TAR Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 50
TAR
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
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TAR
Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
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TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 - Carenza dei presupposti per l’applicazione della norma - Insussistenza dei pregiudizi penali indicati nel provvedimento impugnato - Difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere - Assenza di un giudizio di pericolosità sociale elevato e attuale

    Il Tribunale ritiene che l'avviso orale sia un provvedimento preventivo che non presuppone l'accertamento della responsabilità penale, ma può basarsi su elementi indiziari. La pericolosità sociale può essere valutata anche in assenza di condanne definitive, basandosi su un modello comportamentale complessivo. Le sentenze di proscioglimento per messa alla prova non escludono la commissione dei fatti-reato contestati. Le condanne e i procedimenti penali a carico del ricorrente, anche se minorenne, unitamente alla sua refrattarietà al ravvedimento e all'accompagnarsi con soggetti pregiudicati, giustificano il giudizio di pericolosità sociale. La generica affermazione di maturazione e ricerca di lavoro non è sufficiente a disattendere la valutazione di attualità della pericolosità.

  • Improcedibile
    Illegittimità e abnormità del provvedimento impugnato - Violazione del principio di proporzionalità – Manifesta illogicità - Violazione principi costituzionali e grave compromissione dei diritti del ricorrente

    Questo motivo è stato ritenuto improcedibile in quanto le prescrizioni contestate non erano presenti nel provvedimento questorile impugnato, ma solo erroneamente indicate nel verbale di intimazione successivamente rettificato.

  • Rigettato
    Illegittimità del verbale di intimazione del 12.09.2022 per modifica del precedente verbale da parte dei Carabinieri anziché del Questore

    Il Tribunale ritiene che il verbale del 12.09.2022 sia una mera rettifica del precedente verbale di intimazione, priva di valore provvedimentale, adottata dai Carabinieri per correggere un mero errore materiale nell'indicazione delle prescrizioni. L'unico provvedimento impugnato è l'Avviso Orale del Questore. Le censure articolate nel primo motivo del ricorso introduttivo sono state estese a questo verbale, ma sono state ritenute infondate nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 50
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 50
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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