione afferente agli avvisi di addebito oggetto di impugnazione, secondo la delimitazione operata in sede difensiva, all'udienza del 19.3.2025 la causa veniva discussa e decisa con pronuncia e lettura del dispositivo alle parti presenti.
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto.
Devono innanzitutto affrontarsi le questioni preliminari, poste dalle parti rispettivamente con riguardo all'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, e alla carenza di legittimazione passiva, dedotta da entrambi i convenuti, e . CP_1 Controparte_3 Quanto al primo profilo, si osserva che oggetto dell'opposizione, proposta espressamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'estinzione dei crediti previdenziali a seguito di tale omissione e del decorso del termine di prescrizione (quinquennale) rispetto alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento, emesso da CP_8
e notificato al ricorrente in data 7.1.2022. A venire in considerazione sono dunque eventi successivi alla formazione del titolo (come quelli di natura estintiva, che si sarebbero verificati medio tempore tra l'intimazione di pagamento e gli atti prodromici, costituti dagli avvisi di addebito). Ciò comporta che lo strumento, idoneo a far valere la contestazione è quello dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In proposito, può richiamarsi l'ormai acquisita impostazione interpretativa, secondo cui il vigente sistema di tutela giurisprudenziale per le entrate previdenziali, ed in generale per quelle non tributarie, prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: la proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lvo nr.46 del 1999 art. 24 comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al Giudice del lavoro;
la proposizione di opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata(art. 615 comma 2 e art. 618bis c.p.c.); la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine di perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, per visi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che la stessa sia già iniziata (art. 617 comma 2), o meno (art.617 comma 1) (cfr. Cass. 17.7.2015 nr.15116; Cass. 22.5.2013 nr.12583).
Vertendosi in tema di deduzione di fatti estintivi, che si assumono intervenuti dopo la formazione del titolo, correttamente l'opposizione è stata introdotta sulla base del disposto dell'art. 615 c.p.c., con conseguente inoperatività del termine decadenziale di cui all'art. 24 comma 5 d.lvo 46/99.
3 Sussiste altresì la legittimazione passiva di entrambi gli enti convenuti, atteso che il ricorrente muove rilievi sul duplice piano dell'attività sia dell' quanto alla notifica degli CP_1 avvisi di addebito, che assume non avvenuta, sia di quanto alla eccepita prescrizione CP_8 per effetto della non tempestiva notificazione dell'intimazione di pagamento. Procedendo quindi con la disamina nel merito delle contestazioni di parte ricorrente, deve evidenziarsi che il relativo ambito è stato dalla medesima circoscritto a soli due avvisi di addebito;
e ciò, all'esito della documentata e comprovata notificazione delle due precedenti intimazioni di pagamento, ritualmente notificate il 24.1.2017 e il 12.6.2018, entrambe preclusive dell'integrale decorso della prescrizione quinquennale rispetto agli avvisi di addebito nr. 36820140009065341000, nr. 36820140017417751000, nr. n°36820150008331533000. L'eccezione è stata invece mantenuta e ribadita con riferimento agli avvisi di addebito nr. 36820170020573935000 e nr. 36820170021885740000, per i quali, in ricorso, si assume la mancata notifica e il conseguente maturare della prescrizione rispetto all'intimazione di pagamento, specificatamente impugnata.
Il rilievo così formulato deve essere tuttavia disatteso, poiché, attraverso la produzione documentale in atti, l ente creditore, ha dimostrato l'avvenuta, regolare, CP_1 notificazione degli avvisi, rispettivamente in data 7.11.2017 e 20.11.2017. E' quanto si desume dall'invio delle raccomandate per ciascun titolo azionato, e dagli avvisi di ricevimento, che recano in data 7.11.2017 la ricezione da parte dello stesso destinatario,
, e in data 20.11.2017 la ricezione da parte di soggetto abilitato. Parte_1
Gli avvisi risultano quindi ritualmente notificati, e nessuna prescrizione è maturata nel tempo intercorrente tra la rispettiva notifica e quella dell'intimazione di pagamento (7.12.2022), oggetto di opposizione, tenuto conto dell'incidenza sul computo temporale della sospensione disposta in sede di normativa emergenziale. Trattasi, in particolare, dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) per far fronte all'emergenza epidemiologia da COVID- 19, prorogato con successivi interventi normativi: con il D.L. n. 23 del 2020 art. 36, con il
D.L. n. 34/2020, con il D.L. n. 104/2020, con il D.L. n. 125/2020, con il D.L. n. 183/2020, con il D.L. n. 3/2021, con il D.L. n. 18/2021, con il D.L. n. 41/2021, con il D.L. n. 73/2021 ed infine con il D.L. n. 99/2021. Deve pertanto concludersi che, rispetto all'intimazione di pagamento impugnata, non si è verificata alcuna estinzione per prescrizione con riguardo agli avvisi di addebito, che ne hanno costituito il presupposto. Quanto invece all'incidenza del dato temporale sui crediti, contemplati negli avvisi di adebito, la stessa si palesa irrilevante, poiché, ove un'ipotetica prescrizione fosse maturata tra l'accertamento del credito previdenziale e la notifica dell'avviso, trattandosi di fatto estintivo antecedente alla formazione del titolo, la relativa impugnazione ricadeva nella disciplina del d.lvo 46/99. Operava quindi il termine decadenziale di quaranta giorni, di cui all'art. 24 comma 5, scaduto il quale il credito si è consolidato, divenendo irretrattabile. Al riguardo, può richiamarsi il già illustrato regime delle opposizioni, secondo cui lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato per 'recuperare' l'opposizione per ragioni di merito di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, che non si sia potuto esercitare per omessa notifica della cartella o dell'avviso di addebito, oppure per fare valere con azione di accertamento negativo eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica di detti atti, quale la prescrizione;
le azioni sono distinte, benché cumulabili, ciascuna delle quali ha caratteristiche proprie, tra le quali il relativo interesse ad agire, la cui sussistenza deve essere vagliata dal giudice di merito (cfr. Cass.
29294 del 12/11/2019 ed ivi richiamati precedenti). Può altresì richiamarsi, sulla necessaria sequenza dei mezzi di opposizione, l'ordine di considerazioni espresse da questo Tribunale con la sentenza nr.66/2025, in cui si legge testualmente: “deve rilevarsi che – come sapientemente enucleato dalla Corte di appello di
4 Milano – la previsione di termini decadenziali per l'impugnazione di atti impositivi e di riscossione non può regredire fino ad essere annullata nella sua portata. La conciliazione tra la disciplina di cui all'art. 617 c.p.c. e l'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999 da un lato e l'art. 615 c.p.c. dall'altro, allora, deve avvenire in maniera tale che l'applicazione della seconda disposizione codicistica non si traduca in una interpretatio abrogans delle prime. Ne discende che, quando – come nel caso di specie – il ricorrente abbia allegato di non aver a suo tempo ricevuto gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriale presupposte rispetto alla intimazione di pagamento e ai ruoli qui gravati, «a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere “recuperatorio”, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art.
615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)» (Corte di appello di Milano, sentenza n. 1632 del 5.11.2018). L'applicazione del principio sopradetto comporta altresì che, una volta che il concessionario della riscossione dimostri l'avvenuta notificazione di un atto di riscossione successivo alla notifica degli avvisi di addebito o della cartella esattoriale, il debitore non potrà più eccepire l'intervenuta prescrizione maturata tra l'anno di debenza dei contributi e il momento di notifica del primo atto impositivo, ma potrà rilevare la sola prescrizione “sopravvenuta”, ossia quella maturata tra un atto interruttivo e la notifica del successivo atto interruttivo. E ciò perché, diversamente argomentando, la disciplina del termine decadenziale verrebbe di fatto resa irrilevante, poiché il contribuente che abbia omesso di impugnare tempestivamente un atto ritualmente notificatogli, si troverebbe ciò nondimeno a poter aggirare i termini decadenziali previsti ex lege facendo retroagire gli effetti dell'impugnazione ex art. 615 c.p.c. anche a data antecedente rispetto agli effetti degli atti di interruzione della prescrizione già notificatigli e non impugnati, con ciò comportando altresì una definizione compressione del principio di certezza degli atti amministrativi. In altri termini – con segnato riferimento al caso di specie – laddove al ricorrente, che ha ricevuto l'intimazione di pagamento n. 06820199050086137000 in data 20.1.2020, si consentisse di contestare la prescrizione verificatasi prima della notificazione del precedente atto interruttivo (ossia della intimazione di pagamento n. 06820189015900061000, notificata il 12.11.2018), il dato della omessa tempestiva impugnazione di quest'ultima si tradurrebbe nell'attribuzione al contribuente della possibilità di una diuturna contestazione degli atti impositivi in spregio alla portata delle soprarichiamate disposizioni che regolano i termini decadenziali”. Sulla scorta di quanto precede, nessuna estinzione per prescrizione può validamente eccepirsi in relazione ai crediti oggetto dei due avvisi di addebiti e dei rispettivi atti di riscossione. Deve altresì disattendersi l'ulteriore doglianza del ricorrente sul contenuto dell'intimazione di pagamento, che difetterebbe di adeguata e compiuta motivazione, nonché di informazioni idonee a orientare il contribuente anche in punto di eventuale impugnazione. Invero, l'atto in esame contiene l'elencazione degli avvisi di addebito di interesse, con indicazione delle date di notifica di ciascuno, nonché degli importi dovuti;
segue, poi, allegata all'intimazione, l'individuazione dell'ente impositore e della causale del credito;
infine, oltre alla specifica delle modalità di pagamento, vengono riportate quelle utili ai fini dell'impugnazione: “Lei può
5 presentare ricorso solo in relazione ai visi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni Tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella sopra riportata”. Non si ravvisa pertanto alcun profilo di inadeguatezza e incompletezza della motivazione.
Possono evocarsi pronunce recettive di tale impostazione, che offrono spunti per escludere la sussistenza dei vizi denunciati dal ricorrente, come quella emessa dalla Corte Giustizia Trib. II grado Roma 13/11/2024, n.6877, secondo cui “in materia tributaria, in ossequio al principio in base al quale l'atto emesso temporalmente in un secondo momento rispetto a un precedente atto in cui è esplicitata la pretesa nei suoi presupposti essenziali,
l'intimazione di pagamento, in quanto atto successivo rispetto alla cartella di pagamento presupposta, non necessita di una particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta”; e ancora Cass. sez. trib., 19/04/2024, n.10692, secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”. All'esito della complessiva disamina, l'opposizione proposta da non può Parte_1 essere accolta, con le previste implicazioni in ordine alla rifusione delle spese di lite, che – liquidate in dispositivo sulla base dei parametri dettati dal DM 55/14 – devono uniformarsi al principio della soccombenza processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell' Parte_1 [...]
in euro 2697,00 per compensi , oltre rimborso spese generali, IVA Controparte_2
e CPA come per legge;
in favore di in euro 1865,99 per compensi, oltre rimborso CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Monza 19.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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