CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 3806 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso l'ordinanza del Tribunale di
Napoli, ai sensi dell'art. 702 ter cpc, resa nel procedimento rg 6240/2019 comunicata il 18 luglio 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf Parte_1
, in persona del Direttore Generale, Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro De Angelis (cf
), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in C.F._1
Napoli, Via del Parco Margherita, 33, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(cf e p. iva ), in persona del Direttore Generale, Dott. CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Lumaca (cf Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente C.F._2 in , Via Unità Italiana, 28 giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di CP_1 costituzione in appello
1 appellata nonché
(cf ), (cf CP_3 C.F._3 CP_4
) e (cf ), C.F._4 Controparte_5 C.F._5 congiunti ed eredi di , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Donato Persona_1
AN NO (cf e ER TI SS (cf C.F._6
), elettivamente domiciliati nello studio dei difensori, in C.F._7
Bari, Piazza Aldo Moro, 37, giusta mandato alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc; appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 luglio 2025 l'appellante e gli appellati , CP_3 CP_4
e hanno discusso oralmente la causa, insistendo per
[...] Controparte_5
l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' proponeva appello, Parte_1 con atto di citazione notificato a mezzo pec il 13 settembre 2022, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli accertata e dichiarata la responsabilità dell' nonché dell' per il decesso Parte_1 CP_1 di avvenuto il 4 settembre 2015 nell'LE S. Giuseppe Persona_1
Moscati di Aversa a causa di infezioni nosocomiali, condannava le strutture sanitarie al risarcimento del danno in favore dei familiari, iure hereditatis e iure proprio, liquidato, rispettivamente, in € 46.839,00 in favore degli eredi, €
152.004,00 in favore del coniuge ed € 127.487,10 ciascuno in favore dei figli, oltre interessi, oltre alla refusione delle spese di lite.
L' affidava il gravame a quattro motivi di appello così Controparte_6 rubricati:
“1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 194, 696-BIS,
702-BIS E SEGG. C.P.C. - ERRONEA LETTURA DEGLI ATTI DI CAUSA;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218 C.C. E 2697 C.C.;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218 C.C. E 2697 C.C.;
4) ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
2 1226, DELL'ART. 2056 C.C., DELL'ART. 2059 C.C.”
La difesa appellante rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata ordinanza:
a) rigettare tutte le domande proposte in primo grado nei confronti dell'
[...]
in quanto inammissibili ovvero Parte_1 infondate per le ragioni esposte nel primo motivo di appello e, in subordine, nel secondo;
b) in ulteriore subordine, contenere le anzidette domande nei limiti di quanto indicato nel terzo e nel quarto motivo di appello;
c) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria, si chiede, sempre in subordine all'accoglimento del primo motivo di appello, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, mediante la nomina di c.t.u. diversi da quelli designati nel precedente grado, ovvero, in via ancor più gradata, la convocazione a chiarimenti dei c.t.u. precedentemente officiati dal Tribunale, in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, sui rilievi esposti nel presente atto”.
Con comparsa depositata il 12 dicembre 2022, si costituiva in giudizio l'
[...]
così concludendo: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Napoli CP_1 nel merito rigettare l' appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
-nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame limitare il quantum nei limiti dell'effettivo dovuto;
-Condanni l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 22 dicembre 2022 si costituivano in giudizio CP_3
, e chiedendo il rigetto dell'appello con
[...] CP_4 Controparte_5 vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 gennaio 2023, con ordinanza del 26 gennaio 2023 richiamava “… i CC.TT.UU. di primo grado dott. e dott. Persona_2
a chiarimenti sui seguenti quesiti: Persona_3
3 a) Chiariscano i CC.TT.UU., con riferimento alle osservazioni dagli stessi svolte nel passaggio sopra riportato sub a), se l'infezione da DI albicans abbia avuto un'incidenza determinante sull'evoluzione esiziale del sig. ; CP_4
b) Con riferimento alle osservazioni sollevate da parte appellante alle pagg. 15-
17 dell'atto di appello, chiariscano i CC.TT.UU., sulla base dei dati offerti dalla letteratura scientifica e tenuto conto del particolare quadro clinico del paziente attestato dalla documentazione sanitaria in atti, la correlazione tra i contagi contratti presso la e le successive e diverse infezioni Controparte_7 manifestatesi presso l'LE Moscati, avendo particolare riguardo alla fungemia da DI albicans;
c) Chiariscano i CC.TT.UU. se ed in quale misura abbiano inciso, nella causazione dell'evento, le contaminazioni da Enterobacter e Pt_3
EU aeruginosa avvenute presso l' tenuto conto, in Controparte_7 particolare, della mancata emersione di tali positività alla coltura del broncoaspirato eseguito il giorno del ricovero presso l'LE Moscati;
d) I CC.TT.UU., alla luce delle conclusioni raggiunte all'esito delle valutazioni di cui sopra, quantifichino la quota di responsabilità addebitabile a ciascuna struttura nel determinismo dell'evento, con osservazioni che tengano conto, sul piano motivazionale, dell'eventuale differente gravità dei contagi e della diversa preminenza eziologica degli stessi eventualmente accertata”.
I consulenti tecnici, dopo aver richiesto e ottenuto autorizzazione ad avvalersi di esperto infettivologo, depositavano relazione definitiva in data 27 aprile 2024
e, all'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc, con provvedimento comunicato dalla
Cancelleria il 29 novembre 2024.
L'appellante e gli appellati , e , CP_3 CP_4 Controparte_5 depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Con ordinanza del 12 maggio 2025, vista l'istanza ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, ritualmente formulata dalla difesa appellante, la Corte ha fissato l'udienza del 15 luglio 2025 per la discussione orale, con provvedimento comunicato alle parti costituite il 1 luglio 2025.
4 All'udienza del 15 luglio l'appellante e gli appellati Eredi e congiunti CP_4 hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Il primo motivo di gravame formulato dall' con quale si Controparte_6 contesta l'an, non è fondato.
La difesa appellante argomenta che il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avrebbe condannato la struttura nonostante l'espressa allegazione degli originari ricorrenti della sola responsabilità dell'ospedale Moscati per l'evento morte, dovuto a infezioni nosocomiali, mentre all' veniva attribuita l'erronea Controparte_6 preparazione ed esecuzione dell'intervento chirurgico dell'11 giugno 2015, risultato invece corretto e, comunque, privo di contributo causale al decesso. La ctu, per il medesimo motivo, dovrebbe ritenersi nulla per aver esteso l'indagine a fatti non dedotti dalla parte.
Giova avere presente che venne sottoposto a intervento Persona_1 chirurgico presso l'ospedale in data 1 luglio 2015 e, CP_6 successivamente, a seguito della necessità di ricovero in reparto di rianimazione, trasferito in data 7 agosto 2015, presso l'LE Moscati di Aversa. In entrambe le strutture emergevano, a seguito di esami, infezioni nosocomiali ma la condizione clinica del paziente peggiorava durante il ricovero in Aversa, conducendolo al trapasso il 4 settembre 2015.
La tesi propugnata dall' non può essere accolta. Controparte_6
In primis va osservato che, nel ricorso ex art. 702 bis cpc, al punto 7), i resistenti hanno operato chiaro riferimento alle infezioni nosocomiali contratte in entrambi gli ospedali, affermando “Ne conseguono l'emiplegia completa di destra e difficoltà respiratorie (da deficit muscolare toracico di origine neurogena), che rendono indispensabili tracheostomia, intubazione e cure in reparti di rianimazione (LE AR ed LE di Aversa), al termine delle quali, esposto ad infezioni nosocomiali, il paziente viene inevitabilmente a decedere”. La circostanza, quindi, risulta compiutamente allegata in punto di fatto.
Per altro profilo le argomentazioni spese dalla difesa appellante non tengono conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità professionale medica, del quale è espressione, da ultimo, Cass.
5 Ord. 10901/2024, in fattispecie del tutto analoga alla presente: “Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che
l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante
l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una
c.t.u.”.
L'ordinanza della Cassazione, menzionata dalla difesa appellate, 2719/2023 non contrasta col richiamato orientamento. La fattispecie concreta sottoposta al vaglio della Corte era, innanzitutto, afferente a giudizio introdotto nelle forme ordinarie, definito in primo grado con sentenza nell'anno 2014, e il punctum dolens verteva sulla circostanza che la non necessità/indifferibilità dell'intervento chirurgico, emersa a seguito della ctu, non era stata neppure implicitamente allegata in punto di fatto, non potendo, per tale ragione, il giudice porre a fondamento della decisione fatti materiali non tempestivamente allegati.
La Corte, difatti, in tale diverso processo, così si è espressa: “Nella specie, non trova rilievo, nelle allegazioni di parte ricorrente, una specificazione del comportamento da tenersi rispetto al trattamento sanitario (le metodiche, la concreta utilizzazione delle stesse, la profilassi post-operatoria, etc.), ma
l'alternativa è tra l'allegazione di una condotta commissiva inadempiente di esecuzione erronea di intervento chirurgico e l'addebito (totalmente diverso) di non essersi astenuti ad intervenire chirurgicamente”.
Nella presente controversia, invece, come si è visto, il fatto materiale dell'esposizione del paziente a infezioni nosocomiali a seguito di interventi, eseguiti anche presso l'LE AR, ove venne Persona_1 sottoposto a intubazione tracheostomica, risulta compiutamente dedotto nell'atto introduttivo del giudizio e, dunque, correttamente oggetto di vaglio da
6 parte dei ctu, che ne hanno valutato l'incidenza causale difformemente dal consulente di parte.
Con secondo e terzo motivo di gravame, l'appellante, sostanzialmente lamenta l'adesione acritica da parte del primo giudice alla ctu, senza tenere conto dei rilievi pertinenti dei ctp dai quali emergerebbe il regresso delle infezioni nosocomiali contratte presso l'LE AR e il decesso del paziente solo a causa delle infezioni contratte presso l'altra struttura, chiedendo, comunque, in subordine una diversa ripartizione della responsabilità, poiché, anche ove vi fosse stato un contributo causale, esso sarebbe minimo in ragione della preminenza eziologica delle infezioni insorte presso l'LE Moscati. Le doglianze vanno scrutinate alla luce dei chiarimenti resi dai ctu, con l'ausilio di specialista infettivologo.
Con comparsa conclusionale l'LE AR contesta nuovamente le conclusioni rese dai consulenti i quali hanno confermato la precedente valutazione, anche alla luce del parere reso dallo specialista, dando atto che
“L'infezione da DI albicans ha avuto un ruolo importante sulla evoluzione esiziale del Sig. ma con i dati a disposizione non è possibile stabilire in CP_4 che misura, rappresentando più o meno compatibilmente come “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.
Gli ausiliari hanno, altresì, chiarito che “Le contaminazioni da Enterobacter cloacae e EU aeruginosa avvenute presso l'Osp.le AR hanno avuto un ruolo importante sulla evoluzione esiziale del Sig. ma con i dati CP_4
a disposizione non è possibile stabilire in che misura abbiano inciso nella successiva evoluzione del caso con la ulteriore sovrapposizione di altri germi patogeni contratti durante la degenza presso l'Osp. . Parte_4
La difesa appellante ritiene che “… i consulenti non avrebbe dimostrato, in base a dati oggettivi e verificabili, che, e in che modo, le positività colturali manifestatesi durante la degenza del sig. presso l' avrebbero CP_4 Controparte_7 potuto di fatto favorire l'insorgenza delle diverse e ben più gravi e numerose infezioni contratte dal paziente presso l'LE Moscati”, ribadendo che “non può scientificamente porsi alcun nesso di continuità tra gli eventi occorsi presso l'LE AR e quelli verificati presso il nosocomio aversano”. È stato, parimenti, contestato che il parere reso dal Prof. non sarebbe aderente Per_4
7 ai quesiti posti dalla Corte e, in sede di discussione orale, la difesa appellante ne ha anche argomentato la natura astratta rispetto al caso clinico.
La tesi non può trovare accoglimento.
L'approfondito parere reso dal Prof. , preceduto da cenni di Per_4 fisiopatologia e corredato da ampissima bibliografia, esamina puntualmente il decorso di tutte le infezioni nosocomiali contratte dal paziente durante la degenza presso entrambe le strutture e rende le seguenti conclusioni infettivologiche:
“Ripercorrendo la vicenda in oggetto appare evidente che durante la degenza il sig contrasse multiple infezioni correlabili all'assistenza sia Persona_1 per tipologia di germi isolati che per la tempistica di riconoscimento e per le sue correlazioni con le evidenze cliniche. Infatti, le infezioni correlate all'assistenza infezioni insorgono almeno 48 ore dopo il ricovero in ospedale o entro i 3 giorni successivi alle dimissioni o entro 30 giorni da un intervento chirurgico e fino ad un anno in caso di chirurgia protesica in soggetti in cui al momento dell' ingresso in ospedale non erano presenti né come manifeste, né in incubazione.
Tali infezioni nosocomiali, nel caso in esame cagionarono una sepsi con insufficienza respiratoria e culminata in uno shock settico che causò il decesso del paziente.
All'atto del trasferimento presso il P.O. Moscati di Aversa, in data 07-08-
2015, erano stati già isolati su broncoaspirato presso il P.O. AR
EU OS e, da tampone rettale, Controparte_8 enterobatteri carbamenemasi resistenti. Il giorno successivo al trasferimento,
08-08-2015, sul broncoaspirato si evidenziava Acinetobacter Baumannii complex (<10.000 UFC/ml), al di sotto del limite del cut off di positività del bronco aspirato ad evidenziare una colonizzazione dell'apparato respiratorio verosimilmente già presente durante il ricovero presso l'ospedale AR.
Tale evidenza raggiungeva significatività microbiologica correlabile ad infezione (sulla base dei criteri enunciati precedentemente) in data 21-08-2015
(>100.000 UFC/ml). Veniva inoltre isolata da emocolture da CVC e vena periferica DI NS in data 13-08-2015 e 21-08-2015. Infine emergeva una doppia positività su bronco aspirato per BS Pneumoniae in data 21-
08-2015 e 25-08-2015.
8 Da tale cronologia d'isolamento si evince che l'evento settico che portò a morte il paziente trova i suoi presupposti in una lunga e penosa vicenda di ospedalizzazione costellata da molteplici infezioni nosocomiali. Il contributo delle singole infezioni appare concausale nel determinismo del quadro settico se si considera come la candidosi invasiva, evento verosimilmente ultimo e determinante l'exitus sfavorevole (data la sua elevatissima mortalità) trovi i suoi presupposti nell'ospedalizzazione protratta e nelle procedure invasive correlate (ad esempio la necessità di un catetere venoso centrale) e nei molteplici trattamenti antibiotici, che furono necessari a contrastare le infezioni ospedaliere che si susseguirono. Analogamente la sepsi trova il suo innesco non esclusivamente nella candidemia, ma sicuramente nella stimolazione della risposta infiammatoria sistemica causata anche da tutte le altre infezioni diagnosticate, che aldilà di alcuni isolamenti clinicamente trascurabili (E.
Cloacae, Staph. Hominis ed epidermidis), erano in grado di innescare un processo settico e di favorire, con le necessarie implicazioni terapeutiche, lo sviluppo di ulteriore flora opportunistica (come la candida albicans)”.
La consulenza fornisce, dunque, un completo chiarimento circa la concatenazione degli eventi che hanno condotto al decesso del paziente, in particolare laddove l'infettivologo evidenzia che “Il contributo delle singole infezioni appare concausale nel determinismo del quadro settico se si considera come la candidosi invasiva, evento verosimilmente ultimo e determinante
l'exitus sfavorevole (data la sua elevatissima mortalità) trovi i suoi presupposti nell'ospedalizzazione protratta e nelle procedure invasive correlate (ad esempio la necessità di un catetere venoso centrale) e nei molteplici trattamenti antibiotici, che furono necessari a contrastare le infezioni ospedaliere che si susseguirono. Analogamente la sepsi trova il suo innesco non esclusivamente nella candidemia, ma sicuramente nella stimolazione della risposta infiammatoria sistemica causata anche da tutte le altre infezioni diagnosticate… erano in grado di innescare un processo settico e di favorire, con le necessarie implicazioni terapeutiche, lo sviluppo di ulteriore flora opportunistica”.
In sostanza, quindi, il sistema immunitario del paziente si è progressivamente debilitato sia a causa delle infezioni che dei trattamenti somministrati per
9 debellarle, venendosi a creare, gradualmente, una condizione di sempre maggiore fragilità sulla quale si è, da ultimo, innestata l'infezione da candida albicans, il cui tasso di mortalità, circostanza sulla quale concordano anche i ctp dell'LE
AR, è elevatissimo (70%). Tanto rende ragione dell'affermazione degli ausiliari, i quali hanno descritto tale ultima infezione come “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.
In tale quadro, correttamente i ctu hanno confermato che non è possibile individuare un contributo causale delle singole infezioni, dovendo, per tale ragione la responsabilità rimanere ripartita in maniera eguale tra le due strutture.
La tesi propugnata dall'appellante è frutto, invece, di una parcellizzazione degli eventi infettivi che non può essere considerata corretta dal punto di vista medico scientifico, giacché anche la guarigione da precedenti infezioni crea, comunque, il substrato, dal punto di vista della risposta del sistema immunitario, per una maggiore facilità di contrazione di altre e diverse infezioni. Occorre anche rammentare che il prof. non solo ha chiarito che il contributo delle Per_4 singole infezioni appare concausale nel determinismo del quadro settico ma ha, altresì, precisato che le infezioni correlate all'assistenza insorgono anche entro 30 giorni da un intervento chirurgico in soggetti in cui al momento dell'ingresso in ospedale non erano presenti, né come manifeste né in incubazione. Tanto a ulteriore riprova della correttezza delle conclusioni dei ctu laddove hanno ritenuto non possibile differenziare il grado di responsabilità dei due nosocomi, essendo di palmare evidenza che anche infezioni emerse nel corso del ricovero presso il presidio ospedaliero di Aversa fossero, con elevata probabilità, riconducibili al precedente intervento chirurgico.
Anche il secondo e terzo motivo di gravame vanno, dunque, respinti.
Con quarto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della liquidazione del danno da perdita parentale, quantificato dal primo giudice sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Roma, sbagliato nel calcolo per il coniuge e, per quanto riguarda i figli, fondato sul presupposto della convivenza con il congiunto che, invece non sussisteva, come risulterebbe pacificamente dalla documentazione anagrafica in atti.
Il primo giudice ha, sul punto, così motivato “Ebbene, nel caso in esame, in considerazione dello stretto legame familiare che univa gli odierni ricorrenti al
10 defunto (nucleo familiare minimo), della convivenza tra le parti (cfr. stato di famiglia in atti), dell'assenza di prove contrarie fornite dal convenuto, dell'età dei congiunti e di quella della vittima al momento dell'evento, previo abbattimento dell'importo risultante da tale computo nella misura del 50% per ciascuno dei ricorrenti, in ragione delle gravi comorbilità che affliggevano la vittima e che senz'altro incidevano sull'aspettativa di vita residua (e di conseguenza sulla durata del rapporto parentale), nonché sulla qualità di essa
(gravi esiti di plegia all'emilato destro quale conseguenza di intervento di craniotomia suboccipitale), si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di , coniuge convivente della vittima, CP_3 in € 152.004,00 ed in favore di ciascuno dei figli della vittima, e CP_4
in € 127.487,10”. Controparte_5
Il primo giudice non ha sviluppato nel provvedimento impugnato il calcolo, il quale è, però, corretto per il coniuge al quale, secondo le menzionate Tabelle vanno attribuiti 31 punti, non già 28 come argomenta l'appellante, non tenendo conto degli ulteriori 3 punti da riconoscersi per l'assenza di altri familiari conviventi, corrispondenti a € 304.007,70 (valore punto base Tabelle anno 2019
€ 9.806,70), il cui 50% è pari a € 152.004,00.
Per quanto riguarda i figli, dal certificato storico di famiglia emerge che nell'anno 2018 questi non erano conviventi col genitore né gli appellati hanno contestato la circostanza.
Tanto non incide, però sul calcolo finale che per è corretto CP_4 corrispondendo l'importo liquidato dal giudice al seguente calcolo: congiunto 41,
2 punti, vittima 69 anni, 3, grado di parentela 18 punti, assenza di altri familiari conviventi, 3 punti, € 254.974,00/2=127.487,10.
Per il figlio il calcolo è, invece, errato in difetto dovendo Controparte_5 riconoscersi per l'età del congiunto 4 punti in luogo di 3 ma sul punto non è stato proposto appello incidentale.
Quanto all'invocata ulteriore riduzione del 50% con riguardo ai figli per assenza di convivenza, essa, come chiaramente esplicato nelle Tabelle, può, e non deve, essere applicata. L'appellante non ha evidenziato alcuna concreta ragione per discostarsi dalla valutazione effettuata dal primo giudice, il quale ha, peraltro, già disposto una riduzione del 50% del risarcimento in ragione delle gravi
11 comorbidità che affliggevano le quali incidevano Persona_1 sull'aspettativa di vita.
Neanche può accedersi alla tesi che il primo giudice fosse vincolato alla quantificazione effettuata dagli originari ricorrenti i quali hanno richiesto la condanna al pagamento “… delle somme che verranno accertate e quantificate in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e danni per svalutazione monetaria, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia”, quantificazione, quindi, meramente indicativa.
In conclusione, pertanto, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 400.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 260.001,00 a €
520.00,00 in € 10.060,00 per ciascuna parte processuale, aumentate quelle in favore degli Eredi e congiunti del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 2, dm CP_4 citato, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi, quest'ultime in favore dei difensori, Avv.ti Donato AN
NO e ER TI SS, dichiaratisi antistatari, compensate del Cont 50%, invece, quelle liquidate in favore dell' in ragione dell'incertezza istruttoria circa il grado di responsabilità di ciascuna struttura sanitaria.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle
Spese di Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 702 ter cpc, resa nel procedimento rg
6240/2019 comunicata il 18 luglio 2022, proposto da
[...] nei confronti di , e Parte_1 CP_3 CP_4
, nonché , così provvede: Controparte_5 CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
12 2) condanna l' alla Parte_1 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 5.030,00 già operata la compensazione, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge nonché in favore di , e CP_3 CP_4
liquidate in complessivi € 10.060,00, aumentati del 30% oltre al Controparte_5
15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti Donato AN NO e ER
TI SS, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott.ssa Natalia Ceccarelli
13