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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9552 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 74819/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 25.6.2025, aperto il verbale alle ore 10,37, è presente per gli opponenti l'Avvocato
AR IT il quale si riporta agli scritti di parte e alle note conclusive.
Per l'opposta, in sostituzione dell'Avvocato EFo Menghini, l'Avvocato Pierluigi Salvatori il quale si riporta agli scritti di parte, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 74819/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
74819/2022, tra il Sig. e la Sig.ra (Avvocato AR IT ed Parte_1 Parte_2
Avvocata Martina Grimaldi);
- opponenti -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1
procuratrice, la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Controparte_2
EF Menghini); - opposta -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 25.6.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di carenza dello ius postulandi in sede monitoria, come già
osservato nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5.7.2023, il ricorso per decreto ingiuntivo risulta sottoscritto dall'Avvocato EFo Menghini, al quale è stata rilasciata la procura ad litem;
pertanto, non si pone alcuna questione di ius postulandi, atteso che l'indicazione telematica di un diverso soggetto (l'Avvocato Antonio Schiavone) in sede di deposito del ricorso monitorio costituisce una semplice riconduzione di un atto materiale a tale diverso soggetto, ma non incide minimamente sulla ritualità e sulla regolarità del procedimento per ingiunzione.
2. In ordine alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, la ricorrente ha dimostrato di aver provveduto alla notifica a seguito dell'assegnazione di un nuovo termine da parte del
Giudice del provvedimento monitorio.
Dunque, l'eccezione degli opponenti sul punto non ha motivo di esistere.
3. In relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della deve, Controparte_1
anzitutto, distinguersi tra legitimatio ad causam e titolarità nel rapporto sostanziale, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte.
La prima – quale condizione dell'azione – consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione attorea,
prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa;
essa va riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale tale rapporto è riconducibile. La seconda riguarda, invece, l'appartenenza alla parte processuale del diritto controverso, che inerisce alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ., 8.8.2012, n.14243; Cass. civ., 23.5.2012, n.8175; Cass. civ.,
SS.UU., 9.2.2012, n.1912; Cass. civ., 27.6.2011, n.14177; Cass. civ., 10.5.2010, n.11284; Cass.
civ., 30.5.2008, n.14468; Cass. civ., 29.9.2006, n.21192; Cass. civ., 27.7.2005, n.15721; Cass. civ.,
1.3.2004, n.4121; Cass. civ., 3.10.1974, n.2564).
Nel caso in esame, il rilievo sollevato dagli opponenti riguarda non la mancata coincidenza tra il modello normativamente delineato (la responsabilità patrimoniale del debitore) e la prospettazione dell'opposta (la debenza delle somme dovute dall'opponente), bensì la reale appartenenza alla mandante dell'opposta del rapporto sostanziale (la effettiva qualità di creditrice in capo alla
[...]
. CP_1
La questione, pertanto, deve qualificarsi come preliminare e non pregiudiziale, inerendo alla affermata carenza di titolarità della rappresentata dell'opposta nel rapporto sostanziale e, quindi, al merito della causa.
3a. Ciò posto, con riguardo alla situazione giuridica soggettiva dell'opposta, occorre considerare che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art.58 del d. lgs. n.385/1993, nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi del predetto art.58, essendo l'unico effetto di tale pubblicazione quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione (Cass. civ., ord. 22.6.2023, n.17944; Cass. civ., ord. 5.11.2020, n.24798;
infra Cass. civ., 2.3.2016, n.4116).
3b. Al riguardo, la – e per essa la – ha allegato la propria Controparte_1 Controparte_2
posizione di cessionaria del credito nei confronti dei Sigg.ri e ma a fronte Parte_1 Parte_2
della eccezione, sollevata da questi ultimi, in ordine alla carenza di titolarità del credito in capo alla mandante dell'opposta, quest'ultima avrebbe dovuto offrire in comunicazione il contratto di cessione, in proprio favore, del credito vantato nei confronti degli opponenti. In nessuno dei documenti prodotti, tuttavia, si evince il trasferimento del rapporto tra l'originaria creditrice e gli opponenti.
Va sottolineato, infatti, come la comunicazione della presunta cedente alla asserita cessionaria
(doc.7 del fascicolo dell'opposta) – che può, al più costituire indizio dell'eventuale avvenuta cessione – riporti una serie di riferimenti numerici inidonei ad identificare il rapporto intercorso con i Sigg.ri e (ad esempio, un conto corrente bancario) e, soprattutto – come Parte_1 Parte_2
dedotto dagli opponenti nella memoria ex art.183, VI comma, n.1), c.p.c. degli opponenti – sia priva di qualsiasi quantificazione del credito presuntivamente ceduto.
3c. Appare, dunque, evidente che, in questo quadro di incertezza, non può riconoscersi alla
[...]
– qui rappresentata dalla – la qualità di cessionaria / creditrice in CP_1 Controparte_2
relazione alla posizione sostanziale per cui è causa.
4. Incidentalmente, tra l'altro, deve sottolinearsi come, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del menzionato art.58 del d. lgs. n.385/1993, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, risulti sufficiente ove gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ.,
10.2.2023, n.4277; Cass. civ., ord. 29.12.2017, n.31188).
4a. Nel caso in esame l'identificazione del credito di cui si tratta – sulla base dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc.C del fascicolo dell'opposta) – risulta pressoché impossibile, non essendovi alcun riferimento tale da consentire di ritenere che il rapporto facente capo ai Sigg.ri e sia stato oggetto di cessione. Parte_1 Parte_2
5. Da quanto fin qui esposto deriva l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente rigetto di ogni pretesa dell'opposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione svolta dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.28005/2022 reso dal Tribunale di Roma in data
21.10.2022;
- rigetta ogni domanda svolta dalla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e per essa, quale procuratrice, dalla in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1
essa, quale procuratrice, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento, in favore dei Sigg.ri e – con Parte_1 Parte_2
il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi – delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 259,00.= per esborsi ed in euro 6.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 25 giugno 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 25.6.2025, aperto il verbale alle ore 10,37, è presente per gli opponenti l'Avvocato
AR IT il quale si riporta agli scritti di parte e alle note conclusive.
Per l'opposta, in sostituzione dell'Avvocato EFo Menghini, l'Avvocato Pierluigi Salvatori il quale si riporta agli scritti di parte, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 74819/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
74819/2022, tra il Sig. e la Sig.ra (Avvocato AR IT ed Parte_1 Parte_2
Avvocata Martina Grimaldi);
- opponenti -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1
procuratrice, la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Controparte_2
EF Menghini); - opposta -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 25.6.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di carenza dello ius postulandi in sede monitoria, come già
osservato nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5.7.2023, il ricorso per decreto ingiuntivo risulta sottoscritto dall'Avvocato EFo Menghini, al quale è stata rilasciata la procura ad litem;
pertanto, non si pone alcuna questione di ius postulandi, atteso che l'indicazione telematica di un diverso soggetto (l'Avvocato Antonio Schiavone) in sede di deposito del ricorso monitorio costituisce una semplice riconduzione di un atto materiale a tale diverso soggetto, ma non incide minimamente sulla ritualità e sulla regolarità del procedimento per ingiunzione.
2. In ordine alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, la ricorrente ha dimostrato di aver provveduto alla notifica a seguito dell'assegnazione di un nuovo termine da parte del
Giudice del provvedimento monitorio.
Dunque, l'eccezione degli opponenti sul punto non ha motivo di esistere.
3. In relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della deve, Controparte_1
anzitutto, distinguersi tra legitimatio ad causam e titolarità nel rapporto sostanziale, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte.
La prima – quale condizione dell'azione – consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione attorea,
prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa;
essa va riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale tale rapporto è riconducibile. La seconda riguarda, invece, l'appartenenza alla parte processuale del diritto controverso, che inerisce alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ., 8.8.2012, n.14243; Cass. civ., 23.5.2012, n.8175; Cass. civ.,
SS.UU., 9.2.2012, n.1912; Cass. civ., 27.6.2011, n.14177; Cass. civ., 10.5.2010, n.11284; Cass.
civ., 30.5.2008, n.14468; Cass. civ., 29.9.2006, n.21192; Cass. civ., 27.7.2005, n.15721; Cass. civ.,
1.3.2004, n.4121; Cass. civ., 3.10.1974, n.2564).
Nel caso in esame, il rilievo sollevato dagli opponenti riguarda non la mancata coincidenza tra il modello normativamente delineato (la responsabilità patrimoniale del debitore) e la prospettazione dell'opposta (la debenza delle somme dovute dall'opponente), bensì la reale appartenenza alla mandante dell'opposta del rapporto sostanziale (la effettiva qualità di creditrice in capo alla
[...]
. CP_1
La questione, pertanto, deve qualificarsi come preliminare e non pregiudiziale, inerendo alla affermata carenza di titolarità della rappresentata dell'opposta nel rapporto sostanziale e, quindi, al merito della causa.
3a. Ciò posto, con riguardo alla situazione giuridica soggettiva dell'opposta, occorre considerare che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art.58 del d. lgs. n.385/1993, nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi del predetto art.58, essendo l'unico effetto di tale pubblicazione quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione (Cass. civ., ord. 22.6.2023, n.17944; Cass. civ., ord. 5.11.2020, n.24798;
infra Cass. civ., 2.3.2016, n.4116).
3b. Al riguardo, la – e per essa la – ha allegato la propria Controparte_1 Controparte_2
posizione di cessionaria del credito nei confronti dei Sigg.ri e ma a fronte Parte_1 Parte_2
della eccezione, sollevata da questi ultimi, in ordine alla carenza di titolarità del credito in capo alla mandante dell'opposta, quest'ultima avrebbe dovuto offrire in comunicazione il contratto di cessione, in proprio favore, del credito vantato nei confronti degli opponenti. In nessuno dei documenti prodotti, tuttavia, si evince il trasferimento del rapporto tra l'originaria creditrice e gli opponenti.
Va sottolineato, infatti, come la comunicazione della presunta cedente alla asserita cessionaria
(doc.7 del fascicolo dell'opposta) – che può, al più costituire indizio dell'eventuale avvenuta cessione – riporti una serie di riferimenti numerici inidonei ad identificare il rapporto intercorso con i Sigg.ri e (ad esempio, un conto corrente bancario) e, soprattutto – come Parte_1 Parte_2
dedotto dagli opponenti nella memoria ex art.183, VI comma, n.1), c.p.c. degli opponenti – sia priva di qualsiasi quantificazione del credito presuntivamente ceduto.
3c. Appare, dunque, evidente che, in questo quadro di incertezza, non può riconoscersi alla
[...]
– qui rappresentata dalla – la qualità di cessionaria / creditrice in CP_1 Controparte_2
relazione alla posizione sostanziale per cui è causa.
4. Incidentalmente, tra l'altro, deve sottolinearsi come, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del menzionato art.58 del d. lgs. n.385/1993, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, risulti sufficiente ove gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ.,
10.2.2023, n.4277; Cass. civ., ord. 29.12.2017, n.31188).
4a. Nel caso in esame l'identificazione del credito di cui si tratta – sulla base dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc.C del fascicolo dell'opposta) – risulta pressoché impossibile, non essendovi alcun riferimento tale da consentire di ritenere che il rapporto facente capo ai Sigg.ri e sia stato oggetto di cessione. Parte_1 Parte_2
5. Da quanto fin qui esposto deriva l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente rigetto di ogni pretesa dell'opposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione svolta dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.28005/2022 reso dal Tribunale di Roma in data
21.10.2022;
- rigetta ogni domanda svolta dalla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e per essa, quale procuratrice, dalla in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1
essa, quale procuratrice, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento, in favore dei Sigg.ri e – con Parte_1 Parte_2
il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi – delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 259,00.= per esborsi ed in euro 6.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 25 giugno 2025
Il G.O.P. Simone Tablò