Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig.
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrica Verrusio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; Questura di Campobasso, in persona del Questore pro tempore; Legione Carabinieri di Abruzzo e Molise, in persona del Comandante pro tempore ; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n.74;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del provvedimento del Questore di Campobasso assunto al prot. n. 61/II/2022 – Div. Ant./Mis.Prev. del 26.05.2022, contenente l’avviso orale emesso nei confronti del ricorrente ex art. 3, comma 4°, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.12.2022:
- del verbale di intimazione di Avviso Orale ex art. 3 n. 4 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 notificato “ come parziale modifica del precedente verbale di intimazione che viene annullato dal presente ” il giorno 12.09.2022 dalla Sez. Operativa del NOR;
-di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. SE CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo -OMISSIS- -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Questore di Campobasso del 26.05.2022 assunto al prot. n. 61/II/2022, applicativo nei suoi confronti della misura preventiva dell’avviso orale ex art. 3 del d.lgs. n. 159/2011: il predetto provvedimento, gli è stato notificato con verbale di intimazione dai carabinieri della Sezione Operativa del NOR di Campobasso in data 8.6.2022, con cui l’interessato è stato reso edotto dell’imposizione, a suo carico, delle prescrizioni limitative della libertà personale di cui al medesimo art. 3, comma 4°, del d.lgs. n. 159/2011 in ragione della ritenuta, elevata pericolosità sociale del ricorrente.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS 06/09/2011 N. 159 - CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMA - INSUSSISTENZA DEI PREGIUDIZI PENALI INDICATI NEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI - ASSENZA DI UN GIUDIZIO DI PERICOLOSITA’ SOCIALE ELEVATO E ATTUALE;
II. ILLEGITTIMITA’ E ABNORMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – MANIFESTA ILLOGICITA’- VIOLAZIONE PRINCIPI COSTITUZIONALI E GRAVE COMPROMISSIONE DEI DIRITTI DEL RICORRENTE.
In estrema sintesi, con il primo mezzo il ricorrente ha contestato, in sostanza la sussistenza degli “elementi di fatto” che hanno condotto a “ritenere che il medesimo sia da ricomprendere nelle categorie di soggetti di cui all’art. 1-3 del D.lgs. n. 159/2011” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 4) e, segnatamente delle condanne riportate in sede penale, indicate nel verbale di intimazione e poste a fondamento del gravato provvedimento; con il medesimo motivo il ricorrente ha anche constato la valutazione circa l’ “ attualità del rischio ” sulla cui base è stato adottato l’Avviso orale.
Con il secondo mezzo il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del gravato provvedimento in ragione dell’insussistenza dei presupposti per far luogo ai divieti e alle prescrizioni limitative di cui all’art. 3 comma 4 d.lgs. n. 159/2011, ed il deficit di proporzionalità del provvedimento in parte qua.
2. Con i successivi motivi aggiunti depositati in data 9.12.2022 parte ricorrente ha impugnato, spiegando una nuova domanda cautelare, il verbale di intimazione del 12.9.2022 notificatogli dalla Compagnia Carabinieri di Campobasso, in “ parziale modifica del precedente verbale di intimazione che viene annullato dal presente”.
Con il suddetto gravame il ricorrente ha, in primis , evidenziato che “ mentre nel primo verbale di intimazione sono state disposte immotivatamente le prescrizioni di cui all’art. 3 n.4 del D.L.vo 159/2011 in capo all’odierno ricorrente, nel secondo verbale non si rinvengono più tali precetti ma anche in tal caso alcuna spiegazione e/o giustificazione è stata fornita dalla P.A. utile a far comprendere l’iter motivazionale posto a base della modifica ” (cfr. motivi aggiunti, pag. 3): sulla base di tale premessa ha dedotto che solo il Questore avrebbe potuto disporre la “ revoca ” del gravato Avviso Orale, mentre nel caso di specie era stata la Compagnia CC di Campobasso - NOR ad aver “ provveduto ad annullare il verbale in assenza dello specifico provvedimento di revoca da parte dell’Autorità competente ” (cfr. motivi aggiunti, pag. 3).
Con l’atto dei motivi aggiunti il ricorrente ha esteso al verbale di intimazione del 12.9.2022 le censure articolate nel primo motivo del ricorso introduttivo.
Infine, nel gravame introduttivo è stata formulata una istanza istruttoria, reiterata nei motivi aggiunti, articolata nei termini che seguono: “ poiché la Visura è rilasciata per legge in forma anonima (non sono indicati i dati anagrafici) e non ha valore certificativo, si chiede all’adita Autorità giudiziaria di acquisire direttamente il ridetto documento presso la Procura della Repubblica ai fini di un riscontro in ordine alla correttezza e veridicità di quanto evidenziato ”.
3. In resistenza al ricorso e ai motivi aggiunti si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse ad agire. Al riguardo la difesa erariale ha dedotto che il gravato verbale di intimazione del 12.9.2022
è un mero atto di “ rettifica ”, privo di valore provvedimentale, adottato dai CC di Campobasso in quanto nel primigenio verbale di intimazione “ per mero errore materiale, sono stati riportati dagli agenti incaricati i divieti previsti dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. 159/2011 ” (cfr. memoria depositata in data 23.12.2022, pag. 4): sul punto, la difesa pubblica ha altresì precisato che “ il verbale in questione non ha portata lesiva per l’odierno ricorrente, anzi gli consentirebbe in astratto di beneficiare del meno rigoroso regime di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 159/2011 ” e che “ la rimozione del verbale di intimazione orale in rettifica, non solo non garantisce a controparte alcuna utilità pratica, ma anzi potrebbe in ipotesi arrecarle un vero e proprio pregiudizio, conseguendo all’annullamento dell’atto impugnato dal sig. -OMISSIS- con motivi aggiunti il ripristino dell’errore materiale inerente alla irrogazione dei divieti previsti dal comma 4, del su citato art. 3 ” (cfr. memoria depositata in data 23.12.2022, pag. 4).
Sempre in via preliminare la difesa erariale ha dedotto il difetto di legittimazione passiva della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, che ha svolto, a monte dell’adozione del gravato provvedimento questorile, una funzione di “ accertamento, prodromica ed endoprocedimentale ” ed ha, successivamente, notificato al ricorrente il verbale di intimazione, “ con finalità meramente conoscitiva delle determinazioni assunte dal Questore di Campobasso” : da qui la richiesta di estromissione dal presente giudizio della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.
Nel merito, la difesa erariale ha dedotto l’integrale infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
4. All’esito della camera di consiglio dell’ 11 gennaio 2023 il Tribunale, con ordinanza n. 2/2023 ha respinto l’istanza cautelare articolata da parte ricorrente nei motivi aggiunti, per insussistenza del requisito del periculum in mora .
5. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, in accoglimento della richiesta della difesa erariale, il Collegio deve estromettere dal presente giudizio la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.
Come si evince dagli atti di causa, non emerge difatti alcuna particolare censura avverso atti o comportamenti a questi ultimi ascrivibili; inoltre, il verbale di intimazione redatto dai Carabinieri e notificato al ricorrente assume, come condivisibilmente osservato dalla difesa pubblica, una funzione meramente conoscitiva del provvedimento questorile, che è nella sostanza l’unico provvedimento oggetto di impugnativa: la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise risulta pertanto carente di legittimazione passiva rispetto al processo.
5. Venendo al merito della controversia, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Il Tribunale ritiene quindi, proprio in ragione dell’infondatezza nel merito del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti, desumibile dagli argomenti che saranno di seguito esposti, di poter prescindere dalla disamina delle altre eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale.
6. Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover procedere ad esaminare congiuntamente il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti; con questi ultimi è stato infatti impugnato il verbale di intimazione dei CC di Campobasso del 12.9.2022, con il quale, come detto, è stato soltanto rettificato il primigenio verbale di intimazione del 8.6.2022, con eliminazione delle “ prescrizioni ” ex art. 3 comma 4 d.lgs. n. 159/2011 ivi erroneamente indicate (cfr. al riguardo, la nota della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise – Compagnia di Campobasso del 13.9.2022, di cui all’allegato 9 della memoria erariale del 23.12.2022): le dette prescrizioni non erano infatti previste nell’Avviso Orale del Questore, che, in definitiva, è l’unico provvedimento oggetto di impugnativa nel presente giudizio; da ciò consegue inoltre che il secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui è stata contestata la legittimità del gravato Avviso Orale proprio nella parte in cui recava le su indicate “ prescrizioni ” ai sensi dell’art. 3 comma 4 d.lgs. n. 159/2011, deve ritenersi improcedibile per carenza di interesse.
7. Il Tribunale deve quindi concentrare il proprio giudizio sullo scrutinio del primo motivo del ricorso introduttivo, riformulato poi anche nell’atto dei motivi aggiunti: con la detta censura è stata contestata l’esistenza degli elementi sulla cui base è stato fondato il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente ed adottato il gravato provvedimento questorile.
8. Sul punto il Collegio deve, innanzitutto, ricordare che l’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), inserito all’inizio del Libro I (Le misure di prevenzione), Titolo I (Le misure di prevenzione personali), Capo I (Le misure di prevenzione personali applicate dal Questore) così dispone:
“ 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Il successivo art. 3 così dispone:
“ 1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa (…) ”.
9. Come chiarito dalla giurisprudenza, l’avviso orale è un provvedimento monitorio, con il quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati; l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza ha in quest’ottica finalità lato sensu preventiva, sicché l’esercizio del potere di cui è titolare l’Amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato o comunque l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (TAR Lombardia, I, 16 ottobre 2023, n. 2325).
In altri termini, ai fini dell’applicabilità dell’avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011.
In particolare, la misura di prevenzione dell’avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l’interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l’esistenza di una pericolosità sociale (TAR Calabria, I, n. 339/2023).
Ancora, si è precisato che l’avviso orale può essere basato su meri sospetti, purché ovviamente sorretti da adeguata motivazione; a differenza di quanto la legge richiede per le altre ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all’avviso orale risulta essere meno stringente, trattandosi di un provvedimento avente natura ed efficacia meramente monitoria ed infra-procedimentale che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le altre misure di prevenzione; il giudizio sulla pericolosità sociale, che deve precedere il provvedimento di avviso orale, non richiede pertanto la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione; l’autorità amministrativa competente, peraltro, gode di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge (ossia dei sospetti), dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi solo ad aspetti di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’Amministrazione o della motivazione adottata (TAR Piemonte, I, 2 dicembre 2020, n. 791).
Ulteriormente, è stato chiarito che gli elementi presuntivi della pericolosità sociale, posti a base del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore, devono essere valutati al momento dell’adozione dell’atto ed eventuali pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non possono assumere rilevanza ai fini di una illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile (CdS, III, 15 novembre 2018, n. 5447).
10. Alla luce di tali principi, si deve ritenere non irragionevole che l’Amministrazione abbia ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l’irrogazione della misura di prevenzione di cui trattasi.
10.1. A carico del ricorrente, infatti, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato risultavano una congerie di provvedimenti di condanna, di procedimenti penali, di segnalazioni di polizia e deferimenti all’Autorità giudiziaria (come confermato dalla documentazione versata agli atti), anche per condotte tenute quando era minore degli anni diciotto, che lasciavano ragionevolmente presumere che l’interessato fosse abitualmente dedito ad attività delittuose.
10.2. La circostanza, evidenziata dall’interessato, per la quale egli è stato poi prosciolto, all’esito dell’udienza preliminare, dai reati di ricettazione e riciclaggio per i quali era stato tratto a giudizio nell’ambito del procedimento n. 2530/2021 RGNR instaurato nei suoi confronti presso la procura di Campobasso, procedimento espressamente richiamato nel gravato provvedimento, non è ex se sufficiente ad appalesare l’illegittimità di quest’ultimo: e ciò in ragione dell’ampia discrezionalità di cui esso è espressione, delle sue finalità preventive e cautelari e della eterogeneità degli elementi, anche di carattere indiziario su cui esso può fondarsi, tenuto conto dei principi sopra richiamati.
10.3. Né coglie nel segno la prospettazione ricorsuale secondo cui esulerebbero i presupposti per la legittima adozione del gravato provvedimento in ragione del fatto che i due procedimenti penali per fatti, risalenti al 2019, ovvero a quando l’interessato era minorenne, erano stati definiti dal Tribunale per i minorenni con il suo “ proscioglimento ”: sul punto il Collegio deve rilevare che nelle suddette due sentenze i reati ivi contestati – rispettivamente di lesione personale e di furto con strappo e lesione personale - sono stati dichiarati estinti per “esito positivo della messa alla prova ”, istituto premiale previsto dalla legislazione minorile, sicché le dette pronunce non hanno escluso la commissione dei fatti-reato contestati da parte del ricorrente e ben hanno potuto, quindi, porsi a fondamento dell’autonomo provvedimento adottato dal Questore in sede amministrativa.
10.4. Deve inoltre evidenziarsi che il gravato provvedimento si fonda altresì: a) sulla considerazione secondo la quale il ricorrente “ debba essere ritenuto socialmente pericoloso data la sua refrattarietà al ravvedimento a seguito di plurime condotte delittuose … refrattarietà evidenziata anche dalla sopravvenuta volontaria interruzione dei lavori socialmente utili …in data 25.01.2021”; b) sull’assunto per il quale il ricorrente ““è comunque solito accompagnarsi a soggetti gravati da pregiudizi di polizia e che per la sua specifica condotta di vita sussiste il notevole pericolo di recidiva specifica” : orbene, in ordine ai detti profili alcuna censura puntuale risulta esser stata articolata nel ricorso.
10.5. Infine, allo scopo di disattendere la valutazione di “attualità” della pericolosità sociale dell’interessato, nel ricorso ci si limita del tutto genericamente ad affermare che il predetto “ è maturato, è desideroso di farsi una famiglia. Lavora saltuariamente come carpentiere ma cerca occupazione in maniera assidua come d’altronde rilevato dagli stessi assistenti sociali che hanno un rapporto fiduciario nei confronti del ricorrente acquisito attraverso gli obiettivi raggiunti con i progetti di messa alla prova ”.
11. Gli elementi valutati dall’Amministrazione, dunque, risultano sufficienti ad integrare nella fattispecie quei “sospetti” di pericolosità in capo al ricorrente tali da giustificare l’adozione del provvedimento impugnato, tanto più che la Questura si è limitata esclusivamente ad un generico invito a tenere condotte conformi alla legge: le prescrizioni di cui all’art. 3 comma 4 d.lgs. n. 159/2011, come detto in precedenza, non erano state impartite con il gravato provvedimento questorile, bensì solo erroneamente indicate nel verbale di intimazione del 8.6.2022, poi rettificato, come detto, con il verbale del 12.9.2022.
12. A tale ultimo riguardo, occorre infine rilevare che, quando l’avviso orale non risulti accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi del vigente art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, esso, a differenza delle misure di prevenzione cui è eventualmente propedeutico, non imponendo al destinatario vincoli di fare e di non fare che ne limitino in qualche modo la libertà personale e, in particolare, lo privino della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti, consiste semplicemente nella intimazione di tenere una condotta conforme alla legge, nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini (T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 24 gennaio 2015, n. 168; Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 722).
Questo proprio perché l’avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge - che rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 - ben può essere motivato con riferimento anche a semplici sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere sussistenti gli elementi di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (T.A.R. Veneto, Sez. III, 11 aprile 2019, n. 468).
13. Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti, per l’infondatezza delle censure in essi articolate.
14. L’acclarata infondatezza dei relativi motivi di gravame comprova, dunque, l’insussistenza dei presupposti per un utile esame della richiesta istruttoria formulata nel gravame originario e reiterata nei motivi aggiunti.
15. Le spese di lite, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto delle particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione dal giudizio della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
SE CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE CH | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.